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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35913/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16392/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Palermo, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in persona del I.r.p.t., -intimata- avverso la sentenza n.3844/17/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata il 27 novembre 2014, depositata il 15 dicembre 2014 e non notificata; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del terzo motivo di ricorso; udita la relazione del cons. [OSCURATO:PERSONA]; sentito l'avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per avvenuta definizione della lite ex art.6 d.l. n.119/2018, conv. dalla

I. n.236/2018, ed il procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che nulla ha opposto; [OSCURATO:PERSONA] : l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Palermo, ricorre con tre motivi avverso l'[OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza n.3844/17/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata il 27 novembre 2014, depositata il 15 dicembre 2014 e non notificata, che ha rigettato gli appelli della società contribuente e dell'ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa degli avvisi di accertamento per maggiori Ires ed Irap relative agli anni di imposta 2006 e 2007; la C.t.p. di Ragusa, in primo grado, aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente, rideterminando sia i maggiori ricavi, sia i costi deducibili, dichiarando illegittimo l'accertamento basato sulle rimanenze; la C.t.r., con la sentenza impugnata, per quanto ancora di interesse, riteneva illegittima la procedure di calcolo delle rimanenze adottata dall'ufficio, fondata sulla semplice presunzione che la società avrebbe effettuato nuovi acquisti di merce solo una volta esaurite le scorte; a seguito del ricorso, la società contribuente è rimasta intimata; il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto l'accoglimento del terzo motivo di ricorso; in udienza, l'avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per avvenuta definizione della lite ex art.6 d.l. n.119/2018, conv. dalla

I. n.236/2018, ed il procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] nulla ha opposto; [OSCURATO:PERSONA]: preliminarmente, deve rilevarsi che l'avvocato dello Stato ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, depositando istanza in tal senso del direttore provinciale dell'Agenzia delle entrate; risulta all'ufficio che la società contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. n. 119/2018; l'ufficio ha anche comunicato che l'istanza risulta regolare e che la società ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; tanto premesso, può dichiararsi l'estinzione del procedimento e la cessazione della materia del contendere; ai sensi di legge, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate; I Act t" c,i--2.1u).-t. isurkk,reAA.k.ao_ (eL P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6 d.l. n.119/2018 conv. balIa

I. n.136/2018.

Così deciso in Roma, il giorn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16392/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Palermo, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in persona del I.r.p.t., -intimata- avverso la sentenza n.3844/17/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata il 27 novembre 2014, depositata il 15 dicembre 2014 e non notificata; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del terzo motivo di ricorso; udita la relazione del cons. [OSCURATO:PERSONA]; sentito l'avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per avvenuta definizione della lite ex art.6 d.l. n.119/2018, conv. dalla I. n.236/2018, ed il procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che nulla ha opposto; [OSCURATO:PERSONA] : l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Palermo, ricorre con tre motivi avverso l'[OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza n.3844/17/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata il 27 novembre 2014, depositata il 15 dicembre 2014 e non notificata, che ha rigettato gli appelli della società contribuente e dell'ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa degli avvisi di accertamento per maggiori Ires ed Irap relative agli anni di imposta 2006 e 2007; la C.t.p. di Ragusa, in primo grado, aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente, rideterminando sia i maggiori ricavi, sia i costi deducibili, dichiarando illegittimo l'accertamento basato sulle rimanenze; la C.t.r., con la sentenza impugnata, per quanto ancora di interesse, riteneva illegittima la procedure di calcolo delle rimanenze adottata dall'ufficio, fondata sulla semplice presunzione che la società avrebbe effettuato nuovi acquisti di merce solo una volta esaurite le scorte; a seguito del ricorso, la società contribuente è rimasta intimata; il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto l'accoglimento del terzo motivo di ricorso; in udienza, l'avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per avvenuta definizione della lite ex art.6 d.l. n.119/2018, conv. dalla I. n.236/2018, ed il procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] nulla ha opposto; [OSCURATO:PERSONA]: preliminarmente, deve rilevarsi che l'avvocato dello Stato ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, depositando istanza in tal senso del direttore provinciale dell'Agenzia delle entrate; risulta all'ufficio che la società contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. n. 119/2018; l'ufficio ha anche comunicato che l'istanza risulta regolare e che la società ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; tanto premesso, può dichiararsi l'estinzione del procedimento e la cessazione della materia del contendere; ai sensi di legge, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate; I Act t" c,i--2.1u).-t. isurkk,reAA.k.ao_ (eL P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6 d.l. n.119/2018 conv. balIa I. n.136/2018. Così deciso in Roma, il giorn
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