CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40031/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso lamenta sostanzialmente l'assenza di una minaccia nel comportamento dell'imputata e, comunque, l'omissione della motivazione in ordine all'esclusione della scriminante di cui all'art. 393-bis, cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, per la genericità e, comunque, per la manifesta infondatezza dei motivi. Questi ultimi, infatti, sono semplicemente enunciati nonché fondati su una ricostruzione dei fatti del tutto personale e quanto meno incompleta. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 202