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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 novembre 1971

Cassazione n. 03157/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il 02/11/1971 a Imperia 2) [OSCURATO:PERSONA], nata il 13/11/1962 a Imperia avverso la sentenza del 29/09/2020 della Corte di appello di Genova.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni civili pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore del Cassella, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 settembre 2020 la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia il 17 luglio 2019, riqualificando il reato di cui al capo 1) - contestato ai sensi dell'art. 326, primo comma e terzo comma, cod. pen. - in quello previsto dall'art. 326, primo comma, cod. pen. e rideterminando in mesi sei di reclusione la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], con l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittole al capo 1) perché non punibile per la particolare tenuità del fatto, in accoglimento dell'accordo intervenuto fra le parti ex art. 599 -bis cod. proc. pen.

La sentenza di primo grado veniva confermata nel resto, con la condanna degli imputati alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Cassella, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla prova orale del 11 maggio 2017, avendo la Corte distrettuale contraddittoriamente sostenuto, dapprima, che le domande erano pervenute al Saldo dal Fontana (in occasione di un incontro avvenuto il 4 maggio 2017), quindi, che il Saldo conosceva autonomamente il contenuto delle domande concorsuali ancor prima e a prescindere dal Fontana, tenuto conto del fatto che l'invio per posta elettronica delle domande al Fontana da parte del [OSCURATO:PERSONA] (membro della commissione di esame) è avvenuto solo in data 9 maggio 2017, ossia qualche giorno dopo l'incontro del Saldo con il Fontana (e del Saldo con il Cassella).

La sentenza impugnata, dunque, non ha spiegato da chi e quando il Saldo avrebbe ricevuto le domande che si assumono rivelate al Cassella il 4 maggio 2017, dal momento che le stesse venivano redatte ed inviate esclusivamente al Fontana, da parte del [OSCURATO:PERSONA], in data 9 maggio 2017.

Analoghe contraddizioni e illogicità, di conseguenza, inficiano la ricostruzione della dinamica relativa all'incontro avvenuto il 12 aprile 2017, finalizzato, secondo l'impostazione accusatoria, alla rivelazione delle domande di esame per la prova scritta del 13 aprile 2017, tenuto conto sia della nuova ipotesi sostenuta dalla Corte d'appello riguardo alla conoscenza delle domande da altra fonte, sia del fatto che la sentenza impugnata ritiene che lo stesso modus operandi sia stato adottato per entrambe le prove concorsuali.

2.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in ordine alla correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello fornito una diversa ricostruzione del fatto, facendo riferimento alla circostanza relativa alla diretta conoscenza delle prove concorsuali da parte del Saldo, dunque indipendentemente dalla rivelazione del Fontana, almeno per quel che attiene alla prova orale, in contrasto con l'imputazione e la ricostruzione delineata dalla sentenza di primo grado, secondo cui la fonte originaria della rivelazione al Saldo era proprio il Fontana.2.2.

Con un terzo motivo si lamentano violazioni di legge e vizi di omessa motivazione, anche per travisamento delle prove, riguardo alla valutazione della rilevanza probatoria di prove documentali a discarico del Cassella, prodotte dalla difesa per dimostrarne le capacità professionali, i meriti, la vasta conoscenza della materia d'esame e le ragioni degli incontri avvenuti con il Saldo, in considerazione dei ruoli (di dipendente e direttore generale) da essi rispettivamente ricoperti all'interno della società consortile "[OSCURATO:SOCIETA]" s.c.p.a.

2.3. Con un quarto motivo, infine, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento delle prove, sia in ordine al concorso dell'extraneus nel reato di cui all'art. 326 cod. pen., che all'errata identificazione della qualifica di pubblico ufficiale in capo al Saldo: a) sotto il primo profilo si assume che dalle conversazioni oggetto d'intercettazione in prossimità delle prove concorsuali (scritta ed orale) non era possibile ricavare, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, alcuna sollecitazione da parte del Cassella riguardo alla comunicazione del contenuto delle suddette prove, atteso che era sempre il Saldo a fissare e a chiedere di volta in volta gli appuntamenti, con la conseguente assenza di condotte istigative cla parte dell'imputato sia in relazione all'incontro verificatosi il 12 aprile 2017 che a quello del 4 maggio 2017; b) sotto il secondo profilo si deduce l'omessa considerazione delle doglianze difensive inerenti alla prospettata assenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo al Saldo, che rivestiva la carica di direttore generale di un ente pubblico (ossia della società "[OSCURATO:SOCIETA]" s.c.p.a.), ma non ricopriva alcuna qualifica pubblicistica rilevante nel caso di specie, non avendo egli alcun rapporto funzionale con le attività svolte dalla commissione esaminatrice preposta alla svolgimento del concorso e presieduta dal Fontana.

