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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 02413/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15478-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO che lo rappresenta e difende; - ricorrente - principale - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; Oggetto R.G.N. 15478/2019 Cron.

Rep.

Ud. 09/11/2023 CC - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2411/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/08/2018 R.G.N. 2765/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata, in sede di rinvio, sono state rigettate -per quanto qui interessa - le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di “RAI - [OSCURATO:SOCIETA].” volte al conseguimento della declaratoria di illegittimità di trecontatti a tempo determinato, di cui i primi due (ossia il settimo e l’ottavo della serie) stipulati, rispettivamente, il 29 agosto 2002 e il 14 agosto 2003, ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] dell’8 giugno 2000, concordato in applicazione dell’art. 23 della l. n. 56 del 1987 (entrambi aventi ad oggetto due programmi ciascuno) e l’altro (il nono della serie), stipulato il 17 agosto 2004, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001, “a fronte di ragioni di carattere produttivo consistenti nella partecipazione alla realizzazione dei programmi dal titolo provvisorio eredità 2004-2005 e domenica sportiva 2004/2005 ”; a sostegno della propria decisione,il giudice del gravame ha, da un lato, evidenziato, in replica al motivo di doglianza incentrato sul difetto del requisito della specificità dei programmi, che questa Corte, con sentenza n. 14275/2015, in esito al giudizio rescindente, aveva affermato che «Tale interpretazione (della specificità ai sensi della legge n.230/1962) non è tuttavia meccanicamente riproponibile dopo le modifiche apportate dalla legge n. 56/87 e dagli accordi sindacali che ne sono conseguiti in ambito RAI», e, dall’altro, quanto all’ultimo contratto, che la causale era sufficientemente specifica, perché erano « indicati i programmi per i quali sarebbe stata utilizzata la prestazione del lavoratore e la stagione televisiva interessata»; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi; la “RAI - [OSCURATO:SOCIETA].” (da ora “RAI”) ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale; entrambe le parti hanno depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 novembre 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).

Considerato che: con il primo motivo il ricorrente -denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione della sentenza rescindente n. 14275/2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. e),della l. n. 230 del 1962,1362 c.c. e 1363 c.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché carenza di motivazione su un fatto controverso e decisivo costituto dal significato da assegnare agli Accordi del 5 aprile 1997 e 8 giugno 2000 -si duole che il giudice di appello abbia violato la sentenza rescindente, nella parte in cui è affermato, conclusivamente, che «sia in base all’accordo del 1997, che in base all’accordo del 2000, bisogna distinguere due ipotesi di assunzione, a seconda che il contratto di lavoro venga stipulato per un programma o per una pluralità di programmi (…) nella prima ipotesi è richiesta solo l’unicità del programma, mentre nella seconda è richiesta la specificità, nonché l’ulteriore requisito concernente il mancato esaurimento delle prestazioni giornaliere o settimanali»; lamenta, inoltre, che, comunque, il predetto giudice abbiadeciso sulla base dei principi riferibili alla sola fattispecie dell’assunzione per un solo programma, omettendo di considerare che, in caso di una pluralità di programmi, rileva, avuto riguardo al dato letterale degli accordi collettivi menzionati,il requisito della “specificità”, alla quale concorre necessariamente il peculiare apporto professionale, tecnico o artistico del lavoratore; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 23 della l. n. 56 del 1987, 1 e 3 della l. n. 230 del 1962, 1362 c.c., 1364 c.c., 1, 12 e 15 “preleggi” e della direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territorial e, nell’accoglierela tesi della totale liberalizzazione del contratto a tempo determinato, abbia ritenuto sufficiente, ai fini della legittima apposizione della clausola di durata, l’indicazione , nel contratto stesso, del solo titolo del programma, non costituente condizione oggettiva secondo quanto previsto dalla normativa adottata in sede europea; con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, 1362 c.c., 1366 c.c. e 12 “preleggi”, nonché della direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- lamenta che la predetta Corte, con riferimento all’ultimo contratto sopra menzionato, abbia ritenuto soddisfatta l’esigenza di indicazione specifica per iscritto delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine mediante semplice richiamo a “ragioni di carattere produttivo” nonché a l titolo del programma; con il motivo di ricorso incidentale, la “RAI”- denunciando nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.- si duole che il giudice del gravame abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda restitutoria - relativa alle attribuzioni patrimoniali poste in essere dalla società in esecuzione della sentenza che aveva accolto le domande del lavoratore - formulata all’atto della costituzione nel giudizio di rinvio.

