CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 46929/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché generico e riproduttivo di censure - sulla sussistenza dell'èlemento psicologico del reato e sulla carenza di elementi che potessero giustificare, in termini di stato di necessità, l'allontanamento dal domicilio, sono svolti in fatto e sono riproduttivi di censure esaminate dalla Corte di appello e disattese con corretti e puntuali argomenti,valorizzando la circostanza che l'imputata si trovava distante dalla scuola ove, a suo dire, si sarebbe dovuta recare per prelevare le figlie e, invece, vicina alla "piazza di spaccio" ove era stata tratta in arresto; le descritte modalità del fatto e la circostanza che l'imputata avesse tentato di nascondersi all'arrivo della polizia sono state correttamente ritenute ostative all'applicazione della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. la La