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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2025

Cassazione n. 11037/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27292/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025-controricorrente-Data pubblicazione 27/04/2025nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] domiciliati ex lege inROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE diCASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti e ricorrenti incidentali-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1762/2018depositata il 15/11/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. ― Il ricorso riguarda la sentenza del 15 novembre 2018 con cuila Corte di Appello di Salerno ha – per quanto qui interessa inragione dei motivi di ricorso- confermato la sentenza con cui illocale Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda con cui,nel 1997, [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] soc. cons. per azioniunipersonale, incorporata poi da [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna soc. coop. p.a., poi trasformata in [OSCURATO:SOCIETA].)aveva proposto l’azione di responsabilità nei confronti di Lucio2 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025Lambiase in qualità di A.D. della società, [OSCURATO:PERSONA], AchilleData pubblicazione 27/04/2025Coppola, quali amministratori non esecutivi, nonché dei sindacidella società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](cui poi sono succeduto gli eredi [OSCURATO:PERSONA], BiagioTesta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), ed infine AlfredoBonvino, A.D. della società controllante [OSCURATO:PERSONA] delTirreno s.p.a (di seguito CCT), per ottenere il risarcimento deldanno pari a lire 4.842.868.561 (euro 2.501,32,88) oltre interessi,asseritamente derivante da un’operazione - decisa dall’A.D. (a ciòindotto dal [OSCURATO:PERSONA], AD della controllante all’80%) su cui nonavevano vigilato gli amministratori non esecutivi né i sindaci - cheaveva generato due ingenti crediti (l’uno nei confronti della societàProgetti [OSCURATO:SOCIETA]., l’altro nei confronti della suacontrollante società [OSCURATO:SOCIETA].) che erano divenuti di fattoinesigibili (per il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e perl’infruttuoso esito dell’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a,), costringendo la [OSCURATO:SOCIETA] a svalutare totalmente i crediti,ad azzerare per la perdita il capitale sociale e a ricostituirlo conemissione di nuove azioni tutte poi sottoscritte dal socio dimaggioranza CCT, società nel frattempo posta in liquidazionecoatta amministrativa.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] avevanochiesto il rigetto della domanda; [OSCURATO:PERSONA], costituendosi,aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio CCT (deducendoche l’operazione era stata effettuata nell’interesse di CCT) e BancaPopolare dell’[OSCURATO:PERSONA] (BPER, cessionaria dei delle attività epassività di CCT in l.c.a.); il sindaco [OSCURATO:PERSONA] aveva chiestoed ottenuto la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(poiUnipol [OSCURATO:SOCIETA].).

I chiamati si erano costituiti in giudizio,CCT e BPER aderendo alla domanda di [OSCURATO:SOCIETA] .3 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/20252. ― Per l’intelligenza della vicenda, nei limiti di quanto occorreData pubblicazione 27/04/2025per scrutinare i motivi di censura della sentenza impugnata, giovariferire che:a) quanto all’operazione finanziaria infragruppo: (i) l’A.D.[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla capogruppo [OSCURATO:SOCIETA] l'apertura di unrapporto di conto corrente destinato a regolare i movimentifinanziari intercorrenti tra le due società sul quale aveva fattoaccreditare ingenti disponibilità della società provenienti in granparte dal pagamento, eseguito dalla società controllante CCT, dellesomme dovute alla società attrice per i servizi resi (principalmentegestione del centro di calcolo e della contabilità della controllante)le quali venivano poi utilizzate per eseguire ulteriori operazionifinanziarie; (ii) tra queste quella di acquisto di una polizze dicredito commerciale per lire 3.801.000.000, emessa da [OSCURATO:SOCIETA] (controllata dalla capogruppo [OSCURATO:SOCIETA] la quale -come detto - era controllante anche di CCT, e di cui [OSCURATO:PERSONA] erarispettivamente socio di maggioranza e A.D.); (iii) poco prima dellascadenza della polizza [OSCURATO:PERSONA] anticipava al [OSCURATO:PERSONA] che ladebitrice [OSCURATO:PERSONA] immobiliari avrebbe richiesto una proroga, ma -stante la contestazione del [OSCURATO:PERSONA] - su indicazione dello stessoBonvino, il credito era stato ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]; (iv) di detta cessionee dell’operazione sottostante l’origine del credito, il [OSCURATO:PERSONA] avevainformato i sindaci e il consiglio d'amministrazione, il quale avevapreso atto delle operazioni compiute sottolineando che non vi erastata l'autorizzazione necessaria al loro compimento stantel'importo della stessa che oltrepassava il limite della delega; perciòlo invitava a porre in essere ogni operazione necessaria al rientroimmediato dal credito e decideva di revocare le deleghe a suotempo conferite al [OSCURATO:PERSONA] è nominato procuratore della societàl'ing.

Palladino; la società otteneva dal Tribunale di Bari decretiingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] immobiliari e di Prefin conl’esito infruttuoso predetto;4 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025b) il Tribunale di Salerno, accoglieva la domanda nei confronti diData pubblicazione 27/04/2025Lucio [OSCURATO:PERSONA] condannandolo al risarcimento del danno chequantificato in € 2.089.715,15, oltre accessori e spese in favore diBper Service soc. cons. per azioni unipersonale in cui nel frattempoMetelliana si era trasformata; rigettava, invece, la domandaproposta nei confronti degli altri originari convenuti nonché leulteriori domande spiegate da alcuni di essi nei confronti dei terzichiamati;c) contro tale sentenza ha - per quanto qui rileva - interpostoappello BPER [OSCURATO:PERSONA] p.a., deducendo: (i) unerrore materiale nella quantificazione del danno materiale inquanto la cifra indicata in lire 3.081.258 240 doveva esserecorretta in quella di lire 3.801.258.200 (pari della polizzacommerciale non pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] cui dovevaaggiungersi il saldo attivo del conto corrente con la [OSCURATO:SOCIETA] nonsoddisfatto); (ii) l'erroneità della decisione di rigetto della domandanei confronti degli altri amministratori che - prima dell'operazionecontestata – appreso il fatto che L’A.D. effettuava operazionifinanziarie ad alto rischio che non rientravano nell’oggetto sociale,anziché revocare la delega al [OSCURATO:PERSONA], avevano ratificato l’attivitàsino a quel momento compiuta e risoltasi positivamente per lasocietà, ed imposto il limite di 300 milioni di lire per futureanaloghe operazioni, laddove la revocato della delega avrebbeimpedito all’A.D. di commettere le ulteriori gravi violazioni forieredel danno dedotto in giudizio; ed in ogni caso erano venuti meno aldovere di vigilanza sul generale andamento della gestione; (iii)l'erronea decisione di rigetto della domanda nei confronti deisindaci - presenti alle riunioni del CdA in cui erano state assunte ledecisioni predette - che avrebbero dovuto reagire alla delibera diratifica dell'operato dell’A.D. convocando urgentemente l'assembleao segnalando al Pubblico Ministero e che, prima ancora, avevanoomesso i controlli sul rispetto dei limiti gestori imposti5 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025all'amministratore che avrebbe permesso di individuare l’illiceitàData pubblicazione 27/04/2025dell'operazione eseguita; (iv) l’erroneità della decisione di rigettodella domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che non si fondavadal presupposto che questi fosse l’amministratore di fatto, sociosovrano o tiranno della società attrice, bensì sulla suaresponsabilità extracontrattuale per il fatto di aver indottoLambiase all'inadempimento contestato del mandato gestorio,come sarebbe stato risultato in causa per effetto dedotto dallostesso [OSCURATO:PERSONA] a suo difesa e delle testimonianze raccolte nelgiudizio di primo grado3.

La Corte d’appello respingeva il gravame, confermando lasentenza impugnata quanto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA], dichiarandola carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], qualesuccessore del primo nel frattempo deceduto che aveva rinunciatoall’eredità, ed inammissibili la domanda volte alla correzione dellaquantificazione del danno, e respingendo i motivi d’appello relativial rigetto delle domande nei confronti degli altri convenuti,osservando in ordine al danno, che mancava, altresì, la prova dellasua sussistenza e del fatto che esso fosse stato causato dalcomportamento illecito dei convenuti, non potendo questo essereridotto ad una perdita contabile generata dal fatto che i creditiverso la [OSCURATO:SOCIETA] e verso [OSCURATO:PERSONA] erano statiintegralmente svalutati per le ragioni dette, ed irrecuperabili.Invero il credito verso [OSCURATO:PERSONA] (controllata da [OSCURATO:SOCIETA])derivava da un prestito che la [OSCURATO:SOCIETA] le aveva effettuato manell'effettivo interesse della CCT (società anch'essa controllata dallaParfin e amministrata da [OSCURATO:PERSONA]) poiché quest’ultimaaveva un credito verso la predetta [OSCURATO:PERSONA] che venivaestinto proprio con detto prestito per erogare il quale Metellianaaveva attinto ad un affidamento per £ 3 miliardi che la CCT stessale aveva all’uopo concesso in aggiunta all'originario affidamento giàin essere di £ 700 milioni.

Perciò una parte consistente del prestito6 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025effettuato dalla [OSCURATO:SOCIETA] proveniva da risorse messe aData pubblicazione 27/04/2025disposizione dalla CCT che, poi, aveva utilizzato il suo credito versola [OSCURATO:SOCIETA] per ricapitalizzare quest'ultima di cui era socio dimaggioranza.

Perciò all’esito della complessa operazione si dovevaaffermare che il preteso danno subito dalla [OSCURATO:SOCIETA] non potevaessere individuato né nel credito, né nella sua irrecuperabilità.

