CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22669/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di BresciaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe la Corte di appello di Brescia dichiaravainammissibile la richiesta di revisione della sentenza pronunciata dalla Corte diappello di Milano in data 15.7.2002, passata in giudicato il 10.11.2003, con cuiex art. 73 d.P.R. 309/90 ascrittogli al capo M) dell’imputazione, per avere offertoin vendita ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] unimprecisato quantitativo di eroina, quando [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],alla ricerca di un nuovo fornitore di cocaina per il gruppo formato con i suoi fratelli,si era recato a Roma, a casa del ricorrente, dove quest’ultimo era ristretto agliarresti domiciliari, ricevendo dal [OSCURATO:PERSONA] l’offerta di acquistare solo eroina, non avendoegli in quel momento disponibilità di cocaina.La corte territoriale motivava la sua decisione in termini di inammissibilitàrilevando come l’istanza di revisione di cui si discute non fornisse alcun elementodi novità rispetto a quanto già rappresentato dal [OSCURATO:PERSONA] nelle precedenti istanze direvisione dichiarate inammissibili dalla stessa Corte di appello con provvedimentidel 10.10.2006, del 25.5.2023 e del 14.7.2025, con particolare riferimento allapronuncia con cui il Tribunale di Roma, in data 15.6.2015, aveva assolto ilricorrente dalla detenzione di kg. 8,5 di eroina, contestata come commessanell’agosto del 1997, e dal reato di cui all’art. 74, d.P.R. 309/90, addebitato concontestazione “chiusa” sino al febbraio del 1997, nonché alla mancanza diintercettazioni riguardanti conversazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] e alla circostanzache il ricorrente era stato ricoverato per abuso di stupefacenti e di psicofarmacidal 22 al 25 marzo del 1997, ragione per la quale difficilmente avrebbe potutopartecipare alle trattative con [OSCURATO:PERSONA] appena qualche giorno prima (cfr.pp. 2-3 dell’impugnata ordinanza).2. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, haproposto tempestivo ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con quattromotivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corteterritoriale escluso la qualità di “prova nuova” con riferimento alla citata sentenzadel Tribunale di Roma del 15.6.2015 e alla ritenuta mancata valenza probatoriadella stessa ai fini della “demolizione” dell’impianto probatorio posto a fondamentodella sentenza della Corte di appello di Milano di cui si chiede la revisione, nonchéviolazione dell’art. 6 CEDU per non essersi proceduto alla disamina dell’istanza direvisione in contradditorio, essendo intervenuta una pronuncia inaudita alteraparte.Il punto centrale delle argomentazioni del ricorrente può essere sintetizzato neiseguenti termini.Premesso che la Corte territoriale sbaglia nell’affermare che una sentenza nonpossa essere valutata come “prova nuova” ai fini della revisione, nel caso in esameè stata sottovalutata la portata dell’intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] da parte deltribunale di Roma.Tale sentenza, ad avviso del ricorrente, demolisce l’affermazione di responsabilitàpronunciata dalla Corte di appello di Milano per il solo reato di offerta in vendita dieroina, dimostrando che il [OSCURATO:PERSONA] non era in condizione di procurarsi quel tipo disostanza stupefacente di cui non aveva la disponibilità effettiva, circostanza che,secondo la giurisprudenza di legittimità, è decisiva per l’integrazione del reato inparola, la cui sussistenza la Corte di appello di Milano aveva desunto proprio dallapendenza a carico del ricorrente del procedimento penale conclusosi conl’assoluzione dai due reati in materia di stupefacenti in precedenza indicati, con laformula per non aver commesso il fattoCiò rende del tutto legittima, ad avviso del ricorrente, ai sensi dell’art. 631, cod.proc. pen., la richiesta di revisione, imponendosi il proscioglimento del [OSCURATO:PERSONA] allaluce del fatto che la sentenza di assoluzione del tribunale di Roma contieneaccertamenti incompatibili con quelli posti a fondamento della condannapronunciata dalla Corte di appello di Milano, tali da incidere sul giudizio dicolpevolezza formulato nei suoi confronti.Il ricorrente, inoltre, lamenta la mancata considerazione delle memorie difensivedel 5.8.2025 e del 20.8.2025, in cui venivano evidenziati i seguenti elementi: 1)la totale assenza di intercettazioni o captazioni contenenti la voce del [OSCURATO:PERSONA]; 2) lacontraddittorietà interna della motivazione della sentenza di condanna, che