Ritenuto che: il primo motivo, contrariamente a quanto sostenuto nel controricorso, è ammissibile, in quanto- al di là della pluralità di parametri normativi ivi indicati - una delle censure è chiaramente incentrata su una interpretazione del contratto aziendale (trascritto in ricorso) errata per violazione dei canoni ermeneutici di legge, nonché contrastante con quella ritenuta conforme ai canoni in questione da questa Corte anche nella sentenza rescindente (a prescindere, pertanto, dalla dedotta sussistenza di un principio di diritto vincolante con riguardo alla valutazione dei primi due contratti menzionati); ciò posto, il predetto motivo è fondato- con conseguente assorbimento degli altri due e del motivodi ricorso incidentale - poiché il giudice del gravame, in relazione al la censura imperniata sul difetto di specificità dei programmi, ha ritenuto, facendo propria la motivazione di questa Corte, che «Tale interpretazione (della specificità ai sensi della legge n.230/1962) non è tuttavia meccanicamente riproponibile dopo le modifiche apportate dalla legge n. 56/87 e dagli accordi sindacali che ne sono conseguiti in ambito RAI»; tuttavia, in tal modo, il predetto giudice, implicitamente escludendo la rilevanza del requisito della specificità del programma,ha fornito una lettura errata, avuto riguardo al dato letterale, della norma collettiva di riferimento (i.e.: art.4 del [OSCURATO:PERSONA] 8 giugno 2000), atteso che la stessa prevede l’applicabilità del termine, tra l’altro, “per un programma od una pluralità di specifici programmi”, onde, venendo in considerazione, nel caso, la seconda ipotesi (ossia quella relativa ad una pluralità di programmi), il requisito della specificità éda ritenersi necessario; per converso, il passo motivazionale richiamato nella sentenza impugnata a sostegno del rigetto della domanda del lavoratore era riferito solo alla prima ipotesi indicata nel predetto CCL, essendo oggetto di esame, nel giudizio rescindente, il primo contratto della serie, ossia quello stipulato il 27 dicembre 2000, concernente un unico programma (cfr. la parte conclusiva della motivazione della sentenza rescindente sul punto: «Considerato che il contratto in relazione al quale è stata ritenuta la nulli tà del termine risale al dicembre 2000 e che lo stesso è stato concluso per un unico programma, ancorché articolato in piùpuntate, deve convenirsi che la Corte territoriale, nel valutare la legittimità del termine, si è discostata dai suindicati principi, onde i motivi all’esame risultano fondati»); pertanto, viene in rilievo il principio, espresso anche nella sentenza rescindente con riferimento al CCL del 1997 - ma valevole anche in relazione al successivo CCL del 2000 -, secondo cui «tale previsione distingue quindi due ipotesi, quella della assunzione per un singolo programma e quella della assunzione per “una pluralità di specifici programmi ” ; nella prima ipotesi è richiesta solo l’unicità del programma, mentre nella seconda è richiesta la specificità(…).

Quando il programma è unico, pertanto, deve ritenersi legittima l’apposizione del termine, senza necessità di ulteriori requisiti; inparticolare non sono richiesti tutti quegli elementi che la giurisprudenza formatasi in relazione alla disciplina legale di cui alla legge n. 23 0/62 e successive modificazioni aveva desunto dal concetto di specificità » ( e v. , quale espressione di tale giurispr u denza , tra le altre, Cass.1/02/2016, n. 1841: «In tema di assunzione a termin e di dipendenti RAI, l’art. 1, comma 2, lett. e), della l. n. 230 del 1962, come modificato dalla l. n. 266 del 1977, consent e l’assunzione a termine di personale per più spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, purch é ricorrano una pluralità di requisiti, riferibili alla specificità e temporaneit à dello spettacolo e dell’esigenza lavorativa, quali la durata limitata e la singolarità dell ’ evento, nell ’ ambito della complessiva programmazione, nonché il vincolo di necessità diretta trail contributo professionale del lavorator e assunto e le caratteristichedel programma a cui ha collaborato»); in buona sostanza, va escluso che le due ipotesi contemplate dalla norma collettiva possano essere assimilate e che, pertanto, in presenzadi contratto a termine avente ad oggetto una pluralità di programmi, il requisito della specificità, avuto riguardo alla previsione dell’accordo aziendale, possa essere soddisfatto mediante la mera indicazione del titolo di ciascun programma, essendo invece necessaria l’indicazione di quegli elementi, come sopra enunciati, che qualifichino “il vincolo di necessità diretta tra il contributo professionale del lavoratore assunto e le caratteristiche del programma a cui ha collaborato”; il motivo va pertanto accolto (con assorbimento di tutti gli altri) e la sentenza cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM accoglie il primo motivo di ricorso principale , assorbiti il secondo e il terzo nonché il motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15478-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO che lo rappresenta e difende; - ricorrente - principale - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; Oggetto R.G.N. 15478/2019 Cron. Rep. Ud. 09/11/2023 CC - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2411/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/08/2018 R.G.N. 2765/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in sede di rinvio, sono state rigettate -per quanto qui interessa - le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di “RAI - [OSCURATO:SOCIETA].” volte al conseguimento della declaratoria di illegittimità di trecontatti a tempo determinato, di cui i primi due (ossia il settimo e l’ottavo della serie) stipulati, rispettivamente, il 29 agosto 2002 e il 14 agosto 2003, ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] dell’8 giugno 2000, concordato in applicazione dell’art. 23 della l. n. 56 del 1987 (entrambi aventi ad oggetto due programmi ciascuno) e l’altro (il nono della serie), stipulato il 17 agosto 2004, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001, “a fronte di ragioni di carattere produttivo consistenti nella partecipazione alla realizzazione dei programmi dal titolo provvisorio eredità 2004-2005 e domenica sportiva 2004/2005 ”; a sostegno della propria decisione,il giudice del gravame ha, da un lato, evidenziato, in replica al motivo di doglianza incentrato sul difetto del requisito della specificità dei programmi, che questa Corte, con sentenza n. 14275/2015, in esito al giudizio rescindente, aveva affermato che «Tale interpretazione (della specificità ai sensi della legge n.230/1962) non è tuttavia meccanicamente riproponibile dopo le modifiche apportate dalla legge n. 56/87 e dagli accordi sindacali che ne sono conseguiti in ambito RAI», e, dall’altro, quanto all’ultimo contratto, che la causale era sufficientemente specifica, perché erano « indicati i programmi per i quali sarebbe stata utilizzata la prestazione del lavoratore e la stagione televisiva interessata»; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi; la “RAI - [OSCURATO:SOCIETA].” (da ora “RAI”) ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale; entrambe le parti hanno depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 novembre 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primo motivo il ricorrente -denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione della sentenza rescindente n. 14275/2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. e),della l. n. 230 del 1962,1362 c.c. e 1363 c.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché carenza di motivazione su un fatto controverso e decisivo costituto dal significato da assegnare agli Accordi del 5 aprile 1997 e 8 giugno 2000 -si duole che il giudice di appello abbia violato la sentenza rescindente, nella parte in cui è affermato, conclusivamente, che «sia in base all’accordo del 1997, che in base all’accordo del 2000, bisogna distinguere due ipotesi di assunzione, a seconda che il contratto di lavoro venga stipulato per un programma o per una pluralità di programmi (…) nella prima ipotesi è richiesta solo l’unicità del programma, mentre nella seconda è richiesta la specificità, nonché l’ulteriore requisito concernente il mancato esaurimento delle prestazioni giornaliere o settimanali»; lamenta, inoltre, che, comunque, il predetto giudice abbiadeciso sulla base dei principi riferibili alla sola fattispecie dell’assunzione per un solo programma, omettendo di considerare che, in caso di una pluralità di programmi, rileva, avuto riguardo al dato letterale degli accordi collettivi menzionati,il requisito della “specificità”, alla quale concorre necessariamente il peculiare apporto professionale, tecnico o artistico del lavoratore; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 23 della l. n. 56 del 1987, 1 e 3 della l. n. 230 del 1962, 1362 c.c., 1364 c.c., 1, 12 e 15 “preleggi” e della direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territorial e, nell’accoglierela tesi della totale liberalizzazione del contratto a tempo determinato, abbia ritenuto sufficiente, ai fini della legittima apposizione della clausola di durata, l’indicazione , nel contratto stesso, del solo titolo del programma, non costituente condizione oggettiva secondo quanto previsto dalla normativa adottata in sede europea; con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, 1362 c.c., 1366 c.c. e 12 “preleggi”, nonché della direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- lamenta che la predetta Corte, con riferimento all’ultimo contratto sopra menzionato, abbia ritenuto soddisfatta l’esigenza di indicazione specifica per iscritto delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine mediante semplice richiamo a “ragioni di carattere produttivo” nonché a l titolo del programma; con il motivo di ricorso incidentale, la “RAI”- denunciando nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.