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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 27683/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7 giugno 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria spagnola, in esecuzione di un mandato del arresto emesso nei suoi confronti in data 4 luglio 2017 dal Tribunale Centrale di Istruzione n. 6 - Tribunale Nazionale di Madrid-, per i reati di partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e riciclaggio di danaro.

2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso avverso tale sentenza nell'interesse del Micalusi e ne hanno chiesto l'annullamento.

3. In data 21 giugno 2022 è pervenuta alla Cancelleria della Corte di Cassazione copia del provvedimento di risoluzione, assunto dal Tribunale Centrale di Istruzione n. 6 - [OSCURATO:PERSONA], Spagna ([OSCURATO:PERSONA] n. 006), con il quale il medesimo ha revocato l'ordine di consegna del Micalusi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve essere rilevato, in via preliminare, che in data 21 giugno 2022 è pervenuta alla Cancelleria della Corte di Cassazione copia del provvedimento di risoluzione, assunto dal Tribunale Centrale di Istruzione n. 6 - [OSCURATO:PERSONA], Spagna ([OSCURATO:PERSONA] n. 006), con il quale il medesimo ha revocato l'ordine di consegna del Micalusi.

La sopravvenuta revoca del mandato di arresto europeo da parte della autorità che l'aveva emesso assorbe ogni questione relativa all'esame del ricorso, essendo venuto meno il presupposto dell'instaurata procedura di consegna.

Ne consegue pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7 giugno 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria spagnola, in esecuzione di un mandato del arresto emesso nei suoi confronti in data 4 luglio 2017 dal Tribunale Centrale di Istruzione n. 6 - Tribunale Nazionale di Madrid-, per i reati di partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e riciclaggio di danaro. 2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso avverso tale sentenza nell'interesse del Micalusi e ne hanno chiesto l'annullamento. 3. In data 21 giugno 2022 è pervenuta alla Cancelleria della Corte di Cassazione copia del provvedimento di risoluzione, assunto dal Tribunale Centrale di Istruzione n. 6 - [OSCURATO:PERSONA], Spagna ([OSCURATO:PERSONA] n. 006), con il quale il medesimo ha revocato l'ordine di consegna del Micalusi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere rilevato, in via preliminare, che in data 21 giugno 2022 è pervenuta alla Cancelleria della Corte di Cassazione copia del provvedimento di risoluzione, assunto dal Tribunale Centrale di Istruzione n. 6 - [OSCURATO:PERSONA], Spagna ([OSCURATO:PERSONA] n. 006), con il quale il medesimo ha revocato l'ordine di consegna del Micalusi. La sopravvenuta revoca del mandato di arresto europeo da parte della autorità che l'aveva emesso assorbe ogni questione relativa all'esame del ricorso, essendo venuto meno il presupposto dell'instaurata procedura di consegna. Ne consegue pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Sentenza Cassazione n. 27683/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris