CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 19420/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Torino in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data 8 marzo 2018, ha ridotto la pena inflitta per i reati di cui agli artt. 651, 341-bis e 337 cod. pen. confermando nel resto la condanna del ricorrente. 2. Tramite il proprio difensore di ufficio, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge per avere la Corte territoriale proceduto in assenza dell'imputato benchè non ricorressero le condizioni previste dall'art. 420-bis cod. proc. pen., essendo state le notifiche del decreto di citazione a giudizio e dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. eseguite con consegna al difensore di ufficio quale domiciliatario dell'imputato senza la prova che il predetto abbia mai avuto conoscenza del processo. Eccepisce, pertanto, la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di nullità assoluta deducibile anche per la prima volta con il ricorso per cassazione, ma in ogni caso di nullità comunque dedotta nei motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Emerge dagli atti che la dichiarazione di assenza dell'imputato non è stata preceduta dall'accertamento della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato in violazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420) secondo cui ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale donniciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. La Corte di appello ha, infatti, respinto la questione di nullità dedotta dalla difesa sulla base dell'erroneo assunto che competerebbe all'imputato dimostrare di non avere avuto conoscenza del processo dopo l'elezione di domicilio effettuata in data 14 ottobre 2016 presso il difensore di ufficio, in ragione della insufficienza degli elementi di prova addotti dalla difesa per dimostrare l'assenza di tale conoscenza. L'interpretazione della Corte di appello è evidentemente errata perché muove dall'assunto che la violazione dell'onere di diligenza di tenersi informato da parte dell'imputato conseguente all'elezione di domicilio si tradurrebbe automaticamente nella presunzione di conoscenza del processo, con la conseguente inversione dell'onere della prova dell'ignoranza dell'incolpevole conoscenza che graverebbe a suo carico. Sulla base di tale interpretazione è stata ritenuta non sufficientemente provata da parte della difesa l'ignoranza del processo, sulla base del rilievo che anche le ricerche infruttuose tentate dal difensore di ufficio presso l'indirizzo di residenza dell'imputato - attestate dalle spedizioni postali tornate indietro per irreperibilità del destinatario - non escluderebbero che il difensore di ufficio possa essere successivamente riuscito a rintracciare il proprio assistito, tenuto conto dell'indicazione del recapito telefonico dell'imputata contenuta nell'atto di elezione di domicilio. A parte l'incongruenza dell'equiparazione della mera possibilità di conoscenza del processo all'accertamento di detta conoscenza, si deve ribadire l'erroneità dell'interpretazione che pone a carico della difesa dell'imputato un onere probatorio non più previsto dalla legge che presuppone al contrario che sia la dichiarazione di assenza dell'imputato ad essere preceduta dall'accertamento in positivo della conoscenza del processo, e che subordina le situazioni di colpevole ignoranza del processo ad una verifica ugualmente rigorosa che non può discendere dalla mera inidoneità dell'elezione di domicilio quale indice presuntivo di comportamenti dell'imputato diretti intenzionalmente a sottrarsi alla conoscenza del processo. È solo nel procedimento di rescissione del giudicato previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen. e negli altri istituti riparatori correlati alla sopravvenuta comparizione personale dell'imputato dopo la celebrazione del processo o nel corso del suo svolgimento, come nei casi previsti dall'art. 420-bis, comma 4, nonchè dall'art. 489, comma 2, e dall'art. 604, comma 5-bis, secondo periodo, che si introduce l'onere posto a carico dell'imputato della prova della incolpevole ignoranza del processo, ma in coerenza sistematica con il principio opposto che la dichiarazione di assenza al contrario richiede sempre il previo accertamento tanto della conoscenza effettiva del processo che della volontaria sottrazione a tale conoscenza, senza oneri probatori a carico della difesa dell'imputato, che se riproposti risulterebbero confliggenti con i principi affermati dalla Corte Edu in tema di processo in contumacia nelle note sentenze del 12 febbraio 1985,Colozza c. Italia, del 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia, e del 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia, richiamate nella citata sentenza Ismail delle Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019 a fondamento dell'unica interpretazione possibile delle norme processuali sulla dichiarazione di assenza compatibile con tali principi sovra nazionali. 2. Deve, pertanto, rilevarsi la nullità della dichiarazione di assenza dell'imputato perché carente sotto il profilo della verifica del necessario presupposto dell'accertamento della conoscenza del processo o della colpevole volontaria sottrazione a detta conoscenza da parte dell'imputato. Ne consegue l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado ai sensi dell'art.623, co.1, lett. b) cod. proc. pen. che richiama l'art. 604, comma 5-bis, stesso codice, che a sua volta prevede nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 420 -quater, che il giudice dell'appello dichiari la nullità della sentenza con trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Non sussiste la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal pubblico ministero e dell'avviso previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., poiché la invalidità della dichiarazione di assenza prescinde dalla regolarità formale del sistema delle notificazioni che precedono l'instaurazione del giudizio, la cui rituale esecuzione da parte del pubblico ministero non è soggetta all'osservanza dei presupposti cui l'art. 420-bis cod. proc. pen. subordina soltanto la validità della dichiarazione di assenza. In particolare, la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. ove eseguita presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art.161, comma 4 cod. proc. pen. non può ritenersi di per sé nulla, ove si tratti di valida elezione di domicilio presso il difensore di ufficio perché intervenuta nelle forme previste prima dell'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. pen. novellato con I. 23 giugno 2017, n. 103 a decorrere dal 3 agosto 2017, che non richiedevano l'assenso del difensore domiciliatario. Va, infatti, considerato che la dichiarazione di assenza compete al giudice e presuppone la regolarità formale delle notifiche, le cui violazioni restano pur sempre soggette alla ordinaria disciplina delle nullità, ma solo essa richiede in aggiunta a tale presupposto formale della regolarità delle notificazioni anche l'ulteriore verifica sostanziale della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato che deve risultare con assoluta certezza a norma dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nonché la sentenza di primo grado disponendo la trasmissi