Si evidenzia, al riguardo, che ai fini del concorso dell'extraneus nel reato proprio sarebbe dovuta emergere la prova di una sollecitazione alla rivelazione delle domande, ovvero di una istigazione, da parte del Saldo nei confronti del pubblico ufficiale, ossia del Fontana: di tanto, però, non vi è traccia nella motivazione ed, anzi, è la stessa sentenza impugnata a sostenere che il Cassella abbia sollecitato il Saldo e non il Fontana, per poi ipotizzare, contraddicendosi, che il Saldo fosse in possesso delle domande indipendentemente dal Fontana.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione là dove la Corte di appello, nell'assolvere l'imputata ex art 131-bis cod. pen., l'ha erroneamente condannata alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, confermando altresì le statuizioni civili del giudizio di primo grado.Si censura, inoltre, la mancanza di motivazione riguardo alle ragioni della condanna pronunciata in favore della parte civile, pur a fronte dell'esito assolutorio del giudizio di appello.

4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 ottobre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento senza rinvio della senten2:a impugnata con riferimento alle statuizioni civili pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

5. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 25 ottobre 2021, il difensore del Cassella, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle argomentazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale, insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va accolto, atteso che la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poiché si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 cod. proc. pen., tra le quali non rientra quella di cui alla richiamata disposizione normativa (da ultimo, v.

Sez. 5, n. 5433 del 18/12/2020, dep. 2021, Criscuolo, Rv. 280409) Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti della predetta imputata, limitatamente alle statuizioni civili, che vanno pertanto eliminate.

2. Infondato deve ritenersi il ricorso proposto nell'interesse del Cassella, avendo la Corte distrettuale puntualmente esaminato e coerentemente disatteso le medesime ragioni di doglianza dal ricorrente in questa Sede riproposte.

La congiunta lettura che le conformi sentenze di primo e secondo grado registrano delle emergenze processuali, sia analiticamente che globalmente valutate, accredita, sulla base di un ragionevole percorso logico-espositivo, il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'imputato, giustificando il relativo apprezzamento di merito non attraverso il mero assemblaggio di elementi indiziari, ma sulla base di un'attenta opera di selezione dei numerosi dati conoscitivi raccolti ed attentamente vagliati al fine di ricomporre il quadro probatorio a suo carico delineato.

Né, peraltro, il Giudice di legittimità potrebbe sostituire una propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, dovendosi in questa Sede saggiare la complessiva tenuta logica della sentenza sottoposta alla sua cognizione, senza oltrepassare i limiti riconnessi all'accertamento della coerenza strutturale del discorso giustificativo, né, tanto meno, sovrapporre un'attività di verifica, rispetto alle correlative acquisizioni processuali, della rispondenza dell'apparato argomentativo di cui il giudice di merito si è servito, dovendo il vizio motivazionale risultare, per ciò stesso, palese e di immediata riconoscibilità, ossia di spessore tale da emergere ictu ocu/i.

Entro tale prospettiva, dunque, è agevole rilevare come il tessuto motivazionale della sentenza impugnata offra una esaustiva e lineare valutazione dei diversi tasselli del quadro probatorio, la cui specifica rilevanza è stata dai Giudici di merito congruamente apprezzata al fine di inquadrare la condotta delittuosa, qualificata ex art. 326, primo comma, cod. pen., nell'ambito di una vicenda storico-fattuale relativa allo svolgimento di un concorso per due posti di esperto amministrativo nell'ambito del c.c.n.l. per il settore gas-acqua, bandito da una società consortile per azioni a capitale interamente pubblico ("[OSCURATO:SOCIETA].") con il previsto espletamento di una prova scritta e di una prova orale, la cui valutazione spettava ad una commissione di esame nominata dal consiglio di amministrazione con delibera del 24 febbraio 2017.

Al riguardo la Corte distrettuale ha ritenuto accertati i fatti oggetto del correlativo tema d'accusa, ponendo in evidenza come il Fontana abbia rivelato le domande oggetto delle prove concorsuali - che avrebbero dovuto rimanere segrete - a [OSCURATO:PERSONA], membro del consiglio di amministrazione e direttore generale della predetta società, che a sua volta ne rivelò il contenuto, dietro ripetute sollecitazioni del diretto interessato, al Cassella, poi risultato primo in graduatoria, e ad altri candidati, così ailterando l'espletamento dell'intera procedura selettiva, che secondo l'art. 7 del bando doveva realizzarsi nel rispetto dei principii di pubblicità, trasparenza ed imparzialità richiamati dall'art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001.

3. Infondata deve in primo luogo ritenersi l'evocata contraddizione dei passaggi motivazionali dalla Corte di merito dedicati alla ricostruzione delle condotte relative alla rivelazione del contenuto della prova orale, il cui espletamento era fissato in data 11 maggio 2017, avendo la sentenza impugnata richiamato le convergenti risultanze probatorie - segnatamente, il contenuto delle conversazioni intercettate fra l'odierno ricorrente e gli altri imputati e l'esito dei servizi di osservazione e controllo svolti dagli organi investigativi in relazione agli incontri concordati dagli imputati in prossimità della prova - sulla cui base ha coerentemente tratto il motivato convincimento che l'origine della illecita divulgazione delle notizie relative all'espletamento delle prove concorsuali doveva farsi risalire direttamente al presidente della commissione giudicatrice, ossia al Fontana, che nel corso della mattina del 4 maggio 2017 aveva incontrato il Saldo, prima dell'incontro che quest'ultimo - dopo vari contatti ed insistenti solleciti, anche con espliciti riferimenti, da parte del diretto interessato - avrebbe concordato per il pomeriggio dello stesso giorno con il Cassella, al quale consegnò un foglio il cui contenuto venne in quell'occasione attentamente letto dal candidato.

Posta in evidenza la stretta concatenazione temporale dei reciproci appuntamenti ed incontri programmati dagli imputati in vista delle prove concorsuali, la Corte distrettuale, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, ha esaminato e coerentemente disatteso le su esposte doglianze valorizzando - a fronte del dato formale rappresentato dall'invio per posta elettronica, in data 9 maggio 2017, delle domande della prova orale da un membro della commissione d'esame, [OSCURATO:PERSONA], al Fontana - le dirimenti circostanze di fatto ritenute dimostrative della conoscenza dei quesiti, da parte del Saldo, già prima della data su indicata: a) la conversazione telefonica svoltasi in data 8 maggio 2017 tra il Cassella ed altra candidata ([OSCURATO:PERSONA]), dalla quale emergeva che l'imputato aveva già ricevuto indicazioni dal Saldo, facendo riferimento, nel corso del colloquio con la Cadi, proprio a quelle da lui ottenute, sia pure minimizzandole in quanto ricadenti nel loro comune patrimonio di conoscenze; b) la puntuale ricostruzione di analoga vicenda storico-fattuale concernente la rivelazione, nel medesimo torno di tempo, del contenuto delle prove orali in favore di un altro candidato ([OSCURATO:PERSONA], classificatosi terzo nella graduatoria finale), atteso che il Saldo, subito dopo l'incontro avvenuto il 4 maggio 2017 con il Fontana, ebbe a concordare un incontro, poi spostato al 6 maggio 2017, con il predetto candidato e il di lui padre, al cui esito, sì come documentalmente riscontrato dalla perquisizione successivamente effettuata nei confronti del Filippi, gli consegnò le dieci terne di domande oggetto della prova orale, ricevendo un ringraziamento da parte dei due Filippi; c) la coincidenza di gran parte delle domande rispetto a quelle già formulate in vista della prova scritta, per come rinvenute nella documentazione in possesso del Saldo e a lui sequestrata, contenente non solo tutte le domande a risposta multipla, di contenuto tecnico, distribuite nelle relative tracce, ma anche gran parte dei quesiti della prova orale.Né, sotto altro ma connesso profilo, può tralasciarsi di considerare, nella medesima prospettiva, il rilievo dai Giudici di merito attribuito alle implicazioni logicamente sottese alla, immediatamente precedente ed analoga, vicenda storico-fattuale relativa alla divulgazione delle prove scritte del concorso (fissate il 13 aprile 2017) e alla disponibilità da parte del Cassella del numero di telefono cellulare del Fontana, consegnatogli proprio dal Saldo nel corso dell'incontro che ebbe luogo il giorno immediatamente precedente - ossia nel pomeriggio del 12 aprile 2017 - allorquando il direttore generale della società che aveva bandito il concorso, subito dopo l'incontro organizzato nella mattina dello stesso giorno con il Fontana, annotò il numero telefonico su un tovagliolino di carta per consentirne la trascrizione da parte del Cassella.

Al riguardo, invero, le conformi decisioni di merito hanno posto in evidenza, sulla base delle convergenti risultanze probatorie costituite dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e dei servizi di osservazione e controllo svolti dagli organi investigativi, la reiterazione delle medesime forme di comportamento da parte degli imputati e la sequenza continua di contatti e incontri avvenuti, rispettivamente, tra il Fontana e il Saldo e, subito dopo, tra quest'ultimo e il Cassella, che ebbe ad esaminare o copiare dei fogli mostratigli dal primo nell'imminenza sia della prova scritta che della prova orale, per acquisire le informazioni riservate attinenti ai quesiti predisposti per il loro espletamento, la cui rivelazione, da parte dei pubblici ufficiali che avrebbero dovuto preservarne la segretezza, rispondeva ad un preciso interesse del predetto candidato.

Nel richiamare il complesso delle acquisizioni probatorie già conformemente vagliate dal primo Giudice, la sentenza impugnata ha puntualmente spiegato come, anche in relazione alla data di svolgimento delle prove scritte, vi fossero stati dei contatti fra il Saldo e il Cassella al fine di concordare un incontro per la mattina del 12 aprile 2017 - giorno precedente lo svolgimento delle prove scritte - che venne poi spostato nel pomeriggio, in modo da consentire al Saldo di organizzare un preventivo incontro con il Fontana, che in effetti si tenne nella tarda mattinata dello stesso giorno: proprio nel corso dell'incontro pomeridiano, come documentato dagli esiti delle videoriprese svolte dagli organi investigativi, il Saldo consegnò al Cassella sia una serie di fogli scritti, da costui riposti nel portafoglio ovvero accuratamente letti e ricopiati, sia il su indicato appunto con l'indicazione del numero di telefono corrispondente all'utenza del Fontana.

Irrilevante, come puntualmente osservato già nella decisione di primo grado, deve poi ritenersi, ai fini dell'accertamento della rilevanza penale della condotta de qua, il fatto che oggetto della rivelazione fossero tutti o solo una parte dei quesiti.Nelle decisioni di merito sono state altresì richiamate le intercettazioni svolte il 6 giugno 2017 ed il 24 giugno 2017 nei confronti del Saldo, successive alla pubblicazione della graduatoria finale del concorso e ritenute anch'esse significative, per il loro contenuto, dell'avvenuta alterazione della procedura concorsuale riguardo alla posizione del Cassella.

Logicamente argomentate, sulla base di una puntuale ricostruzione incrociata del complesso delle emergenze probatorie in motivazione specificamente richiamate, devono pertanto ritenersi le conclusioni cui i Giudici di merito sono pervenuti in ordine alla rilevanza delle qualifiche soggettive pubblicistiche in capo sia al Fontana che al Saldo, alla fonte di conoscenza delle domande concorsuali in capo al Saldo - univocamente individuata nella persona del presidente della commissione d'esame - e alla disponibilità, da parte del direttore generale della su indicata società consortile pubblica, dei contenuti della prova orale poi rivelati al predetto candidato già prima del 9 maggio 2017.

4. Sulla base delle considerazioni dianzi esposte deve pertanto ritenersi che la decisione impugnata ha fatto buon governo del quadro di principi stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 51691 del 02/12/2014, Visone, Rv. 261671), secondo cui integra gli estremi del reato di rivelazione di segreto di ufficio la comunicazione, da parte di un membro della commissione esaminatrice di un pubblico concorso, di elementi diretti a far conoscere anticipatamente, a uno o più concorrenti, con l'esclusione di tutti gli altri, l'oggetto della prova d'esame, trattandosi di notizia "di ufficio" destinata a rimanere segreta.

Parimenti corretta deve ritenersi, a fronte dell'accertata condotta sollecitatoria posta in essere dal Cassella al fine di ottenere gli incontri riservati e le correlate informazioni dal Saldo, che a sua volta le acquisiva dal Fontana, la configurabilità degli elementi costitutivi del concorso dell'extraneus, in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte (da ultimo, v.

Sez. 6, n. 34928 del 17/04/2018, Guglielmo, Rv. 273786; v., inoltre, Sez. 6, n. 35899 del 30/05/2017, Fori, Rv. 270546; Sez. 6, n. 47977 del 18/09/2015, Gatto, Rv. 265752; Sez. 1 n. 5842 del 17/10/2011, Barranca, Rv. 249357), secondo cui, in tema di rivelazione di segreti d'ufficio, è necessario che l'extraneus non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto.

Condotta concorsuale, questa, non solo rispondente ad un preciso interesse del candidato, ma puntualmente descril:ta nel tema d'accusa enucleato nell'imputazione, che contiene un preciso riferimento sia alla fattispecie del primo comma dell'art. 326 cod. pen., che alle diverse sollecitazioni ed insistenze poste in essere dal Cassella a monte della conseguente rivelazione, in suo favore, delle notizie segrete propalate dal Saldo nell'espletamento del suo illecito compito di intermediazione rispetto all'originaria fonte della loro diffusione.

Inesistenti, dunque, devono ritenersi i presupposti per la configurabilità dell'evocato difetto di correlazione ex art. 521 cod. proc. pen. Né può ipotizzarsi, in questa Sede, una lettura diversa da quella che il giudice di merito ha congruamente offerto, nell'esercizio di una tipica competenza di merito a lui riservata, in esito alle attività di interpretazione e valutazione del contenuto delle conversazioni in motivazione puntualmente richiamate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della base argomentativa che ne sorregge l'esposizione (ex multis v.

Sez. 2, in. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389): evenienza, questa, della cui configurabilità - dal ricorrente, peraltro, solo apoditticamente e genericamente prospettata - non v'è traccia nel caso di specie.

Del tutto irrilevante, rispetto all'oggetto del processo e alla configurabilità degli elementi costitutivi della penale responsabilità, deve infine ritenersi la richiamata documentazione relativa ai meriti e al curriculum dell'imputato.

Le su esposte doglianze difensive, in definitiva, non sono idonee ad infirmare la valenza dei dati oggettivi e la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda storico-fattuale operata nelle conformi decisioni di merito, mirando esse ad invalidare elementi per lo più di dettaglio e contorno dei fatti ivi rappresentati, lasciando così inalterate le ragioni giustificative linearmente addotte a sostegno della pronuncia di responsabilità.

5. Al rigetto del ricorso del Cassella consegue, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il 02/11/1971 a Imperia 2) [OSCURATO:PERSONA], nata il 13/11/1962 a Imperia avverso la sentenza del 29/09/2020 della Corte di appello di Genova. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni civili pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore del Cassella, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 settembre 2020 la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia il 17 luglio 2019, riqualificando il reato di cui al capo 1) - contestato ai sensi dell'art. 326, primo comma e terzo comma, cod. pen. - in quello previsto dall'art. 326, primo comma, cod. pen. e rideterminando in mesi sei di reclusione la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], con l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittole al capo 1) perché non punibile per la particolare tenuità del fatto, in accoglimento dell'accordo intervenuto fra le parti ex art. 599 -bis cod. proc. pen. La sentenza di primo grado veniva confermata nel resto, con la condanna degli imputati alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Cassella, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla prova orale del 11 maggio 2017, avendo la Corte distrettuale contraddittoriamente sostenuto, dapprima, che le domande erano pervenute al Saldo dal Fontana (in occasione di un incontro avvenuto il 4 maggio 2017), quindi, che il Saldo conosceva autonomamente il contenuto delle domande concorsuali ancor prima e a prescindere dal Fontana, tenuto conto del fatto che l'invio per posta elettronica delle domande al Fontana da parte del [OSCURATO:PERSONA] (membro della commissione di esame) è avvenuto solo in data 9 maggio 2017, ossia qualche giorno dopo l'incontro del Saldo con il Fontana (e del Saldo con il Cassella). La sentenza impugnata, dunque, non ha spiegato da chi e quando il Saldo avrebbe ricevuto le domande che si assumono rivelate al Cassella il 4 maggio 2017, dal momento che le stesse venivano redatte ed inviate esclusivamente al Fontana, da parte del [OSCURATO:PERSONA], in data 9 maggio 2017. Analoghe contraddizioni e illogicità, di conseguenza, inficiano la ricostruzione della dinamica relativa all'incontro avvenuto il 12 aprile 2017, finalizzato, secondo l'impostazione accusatoria, alla rivelazione delle domande di esame per la prova scritta del 13 aprile 2017, tenuto conto sia della nuova ipotesi sostenuta dalla Corte d'appello riguardo alla conoscenza delle domande da altra fonte, sia del fatto che la sentenza impugnata ritiene che lo stesso modus operandi sia stato adottato per entrambe le prove concorsuali. 2.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in ordine alla correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello fornito una diversa ricostruzione del fatto, facendo riferimento alla circostanza relativa alla diretta conoscenza delle prove concorsuali da parte del Saldo, dunque indipendentemente dalla rivelazione del Fontana, almeno per quel che attiene alla prova orale, in contrasto con l'imputazione e la ricostruzione delineata dalla sentenza di primo grado, secondo cui la fonte originaria della rivelazione al Saldo era proprio il Fontana.2.2. Con un terzo motivo si lamentano violazioni di legge e vizi di omessa motivazione, anche per travisamento delle prove, riguardo alla valutazione della rilevanza probatoria di prove documentali a discarico del Cassella, prodotte dalla difesa per dimostrarne le capacità professionali, i meriti, la vasta conoscenza della materia d'esame e le ragioni degli incontri avvenuti con il Saldo, in considerazione dei ruoli (di dipendente e direttore generale) da essi rispettivamente ricoperti all'interno della società consortile "[OSCURATO:SOCIETA]" s.c.p.a. 2.3. Con un quarto motivo, infine, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento delle prove, sia in ordine al concorso dell'extraneus nel reato di cui all'art. 326 cod. pen., che all'errata identificazione della qualifica di pubblico ufficiale in capo al Saldo: a) sotto il primo profilo si assume che dalle conversazioni oggetto d'intercettazione in prossimità delle prove concorsuali (scritta ed orale) non era possibile ricavare, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, alcuna sollecitazione da parte del Cassella riguardo alla comunicazione del contenuto delle suddette prove, atteso che era sempre il Saldo a fissare e a chiedere di volta in volta gli appuntamenti, con la conseguente assenza di condotte istigative cla parte dell'imputato sia in relazione all'incontro verificatosi il 12 aprile 2017 che a quello del 4 maggio 2017; b) sotto il secondo profilo si deduce l'omessa considerazione delle doglianze difensive inerenti alla prospettata assenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo al Saldo, che rivestiva la carica di direttore generale di un ente pubblico (ossia della società "[OSCURATO:SOCIETA]" s.c.p.a.), ma non ricopriva alcuna qualifica pubblicistica rilevante nel caso di specie, non avendo egli alcun rapporto funzionale con le attività svolte dalla commissione esaminatrice preposta alla svolgimento del concorso e presieduta dal Fontana. Si evidenzia, al riguardo, che ai fini del concorso dell'extraneus nel reato proprio sarebbe dovuta emergere la prova di una sollecitazione alla rivelazione delle domande, ovvero di una istigazione, da parte del Saldo nei confronti del pubblico ufficiale, ossia del Fontana: di tanto, però, non vi è traccia nella motivazione ed, anzi, è la stessa sentenza impugnata a sostenere che il Cassella abbia sollecitato il Saldo e non il Fontana, per poi ipotizzare, contraddicendosi, che il Saldo fosse in possesso delle domande indipendentemente dal Fontana. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione là dove la Corte di appello, nell'assolvere l'imputata ex art 131-bis cod. pen., l'ha erroneamente condannata alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, confermando altresì le statuizioni civili del giudizio di primo grado.Si censura, inoltre, la mancanza di motivazione riguardo alle ragioni della condanna pronunciata in favore della parte civile, pur a fronte dell'esito assolutorio del giudizio di appello. 4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 ottobre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento senza rinvio della senten2:a impugnata con riferimento alle statuizioni civili pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 25 ottobre 2021, il difensore del Cassella, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle argomentazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale, insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va accolto, atteso che la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poiché si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 cod. proc. pen., tra le quali non rientra quella di cui alla richiamata disposizione normativa (da ultimo, v. Sez. 5, n. 5433 del 18/12/2020, dep. 2021, Criscuolo, Rv. 280409) Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti della predetta imputata, limitatamente alle statuizioni civili, che vanno pertanto eliminate. 2. Infondato deve ritenersi il ricorso proposto nell'interesse del Cassella, avendo la Corte distrettuale puntualmente esaminato e coerentemente disatteso le medesime ragioni di doglianza dal ricorrente in questa Sede riproposte. La congiunta lettura che le conformi sentenze di primo e secondo grado registrano delle emergenze processuali, sia analiticamente che globalmente valutate, accredita, sulla base di un ragionevole percorso logico-espositivo, il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'imputato, giustificando il relativo apprezzamento di merito non attraverso il mero assemblaggio di elementi indiziari, ma sulla base di un'attenta opera di selezione dei numerosi dati conoscitivi raccolti ed attentamente vagliati al fine di ricomporre il quadro probatorio a suo carico delineato. Né, peraltro, il Giudice di legittimità potrebbe sostituire una propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, dovendosi in questa Sede saggiare la complessiva tenuta logica della sentenza sottoposta alla sua cognizione, senza oltrepassare i limiti riconnessi all'accertamento della coerenza strutturale del discorso giustificativo, né, tanto meno, sovrapporre un'attività di verifica, rispetto alle correlative acquisizioni processuali, della rispondenza dell'apparato argomentativo di cui il giudice di merito si è servito, dovendo il vizio motivazionale risultare, per ciò stesso, palese e di immediata riconoscibilità, ossia di spessore tale da emergere ictu ocu/i. Entro tale prospettiva, dunque, è agevole rilevare come il tessuto motivazionale della sentenza impugnata offra una esaustiva e lineare valutazione dei diversi tasselli del quadro probatorio, la cui specifica rilevanza è stata dai Giudici di merito congruamente apprezzata al fine di inquadrare la condotta delittuosa, qualificata ex art. 326, primo comma, cod. pen., nell'ambito di una vicenda storico-fattuale relativa allo svolgimento di un concorso per due posti di esperto amministrativo nell'ambito del c.c.n.l. per il settore gas-acqua, bandito da una società consortile per azioni a capitale interamente pubblico ("[OSCURATO:SOCIETA].") con il previsto espletamento di una prova scritta e di una prova orale, la cui valutazione spettava ad una commissione di esame nominata dal consiglio di amministrazione con delibera del 24 febbraio 2017. Al riguardo la Corte distrettuale ha ritenuto accertati i fatti oggetto del correlativo tema d'accusa, ponendo in evidenza come il Fontana abbia rivelato le domande oggetto delle prove concorsuali - che avrebbero dovuto rimanere segrete - a [OSCURATO:PERSONA], membro del consiglio di amministrazione e direttore generale della predetta società, che a sua volta ne rivelò il contenuto, dietro ripetute sollecitazioni del diretto interessato, al Cassella, poi risultato primo in graduatoria, e ad altri candidati, così ailterando l'espletamento dell'intera procedura selettiva, che secondo l'art. 7 del bando doveva realizzarsi nel rispetto dei principii di pubblicità, trasparenza ed imparzialità richiamati dall'art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001. 