Essoavrebbe dovuto identificarsi piuttosto con l’esito finale delleoperazioni, cui si è accennato; un danno che non era stato néallegato, né dimostrato.Né il passaggio in giudicato della pronuncia di responsabilità diLucio [OSCURATO:PERSONA] vincolava l'esito della cognizione riguardo allaresponsabilità degli altri soggetti che doveva essere esclusa dalmomento che benché i prestiti contestati fossero stati effettuatidall'A.D. [OSCURATO:PERSONA] su influenza del [OSCURATO:PERSONA] amministratoredelegato della CCT nell’interesse di questa (e della capogruppoParfin), non era emerso un danno al patrimonio sociale al nettodelle risorse finanziarie messe a disposizione dalla CCT.4- Contro la Sentenza Propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidatoa quattro motivi di cassazione, corredato di memoria.

Resistonocon controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che spieganoaltresì ricorso incidentale, che si vedrà essere condizionato, con unmotivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA].

Rimangono intimati gli altri. [OSCURATO:PERSONA] eBattaglia hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. - Il primo motivo di ricorso principale denuncia violazione efalsa applicazione degli articoli 586 c.c., 102 e 110 c.p.c., inquanto, all'esito della rimessione sul ruolo della causa per verificarese - stante la rinuncia all'eredità della sig. [OSCURATO:PERSONA], vedovadell'A.D. [OSCURATO:PERSONA] –vi fossero altri successibili, e dellaverifica che dal certificato di estratto di famiglia storico, risultava inqualità di moglie la sig. [OSCURATO:PERSONA] il cui stato civile,7 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025tuttavia, risultava «libera», aveva affermato che, la circostanza cheData pubblicazione 27/04/2025non vi fossero successibili unitamente a quella della mancanza dinomina di un curatore dell'eredità giacente, induceva a ritenere chele domande di correzione e di revisione dell'entità della condanna alrisarcimento dei danni fossero dichiarate inammissibili, laddovel’accertamento della mancanza di successibili avrebbe dovutoindurre la Corte a disporre l'integrazione del contraddittorio neiconfronti dello Stato (cita in tal senso, con riferimento ad unaipotesi di litisconsorzio necessario, Cass., 4.3.2008, n. 5794), inquanto l'appellante aveva interesse alla correzione della sentenzadi primo grado nella parte in cui aveva erroneamente quantificato ildanno.1.1. ― Il motivo è inammissibile già in ragione della suaformulazione, laddove è la stessa ricorrente a richiamare – afondamento della sua tesi - un principio concernente il caso dellitisconsorzio necessario, principio che come tale non è utilmenteinvocato in relazione alla vicenda in esame, in cui non ricorreaffatto l’ipotesi contemplata dall’articolo 102 c.p.c., il qualestabilisce al primo comma che: «Se la decisione non puòpronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire oessere convenute nello stesso processo», e soggiunge al secondoche: «Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto diesse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in untermine perentorio da lui stabilito».L’esigenza di integrazione del contraddittorio prevista dalsecondo comma dell’articolo 102 c.p.c., dunque, intanto sussiste,in quanto il giudizio sia stato introdotto da alcuni soltanto deilitisconsorti necessari ovvero nei confronti di alcuni soltanto di essi:non invece nell’ipotesi in cui il giudizio sia stato instaurato neiconfronti di persone che non detengono la qualità di litisconsortinecessari, rispetto al soggetto, in questo caso lo Stato, che si8 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025vorrebbe chiamato in giudizio per via di integrazione necessaria delData pubblicazione 27/04/2025contraddittorio.Invero, nel nostro caso si versa in ipotesi di azione di responsabilitàdi amministratori e sindaci di [OSCURATO:SOCIETA]., con i quali avrebbeconcorso ab externo il [OSCURATO:PERSONA], ovvero un caso in cui illitisconsorzio è meramente facoltativo, giacché la domandarisarcitoria trova fondamento nell’allegato compimento di fatti dimala gestio tali da configurare un'ipotesi di obbligazione solidalepassiva, con l’ulteriore conseguenza che il creditore, come è liberodi agire in giudizio contro uno qualsiasi dei pretesi condebitori, cosìè libero di proporre impugnazione nei confronti di uno soltanto o dialcuni di essi (Cass. n. 20476/2008, in caso di interruzione delgiudizio di appello e riassunzione di esso nei confronti di alcunisoltanto degli appellati; analogamente Cass. n. 7907/2012; sulcarattere solidale dell’obbligazione risarcitoria di amministratori esindaci p. es.

Cass. n. 16050/2009).Poiché la censura sottoposta all’esame di questa Corte si fondasull’asserita violazione dell’art. 102 c.p.c., oltre che degli artt. 110c.p.c. e 586 c.c., quindi sull’esigenza di integrazione necessaria delcontraddittorio prospettata sull’assunto dell’inscindibilità dellacausa, mentre non v’è alcun cenno ad un nesso di dipendenza trale cause tale da giustificare il dovere del giudice di disporrel’integrazione del contraddittorio non per inscindibilità, ma ai sensidella seconda parte del primo comma dell’articolo 331 c.p.c., non ècompito della Corte interrogarsi se l’esigenza di chiamare in appellol’avente causa del medio tempore defunto [OSCURATO:PERSONA] (secondo laricorrente lo Stato, potesse discendere (v. p. es.

Cass. 29 dicembre2023, n. 36420) dalla dipendenza dell’accertamento in ordine allaomessa vigilanza da parte di alcuni degli originari convenutirispetto all’addebito della condotta commissiva in tesi posta inessere da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].9 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/20251.2- D’altro canto, l’integrazione necessaria del contraddittorioData pubblicazione 27/04/2025neppure poteva trovare giustificazione, nel caso di specie, nelfermo principio secondo cui, in caso di morte di una parte nel corsodel giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tuttilitisconsorti necessari quando abbiano acquistato la qualitàdi eredi per accettazione espressa o tacita (a mero titolo diesempio Cass. 16 febbraio 2025, n. 3959), come noto, infatti,secondo l’articolo 521 c.c., «Chi rinuncia all’eredità è consideratocome se non vi fosse mai stato chiamato».

La norma sancisce,cioè, il principio — parallelo a quello della retroattivitàdell’accettazione di cui al comma 2 dell’art. 459 c.c. — dellaretroattività della rinuncia all’eredità, la quale comporta che larinuncia travolge la delazione nei confronti del rinunciante coneffetto dal momento dell’apertura della successione, aprendo lastrada alla delazione nei confronti dei chiamati in via successiva.

Ilche, nel complesso, concorre a disegnare il fenomeno dellasuccessione per causa di morte, in dipendenza del quale l’eredesubentra senza soluzione di continuità nei rapporti giuridicitrasmissibili che facevano capo al defunto.Val quanto dire che, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] - laquale, secondo la corte d’appello, ha validamente rinunciatoall’eredità del [OSCURATO:PERSONA] - altro non è che un’estranea alla vicendadedotta in giudizio, sicché l’appello proposto nei suoi confronti nongiustificava l’integrazione del contraddittorio nei confronti delloStato in veste di erede legittimo, tale secondo la giurisprudenza diquesta Corte (v.

Cass. n. 5794/2008); d’altro canto nessunacensura è stata rivolta all’accertamento operato dalla Corteterritoriale – e quindi insindacabile in questa sede - secondo cui,risultando dal certificato acquisito che tale «[OSCURATO:PERSONA]… in qualità di moglie», era di stato civile «libera», ciò consentivadi escludere con certezza la sussistenza di chiamati fino al sestogrado secondo la previsione dell’articolo 565 c.c., con conseguente10 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di giacenzaData pubblicazione 27/04/2025dell’eredità ai sensi dell’articolo 528 c.c.2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’articolo 2392 c.c., nel testo vigente ante riforma del 2003, inquanto3.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliarticoli 2384 e 2407, comma secondo, c.c., nel testo vigente anteriforma del 2003.4.- Detti motivi sono manifestamente inammissibili e per lestesse ragioni sicché possono essere trattati simultaneamente.Essi denunciano violazione degli articoli 2392, 2384 e 2407, commasecondo, c.c., ovvero le disposizioni che riguardano laresponsabilità degli amministratori e dei sindaci.Secondo la Corte d’appello «Nella fattispecie non sono statedimostrate violazioni di doveri da parte degli amministratori.Invero, essi non avevano alcun obbligo di revocare la delegarilasciata all'amministratore delegato ...

Se nonostante laconoscenza del superamento dei limiti della delega da partedell'amministratore delegato, gli altri componenti del consiglio diamministrazione non provvedono alla revoca, significa che essi necondividono l'operato; ciò rientra nella discrezionalità dell'organoamministrativo.

Le operazioni dell'A.D. condivise nella riunione del19.12.1995, sono quelle anteriori a tale data, risultate tutte conesito positivo, a differenza di quelle poste in essere nel 1996, chehanno condotto a una perdita contabile.

La dimostrazione dellaviolazione di doveri manca, altresì, riguardo all'operato dei sindaci.Essi in presenza della eccedenza dai limiti della delega da partedell'A.D. e della ratifica del suo operato, avvenuta nella riunione del19.12.1995, non avevano né l'obbligo di convocare urgentementel'assemblea dei soci, né di denunciare il fatto al pubblico ministero;la violazione della delega, invero, non costituisce violazione dellalegge, né a maggior ragione costituisce reato».11 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025Orbene, è noto che il vizio di violazione di legge consiste inData pubblicazione 27/04/2025un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnatodella fattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa;viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340;Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195;Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315;tra le moltissime pronunce non massimate sul punto, cfr. direcente: Cass. 14 dicembre 2024, n. 32475; Cass. 12 dicembre2024, n. 32040; Cass. 12 dicembre 2024, n. 32036; Cass. 18novembre 2024, n. 29580).Nel caso di specie è di tutta evidenza che il secondo e terzomotivo di ricorso per cassazione non si misurano con il significato ela portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, bensì conla concreta applicazione che il giudice di merito ne ha fatto: infattila ricorrente addebita alla Corte d’appello di non aver tenuto contodell’obbligo di vigilanza incombente su amministratori e sindaci,laddove la valutazione compiuta dal giudice di merito ne esclude laresponsabilità quanto ai primi, gli amministratori non delegati,perché questi avevano condiviso le operazioni poste in essere dalLambiase il che rientrava «nella discrezionalità dell'organoamministrativo» - sicché la ricorrente quanto a questi convenutineppure coglie la ratio decidendi rispetto alla quale muove unacensura non pertinente, quanto ai sindaci, perché costoro, a frontedella ratifica dell’operato dell’amministratore delegato, «nonavevano né l'obbligo di convocare urgentemente l'assemblea deisoci, né di denunciare il fatto al pubblico ministero», dunque siduole del rigetto nel merito delle censure, in quanto non condividele ragioni del ragionamento decisorio, non perché detto12 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025ragionamento rappresenti una errata interpretazione e ricognizioneData pubblicazione 27/04/2025della fattispecie astratta recata dalle norme invocate.5.

Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degliarticoli 132 c.p.c., 1223 e 2697 c.c. a proposito dell’accertamentocirca l’insussistenza del danno compiuto dalla Corte d’appello, chela ricorrente ritiene frutto di una motivazione che definisce«incomprensibile» dunque inesistente, laddove il danno dovevaidentificarsi nella perdita derivante dalla mancata restituzione dellesomme erogate a [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] immobiliari e nei costi necessariper il tentativo di recupero, ma soprattutto nella conseguenteperdita dell'intero patrimonio sociale che costrinse la societàall'azzeramento del capitale sociale e alla sua ricostituzione; per cuil’affermazione della Corte d’appello per cui il danno non sarebbestato provato violava apertamente gli articoli 1223 e 2697c.c.5.1- Il motivo è chiaramente inammissibile.Quanto alla dedotta violazione dell’obbligo motivazionale, che lariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al«minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazioneapparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto13 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014,Data pubblicazione 27/04/2025n. 8053).Nel caso di specie la motivazione, riportata poco nellaricostruzione dei fatti, non solo c’è ma neppure manifesta alcunodei quattro vizi sopra elencati: in particolare, non è affatto vero chela motivazione sia incomprensibile, giacché è agevolmentesintetizzabile nel senso che il denaro perso dalla società era inrealtà denaro proveniente da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,la quale peraltro quale socio di maggioranza all’80%, all’esito dellasvalutazione dei crediti e dell’azzeramento del capitale avevainteramente sottoscritto le azioni in sede di sua ricostituzione,azzerando gli effetti dannosi dell’operazione: motivazione di meritoche semplicemente si sottrae al sindacato della Corte di cassazione.5.2- Erroneo è poi il richiamo all’art. 2697 c.c., giacché la suaviolazione si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbiaè gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anchequando si deduca, a seguito di una non condivisione dellavalutazione delle acquisizioni istruttorie, che il giudice abbia erratonel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché inquesto caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito dellaprova (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006,n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre1993, n. 11949): e nel caso di specie un simile ribaltamento delriparto degli oneri probatori non è in effetti neppure compreso nelmotivo spiegato.5.3- Quanto alla violazione dell’art. 1223 c.c., valgono leconsiderazioni poc’anzi svolte: nel motivo non viene in discussioneil precetto in se stesso dettato dalla norma, ma il governo delmateriale istruttorio fatto dalla corte territoriale al fine di escludereche il danno dedotto in giudizio fosse stato provato.14 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/20256.

Con l’unico mezzo del ricorso incidentale i resistenti erediData pubblicazione 27/04/2025Testa denunciano error in procedendo per violazione del secondocomma dell’articolo 350 c.p.c. e conseguente nullità della sentenzadi appello derivante da violazione dell’articolo 137 e seguenti c.p.c.in connessione con gli articoli 300 e 303 c.p.c., legittimapresentazione, non tardiva, della certificazione di accettazionebeneficiata.6.1- Il ricorso incidentale è assorbito dovendo essere consideratocome ricorso condizionato come si desume da quanto affermato apagina 12 del ricorso medesimo, ove è detto che, ove «il ricorsoper Cassazione dovesse essere infondato, e Questa Corte, nellatrattazione della questione più liquida, dovesse indirizzarsi versotale conclusione, rimandare il processo alla fase di meritosignificherebbe ritardare senza motivo la conclusione della vicendain violazione delle norme sul giusto processo».7.- In conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibilee quello incidentale è assorbito.

Le spese seguono la soccombenzae si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012,n. 140.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio delcontributo unificato se dovuto.Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025Data pubblicazione 27/04/2025REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] Presidente Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] RelatoreMASSIMO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMAURA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereEDUARDO [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27292/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025-controricorrente-Data pubblicazione 27/04/2025nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] domiciliati ex lege inROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE diCASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti e ricorrenti incidentali-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1762/2018depositata il 15/11/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. ― Il ricorso riguarda la sentenza del 15 novembre 2018 con cuila Corte di Appello di Salerno ha – per quanto qui interessa inragione dei motivi di ricorso- confermato la sentenza con cui illocale Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda con cui,nel 1997, [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] soc. cons. per azioniunipersonale, incorporata poi da [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna soc. coop. p.a., poi trasformata in [OSCURATO:SOCIETA].)aveva proposto l’azione di responsabilità nei confronti di Lucio2 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025Lambiase in qualità di A.D. della società, [OSCURATO:PERSONA], AchilleData pubblicazione 27/04/2025Coppola, quali amministratori non esecutivi, nonché dei sindacidella società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](cui poi sono succeduto gli eredi [OSCURATO:PERSONA], BiagioTesta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), ed infine AlfredoBonvino, A.D. della società controllante [OSCURATO:PERSONA] delTirreno s.p.a (di seguito CCT), per ottenere il risarcimento deldanno pari a lire 4.842.868.561 (euro 2.501,32,88) oltre interessi,asseritamente derivante da un’operazione - decisa dall’A.D. (a ciòindotto dal [OSCURATO:PERSONA], AD della controllante all’80%) su cui nonavevano vigilato gli amministratori non esecutivi né i sindaci - cheaveva generato due ingenti crediti (l’uno nei confronti della societàProgetti [OSCURATO:SOCIETA]., l’altro nei confronti della suacontrollante società [OSCURATO:SOCIETA].) che erano divenuti di fattoinesigibili (per il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e perl’infruttuoso esito dell’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a,), costringendo la [OSCURATO:SOCIETA] a svalutare totalmente i crediti,ad azzerare per la perdita il capitale sociale e a ricostituirlo conemissione di nuove azioni tutte poi sottoscritte dal socio dimaggioranza CCT, società nel frattempo posta in liquidazionecoatta amministrativa.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] avevanochiesto il rigetto della domanda; [OSCURATO:PERSONA], costituendosi,aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio CCT (deducendoche l’operazione era stata effettuata nell’interesse di CCT) e BancaPopolare dell’[OSCURATO:PERSONA] (BPER, cessionaria dei delle attività epassività di CCT in l.c.a.); il sindaco [OSCURATO:PERSONA] aveva chiestoed ottenuto la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(poiUnipol [OSCURATO:SOCIETA].).

I chiamati si erano costituiti in giudizio,CCT e BPER aderendo alla domanda di [OSCURATO:SOCIETA] .3 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/20252. ― Per l’intelligenza della vicenda, nei limiti di quanto occorreData pubblicazione 27/04/2025per scrutinare i motivi di censura della sentenza impugnata, giovariferire che:a) quanto all’operazione finanziaria infragruppo: (i) l’A.D.[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla capogruppo [OSCURATO:SOCIETA] l'apertura di unrapporto di conto corrente destinato a regolare i movimentifinanziari intercorrenti tra le due società sul quale aveva fattoaccreditare ingenti disponibilità della società provenienti in granparte dal pagamento, eseguito dalla società controllante CCT, dellesomme dovute alla società attrice per i servizi resi (principalmentegestione del centro di calcolo e della contabilità della controllante)le quali venivano poi utilizzate per eseguire ulteriori operazionifinanziarie; (ii) tra queste quella di acquisto di una polizze dicredito commerciale per lire 3.801.000.000, emessa da [OSCURATO:SOCIETA] (controllata dalla capogruppo [OSCURATO:SOCIETA] la quale -come detto - era controllante anche di CCT, e di cui [OSCURATO:PERSONA] erarispettivamente socio di maggioranza e A.D.); (iii) poco prima dellascadenza della polizza [OSCURATO:PERSONA] anticipava al [OSCURATO:PERSONA] che ladebitrice [OSCURATO:PERSONA] immobiliari avrebbe richiesto una proroga, ma -stante la contestazione del [OSCURATO:PERSONA] - su indicazione dello stessoBonvino, il credito era stato ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]; (iv) di detta cessionee dell’operazione sottostante l’origine del credito, il [OSCURATO:PERSONA] avevainformato i sindaci e il consiglio d'amministrazione, il quale avevapreso atto delle operazioni compiute sottolineando che non vi erastata l'autorizzazione necessaria al loro compimento stantel'importo della stessa che oltrepassava il limite della delega; perciòlo invitava a porre in essere ogni operazione necessaria al rientroimmediato dal credito e decideva di revocare le deleghe a suotempo conferite al [OSCURATO:PERSONA] è nominato procuratore della societàl'ing.

Palladino; la società otteneva dal Tribunale di Bari decretiingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] immobiliari e di Prefin conl’esito infruttuoso predetto;4 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025b) il Tribunale di Salerno, accoglieva la domanda nei confronti diData pubblicazione 27/04/2025Lucio [OSCURATO:PERSONA] condannandolo al risarcimento del danno chequantificato in € 2.089.715,15, oltre accessori e spese in favore diBper Service soc. cons. per azioni unipersonale in cui nel frattempoMetelliana si era trasformata; rigettava, invece, la domandaproposta nei confronti degli altri originari convenuti nonché leulteriori domande spiegate da alcuni di essi nei confronti dei terzichiamati;c) contro tale sentenza ha - per quanto qui rileva - interpostoappello BPER [OSCURATO:PERSONA] p.a., deducendo: (i) unerrore materiale nella quantificazione del danno materiale inquanto la cifra indicata in lire 3.081.258 240 doveva esserecorretta in quella di lire 3.801.258.200 (pari della polizzacommerciale non pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] cui dovevaaggiungersi il saldo attivo del conto corrente con la [OSCURATO:SOCIETA] nonsoddisfatto); (ii) l'erroneità della decisione di rigetto della domandanei confronti degli altri amministratori che - prima dell'operazionecontestata – appreso il fatto che L’A.D. effettuava operazionifinanziarie ad alto rischio che non rientravano nell’oggetto sociale,anziché revocare la delega al [OSCURATO:PERSONA], avevano ratificato l’attivitàsino a quel momento compiuta e risoltasi positivamente per lasocietà, ed imposto il limite di 300 milioni di lire per futureanaloghe operazioni, laddove la revocato della delega avrebbeimpedito all’A.D. di commettere le ulteriori gravi violazioni forieredel danno dedotto in giudizio; ed in ogni caso erano venuti meno aldovere di vigilanza sul generale andamento della gestione; (iii)l'erronea decisione di rigetto della domanda nei confronti deisindaci - presenti alle riunioni del CdA in cui erano state assunte ledecisioni predette - che avrebbero dovuto reagire alla delibera diratifica dell'operato dell’A.D. convocando urgentemente l'assembleao segnalando al Pubblico Ministero e che, prima ancora, avevanoomesso i controlli sul rispetto dei limiti gestori imposti5 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025all'amministratore che avrebbe permesso di individuare l’illiceitàData pubblicazione 27/04/2025dell'operazione eseguita; (iv) l’erroneità della decisione di rigettodella domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che non si fondavadal presupposto che questi fosse l’amministratore di fatto, sociosovrano o tiranno della società attrice, bensì sulla suaresponsabilità extracontrattuale per il fatto di aver indottoLambiase all'inadempimento contestato del mandato gestorio,come sarebbe stato risultato in causa per effetto dedotto dallostesso [OSCURATO:PERSONA] a suo difesa e delle testimonianze raccolte nelgiudizio di primo grado3.

La Corte d’appello respingeva il gravame, confermando lasentenza impugnata quanto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA], dichiarandola carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], qualesuccessore del primo nel frattempo deceduto che aveva rinunciatoall’eredità, ed inammissibili la domanda volte alla correzione dellaquantificazione del danno, e respingendo i motivi d’appello relativial rigetto delle domande nei confronti degli altri convenuti,osservando in ordine al danno, che mancava, altresì, la prova dellasua sussistenza e del fatto che esso fosse stato causato dalcomportamento illecito dei convenuti, non potendo questo essereridotto ad una perdita contabile generata dal fatto che i creditiverso la [OSCURATO:SOCIETA] e verso [OSCURATO:PERSONA] erano statiintegralmente svalutati per le ragioni dette, ed irrecuperabili.Invero il credito verso [OSCURATO:PERSONA] (controllata da [OSCURATO:SOCIETA])derivava da un prestito che la [OSCURATO:SOCIETA] le aveva effettuato manell'effettivo interesse della CCT (società anch'essa controllata dallaParfin e amministrata da [OSCURATO:PERSONA]) poiché quest’ultimaaveva un credito verso la predetta [OSCURATO:PERSONA] che venivaestinto proprio con detto prestito per erogare il quale Metellianaaveva attinto ad un affidamento per £ 3 miliardi che la CCT stessale aveva all’uopo concesso in aggiunta all'originario affidamento giàin essere di £ 700 milioni.

Perciò una parte consistente del prestito6 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025effettuato dalla [OSCURATO:SOCIETA] proveniva da risorse messe aData pubblicazione 27/04/2025disposizione dalla CCT che, poi, aveva utilizzato il suo credito versola [OSCURATO:SOCIETA] per ricapitalizzare quest'ultima di cui era socio dimaggioranza.

Perciò all’esito della complessa operazione si dovevaaffermare che il preteso danno subito dalla [OSCURATO:SOCIETA] non potevaessere individuato né nel credito, né nella sua irrecuperabilità.

Essoavrebbe dovuto identificarsi piuttosto con l’esito finale delleoperazioni, cui si è accennato; un danno che non era stato néallegato, né dimostrato.Né il passaggio in giudicato della pronuncia di responsabilità diLucio [OSCURATO:PERSONA] vincolava l'esito della cognizione riguardo allaresponsabilità degli altri soggetti che doveva essere esclusa dalmomento che benché i prestiti contestati fossero stati effettuatidall'A.D. [OSCURATO:PERSONA] su influenza del [OSCURATO:PERSONA] amministratoredelegato della CCT nell’interesse di questa (e della capogruppoParfin), non era emerso un danno al patrimonio sociale al nettodelle risorse finanziarie messe a disposizione dalla CCT.4- Contro la Sentenza Propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidatoa quattro motivi di cassazione, corredato di memoria.

Resistonocon controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che spieganoaltresì ricorso incidentale, che si vedrà essere condizionato, con unmotivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA].

Rimangono intimati gli altri. [OSCURATO:PERSONA] eBattaglia hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. - Il primo motivo di ricorso principale denuncia violazione efalsa applicazione degli articoli 586 c.c., 102 e 110 c.p.c., inquanto, all'esito della rimessione sul ruolo della causa per verificarese - stante la rinuncia all'eredità della sig. [OSCURATO:PERSONA], vedovadell'A.D. [OSCURATO:PERSONA] –vi fossero altri successibili, e dellaverifica che dal certificato di estratto di famiglia storico, risultava inqualità di moglie la sig. [OSCURATO:PERSONA] il cui stato civile,7 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025tuttavia, risultava «libera», aveva affermato che, la circostanza cheData pubblicazione 27/04/2025non vi fossero successibili unitamente a quella della mancanza dinomina di un curatore dell'eredità giacente, induceva a ritenere chele domande di correzione e di revisione dell'entità della condanna alrisarcimento dei danni fossero dichiarate inammissibili, laddovel’accertamento della mancanza di successibili avrebbe dovutoindurre la Corte a disporre l'integrazione del contraddittorio neiconfronti dello Stato (cita in tal senso, con riferimento ad unaipotesi di litisconsorzio necessario, Cass., 4.3.2008, n. 5794), inquanto l'appellante aveva interesse alla correzione della sentenzadi primo grado nella parte in cui aveva erroneamente quantificato ildanno.1.1. ― Il motivo è inammissibile già in ragione della suaformulazione, laddove è la stessa ricorrente a richiamare – afondamento della sua tesi - un principio concernente il caso dellitisconsorzio necessario, principio che come tale non è utilmenteinvocato in relazione alla vicenda in esame, in cui non ricorreaffatto l’ipotesi contemplata dall’articolo 102 c.p.c., il qualestabilisce al primo comma che: «Se la decisione non puòpronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire oessere convenute nello stesso processo», e soggiunge al secondoche: «Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto diesse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in untermine perentorio da lui stabilito».L’esigenza di integrazione del contraddittorio prevista dalsecondo comma dell’articolo 102 c.p.c., dunque, intanto sussiste,in quanto il giudizio sia stato introdotto da alcuni soltanto deilitisconsorti necessari ovvero nei confronti di alcuni soltanto di essi:non invece nell’ipotesi in cui il giudizio sia stato instaurato neiconfronti di persone che non detengono la qualità di litisconsortinecessari, rispetto al soggetto, in questo caso lo Stato, che si8 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025vorrebbe chiamato in giudizio per via di integrazione necessaria delData pubblicazione 27/04/2025contraddittorio.Invero, nel nostro caso si versa in ipotesi di azione di responsabilitàdi amministratori e sindaci di [OSCURATO:SOCIETA]., con i quali avrebbeconcorso ab externo il [OSCURATO:PERSONA], ovvero un caso in cui illitisconsorzio è meramente facoltativo, giacché la domandarisarcitoria trova fondamento nell’allegato compimento di fatti dimala gestio tali da configurare un'ipotesi di obbligazione solidalepassiva, con l’ulteriore conseguenza che il creditore, come è liberodi agire in giudizio contro uno qualsiasi dei pretesi condebitori, cosìè libero di proporre impugnazione nei confronti di uno soltanto o dialcuni di essi (Cass. n. 20476/2008, in caso di interruzione delgiudizio di appello e riassunzione di esso nei confronti di alcunisoltanto degli appellati; analogamente Cass. n. 7907/2012; sulcarattere solidale dell’obbligazione risarcitoria di amministratori esindaci p. es.

Cass. n. 16050/2009).Poiché la censura sottoposta all’esame di questa Corte si fondasull’asserita violazione dell’art. 102 c.p.c., oltre che degli artt. 110c.p.c. e 586 c.c., quindi sull’esigenza di integrazione necessaria delcontraddittorio prospettata sull’assunto dell’inscindibilità dellacausa, mentre non v’è alcun cenno ad un nesso di dipendenza trale cause tale da giustificare il dovere del giudice di disporrel’integrazione del contraddittorio non per inscindibilità, ma ai sensidella seconda parte del primo comma dell’articolo 331 c.p.c., non ècompito della Corte interrogarsi se l’esigenza di chiamare in appellol’avente causa del medio tempore defunto [OSCURATO:PERSONA] (secondo laricorrente lo Stato, potesse discendere (v. p. es.

