CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 dicembre 2020
Cassazione n. 36472/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefrserttte le conclusioni del PG katt • eabui3 APC 410./ cW21k--0 CL '[OSCURATO:PERSONA]; AA.A..2 tQU&lW‘ dW L°L t eSì 4. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 1.12.2020 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto la istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale, dato atto che l'istante si trovava in regime di detenzione domiciliare per motivi di salute, ha ritenuto la non idoneità rieducativa della più ampia misura alternativa a fronte dell'assenza di revisione critica delle condotte criminose commesse. < 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla personalità del condannato. Il Tribunale aveva valutato negativamente l'avvio da parte del condannato di procedimento per la revisione della sentenza di condanna e l'assenza di prestazioni risarcitorie in favore dei danneggiati dal reato o comunque di riparazione sociale, senza tener conto che il condannato, con un adeguato inserimento familiare e sociale, aveva una stabile occupazione lavorativa, in relazione alla quale aveva anche ottenuto diverse autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo della detenzione domiciliare. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e va perciò dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha fondato il negativo giudizio sulla idoneità rieducativa della misura alternativa richiesta sul rilievo dell'assenza, da parte del condannato, di alcuna rivisitazione critica del reato commesso né di attività riparativa. Il ricorso propone una lettura alternativa dei dati disponibili, privilegiando quelli concernenti l'attuale inserimento familiare, sociale e lavorativo. Ora, tali dati sono considerati dal Tribunale che li ha valutati nella prospettiva della verifica se l'ammissione alla più ampia misura richiesta sia idonea a realizzare il nuovo adeguamento alle regole sociali, infrante con la consumazione del reato. Da questo punto di vista costituisce presupposto logico necessario la revisione critica rispetto al fatto criminoso (nella specie, bancarotta fraudolenta), che non era stato determinato da condizionamenti sociali, educativi od economici, ma solo dall'atteggiamento assunto dal reo nei confronti delle regole concernenti l'attività imprenditoriale. Con argomentazione logicamente ineccepibile il Tribunale ha ritenuto che proprio l'assenza di una revisione di quell'atteggiamento, che aveva spinto l'istante al reato, impedisse di ritenere adeguata, nella prospettiva risocializzatrice, la più ampia misura alternativa richiesta. Il ricorso, prescindendo dal reato commesso che, invece, non può nel giudizio richiesto al Tribunale di sorveglianza essere obliterato, manifesta dissenso dalla decisione di merito evidenziando quanto è significativo di un effettivo reinserimento sociale, senza però indicare alcuna carenza motivazionale nei limiti del sindacato consentito nel giudizio di legittimità. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 52??? C