offredue versioni inconciliabili del medesimo colloquio oggetto di captazione tra [OSCURATO:PERSONA]; 3) la documentazione attestante il ricovero del [OSCURATO:PERSONA] per abusodi stupefacenti e di psicofarmaci dal 22 al 25 marzo del 1997, circostanza cheescluderebbe la possibilità dell’incontro ipotizzato a Roma nei giorniimmediatamente precedenti con [OSCURATO:PERSONA]; 4) l’erronea attribuzioneall’imputato di conversazioni mai avvenute; 5) il comportamento collaborativo elineare tenuto durante le indagini dal [OSCURATO:PERSONA], che rifiutò la richiesta di acquistareeroina proveniente da un agente sotto copertura, manifestandogli la sua totaleestraneità a tali traffici.Il ricorrente deduce anche la violazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 27 della Cost.,in quanto il diniego di revisione sarebbe fondato su argomenti di mero formalismoprocessuale, contrastanti con il diritto del [OSCURATO:PERSONA] a un riesame effettivo e con i principidi umanità della pena e di presunzione di innocenza ex art. 27, Cost.Egli lamenta, infine, anche la violazione degli artt. 127 cod. proc. pen., 111 Cost.e 6 CEDU, in quanto l’ordinanza impugnata è stata resa senza previa fissazionedell’udienza camerale partecipata e senza comunicare alle parti l’intenzione delCollegio di dichiarare l’inammissibilità dell’istanza.3. Con requisitoria scritta del 20.1.2016 il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di Cassazione, nella persona della dott.ssa SilviaSalvadori, chiede che il ricorso venga rigettato.4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.4.1. Come è noto, in tema di revisione la prova nuova è quella che, ex art. 630,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, siaidonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato (cfr. Sez. II, n. 18765del 13.3.2018, rv. 273028).Deve trattarsi di una prova nuova, ossia sopravvenuta o scoperta dopo lacondanna, e decisiva, ossia in grado di dimostrare che il condannato deve essereprosciolto, e non sia meramente esplorativa, ma indichi il diverso specifico risultatoal quale si intende pervenire grazie al chiesto accertamento (cfr. Sez. 1, n. 22615del 21/03/2024, Rv. 286591) ovvero di determinare - considerata unitamente alleprove poste a fondamento del giudicato di condanna - una decisiva incrinatura delquadro probatorio complessivo e portare alla assoluzione del condannato a seguitodel giudizio di revisione (cfr. Sez. 6, n. 13474 del 13/01/2010, Rv. 247021).La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, al riguardo, conorientamento costante, che, attesa l’espressa previsione, nell'art. 634, c.p.p.,come autonoma causa di inammissibilità della richiesta, della "manifestainfondatezza" della medesima, risulta attribuito alla corte d'appello, nella fasepreliminare prevista dalla medesima disposizione, un limitato potere-dovere divalutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addottidal richiedente, ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come"nuove", a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento. Apparedunque necessaria e legittima la delibazione prognostica circa il grado diaffidabilità e di conferenza dei "nova", che non si traduca tuttavia inun'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito (cfr., ex plurimis,Sez. 1, n. 29660 del 17/06/2003, Rv. 226140).In questa prospettiva si è ulteriormente precisato che, in tema di revisione, lavalutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base diprove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quellegià acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi,prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della provanuova, che siano riscontrabili "ictu oculi" (cfr. Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013,Rv. 257496; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Rv. 259779).Come è stato opportunamente sottolineato, in tema di revisione, la valutazionepreliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asseritaesistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anchela persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede dicognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la provanuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (cfr. Sez. 2, n.18765 del 13/03/2018, Rv. 273029; Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, Rv.253437).La valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta propostasulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non può, pertanto, essereconfinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale esvilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/oinaffidabilità della stessa (cfr. Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, Rv. 288137).4.2. Ciò posto, il primo punto da chiarire è se la Corte territoriale abbia errato omeno nel dichiarare inammissibile l’istanza di revisione di cui si discute sulpresupposto che essa non fornisse alcun elemento di novità rispetto a quanto giàrappresentato dal [OSCURATO:PERSONA] nelle precedenti istanze di revisione dichiarate inammissibilidalla stessa Corte di appello di Brescia con provvedimenti del 10.10.2006, del25.5.2023 e del 14.7.2025.Ritiene il Collegio che nessun errore sia ravvisabile nella menzionata decisione diinammissibilità, assunta dalla Corte territoriale in conformità alla previsionenormativa di cui all’art. 641 cod. proc. pen., secondo cui “l’ordinanza che dichiarainammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto dipresentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi”.Tale disposizione va letta nel senso che, nel caso in cui una richiesta di revisionesia stata dichiarata inammissibile o rigettata, si verifica una preclusione allareiterazione di tale richiesta quando essa non sia fondata su elementi diversi daquelli già valutati negativamente dalla Corte d’appello.Dovendosi intendere per “elementi diversi”, come affermato da autorevole dottrinacondivisa dal Collegio, non ragioni diverse da quelle indicate nella precedenterichiesta, ben potendo essere anche le stesse, ma nuovi elementi costitutivi deimezzi di prova ovvero delle circostanze funzionali alla ricostruzione del fatto.Orbene nel caso in esame è proprio tale profilo di novità che manca, perché lanuova istanza di revisione si fondava sui medesimi elementi già presi inconsiderazione nelle precedenti ordinanze, puntualmente indicate dalla Corteterritoriale, con cui la Corte d’appello di appello di Brescia ha dichiaratoinammissibili le precedenti istanze di revisione proposte dal ricorrente.Va sottolineato, al riguardo, che, nella nuova richiesta di revisione, la citatasentenza con cui il Tribunale di Roma, in data 15.6.2015, aveva assolto il ricorrentedalla detenzione di kg. 8,5 di eroina, contestata come commessa nell’agosto del1997, e dal reato di cui all’art. 74, d.P.R. 309/90, addebitato con contestazione“chiusa” sino al febbraio del 1997, viene ritenuta dal ricorrente idonea a fondarela richiesta in questione, ai sensi dell’art. 630, lett. c), del codice di rito, mentre,come rileva la Corte territoriale, la stessa sentenza era già stata utilizzata dalricorrente nella prima istanza di revisione, dichiarata inammissibile dalla Corte diappello di Brescia nel 2006, come elemento idoneo a fondare la richiesta direvisione ai sensi dell’art. 630, lett. a), cod. proc. pen., riguardantel’incompatibilità tra giudicati.Orbene, se appare del tutto legittimo per il condannato procedere a rappresentareuna nuova ragione, tra quelle indicate nell’art. 630 cod. proc. pen. a sostegno diuna richiesta di revisione reiterata, occorre pur sempre che quest’ultima, ai sensidell’art. 641 cod. proc. pen., sia sorretta da concreti elementi diversi, ché,altrimenti, si svuoterebbe di significato tale previsione normativa, consentendo alcondannato di formulare in momenti diversi più richieste di revisione fondatesempre sugli stessi elementi, ma per ragioni diverse.Nel caso in esame, come si è già detto, gli “elementi diversi”, richiesti dall’art. 641cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità della nuova richiesta di revisione,non sono stati rappresentati, in quanto il ricorrente ha riproposto all’attenzionedella Corte territoriale i medesimi elementi di fatto già valutati nelle precedentiordinanze di inammissibilità, questa volta non nella prospettiva dell’inconciliabilitàtra giudicati, ma del sopraggiungere di una prova nuova idonea a escludere laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA].4.3. Ma vi è di più.A ben vedere la più volte menzionata sentenza del tribunale di Roma non puònemmeno considerarsi una “prova nuova”, rilevante ai sensi dell’art. 630, lett. c),cod. proc. pen.Si osserva al riguardo che da tempo la giurisprudenza di legittimità, nella suaespressione più autorevole, ha evidenziato come l'istituto della revisione sia direttoa che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo,diverso, giudizio; ma, perché il giudizio sia "nuovo", esso deve necessariamentefondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosicon il giudizio precedente (cfr. Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Rv. 193421 – 01,nonché, nello stesso senso, Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Rv. 270414 – 01).Inoltre, come affermato da altra condivisibile decisione, ciò che è emendabiledel fatto, sicché è inammissibile l'istanza di revisione fondata sulla circostanza chelo stesso quadro probatorio sia diversamente utilizzato per assolvere un imputatoe condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti ai finidella revisione della sentenza di patteggiamento.Nell’enunciare tale principio la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza diassoluzione dei coimputati, pronunciata in un separato procedimento, non possaessere considerata di per sé "nuova prova", come tale rilevante, a norma dell'art.630, comma primo, lett. c), cod. proc. pn. (cfr. Sez. 5, n. 4225 del 09/12/2008,Rv. 242950 – 01), principio che va ribadito a maggior ragione anche quando sitratti di una sentenza pronunciata nei confronti del medesimo imputato in unseparato procedimento, ma per fatti diversi.La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando, da unlato, reiterando quanto già osservato dalla stessa Corte d’appello nell’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], come nella sentenza di cui si chiede la revisione l’affermazione diresponsabilità dell’imputato venisse fondata “anche su elementi captativi e sullerisultanze della perquisizione eseguita nell’abitazione dell’attuale ricorrente”,ragione per la quale “i provvedimenti liberatori adottati dall’A.G. romana nonavevano qui effetto dirimente, ben potendosi anche aliunde ritenere la serietàdell’offerta di droga effettuata da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA]: anzi, la rilevanza dellavicenda romana a questi fini veniva svilita nella stessa sentenza fatta oggetto dellarichiesta di revisione”, senza tacere che la stessa sentenza del Tribunale di Roma,invocata dal ricorrente, pur giungendo a un epilogo assolutorio, avevaesplicitamente affermato che “inconfutabilmente il [OSCURATO:PERSONA] non era affatto estraneoall’illecito commercio di stupefacenti e che tale attività “lavorativa” coesisteva conil suo trafficare, sempre in modo illecito, con le autovetture” (cfr. p. 6dell’impugnata ordinanza).Infine, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte territoriale haspecificamente preso in esame il contenuto delle memorie difensive, rilevandol’infondatezza e la genericità (non superata dal ricorrente) dei rilievi sullamancanza di una prova audio relativa ai contatti telefonici tra il [OSCURATO:PERSONA] e il BruzzanitiAntonio e sul ricovero coatto patito dallo stesso, temi già risolti e affrontatinell’ultima ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla stessa Corte territorialeil 17.7.2025 (cfr. pp. 7-8 dell’impugnata ordinanza).Né va taciuto che i rilievi articolati dalla difesa tendenti, in definitiva, a escluderela responsabilità del ricorrente per il reato in materia di stupefacenti per il quale èstato condannato, appaiono versati in fatto ed esulano dal perimetro del giudiziodi revisione, perché attinenti, per l’appunto, a una diversa valutazione del fatto.4.4. Nel resto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, essendoconsolidato l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, condiviso dalCollegio, secondo cui, in tema di revisione, le valutazioni preliminari diinammissibilità della richiesta possono essere compiute anche "de plano",spettando alla Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia delcontraddittorio, per i casi di inammissibilità che non siano di evidente edimmediato accertamento (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 5609 del 27/01/2009, Rv.243286 – 01; Sez. 5, n. 16218 del 14/01/2022, Rv. 283396 – 01).Del tutto generiche, infine, appaiono le doglianze con cui si denuncia la violazionedel diritto a un equo processo previsto dall’art. 6 C.E.D.U., avendo avuto ilricorrente la possibilità di far valere reiteratamente le proprie ragioni davanti a ungiudice terzo e imparziale, nel pieno rispetto di tutte le sue garanzie difensive.Invero la violazione dei parametri convenzionali si misura nella logica dell'effettivalesione del diritto ad un equo processo, alla luce di valutazioni strettamentecorrelate alla fattispecie specifica (cfr. Sez. 6, n. 39925 del 29/05/2014, Rv.261443 – 01), lesione concreta che nel caso in esame non appare in alcun modoconfigurabile.5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensidell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma dieuro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanzache l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenerequest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni diinammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]