3. Infondata deve in primo luogo ritenersi l'evocata contraddizione dei passaggi motivazionali dalla Corte di merito dedicati alla ricostruzione delle condotte relative alla rivelazione del contenuto della prova orale, il cui espletamento era fissato in data 11 maggio 2017, avendo la sentenza impugnata richiamato le convergenti risultanze probatorie - segnatamente, il contenuto delle conversazioni intercettate fra l'odierno ricorrente e gli altri imputati e l'esito dei servizi di osservazione e controllo svolti dagli organi investigativi in relazione agli incontri concordati dagli imputati in prossimità della prova - sulla cui base ha coerentemente tratto il motivato convincimento che l'origine della illecita divulgazione delle notizie relative all'espletamento delle prove concorsuali doveva farsi risalire direttamente al presidente della commissione giudicatrice, ossia al Fontana, che nel corso della mattina del 4 maggio 2017 aveva incontrato il Saldo, prima dell'incontro che quest'ultimo - dopo vari contatti ed insistenti solleciti, anche con espliciti riferimenti, da parte del diretto interessato - avrebbe concordato per il pomeriggio dello stesso giorno con il Cassella, al quale consegnò un foglio il cui contenuto venne in quell'occasione attentamente letto dal candidato. Posta in evidenza la stretta concatenazione temporale dei reciproci appuntamenti ed incontri programmati dagli imputati in vista delle prove concorsuali, la Corte distrettuale, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, ha esaminato e coerentemente disatteso le su esposte doglianze valorizzando - a fronte del dato formale rappresentato dall'invio per posta elettronica, in data 9 maggio 2017, delle domande della prova orale da un membro della commissione d'esame, [OSCURATO:PERSONA], al Fontana - le dirimenti circostanze di fatto ritenute dimostrative della conoscenza dei quesiti, da parte del Saldo, già prima della data su indicata: a) la conversazione telefonica svoltasi in data 8 maggio 2017 tra il Cassella ed altra candidata ([OSCURATO:PERSONA]), dalla quale emergeva che l'imputato aveva già ricevuto indicazioni dal Saldo, facendo riferimento, nel corso del colloquio con la Cadi, proprio a quelle da lui ottenute, sia pure minimizzandole in quanto ricadenti nel loro comune patrimonio di conoscenze; b) la puntuale ricostruzione di analoga vicenda storico-fattuale concernente la rivelazione, nel medesimo torno di tempo, del contenuto delle prove orali in favore di un altro candidato ([OSCURATO:PERSONA], classificatosi terzo nella graduatoria finale), atteso che il Saldo, subito dopo l'incontro avvenuto il 4 maggio 2017 con il Fontana, ebbe a concordare un incontro, poi spostato al 6 maggio 2017, con il predetto candidato e il di lui padre, al cui esito, sì come documentalmente riscontrato dalla perquisizione successivamente effettuata nei confronti del Filippi, gli consegnò le dieci terne di domande oggetto della prova orale, ricevendo un ringraziamento da parte dei due Filippi; c) la coincidenza di gran parte delle domande rispetto a quelle già formulate in vista della prova scritta, per come rinvenute nella documentazione in possesso del Saldo e a lui sequestrata, contenente non solo tutte le domande a risposta multipla, di contenuto tecnico, distribuite nelle relative tracce, ma anche gran parte dei quesiti della prova orale.Né, sotto altro ma connesso profilo, può tralasciarsi di considerare, nella medesima prospettiva, il rilievo dai Giudici di merito attribuito alle implicazioni logicamente sottese alla, immediatamente precedente ed analoga, vicenda storico-fattuale relativa alla divulgazione delle prove scritte del concorso (fissate il 13 aprile 2017) e alla disponibilità da parte del Cassella del numero di telefono cellulare del Fontana, consegnatogli proprio dal Saldo nel corso dell'incontro che ebbe luogo il giorno immediatamente precedente - ossia nel pomeriggio del 12 aprile 2017 - allorquando il direttore generale della società che aveva bandito il concorso, subito dopo l'incontro organizzato nella mattina dello stesso giorno con il Fontana, annotò il numero telefonico su un tovagliolino di carta per consentirne la trascrizione da parte del Cassella. Al riguardo, invero, le conformi decisioni di merito hanno posto in evidenza, sulla base delle convergenti risultanze probatorie costituite dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e dei servizi di osservazione e controllo svolti dagli organi investigativi, la reiterazione delle medesime forme di comportamento da parte degli imputati e la sequenza continua di contatti e incontri avvenuti, rispettivamente, tra il Fontana e il Saldo e, subito dopo, tra quest'ultimo e il Cassella, che ebbe ad esaminare o copiare dei fogli mostratigli dal primo nell'imminenza sia della prova scritta che della prova orale, per acquisire le informazioni riservate attinenti ai quesiti predisposti per il loro espletamento, la cui rivelazione, da parte dei pubblici ufficiali che avrebbero dovuto preservarne la segretezza, rispondeva ad un preciso interesse del predetto candidato. Nel richiamare il complesso delle acquisizioni probatorie già conformemente vagliate dal primo Giudice, la sentenza impugnata ha puntualmente spiegato come, anche in relazione alla data di svolgimento delle prove scritte, vi fossero stati dei contatti fra il Saldo e il Cassella al fine di concordare un incontro per la mattina del 12 aprile 2017 - giorno precedente lo svolgimento delle prove scritte - che venne poi spostato nel pomeriggio, in modo da consentire al Saldo di organizzare