Cass. 29 dicembre2023, n. 36420) dalla dipendenza dell’accertamento in ordine allaomessa vigilanza da parte di alcuni degli originari convenutirispetto all’addebito della condotta commissiva in tesi posta inessere da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].9 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/20251.2- D’altro canto, l’integrazione necessaria del contraddittorioData pubblicazione 27/04/2025neppure poteva trovare giustificazione, nel caso di specie, nelfermo principio secondo cui, in caso di morte di una parte nel corsodel giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tuttilitisconsorti necessari quando abbiano acquistato la qualitàdi eredi per accettazione espressa o tacita (a mero titolo diesempio Cass. 16 febbraio 2025, n. 3959), come noto, infatti,secondo l’articolo 521 c.c., «Chi rinuncia all’eredità è consideratocome se non vi fosse mai stato chiamato».

La norma sancisce,cioè, il principio — parallelo a quello della retroattivitàdell’accettazione di cui al comma 2 dell’art. 459 c.c. — dellaretroattività della rinuncia all’eredità, la quale comporta che larinuncia travolge la delazione nei confronti del rinunciante coneffetto dal momento dell’apertura della successione, aprendo lastrada alla delazione nei confronti dei chiamati in via successiva.

Ilche, nel complesso, concorre a disegnare il fenomeno dellasuccessione per causa di morte, in dipendenza del quale l’eredesubentra senza soluzione di continuità nei rapporti giuridicitrasmissibili che facevano capo al defunto.Val quanto dire che, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] - laquale, secondo la corte d’appello, ha validamente rinunciatoall’eredità del [OSCURATO:PERSONA] - altro non è che un’estranea alla vicendadedotta in giudizio, sicché l’appello proposto nei suoi confronti nongiustificava l’integrazione del contraddittorio nei confronti delloStato in veste di erede legittimo, tale secondo la giurisprudenza diquesta Corte (v.

Cass. n. 5794/2008); d’altro canto nessunacensura è stata rivolta all’accertamento operato dalla Corteterritoriale – e quindi insindacabile in questa sede - secondo cui,risultando dal certificato acquisito che tale «[OSCURATO:PERSONA]… in qualità di moglie», era di stato civile «libera», ciò consentivadi escludere con certezza la sussistenza di chiamati fino al sestogrado secondo la previsione dell’articolo 565 c.c., con conseguente10 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di giacenzaData pubblicazione 27/04/2025dell’eredità ai sensi dell’articolo 528 c.c.2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’articolo 2392 c.c., nel testo vigente ante riforma del 2003, inquanto3.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliarticoli 2384 e 2407, comma secondo, c.c., nel testo vigente anteriforma del 2003.4.- Detti motivi sono manifestamente inammissibili e per lestesse ragioni sicché possono essere trattati simultaneamente.Essi denunciano violazione degli articoli 2392, 2384 e 2407, commasecondo, c.c., ovvero le disposizioni che riguardano laresponsabilità degli amministratori e dei sindaci.Secondo la Corte d’appello «Nella fattispecie non sono statedimostrate violazioni di doveri da parte degli amministratori.Invero, essi non avevano alcun obbligo di revocare la delegarilasciata all'amministratore delegato ...

Se nonostante laconoscenza del superamento dei limiti della delega da partedell'amministratore delegato, gli altri componenti del consiglio diamministrazione non provvedono alla revoca, significa che essi necondividono l'operato; ciò rientra nella discrezionalità dell'organoamministrativo.

Le operazioni dell'A.D. condivise nella riunione del19.12.1995, sono quelle anteriori a tale data, risultate tutte conesito positivo, a differenza di quelle poste in essere nel 1996, chehanno condotto a una perdita contabile.

La dimostrazione dellaviolazione di doveri manca, altresì, riguardo all'operato dei sindaci.Essi in presenza della eccedenza dai limiti della delega da partedell'A.D. e della ratifica del suo operato, avvenuta nella riunione del19.12.1995, non avevano né l'obbligo di convocare urgentementel'assemblea dei soci, né di denunciare il fatto al pubblico ministero;la violazione della delega, invero, non costituisce violazione dellalegge, né a maggior ragione costituisce reato».11 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025Orbene, è noto che il vizio di violazione di legge consiste inData pubblicazione 27/04/2025un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnatodella fattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa;viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340;Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195;Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315;tra le moltissime pronunce non massimate sul punto, cfr. direcente: Cass. 14 dicembre 2024, n. 32475; Cass. 12 dicembre2024, n. 32040; Cass. 12 dicembre 2024, n. 32036; Cass. 18novembre 2024, n. 29580).Nel caso di specie è di tutta evidenza che il secondo e terzomotivo di ricorso per cassazione non si misurano con il significato ela portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, bensì conla concreta applicazione che il giudice di merito ne ha fatto: infattila ricorrente addebita alla Corte d’appello di non aver tenuto contodell’obbligo di vigilanza incombente su amministratori e sindaci,laddove la valutazione compiuta dal giudice di merito ne esclude laresponsabilità quanto ai primi, gli amministratori non delegati,perché questi avevano condiviso le operazioni poste in essere dalLambiase il che rientrava «nella discrezionalità dell'organoamministrativo» - sicché la ricorrente quanto a questi convenutineppure coglie la ratio decidendi rispetto alla quale muove unacensura non pertinente, quanto ai sindaci, perché costoro, a frontedella ratifica dell’operato dell’amministratore delegato, «nonavevano né l'obbligo di convocare urgentemente l'assemblea deisoci, né di denunciare il fatto al pubblico ministero», dunque siduole del rigetto nel merito delle censure, in quanto non condividele ragioni del ragionamento decisorio, non perché detto12 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025ragionamento rappresenti una errata interpretazione e ricognizioneData pubblicazione 27/04/2025della fattispecie astratta recata dalle norme invocate.5.

Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degliarticoli 132 c.p.c., 1223 e 2697 c.c. a proposito dell’accertamentocirca l’insussistenza del danno compiuto dalla Corte d’appello, chela ricorrente ritiene frutto di una motivazione che definisce«incomprensibile» dunque inesistente, laddove il danno dovevaidentificarsi nella perdita derivante dalla mancata restituzione dellesomme erogate a [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] immobiliari e nei costi necessariper il tentativo di recupero, ma soprattutto nella conseguenteperdita dell'intero patrimonio sociale che costrinse la societàall'azzeramento del capitale sociale e alla sua ricostituzione; per cuil’affermazione della Corte d’appello per cui il danno non sarebbestato provato violava apertamente gli articoli 1223 e 2697c.c.5.1- Il motivo è chiaramente inammissibile.Quanto alla dedotta violazione dell’obbligo motivazionale, che lariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al«minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazioneapparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto13 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014,Data pubblicazione 27/04/2025n. 8053).Nel caso di specie la motivazione, riportata poco nellaricostruzione dei fatti, non solo c’è ma neppure manifesta alcunodei quattro vizi sopra elencati: in particolare, non è affatto vero chela motivazione sia incomprensibile, giacché è agevolmentesintetizzabile nel senso che il denaro perso dalla società era inrealtà denaro proveniente da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,la quale peraltro quale socio di maggioranza all’80%, all’esito dellasvalutazione dei crediti e dell’azzeramento del capitale avevainteramente sottoscritto le azioni in sede di sua ricostituzione,azzerando gli effetti dannosi dell’operazione: motivazione di meritoche semplicemente si sottrae al sindacato della Corte di cassazione.5.2- Erroneo è poi il richiamo all’art. 2697 c.c., giacché la suaviolazione si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbiaè gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anchequando si deduca, a seguito di una non condivisione dellavalutazione delle acquisizioni istruttorie, che il giudice abbia erratonel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché inquesto caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito dellaprova (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006,n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre1993, n. 11949): e nel caso di specie un simile ribaltamento delriparto degli oneri probatori non è in effetti neppure compreso nelmotivo spiegato.5.3- Quanto alla violazione dell’art. 1223 c.c., valgono leconsiderazioni poc’anzi svolte: nel motivo non viene in discussioneil precetto in se stesso dettato dalla norma, ma il governo delmateriale istruttorio fatto dalla corte territoriale al fine di escludereche il danno dedotto in giudizio fosse stato provato.14 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/20256.

Con l’unico mezzo del ricorso incidentale i resistenti erediData pubblicazione 27/04/2025Testa denunciano error in procedendo per violazione del secondocomma dell’articolo 350 c.p.c. e conseguente nullità della sentenzadi appello derivante da violazione dell’articolo 137 e seguenti c.p.c.in connessione con gli articoli 300 e 303 c.p.c., legittimapresentazione, non tardiva, della certificazione di accettazionebeneficiata.6.1- Il ricorso incidentale è assorbito dovendo essere consideratocome ricorso condizionato come si desume da quanto affermato apagina 12 del ricorso medesimo, ove è detto che, ove «il ricorsoper Cassazione dovesse essere infondato, e Questa Corte, nellatrattazione della questione più liquida, dovesse indirizzarsi versotale conclusione, rimandare il processo alla fase di meritosignificherebbe ritardare senza motivo la conclusione della vicendain violazione delle norme sul giusto processo».7.- In conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibilee quello incidentale è assorbito.

