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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25105/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore degli imputati a mezzo posta elettronica certificata il giorno 11 marzo 2019; Ricordato che vige il principio di tassatività delle modalità di presentazione delle impugnazioni delineate dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. e che, sino alla entrata in vigore dell'art. 24, comma 6-bis del dl n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, l'utilizzo della posta certificata era una modalità non consentita dalla legge, in ragione dell'assenza di una norma specifica che consentisse nel sistema processuale penale il deposito di atti in via telematica, e nonostante che per espressa previsione di legge il valore legale della posta elettronica certificata sia equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno (Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272740; Sez. 3, n. 50932 del 11/07/2017, Giacinti, Rv. 272095).

Considerato che il motivo di ricorso che contesta la ritualità della impugnazione a mezzo pec in forza dell'art. 24, comma 6-bis del di n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020 è manifestamente infondato, poiché chiede l'applicazione retroattiva della disposizione appena citata a periodo addirittura anteriore a quello interessato dalla disciplina emergenziale; Chiarito che la inammissibilità dell'appello impedisce di vagliare gli argomenti di merito dedotti con gli ulteriori motivi di ricorso; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore degli imputati a mezzo posta elettronica certificata il giorno 11 marzo 2019; Ricordato che vige il principio di tassatività delle modalità di presentazione delle impugnazioni delineate dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. e che, sino alla entrata in vigore dell'art. 24, comma 6-bis del dl n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, l'utilizzo della posta certificata era una modalità non consentita dalla legge, in ragione dell'assenza di una norma specifica che consentisse nel sistema processuale penale il deposito di atti in via telematica, e nonostante che per espressa previsione di legge il valore legale della posta elettronica certificata sia equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno (Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272740; Sez. 3, n. 50932 del 11/07/2017, Giacinti, Rv. 272095). Considerato che il motivo di ricorso che contesta la ritualità della impugnazione a mezzo pec in forza dell'art. 24, comma 6-bis del di n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020 è manifestamente infondato, poiché chiede l'applicazione retroattiva della disposizione appena citata a periodo addirittura anteriore a quello interessato dalla disciplina emergenziale; Chiarito che la inammissibilità dell'appello impedisce di vagliare gli argomenti di merito dedotti con gli ulteriori motivi di ricorso; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così
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