un preventivo incontro con il Fontana, che in effetti si tenne nella tarda mattinata dello stesso giorno: proprio nel corso dell'incontro pomeridiano, come documentato dagli esiti delle videoriprese svolte dagli organi investigativi, il Saldo consegnò al Cassella sia una serie di fogli scritti, da costui riposti nel portafoglio ovvero accuratamente letti e ricopiati, sia il su indicato appunto con l'indicazione del numero di telefono corrispondente all'utenza del Fontana. Irrilevante, come puntualmente osservato già nella decisione di primo grado, deve poi ritenersi, ai fini dell'accertamento della rilevanza penale della condotta de qua, il fatto che oggetto della rivelazione fossero tutti o solo una parte dei quesiti.Nelle decisioni di merito sono state altresì richiamate le intercettazioni svolte il 6 giugno 2017 ed il 24 giugno 2017 nei confronti del Saldo, successive alla pubblicazione della graduatoria finale del concorso e ritenute anch'esse significative, per il loro contenuto, dell'avvenuta alterazione della procedura concorsuale riguardo alla posizione del Cassella. Logicamente argomentate, sulla base di una puntuale ricostruzione incrociata del complesso delle emergenze probatorie in motivazione specificamente richiamate, devono pertanto ritenersi le conclusioni cui i Giudici di merito sono pervenuti in ordine alla rilevanza delle qualifiche soggettive pubblicistiche in capo sia al Fontana che al Saldo, alla fonte di conoscenza delle domande concorsuali in capo al Saldo - univocamente individuata nella persona del presidente della commissione d'esame - e alla disponibilità, da parte del direttore generale della su indicata società consortile pubblica, dei contenuti della prova orale poi rivelati al predetto candidato già prima del 9 maggio 2017. 4. Sulla base delle considerazioni dianzi esposte deve pertanto ritenersi che la decisione impugnata ha fatto buon governo del quadro di principi stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 51691 del 02/12/2014, Visone, Rv. 261671), secondo cui integra gli estremi del reato di rivelazione di segreto di ufficio la comunicazione, da parte di un membro della commissione esaminatrice di un pubblico concorso, di elementi diretti a far conoscere anticipatamente, a uno o più concorrenti, con l'esclusione di tutti gli altri, l'oggetto della prova d'esame, trattandosi di notizia "di ufficio" destinata a rimanere segreta. Parimenti corretta deve ritenersi, a fronte dell'accertata condotta sollecitatoria posta in essere dal Cassella al fine di ottenere gli incontri riservati e le correlate informazioni dal Saldo, che a sua volta le acquisiva dal Fontana, la configurabilità degli elementi costitutivi del concorso dell'extraneus, in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6, n. 34928 del 17/04/2018, Guglielmo, Rv. 273786; v., inoltre, Sez. 6, n. 35899 del 30/05/2017, Fori, Rv. 270546; Sez. 6, n. 47977 del 18/09/2015, Gatto, Rv. 265752; Sez. 1 n. 5842 del 17/10/2011, Barranca, Rv. 249357), secondo cui, in tema di rivelazione di segreti d'ufficio, è necessario che l'extraneus non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto. Condotta concorsuale, questa, non solo rispondente ad un preciso interesse del candidato, ma puntualmente descril:ta nel tema d'accusa enucleato nell'imputazione, che contiene un preciso riferimento sia alla fattispecie del primo comma dell'art. 326 cod. pen., che alle diverse sollecitazioni ed insistenze poste in essere dal Cassella a monte della conseguente rivelazione, in suo favore, delle notizie segrete propalate dal Saldo nell'espletamento del suo illecito compito di intermediazione rispetto all'originaria fonte della loro diffusione. Inesistenti, dunque, devono ritenersi i presupposti per la configurabilità dell'evocato difetto di correlazione ex art. 521 cod. proc. pen. Né può ipotizzarsi, in questa Sede, una lettura diversa da quella che il giudice di merito ha congruamente offerto, nell'esercizio di una tipica competenza di merito a lui riservata, in esito alle attività di interpretazione e valutazione del contenuto delle conversazioni in motivazione puntualmente richiamate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della base argomentativa che ne sorregge l'esposizione (ex multis v. Sez. 2, in. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389): evenienza, questa, della cui configurabilità - dal ricorrente, peraltro, solo apoditticamente e genericamente prospettata - non v'è traccia nel caso di specie. Del tutto irrilevante, rispetto all'oggetto del processo e alla configurabilità degli elementi costitutivi della penale responsabilità, deve infine ritenersi la richiamata documentazione relativa ai meriti e al curriculum dell'imputato. Le su esposte doglianze difensive, in definitiva, non sono idonee ad infirmare la valenza dei dati oggettivi e la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda storico-fattuale operata nelle conformi decisioni di merito, mirando esse ad invalidare elementi per lo più di dettaglio e contorno dei fatti ivi rappresentati, lasciando così inalterate le ragioni giustificative linearmente addotte a sostegno della pronuncia di responsabilità. 5. Al rigetto del ricorso del Cassella consegue, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Ma