Le spese seguono la soccombenzae si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012,n. 140.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio delcontributo unificato se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese in favore di ciascuna parte controricorrente, liquidate perciascuna nell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sulcompenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I.24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.15 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1° sezioneData pubblicazione 27/04/2025Civile del 17.4.2025Il PresidenteMAURO DI MARZIO16 di 16Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione errorematerialeMauro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Alessandra [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaura [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZArelativamente alla pronuncia n. 11037/2025 R.G. resa dalla Corte diCassazione nel procedimento tra le parti:Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.11037/2025 depositata il 27/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnava con ricorso per cassazione la sentenzaresa dalla Corte d’Appello di Salerno n. 1762/2018, depositata in data 15novembre 2018;Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026- con controricorso si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali nelle memorie ex art.378 c.p.c. chiedevano, tra l’altro, di condannare la ricorrente alla refusionedelle spese di lite, da liquidare in favore dei procuratori costituiti che sidichiarano antistatari;- con ordinanza n. 11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 la Corte, adefinizione del procedimento R.G. 27292/2019, così provvedeva “la Cortedichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascunaparte controricorrente, liquidate per ciascuna nell'importo di euro20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1- bis” (cfr. pg. 15 all. 3, Ordinanza).- con il presente ricorso ex art. 391 bis c.p.c. i predetti avvocatichiedono, pertanto, la correzione dell’errore materiale contenutonell’ordinanza per omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spesein favore degli avvocati antistatari predetti;- la causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per laquale non sono state depositate memorie;Considerato che:- può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensiin favore dell’avvocato intestatario, concretando la relativa mancanzaerrore materiale;- invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corteha ritenuto che «L’errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezioneNumero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di unfatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinatoda una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale. (Nella specie (…) altresì, l'omessapronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensoreantistatario)”.

Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle SezioniUnite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiestadi distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato aproporre in proprio l'istanza.In conclusione:- l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanzan.11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 a definizione del procedimentoR.G. 27292/2019, è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell’importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge, con attribuzione agli avvocati antistatari Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]».Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026- non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. N.12184 del 2020).- dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.P.Q.M.Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 11037/2025,pubblicata il 27 aprile 2025, ove è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:«La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quelloincidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favoredi ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascuna nell'importo dieuro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, condall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]».Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledell’

11.3. 2026Il PresidenteMauro Di MarzioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese in favore di ciascuna parte controricorrente, liquidate perciascuna nell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sulcompenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I.24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.15 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1° sezioneData pubblicazione 27/04/2025Civile del 17.4.2025Il PresidenteMAURO DI MARZIO16 di 16Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione errorematerialeMauro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Alessandra [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaura [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZArelativamente alla pronuncia n. 11037/2025 R.G. resa dalla Corte diCassazione nel procedimento tra le parti:Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.11037/2025 depositata il 27/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnava con ricorso per cassazione la sentenzaresa dalla Corte d’Appello di Salerno n. 1762/2018, depositata in data 15novembre 2018;Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026- con controricorso si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali nelle memorie ex art.378 c.p.c. chiedevano, tra l’altro, di condannare la ricorrente alla refusionedelle spese di lite, da liquidare in favore dei procuratori costituiti che sidichiarano antistatari;- con ordinanza n. 11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 la Corte, adefinizione del procedimento R.G. 27292/2019, così provvedeva “la Cortedichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascunaparte controricorrente, liquidate per ciascuna nell'importo di euro20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1- bis” (cfr. pg. 15 all. 3, Ordinanza).- con il presente ricorso ex art. 391 bis c.p.c. i predetti avvocatichiedono, pertanto, la correzione dell’errore materiale contenutonell’ordinanza per omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spesein favore degli avvocati antistatari predetti;- la causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per laquale non sono state depositate memorie;Considerato che:- può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensiin favore dell’avvocato intestatario, concretando la relativa mancanzaerrore materiale;- invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corteha ritenuto che «L’errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezioneNumero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di unfatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinatoda una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale. (Nella specie (…) altresì, l'omessapronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensoreantistatario)”.

Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle SezioniUnite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiestadi distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato aproporre in proprio l'istanza.In conclusione:- l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanzan.11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 a definizione del procedimentoR.G. 27292/2019, è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell’importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge, con attribuzione agli avvocati antistatari Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]».Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026- non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. N.12184 del 2020).- dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.P.Q.M.Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 11037/2025,pubblicata il 27 aprile 2025, ove è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:«La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quelloincidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favoredi ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascuna nell'importo dieuro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, condall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]».Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledell’

