CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19240/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. È oggetto di ricorso l'ordinanza del 30 settembre 2025, con cui il Tribunale di Firenze non convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - eseguito alle ore 6.30 circa del 30 settembre 2025, dagli agenti in servizio presso la Questura di Firenze, in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. - perché effettuato al di fuori delle ipotesi di flagranza, di cui all'art. 382 del codice di rito; rigettava, inoltre, l'istanza di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora, disponendo l'immediata liberazione degli arrestati. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., 2.1 Col primo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 382 cod. proc. pen., atteso che, al momento dell'arresto, l'azione criminosa era ancora in atto: l'intervento degli agenti avveniva, infatti, nel momento immediatamente successivo alla richiesta estorsiva avanzata dai due prevenuti, allorché la vittima si allontanava per prelevare il denaro preteso da questi ultimi presso uno sportello bancomat. Inoltre, i due prevenuti venivano trovati con "cose o tracce" rivelatrici della commissione del reato immediatamente prima dell'arresto, vale a dire il telefono cellulare della vittima, nonché l'utenza telefonica da cui quest'ultima era stata contattata per la restituzione del telefono in cambio di denaro. Il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare lo stato di quasi flagranza, posto che l'indagato è stato colto con "cose o tracce", inequivocabilmente rivelatrici della commissione del reato immediatamente prima dell'arresto, ciò di cui gli agenti di p.s. hanno avuto diretta percezione. 2.2 Col secondo motivo, si duole di vizio di motivazione, avendo il Tribunale illogicamente sottovalutato come l'azione criminosa fosse ancora in atto al momento dell'arresto. 3. Sono state trasmesse le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, per essere stato l'arresto effettuato legittimamente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 1 (6'2. I due motivi di ricorso - congiuntamente esaminabili, perché logicamente connessi - sono fondati. Nell'impugnata ordinanza, il Tribunale esamina il fatto alla luce di principi giurisprudenziali correttamente individuati (Sez. 2, n. 7161 del 18/01/2006, Morelli, Rv. 233345 - 01: «non sussiste lo stato di quasi flagranza che rende legittimo l'arresto, se l'inseguimento da parte della polizia giudiziaria, che poi culmina con l'arresto, trova causa non già nella diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria ma nella denuncia della persona offesa»), ma non anche coerentemente applicati al caso in esame. Nell'escludere la ricorrenza dello stato cd. di quasi flagranza, il Tribunale ha valorizzato due profili, l'uno riguardante il fatto che l'arresto veniva operato sulla base delle informazioni rese dalla persona offesa nell'immediatezza del fatto, l'altro concernente l'assenza di "cose o tracce" palesanti la commissione del tentato reato di estorsione. Se è certamente condivisibile il principio secondo cui «non ricorre lo stato di quasi flagranza qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia iniziato, non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo in seguito alla denuncia della persona offesa o a informazioni rese da terzi» (Sez. 5, n. 8366 del 20/01/2016, Albano, Rv. 266166 - 01), è anche vero, però, che la condizione di "quasi flagranza" «presuppone l'immediata e autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato»: Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, P.m. in proc. Ventrice, Rv. 267591 - 01, in relazione a un caso in cui l'arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore; v. anche Sez. 4, n. 5349 del 04/12/2019, dep. 2020, Civilashvili, Rv. 278443 - 01, e Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, P.m. in proc. Kukiqi e altro, Rv. 271683 - 01 secondo cui il "collegamento" immediato col fatto di reato può derivare non soltanto dalla diretta percezione della condotta illecita ma altresì dal rinvenimento, sulla persona del reo, di "cose o tracce" inequivocabilmente rivelatrici della recente commissione del delitto e della diretta ed immediata riferibilità del reato all'arrestato). Nel caso di specie, le "cose o tracce", che inequivocabilmente collegavano le due prevenuti alla vittima, erano fornite da quanto rinvenuto nel possesso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vale a dire il numero di utenza telefonica da cui la vittima era stata contattata per la richiesta estorsiva, oltre che il bene stesso (il cellulare) sottratto, poco prima, alla persona offesa, come ricordato dal ricorrente nei due motivi di ricorso. Deve rimarcarsi, inoltre, che gli agenti intervenivano mentre la vittima si allontanava dai due prevenuti per recarsi a prelevare, presso uno sportello bancomat, il denaro preteso dai medesimi; anche da tale punto di vista, quindi, 2sussistevano i presupposti della quasi flagranza del reato, ove si abbia riguardo ai principi posti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di connessione temporale tra condotta illecita e intervento degli agenti. A tal proposito, deve ricordarsi come la giurisprudenza di questa Corte abbia inteso il contesto di contiguità temporale tra condotta e intervento degli agenti come riferibile a un arco temporale esteso anche ad alcune ore (cfr. Sez. 2, n. 19948 del 04/04/2017, P.m. in proc. Rosca, Rv. 270317 - 01, relativa a una fattispecie in cui la Corte, in riforma dell'impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all'arresto, nella quasi flagranza del reato di furto aggravato, di un soggetto - peraltro reo confesso - sorpreso, durante un normale controllo al confine di Stato, alla guida di un'autovettura risultata rubata poche ore prima in una città vicina; cfr. anche cfr. Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 281749 - 01, per l'accento sul profilo temporale della «recentissima commissione del delitto»). Nel caso in scrutinio, come già anticipato e come evidenziato nel ricorso, risulta indubbia la stretta contiguità temporale tra la condotta illecita segnalata dalla vittima e l'intervento degli agenti. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. P.Q.M