- si duole che il giudice del gravame abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda restitutoria - relativa alle attribuzioni patrimoniali poste in essere dalla società in esecuzione della sentenza che aveva accolto le domande del lavoratore - formulata all’atto della costituzione nel giudizio di rinvio. Ritenuto che: il primo motivo, contrariamente a quanto sostenuto nel controricorso, è ammissibile, in quanto- al di là della pluralità di parametri normativi ivi indicati - una delle censure è chiaramente incentrata su una interpretazione del contratto aziendale (trascritto in ricorso) errata per violazione dei canoni ermeneutici di legge, nonché contrastante con quella ritenuta conforme ai canoni in questione da questa Corte anche nella sentenza rescindente (a prescindere, pertanto, dalla dedotta sussistenza di un principio di diritto vincolante con riguardo alla valutazione dei primi due contratti menzionati); ciò posto, il predetto motivo è fondato- con conseguente assorbimento degli altri due e del motivodi ricorso incidentale - poiché il giudice del gravame, in relazione al la censura imperniata sul difetto di specificità dei programmi, ha ritenuto, facendo propria la motivazione di questa Corte, che «Tale interpretazione (della specificità ai sensi della legge n.230/1962) non è tuttavia meccanicamente riproponibile dopo le modifiche apportate dalla legge n. 56/87 e dagli accordi sindacali che ne sono conseguiti in ambito RAI»; tuttavia, in tal modo, il predetto giudice, implicitamente escludendo la rilevanza del requisito della specificità del programma,ha fornito una lettura errata, avuto riguardo al dato letterale, della norma collettiva di riferimento (i.e.: art.4 del [OSCURATO:PERSONA] 8 giugno 2000), atteso che la stessa prevede l’applicabilità del termine, tra l’altro, “per un programma od una pluralità di specifici programmi”, onde, venendo in considerazione, nel caso, la seconda ipotesi (ossia quella relativa ad una pluralità di programmi), il requisito della specificità éda ritenersi necessario; per converso, il passo motivazionale richiamato nella sentenza impugnata a sostegno del rigetto della domanda del lavoratore era riferito solo alla prima ipotesi indicata nel predetto CCL, essendo oggetto di esame, nel giudizio rescindente, il primo contratto della serie, ossia quello stipulato il 27 dicembre 2000, concernente un unico programma (cfr. la parte conclusiva della motivazione della sentenza rescindente sul punto: «Considerato che il contratto in relazione al quale è stata ritenuta la nulli tà del termine risale al dicembre 2000 e che lo stesso è stato concluso per un unico programma, ancorché articolato in piùpuntate, deve convenirsi che la Corte territoriale, nel valutare la legittimità del termine, si è discostata dai suindicati principi, onde i motivi all’esame risultano fondati»); pertanto, viene in rilievo il principio, espresso anche nella sentenza rescindente con riferimento al CCL del 1997 - ma valevole anche in relazione al successivo CCL del 2000 -, secondo cui «tale previsione distingue quindi due ipotesi, quella della assunzione per un singolo programma e quella della assunzione per “una pluralità di specifici programmi ” ; nella prima ipotesi è richiesta solo l’unicità del programma, mentre nella seconda è richiesta la specificità(…). Quando il programma è unico, pertanto, deve ritenersi legittima l’apposizione del termine, senza necessità di ulteriori requisiti; inparticolare non sono richiesti tutti quegli elementi che la giurisprudenza formatasi in relazione alla disciplina legale di cui alla legge n. 23 0/62 e successive modificazioni aveva desunto dal concetto di specificità » ( e v. , quale espressione di tale giurispr u denza , tra le altre, Cass.1/02/2016, n. 1841: «In tema di assunzione a termin e di dipendenti RAI, l’art. 1, comma 2, lett. e), della l. n. 230 del 1962, come modificato dalla l. n. 266 del 1977, consent e l’assunzione a termine di personale per più spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, purch é ricorrano una pluralità di requisiti, riferibili alla specificità e temporaneit à dello spettacolo e dell’esigenza lavorativa, quali la durata limitata e la singolarità dell ’ evento, nell ’ ambito della complessiva programmazione, nonché il vincolo di necessità diretta trail contributo professionale del lavorator e assunto e le caratteristichedel programma a cui ha collaborato»); in buona sostanza, va escluso che le due ipotesi contemplate dalla norma collettiva possano essere assimilate e che, pertanto, in presenzadi contratto a termine avente ad oggetto una pluralità di programmi, il requisito della specificità, avuto riguardo alla previsione dell’accordo aziendale, possa essere soddisfatto mediante la mera indicazione del titolo di ciascun programma, essendo invece necessaria l’indicazione di quegli elementi, come sopra enunciati, che qualifichino “il vincolo di necessità diretta tra il contributo professionale del lavoratore assunto e le caratteristiche del programma a cui ha collaborato”; il motivo va pertanto accolto (con assorbimento di tutti gli altri) e la sentenza cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. PQM accoglie il primo motivo di ricorso principale , assorbiti il secondo e il terzo nonché il motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in
Sentenza Cassazione n. 02413/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris