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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 25420/2026

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[OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –Numero registro generale 19948/2025Numero sezionale 5688/2026Numero di raccolta generale 25420/2026Data pubblicazione 16/09/2026ControNICOLA VENUTO, [OSCURATO:PERSONA], entrambi in proprio e in qualità di exsoci della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E NICO can-cellata dal registro delle imprese, tutti appresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Condojanni (PEC [OSCURATO:EMAIL]) i quali dichiarano ai sensidell’art. 366 cod. proc. civ. di volere ricevere le comunicazioni di can-celleria all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSicilia, sezione staccata di Messina, n. 4770/2/2025, depositata in data1° luglio 2025 e notificata l’8 luglio 2025.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La sentenza la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia, sezione staccata di Messina, a seguito della cassazione con rin-vio disposta dall’ordinanza della Corte di cassazione n.23378/2024, ac-coglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualiex soci della estinta [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto gli avvisi diaccertamento relativi all’anno di imposta 2006, il primo per II.DD. eIVA in capo alla società e i restanti due ai fini IRPEF per ricostruzionedel reddito da partecipazione ex art. 5 TUIR in capo ai soci.2.

Si legge nella sentenza della Cassazione e nella sentenza impugnatache la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di accertamentoper IRAP e IVA notificatole con riguardo al periodo d’imposta 2006 aNumero registro generale 19948/2025Numero sezionale 5688/2026Numero di raccolta generale 25420/2026Data pubblicazione 16/09/2026seguito della mancata risposta al questionario inviato dall’Ufficio, deri-vante dalla mancata presentazione della prescritta dichiarazione, cuiseguiva l’applicazione di un accertamento induttivo puro ex art. 39,comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e la ricostruzione del reddito nondichiarato oltre alla negazione della detrazione IVA.3.

La società e i soci impugnavano separatamente gli avvisi, soste-nendo che la mancata risposta al questionario fosse dovuta a forzamaggiore, nello specifico un’alluvione, che aveva impedito l’esibizionedelle scritture contabili.

Il giudice di prime cure, riunite al ricorso dellasocietà le impugnazioni presentate dai due soci, li respingeva ritenendonon provata la forza maggiore e legittimo l’accertamento induttivo,confermando la preclusione all’utilizzo della documentazione prodottain giudizio, oltre al diniego della detrazione dell’imposta armonizzata.La decisione veniva inizialmente confermata dal giudice d’appello ilquale, tra l’altro, dismetteva le giustificazioni sulla omessa esibizionedelle scritture contabili a causa di un’alluvione, in assenza di prove do-cumentali attestanti che l’alluvione avesse prodotto danni nella sededella società.4.

La Corte di cassazione accoglieva in parte il ricorso dei contribuenti,ritenendo che nella determinazione del reddito di impresa sulla base diaccertamento induttivo puro, conseguente all'impossibilità di rico-struire complessivamente la contabilità, la lettura costituzionalmenteorientata dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, one-rasse l'ufficio finanziario che aveva determinato induttivamente i ricavi,anche a tener conto dei corrispondenti costi di produzione, deducibilianche in misura percentuale forfettaria, e dava mandato al giudicedella fase rescissoria di provvedere in tal senso.

La Corte accoglieva,Numero registro generale 19948/2025Numero sezionale 5688/2026Numero di raccolta generale 25420/2026Data pubblicazione 16/09/2026inoltre, il ricorso sotto l’angolo del rispetto del principio di neutralitàdell’imposta armonizzata.5.

La società e i soci riassumevano il giudizio e chiedevano l’annulla-mento degli avvisi col riconoscimento dei costi dichiarati e della detra-zione IVA.

La CGT2 accoglieva integralmente l’appello: in particolare,quanto ai costi, riteneva che, nonostante l’omessa esibizione della do-cumentazione nel corso del procedimento amministrativo, si dovessetenere conto della produzione effettuata dai contribuenti in giudizio ericonosceva i costi così come erano stati dichiarati, sia perché la docu-mentazione prodotta appariva completa, sia perché l’Ufficio finanziarionon l’aveva contestata nel merito, essendosi limitata a ribadire l’ecce-zione di inutilizzabilità della documentazione.6.

Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per Cassazione l’Agen-zia delle Entrate, sulla base di quattro motivi, cui replicano i contri-buenti con controricorso, che illustrano con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, con riguardo al reddito di impresa da imputareai fini IRPEF ai singoli soci, la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza pernon essersi il giudice del rinvio uniformato ai principi di diritto enunciatidalla Corte di cassazione, avendo riconosciuto integralmente i costi di-chiarati dalla società, invece di applicare la deduzione in misura per-centuale forfettaria, come imposto dall’ordinanza rescindente.2.

Il motivo è fondato.2.1.

Il pertinente capo della sentenza impugnata è il seguente: «L’Uf-ficio finanziario ha effettuato la ripresa a tassazione senza considerarei costi dichiarati, in quanto la società contribuente non aveva prodottoNumero registro generale 19948/2025Numero sezionale 5688/2026Numero di raccolta generale 25420/2026Data pubblicazione 16/09/2026la documentazione richiesta nel corso del procedimento ai sensidell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973.

Alla luce dei principi di diritto fissatidalla Suprema Corte di Cassazione, nonostante l’omessa esibizionedella documentazione nel corso del procedimento amministrativo, ilCollegio deve tenere conto della produzione effettuata in giudizio e,quindi, non può che rideterminare i costi così come sono stati dichia-rati, sia perché la documentazione prodotta appare completa, sia per-ché l’Ufficio finanziario non l’ha contestata nel merito, essendosi limi-tata a ribadire l’eccezione di utilizzabilità della detta documentazione».2.2. [OSCURATO:PERSONA] osserva innanzitutto che non è aderente ai fatti l’affer-mazione della totale pretermissione dei costi in sede di accertamento,dal momento che si legge a pag.4 del controricorso che, già in faseamministrativa c’è stato il riconoscimento ai fini delle II.DD. di unaparte dei componenti negativi, pari alle esistenze iniziali e alle spese dilavoro dipendente.

Inoltre, va rammentato che il giudizio di rinvio èchiuso (v. quanto alle istanze istruttorie, tra le altre, Cass. n.28976 del2023) e dev’essere identificato il dictum della Corte di cassazione alfine di valutare se il giudice del rinvio ad esso si sia attenuto.Orbene, nel ricorso deciso dalla Corte con l’ordinanza n.23378 del2024, i contribuenti avevano formulato tre motivi con riferimento allaripresa relativa ai costi.

La Cassazione, dopo aver ritenuto infondato ilprimo motivo, con cui si dolevano del fatto che «la CTR ha ritenuto nondimostrata l’“esimente” della causa di forza maggiore (eventi alluvio-nali) a giustificazione della mancata risposta al questionario» e dichia-rato inammissibile il secondo, con il quale si dolevano che «la CTR haerroneamente ritenuto legittimo l’accertamento induttivo nonostantela circostanza che, al momento dell’emissione dell’avviso di accerta-Numero registro generale 19948/2025Numero sezionale 5688/2026Numero di raccolta generale 25420/2026Data pubblicazione 16/09/2026mento societario, non fosse maturato alcun ritardo “grave” nella rispo-sta al questionario (anche considerati i richiamati eventi alluvionali)»,ha accolto il terzo motivo.

Con la terza censura i contribuenti impugna-vano la sentenza per aver «la CTR ritenuto legittimo l’accertamentoinduttivo dell’Agenzia ai fini reddituali, nonostante il mancato ricono-scimento di costi deducibili in capo alla società».

La Corte, accogliendo,ha stabilito che «in sede di rinvio la Corte di giustizia tributaria dovràquindi rideterminare il reddito imponibile del contribuente riconoscendouna deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi in relazioneai ricavi accertati, avvalendosi anche - se del caso - dell’ausilio di con-sulenza tecnica d’ufficio (così Cass. 23/02/2023, n. 5586); sul punto,pertanto, la sentenza è cassata con rinvio al giudice di secondo gradoche dovrà rideterminare i maggiori redditi dovuti tenendo in conto icosti di cui si è detto, anche in difetto di specifica e analitica prova sulpunto da parte del contribuente».2.3.

Il significato di questa statuizione non può essere correttamenteinteso se non alla luce del rigetto dei precedenti due motivi operato daCass. n.23378/2024, per effetto del quale è maturato il giudicato in-terno sulla inutilizzabilità della documentazione fiscale richiesta in sededi procedimento amministrativo e non esibita dalla società per asseritacausa di forza maggiore e, ai fini dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n.546 del 1992, tardivamente prodotta in giudizio senza idonea giustifi-cazione.

Per tale ragione la Corte ha chiesto al giudice del rinvio dideterminare i costi dell’accertamento induttivo puro in misura forfetta-ria, in assenza di documentazione utilizzabile e, nel giudizio chiuso dirinvio, la CGT2 non si è attenuta a tale principio.3.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del se-condo con il quale la ricorrente, sempre con riferimento al reddito diNumero registro generale 19948/2025Numero sezionale 5688/2026Numero di raccolta generale 25420/2026Data pubblicazione 16/09/2026impresa da imputare ai fini IRPEF ai singoli soci, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., denuncia la nullità della sen-tenza per motivazione apparente in quanto il giudice non avrebbe in-dicato né la tipologia né l’importo dei costi ammessi in deduzione e nonavrebbe spiegato le ragioni per cui il loro riconoscimento aveva elimi-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], rendendo incomprensibile il percorso logico-giuridico seguito.4.

Con il terzo motivo, ai fini IVA, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ. viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione di legge:art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2 n. 4, cod. proc. civ., art.118 disp. attuazione cod. proc. civ. nonché artt. 1, comma 2, 36,comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. 546/1992 e la nullità della sen-tenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione conriguardo all’apodittico riconoscimento, effettuato dal giudice della de-traibilità dell’IVA.5.

Il motivo è fondato.

La sentenza nella parte dedicata allo “svolgi-mento del processo”, dà atto che con il ricorso in riassunzione i contri-buenti avevano chiesto, oltre al «riconoscimento di tutti i costi indicatinella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2006», anche «larelativa detrazione ai fini IVA» e poi annulla integralmente l’avviso,senza esplicitare le ragioni e le modalità di applicazione nel caso con-creto del principio di neutralità dell’imposta, ossia verificando i requisitisostanziali ai fini della detrazione dell’IVA, come aveva richiesto laCorte di cassazione con l’ordinanza n.23378/2024.6.

L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento delquarto, il quale nuovamente censura la violazione dei principi di dirittoenunciati dalla pronuncia rescindente in materia di IVA, poiché i giudicidi appello hanno annullato l’avviso anche ai fini IVA senza svolgereNumero registro generale 19948/2025Numero sezionale 5688/2026Numero di raccolta generale 25420/2026Data pubblicazione 16/09/2026alcuna indagine concreta sulla sussistenza dei requisiti sostanziali esulla regolare tempistica, in contrasto con quanto stabilito dalla giuri-sprudenza e dall’ordinanza di rinvio.7.

La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giu-stizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,per ulteriore esame e per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte:accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e ilquarto, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, per ulteriore esame e per il regolamento delle spese dilite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –Numero registro generale 19948/2025Numero sezionale 5688/2026Numero di raccolta generale 25420/2026Data pubblicazione 16/09/2026ControNICOLA VENUTO, [OSCURATO:PERSONA], entrambi in proprio e in qualità di exsoci della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E NICO can-cellata dal registro delle imprese, tutti appresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Condojanni (PEC [OSCURATO:EMAIL]) i quali dichiarano ai sensidell’art. 366 cod. proc. civ. di volere ricevere le comunicazioni di can-celleria all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSicilia, sezione staccata di Messina, n. 4770/2/2025, depositata in data1° luglio 2025 e notificata l’8 luglio 2025.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La sentenza la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia, sezione staccata di Messina, a seguito della cassazione con rin-vio disposta dall’ordinanza della Corte di cassazione n.23378/2024, ac-coglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualiex soci della estinta [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto gli avvisi diaccertamento relativi all’anno di imposta 2006, il primo per II.DD. eIVA in capo alla società e i restanti due ai fini IRPEF per ricostruzionedel reddito da partecipazione ex art. 5 TUIR in capo ai soci.2. Si legge nella sentenza della Cassazione e nella sentenza impugnatache la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di accertamentoper IRAP e IVA notificatole con riguardo al periodo d’imposta 2006 aNumero registro generale 19948/2025Numero sezionale 5688/2026Numero di raccolta generale 25420/2026Data pubblicazione 16/09/2026seguito della mancata risposta al questionario inviato dall’Ufficio, deri-vante dalla mancata presentazione della prescritta dichiarazione, cuiseguiva l’applicazione di un accertamento induttivo puro ex art. 39,comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e la ricostruzione del reddito nondichiarato oltre alla negazione della detrazione IVA.3. La società e i soci impugnavano separatamente gli avvisi, soste-nendo che la mancata risposta al questionario fosse dovuta a forzamaggiore, nello specifico un’alluvione, che aveva impedito l’esibizionedelle scritture contabili. Il giudice di prime cure, riunite al ricorso dellasocietà le impugnazioni presentate dai due soci, li respingeva ritenendonon provata la forza maggiore e legittimo l’accertamento induttivo,confermando la preclusione all’utilizzo della documentazione prodottain giudizio, oltre al diniego della detrazione dell’imposta armonizzata.La decisione veniva inizialmente confermata dal giudice d’appello ilquale, tra l’altro, dismetteva le giustificazioni sulla omessa esibizionedelle scritture contabili a causa di un’alluvione, in assenza di prove do-cumentali attestanti che l’alluvione avesse prodotto danni nella sededella società.4. La Corte di cassazione accoglieva in parte il ricorso dei contribuenti,ritenendo che nella determinazione del reddito di impresa sulla base diaccertamento induttivo puro, conseguente all'impossibilità di rico-struire complessivamente la contabilità, la lettura costituzionalmenteorientata dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, one-rasse l'ufficio finanziario che aveva determinato induttivamente i ricavi,anche a tener conto dei corrispondenti costi di produzione, deducibilianche in misura percentuale forfettaria, e dava mandato al giudicedella fase rescissoria di provvedere in tal senso. La Corte accoglieva,Numero registro generale 19948/2025Numero sezionale 5688/2026Numero di raccolta generale 25420/2026Data pubblicazione 16/09/2026inoltre, il ricorso sotto l’angolo del rispetto del principio di neutralitàdell’imposta armonizzata.5. La società e i soci riassumevano il giudizio e chiedevano l’annulla-mento degli avvisi col riconoscimento dei costi dichiarati e della detra-zione IVA. La CGT2 accoglieva integralmente l’appello: in particolare,quanto ai costi, riteneva che, nonostante l’omessa esibizione della do-cumentazione nel corso del procedimento amministrativo, si dovessetenere conto della produzione effettuata dai contribuenti in giudizio ericonosceva i costi così come erano stati dichiarati, sia perché la docu-mentazione prodotta appariva completa, sia perché l’Ufficio finanziarionon l’aveva contestata nel merito, essendosi limitata a ribadire l’ecce-zione di inutilizzabilità della documentazione.6. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per Cassazione l’Agen-zia delle Entrate, sulla base di quattro motivi, cui replicano i contri-buenti con controricorso, che illustrano con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, con riguardo al reddito di impresa da imputareai fini IRPEF ai singoli soci, la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza pernon essersi il giudice del rinvio uniformato ai principi di diritto enunciatidalla Corte di cassazione, avendo riconosciuto integralmente i costi di-chiarati dalla società, invece di applicare la deduzione in misura per-centuale forfettaria, come imposto dall’ordinanza rescindente.2. Il motivo è fondato.2.1. Il pertinente capo della sentenza impugnata è il seguente: «L’Uf-ficio finanziario ha effettuato la ripresa a tassazione senza considerarei costi dichiarati, in quanto la società contribuente non aveva prodottoNumero registro generale 19948/2025Numero sezionale 5688/2026Numero di raccolta generale 25420/2026Data pubblicazione 16/09/2026la documentazione richiesta nel corso del procedimento ai sensidell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973. Alla luce dei principi di diritto fissatidalla Suprema Corte di Cassazione, nonostante l’omessa esibizionedella documentazione nel corso del procedimento amministrativo, ilCollegio deve tenere conto della produzione effettuata in giudizio e,quindi, non può che rideterminare i costi così come sono stati dichia-rati, sia perché la documentazione prodotta appare completa, sia per-ché l’Ufficio finanziario non l’ha contestata nel merito, essendosi limi-tata a ribadire l’eccezione di utilizzabilità della detta documentazione».2.2. [OSCURATO:PERSONA] osserva innanzitutto che non è aderente ai fatti l’affer-mazione della totale pretermissione dei costi in sede di accertamento,dal momento che si legge a pag.4 del controricorso che, già in faseamministrativa c’è stato il riconoscimento ai fini delle II.DD. di unaparte dei componenti negativi, pari alle esistenze iniziali e alle spese dilavoro dipendente. Inoltre, va rammentato che il giudizio di rinvio èchiuso (v. quanto alle istanze istruttorie, tra le altre, Cass. n.28976 del2023) e dev’essere identificato il dictum della Corte di cassazione alfine di valutare se il giudice del rinvio ad esso si sia attenuto.Orbene, nel ricorso deciso dalla Corte con l’ordinanza n.23378 del2024, i contribuenti avevano formulato tre motivi con riferimento allaripresa relativa ai costi. La Cassazione, dopo aver ritenuto infondato ilprimo motivo, con cui si dolevano del fatto che «la CTR ha ritenuto nondimostrata l’“esimente” della causa di forza maggiore (eventi alluvio-nali) a giustificazione della mancata risposta al questionario» e dichia-rato inammissibile il secondo, con il quale si dolevano che «la CTR haerroneamente ritenuto legittimo l’accertamento induttivo nonostantela circostanza che, al momento dell’emissione dell’avviso di accerta-Numero registro generale 19948/2025Numero sezionale 5688/2026Numero di raccolta generale 25420/2026Data pubblicazione 16/09/2026mento societario, non fosse maturato alcun ritardo “grave” nella rispo-sta al questionario (anche considerati i richiamati eventi alluvionali)»,ha accolto il terzo motivo. Con la terza censura i contribuenti impugna-vano la sentenza per aver «la CTR ritenuto legittimo l’accertamentoinduttivo dell’Agenzia ai fini reddituali, nonostante il mancato ricono-scimento di costi deducibili in capo alla società». La Corte, accogliendo,ha stabilito che «in sede di rinvio la Corte di giustizia tributaria dovràquindi rideterminare il reddito imponibile del contribuente riconoscendouna deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi in relazioneai ricavi accertati, avvalendosi anche - se del caso - dell’ausilio di con-sulenza tecnica d’ufficio (così Cass. 23/02/2023, n. 5586); sul punto,pertanto, la sentenza è cassata con rinvio al giudice di secondo gradoche dovrà rideterminare i maggiori redditi dovuti tenendo in conto icosti di cui si è detto, anche in difetto di specifica e analitica prova sulpunto da parte del contribuente».2.3. Il significato di questa statuizione non può essere correttamenteinteso se non alla luce del rigetto dei precedenti due motivi operato daCass. n.23378/2024, per effetto del quale è maturato il giudicato in-terno sulla inutilizzabilità della documentazione fiscale richiesta in sededi procedimento amministrativo e non esibita dalla società per asseritacausa di forza maggiore e, ai fini dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n.546 del 1992, tardivamente prodotta in giudizio senza idonea giustifi-cazione. Per tale ragione la Corte ha chiesto al giudice del rinvio dideterminare i costi dell’accertamento induttivo puro in misura forfetta-ria, in assenza di documentazione utilizzabile e, nel giudizio chiuso dirinvio, la CGT2 non si è attenuta a tale principio.3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del se-condo con il quale la ricorrente, sempre con riferimento al reddito diNumero registro generale 19948/2025Numero sezionale 5688/2026Numero di raccolta generale 25420/2026Data pubblicazione 16/09/2026impresa da imputare ai fini IRPEF ai singoli soci, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., denuncia la nullità della sen-tenza per motivazione apparente in quanto il giudice non avrebbe in-dicato né la tipologia né l’importo dei costi ammessi in deduzione e nonavrebbe spiegato le ragioni per cui il loro riconoscimento aveva elimi-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], rendendo incomprensibile il percorso logico-giuridico seguito.4. Con il terzo motivo, ai fini IVA, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ. viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione di legge:art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2 n. 4, cod. proc. civ., art.118 disp. attuazione cod. proc. civ. nonché artt. 1, comma 2, 36,comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. 546/1992 e la nullità della sen-tenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione conriguardo all’apodittico riconoscimento, effettuato dal giudice della de-traibilità dell’IVA.5. Il motivo è fondato. La sentenza nella parte dedicata allo “svolgi-mento del processo”, dà atto che con il ricorso in riassunzione i contri-buenti avevano chiesto, oltre al «riconoscimento di tutti i costi indicatinella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2006», anche «larelativa detrazione ai fini IVA» e poi annulla integralmente l’avviso,senza esplicitare le ragioni e le modalità di applicazione nel caso con-creto del principio di neutralità dell’imposta, ossia verificando i requisitisostanziali ai fini della detrazione dell’IVA, come aveva richiesto laCorte di cassazione con l’ordinanza n.23378/2024.6. L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento delquarto, il quale nuovamente censura la violazione dei principi di dirittoenunciati dalla pronuncia rescindente in materia di IVA, poiché i giudicidi appello hanno annullato l’avviso anche ai fini IVA senza svolgereNumero registro generale 19948/2025Numero sezionale 5688/2026Numero di raccolta generale 25420/2026Data pubblicazione 16/09/2026alcuna indagine concreta sulla sussistenza dei requisiti sostanziali esulla regolare tempistica, in contrasto con quanto stabilito dalla giuri-sprudenza e dall’ordinanza di rinvio.7. La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giu-stizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,per ulteriore esame e per il regolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e ilquarto, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, per ulteriore esame e per il regolamento delle spese dilite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida
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