11.3. 2026Il PresidenteMauro Di MarzioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27292/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]  rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025-controricorrente-Data pubblicazione 27/04/2025nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] domiciliati ex lege inROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE diCASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti e ricorrenti incidentali-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1762/2018depositata il 15/11/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. ― Il ricorso riguarda la sentenza del 15 novembre 2018 con cuila Corte di Appello di Salerno ha – per quanto qui interessa inragione dei motivi di ricorso- confermato la sentenza con cui illocale Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda con cui,nel 1997, [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] soc. cons. per azioniunipersonale, incorporata poi da [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna soc. coop. p.a., poi trasformata in  [OSCURATO:SOCIETA].)aveva proposto l’azione di responsabilità nei confronti di Lucio2 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025Lambiase in qualità di A.D. della società, [OSCURATO:PERSONA], AchilleData pubblicazione 27/04/2025Coppola, quali amministratori non esecutivi, nonché dei sindacidella società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](cui poi sono succeduto gli eredi  [OSCURATO:PERSONA], BiagioTesta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), ed infine AlfredoBonvino, A.D. della società controllante [OSCURATO:PERSONA] delTirreno s.p.a (di seguito CCT), per ottenere il risarcimento deldanno pari a lire 4.842.868.561 (euro 2.501,32,88) oltre interessi,asseritamente derivante da un’operazione - decisa dall’A.D. (a ciòindotto dal [OSCURATO:PERSONA], AD della controllante all’80%)  su cui nonavevano vigilato gli amministratori non esecutivi né i sindaci -   cheaveva generato due ingenti crediti (l’uno nei confronti della societàProgetti [OSCURATO:SOCIETA]., l’altro nei confronti della suacontrollante società [OSCURATO:SOCIETA].) che erano divenuti di fattoinesigibili (per il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e perl’infruttuoso esito dell’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a,), costringendo la [OSCURATO:SOCIETA]   a svalutare totalmente i crediti,ad azzerare per la perdita il capitale sociale e a ricostituirlo conemissione di nuove azioni tutte poi sottoscritte dal socio dimaggioranza CCT, società nel frattempo posta in liquidazionecoatta amministrativa.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] avevanochiesto il rigetto della domanda; [OSCURATO:PERSONA], costituendosi,aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio CCT (deducendoche l’operazione era stata effettuata nell’interesse di CCT) e BancaPopolare dell’[OSCURATO:PERSONA] (BPER, cessionaria dei delle attività epassività di CCT in l.c.a.); il sindaco [OSCURATO:PERSONA] aveva chiestoed ottenuto la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(poiUnipol [OSCURATO:SOCIETA].). I chiamati si erano costituiti in giudizio,CCT e BPER aderendo alla domanda di [OSCURATO:SOCIETA] .3 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/20252. ― Per l’intelligenza della vicenda, nei limiti di quanto occorreData pubblicazione 27/04/2025per scrutinare i motivi di censura della sentenza impugnata, giovariferire che:a) quanto all’operazione finanziaria infragruppo: (i) l’A.D.[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla capogruppo [OSCURATO:SOCIETA] l'apertura di unrapporto di conto corrente destinato a regolare i movimentifinanziari intercorrenti tra le due società sul quale aveva fattoaccreditare ingenti disponibilità della società provenienti in granparte dal pagamento, eseguito dalla società controllante CCT, dellesomme dovute alla società attrice per i servizi resi (principalmentegestione del centro di calcolo e della contabilità della controllante)le quali venivano poi utilizzate per eseguire ulteriori operazionifinanziarie; (ii) tra queste quella di acquisto di una polizze dicredito commerciale per lire 3.801.000.000, emessa da [OSCURATO:SOCIETA] (controllata dalla capogruppo [OSCURATO:SOCIETA] la quale -come detto - era controllante anche di CCT, e di cui [OSCURATO:PERSONA] erarispettivamente socio di maggioranza e A.D.); (iii) poco prima dellascadenza della polizza [OSCURATO:PERSONA] anticipava al [OSCURATO:PERSONA] che ladebitrice [OSCURATO:PERSONA] immobiliari avrebbe richiesto una proroga, ma -stante la contestazione del [OSCURATO:PERSONA]  - su indicazione dello stessoBonvino, il credito era stato ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]; (iv)  di detta cessionee dell’operazione sottostante l’origine del credito, il [OSCURATO:PERSONA] avevainformato i sindaci e il consiglio d'amministrazione, il quale avevapreso atto delle operazioni compiute sottolineando che non vi erastata l'autorizzazione necessaria al loro compimento stantel'importo della stessa che oltrepassava il limite della delega; perciòlo invitava a porre in essere ogni operazione necessaria al rientroimmediato dal credito e  decideva di revocare le deleghe a suotempo conferite al [OSCURATO:PERSONA] è nominato procuratore della societàl'ing. Palladino; la società otteneva dal Tribunale di Bari decretiingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] immobiliari e di Prefin conl’esito infruttuoso predetto;4 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025b) il Tribunale di Salerno, accoglieva la domanda nei confronti diData pubblicazione 27/04/2025Lucio [OSCURATO:PERSONA] condannandolo al risarcimento del danno chequantificato in € 2.089.715,15, oltre accessori e spese in favore diBper Service soc. cons. per azioni unipersonale in cui nel frattempoMetelliana si era trasformata; rigettava, invece, la domandaproposta nei confronti degli altri originari convenuti nonché leulteriori domande spiegate da alcuni di essi nei confronti dei terzichiamati;c) contro tale sentenza ha - per quanto qui rileva - interpostoappello BPER [OSCURATO:PERSONA] p.a., deducendo: (i) unerrore materiale nella quantificazione del danno materiale inquanto la cifra indicata in lire 3.081.258 240 doveva esserecorretta in quella di lire 3.801.258.200 (pari della polizzacommerciale non pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] cui dovevaaggiungersi il saldo attivo del conto corrente con la [OSCURATO:SOCIETA] nonsoddisfatto); (ii) l'erroneità della decisione di rigetto della domandanei confronti degli altri amministratori che - prima dell'operazionecontestata – appreso il fatto che L’A.D. effettuava operazionifinanziarie ad alto rischio che non rientravano nell’oggetto sociale,anziché  revocare la delega al [OSCURATO:PERSONA], avevano ratificato l’attivitàsino a quel momento compiuta e risoltasi positivamente per lasocietà, ed  imposto il limite di 300 milioni di lire per futureanaloghe operazioni, laddove la revocato della delega avrebbeimpedito all’A.D. di commettere le ulteriori gravi violazioni forieredel danno dedotto in giudizio; ed in ogni caso erano venuti meno aldovere di vigilanza sul generale andamento della gestione; (iii)l'erronea decisione di rigetto della domanda nei confronti deisindaci - presenti alle riunioni del CdA in cui erano state assunte ledecisioni predette - che avrebbero dovuto reagire alla delibera diratifica dell'operato dell’A.D. convocando urgentemente l'assembleao segnalando al Pubblico Ministero e che, prima ancora, avevanoomesso i controlli sul rispetto dei limiti gestori imposti5 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025all'amministratore che avrebbe permesso di individuare l’illiceitàData pubblicazione 27/04/2025dell'operazione eseguita; (iv) l’erroneità della decisione di rigettodella domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che non si fondavadal presupposto che questi fosse l’amministratore di fatto, sociosovrano o tiranno della società attrice, bensì sulla suaresponsabilità extracontrattuale per il fatto di aver indottoLambiase all'inadempimento contestato del mandato gestorio,come sarebbe stato risultato in causa per effetto dedotto dallostesso [OSCURATO:PERSONA] a suo difesa e delle testimonianze raccolte nelgiudizio di primo grado3. La Corte d’appello respingeva il gravame, confermando lasentenza impugnata quanto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA], dichiarandola carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], qualesuccessore del primo nel frattempo deceduto che aveva rinunciatoall’eredità, ed inammissibili la domanda volte alla correzione dellaquantificazione del danno,  e respingendo i motivi d’appello relativial rigetto delle domande nei confronti degli altri convenuti,osservando in ordine al danno, che mancava, altresì, la prova dellasua sussistenza e del fatto che esso fosse stato causato dalcomportamento illecito dei convenuti, non potendo questo essereridotto ad una perdita contabile generata dal fatto che i creditiverso la [OSCURATO:SOCIETA] e verso [OSCURATO:PERSONA] erano statiintegralmente svalutati per le ragioni dette, ed irrecuperabili.Invero il credito verso [OSCURATO:PERSONA] (controllata da [OSCURATO:SOCIETA])derivava da un prestito che la [OSCURATO:SOCIETA] le aveva effettuato manell'effettivo interesse della CCT (società anch'essa controllata dallaParfin e amministrata da [OSCURATO:PERSONA]) poiché quest’ultimaaveva un credito verso la predetta [OSCURATO:PERSONA] che venivaestinto proprio con detto prestito per erogare il quale Metellianaaveva attinto ad un affidamento per £ 3 miliardi che la CCT stessale aveva all’uopo concesso in aggiunta all'originario affidamento giàin essere di £ 700 milioni. Perciò una parte consistente del prestito6 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025effettuato dalla [OSCURATO:SOCIETA] proveniva da risorse messe aData pubblicazione 27/04/2025disposizione dalla CCT che, poi, aveva utilizzato il suo credito versola [OSCURATO:SOCIETA] per ricapitalizzare quest'ultima di cui era socio dimaggioranza. Perciò all’esito della complessa operazione si dovevaaffermare che il preteso danno subito dalla [OSCURATO:SOCIETA] non potevaessere individuato né nel credito, né nella sua irrecuperabilità. Essoavrebbe dovuto identificarsi piuttosto con l’esito finale delleoperazioni, cui si è accennato; un danno che non era stato néallegato, né dimostrato.Né il passaggio in giudicato della pronuncia di responsabilità diLucio [OSCURATO:PERSONA] vincolava l'esito della cognizione riguardo allaresponsabilità degli altri soggetti che doveva essere esclusa dalmomento che benché i prestiti contestati fossero stati effettuatidall'A.D. [OSCURATO:PERSONA] su influenza del [OSCURATO:PERSONA] amministratoredelegato della CCT  nell’interesse di questa (e della capogruppoParfin), non era emerso un danno al patrimonio sociale al nettodelle risorse finanziarie messe a disposizione dalla CCT.4- Contro la Sentenza Propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidatoa quattro motivi di cassazione, corredato di memoria. Resistonocon controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che spieganoaltresì ricorso incidentale, che si vedrà essere condizionato, con unmotivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA]. Rimangono intimati gli altri. [OSCURATO:PERSONA] eBattaglia hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. - Il primo motivo di ricorso principale denuncia violazione efalsa applicazione degli articoli 586 c.c., 102 e 110 c.p.c., inquanto, all'esito della rimessione sul ruolo della causa per verificarese - stante la rinuncia all'eredità della sig. [OSCURATO:PERSONA], vedovadell'A.D. [OSCURATO:PERSONA] –vi fossero altri successibili, e dellaverifica che dal certificato di estratto di famiglia storico, risultava inqualità di moglie la sig. [OSCURATO:PERSONA] il cui stato civile,7 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025tuttavia, risultava «libera», aveva affermato che, la circostanza cheData pubblicazione 27/04/2025non vi fossero successibili unitamente a quella della mancanza dinomina di un curatore dell'eredità giacente, induceva a ritenere chele domande di correzione e di revisione dell'entità della condanna alrisarcimento dei danni fossero dichiarate inammissibili, laddovel’accertamento della mancanza di successibili avrebbe dovutoindurre la Corte a disporre l'integrazione del contraddittorio neiconfronti dello Stato (cita in tal senso, con riferimento ad unaipotesi di litisconsorzio necessario, Cass., 4.3.2008, n. 5794), inquanto l'appellante aveva interesse alla correzione della sentenzadi primo grado nella parte in cui aveva erroneamente quantificato ildanno.1.1. ―  Il motivo è inammissibile già in ragione della suaformulazione, laddove è la stessa ricorrente a richiamare – afondamento della sua tesi - un principio concernente il caso dellitisconsorzio necessario, principio che come tale non è utilmenteinvocato in relazione alla vicenda in esame, in cui non ricorreaffatto l’ipotesi contemplata dall’articolo 102 c.p.c., il qualestabilisce al primo comma che: «Se la decisione non puòpronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire oessere convenute nello stesso processo», e soggiunge al secondoche: «Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto diesse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in untermine perentorio da lui stabilito».L’esigenza di integrazione del contraddittorio prevista dalsecondo comma dell’articolo 102 c.p.c., dunque, intanto sussiste,in quanto il giudizio sia stato introdotto da alcuni soltanto deilitisconsorti necessari ovvero nei confronti di alcuni soltanto di essi:non invece nell’ipotesi in cui il giudizio sia stato instaurato neiconfronti di persone che non detengono la qualità di litisconsortinecessari, rispetto al soggetto, in questo caso lo Stato, che si8 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025vorrebbe chiamato in giudizio per via di integrazione necessaria delData pubblicazione 27/04/2025contraddittorio.Invero, nel nostro caso si versa in ipotesi di azione di responsabilitàdi amministratori e sindaci di [OSCURATO:SOCIETA]., con i quali avrebbeconcorso ab externo il [OSCURATO:PERSONA], ovvero un caso in cui illitisconsorzio è meramente facoltativo, giacché la domandarisarcitoria trova fondamento nell’allegato compimento di fatti dimala gestio tali da configurare un'ipotesi di obbligazione solidalepassiva, con l’ulteriore conseguenza che il creditore, come è liberodi agire in giudizio contro uno qualsiasi dei pretesi condebitori, cosìè libero di proporre impugnazione nei confronti di uno soltanto o dialcuni di essi (Cass. n. 20476/2008, in caso di interruzione delgiudizio di appello e riassunzione di esso nei confronti di alcunisoltanto degli appellati; analogamente Cass. n. 7907/2012; sulcarattere solidale dell’obbligazione risarcitoria di amministratori esindaci p. es. Cass. n. 16050/2009).Poiché la censura sottoposta all’esame di questa Corte si fondasull’asserita violazione dell’art. 102 c.p.c., oltre che degli artt. 110c.p.c. e 586 c.c., quindi sull’esigenza di integrazione necessaria delcontraddittorio prospettata sull’assunto dell’inscindibilità dellacausa, mentre non v’è alcun cenno ad un nesso di dipendenza trale cause tale da giustificare il dovere del giudice di disporrel’integrazione del contraddittorio non per inscindibilità, ma ai sensidella seconda parte del primo comma dell’articolo 331 c.p.c., non ècompito della Corte interrogarsi se l’esigenza di chiamare in appellol’avente causa del medio tempore defunto [OSCURATO:PERSONA] (secondo laricorrente lo Stato, potesse discendere (v. p. es. Cass. 29 dicembre2023, n. 36420) dalla dipendenza dell’accertamento in ordine allaomessa vigilanza da parte di alcuni degli originari convenutirispetto all’addebito della condotta commissiva in tesi posta inessere da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].9 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/20251.2- D’altro canto, l’integrazione necessaria del contraddittorioData pubblicazione 27/04/2025neppure poteva trovare giustificazione, nel caso di specie, nelfermo principio secondo cui, in caso di morte di una parte nel corsodel giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tuttilitisconsorti necessari quando abbiano acquistato la qualitàdi eredi per accettazione espressa o tacita (a mero titolo diesempio Cass. 16 febbraio 2025, n. 3959), come noto, infatti,secondo l’articolo 521 c.c., «Chi rinuncia all’eredità è consideratocome se non vi fosse mai stato chiamato». La norma sancisce,cioè, il principio — parallelo a quello della retroattivitàdell’accettazione di cui al comma 2 dell’art. 459 c.c. — dellaretroattività della rinuncia all’eredità, la quale comporta che larinuncia travolge la delazione nei confronti del rinunciante coneffetto dal momento dell’apertura della successione, aprendo lastrada alla delazione nei confronti dei chiamati in via successiva. Ilche, nel complesso, concorre a disegnare il fenomeno dellasuccessione per causa di morte, in dipendenza del quale l’eredesubentra senza soluzione di continuità nei rapporti giuridicitrasmissibili che facevano capo al defunto.Val quanto dire che, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] - laquale, secondo la corte d’appello, ha validamente rinunciatoall’eredità del [OSCURATO:PERSONA] - altro non è che un’estranea alla vicendadedotta in giudizio, sicché l’appello proposto nei suoi confronti nongiustificava l’integrazione del contraddittorio nei confronti delloStato in veste di erede legittimo, tale secondo la giurisprudenza diquesta Corte (v. Cass. n. 5794/2008); d’altro canto nessunacensura è stata rivolta all’accertamento operato dalla Corteterritoriale – e quindi insindacabile in questa sede - secondo cui,risultando dal certificato acquisito che tale «[OSCURATO:PERSONA]… in qualità di moglie», era di stato civile «libera», ciò consentivadi escludere con certezza la sussistenza di chiamati fino al sestogrado secondo la previsione dell’articolo 565 c.c., con conseguente10 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di giacenzaData pubblicazione 27/04/2025dell’eredità ai sensi dell’articolo 528 c.c.2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’articolo 2392 c.c., nel testo vigente ante riforma del 2003, inquanto3.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliarticoli 2384 e 2407, comma secondo, c.c., nel testo vigente anteriforma del 2003.4.- Detti motivi sono manifestamente inammissibili e per lestesse ragioni sicché possono essere trattati simultaneamente.Essi denunciano violazione degli articoli 2392, 2384 e 2407, commasecondo, c.c., ovvero le disposizioni che riguardano laresponsabilità degli amministratori e dei sindaci.Secondo la Corte d’appello «Nella fattispecie non sono statedimostrate violazioni di doveri da parte degli amministratori.Invero, essi non avevano alcun obbligo di revocare la delegarilasciata all'amministratore delegato ... Se nonostante laconoscenza del superamento dei limiti della delega da partedell'amministratore delegato, gli altri componenti del consiglio diamministrazione non provvedono alla revoca, significa che essi necondividono l'operato; ciò rientra nella discrezionalità dell'organoamministrativo. Le operazioni dell'A.D. condivise nella riunione del19.12.1995, sono quelle anteriori a tale data, risultate tutte conesito positivo, a differenza di quelle poste in essere nel 1996, chehanno condotto a una perdita contabile. La dimostrazione dellaviolazione di doveri manca, altresì, riguardo all'operato dei sindaci.Essi in presenza della eccedenza dai limiti della delega da partedell'A.D. e della ratifica del suo operato, avvenuta nella riunione del19.12.1995, non avevano né l'obbligo di convocare urgentementel'assemblea dei soci, né di denunciare il fatto al pubblico ministero;la violazione della delega, invero, non costituisce violazione dellalegge, né a maggior ragione costituisce reato».11 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025Orbene, è noto che il vizio di violazione di legge consiste inData pubblicazione 27/04/2025un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnatodella fattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa;viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340;Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195;Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315;tra le moltissime pronunce non massimate sul punto, cfr. direcente: Cass. 14 dicembre 2024, n. 32475; Cass. 12 dicembre2024, n. 32040; Cass. 12 dicembre 2024, n. 32036; Cass. 18novembre 2024, n. 29580).Nel caso di specie è di tutta evidenza che il secondo e terzomotivo di ricorso per cassazione non si misurano con il significato ela portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, bensì conla concreta applicazione che il giudice di merito ne ha fatto: infattila ricorrente addebita alla Corte d’appello di non aver tenuto contodell’obbligo di vigilanza incombente su amministratori e sindaci,laddove la valutazione compiuta dal giudice di merito ne esclude laresponsabilità quanto ai primi, gli amministratori non delegati,perché questi avevano condiviso le operazioni poste in essere dalLambiase il che rientrava «nella discrezionalità dell'organoamministrativo» - sicché la ricorrente quanto a questi convenutineppure coglie la ratio decidendi rispetto alla quale muove unacensura non pertinente, quanto ai sindaci, perché costoro, a frontedella ratifica dell’operato dell’amministratore delegato, «nonavevano né l'obbligo di convocare urgentemente l'assemblea deisoci, né di denunciare il fatto al pubblico ministero», dunque siduole del rigetto nel merito delle censure, in quanto non condividele ragioni del ragionamento decisorio, non perché detto12 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025ragionamento rappresenti una errata interpretazione e ricognizioneData pubblicazione 27/04/2025della fattispecie astratta recata dalle norme invocate.5. Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degliarticoli 132 c.p.c., 1223 e 2697 c.c. a proposito dell’accertamentocirca l’insussistenza del danno compiuto dalla Corte d’appello, chela ricorrente ritiene frutto di una motivazione che definisce«incomprensibile» dunque inesistente, laddove il danno dovevaidentificarsi nella perdita derivante dalla mancata restituzione dellesomme erogate a [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] immobiliari e nei costi necessariper il tentativo di recupero, ma soprattutto nella conseguenteperdita dell'intero patrimonio sociale che costrinse la societàall'azzeramento del capitale sociale e alla sua ricostituzione; per cuil’affermazione della Corte d’appello per cui il danno non sarebbestato provato violava apertamente gli articoli 1223 e 2697c.c.5.1- Il motivo è chiaramente inammissibile.Quanto alla dedotta violazione dell’obbligo motivazionale, che lariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al«minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazioneapparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto13 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014,Data pubblicazione 27/04/2025n. 8053).Nel caso di specie la motivazione, riportata poco nellaricostruzione dei fatti, non solo c’è ma neppure manifesta alcunodei quattro vizi sopra elencati: in particolare, non è affatto vero chela motivazione sia incomprensibile, giacché è agevolmentesintetizzabile nel senso che il denaro perso dalla società era inrealtà denaro proveniente da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,la quale peraltro quale socio di maggioranza all’80%, all’esito dellasvalutazione dei crediti e dell’azzeramento del capitale avevainteramente sottoscritto le azioni in sede di sua ricostituzione,azzerando gli effetti dannosi dell’operazione: motivazione di meritoche semplicemente si sottrae al sindacato della Corte di cassazione.5.2- Erroneo è poi il richiamo all’art. 2697 c.c., giacché la suaviolazione si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbiaè gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anchequando si deduca, a seguito di una non condivisione dellavalutazione delle acquisizioni istruttorie, che il giudice abbia erratonel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché inquesto caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito dellaprova (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006,n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre1993, n. 11949): e nel caso di specie un simile ribaltamento delriparto degli oneri probatori non è in effetti neppure compreso nelmotivo spiegato.5.3- Quanto alla violazione dell’art. 1223 c.c., valgono leconsiderazioni poc’anzi svolte: nel motivo non viene in discussioneil precetto in se stesso dettato dalla norma, ma il governo delmateriale istruttorio fatto dalla corte territoriale al fine di escludereche il danno dedotto in giudizio fosse stato provato.14 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/20256. Con l’unico mezzo del ricorso incidentale i resistenti erediData pubblicazione 27/04/2025Testa denunciano error in procedendo per violazione del secondocomma dell’articolo 350 c.p.c. e conseguente nullità della sentenzadi appello derivante da violazione dell’articolo 137 e seguenti c.p.c.in connessione con gli articoli 300 e 303 c.p.c., legittimapresentazione, non tardiva, della certificazione di accettazionebeneficiata.6.1- Il ricorso incidentale è assorbito dovendo essere consideratocome ricorso condizionato come si desume da quanto affermato apagina 12 del ricorso medesimo, ove è detto che, ove «il ricorsoper Cassazione dovesse essere infondato, e Questa Corte, nellatrattazione della questione più liquida, dovesse indirizzarsi versotale conclusione, rimandare il processo alla fase di meritosignificherebbe ritardare senza motivo la conclusione della vicendain violazione delle norme sul giusto processo».7.- In conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibilee quello incidentale è assorbito. Le spese seguono la soccombenzae si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012,n. 140.  Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio delcontributo unificato se dovuto.Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025Data pubblicazione 27/04/2025REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] Presidente Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] RelatoreMASSIMO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMAURA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereEDUARDO [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27292/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]  rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025-controricorrente-Data pubblicazione 27/04/2025nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] domiciliati ex lege inROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE diCASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti e ricorrenti incidentali-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1762/2018depositata il 15/11/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. ― Il ricorso riguarda la sentenza del 15 novembre 2018 con cuila Corte di Appello di Salerno ha – per quanto qui interessa inragione dei motivi di ricorso- confermato la sentenza con cui illocale Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda con cui,nel 1997, [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] soc. cons. per azioniunipersonale, incorporata poi da [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna soc. coop. p.a., poi trasformata in  [OSCURATO:SOCIETA].)aveva proposto l’azione di responsabilità nei confronti di Lucio2 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025Lambiase in qualità di A.D. della società, [OSCURATO:PERSONA], AchilleData pubblicazione 27/04/2025Coppola, quali amministratori non esecutivi, nonché dei sindacidella società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](cui poi sono succeduto gli eredi  [OSCURATO:PERSONA], BiagioTesta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), ed infine AlfredoBonvino, A.D. della società controllante [OSCURATO:PERSONA] delTirreno s.p.a (di seguito CCT), per ottenere il risarcimento deldanno pari a lire 4.842.868.561 (euro 2.501,32,88) oltre interessi,asseritamente derivante da un’operazione - decisa dall’A.D. (a ciòindotto dal [OSCURATO:PERSONA], AD della controllante all’80%)  su cui nonavevano vigilato gli amministratori non esecutivi né i sindaci -   cheaveva generato due ingenti crediti (l’uno nei confronti della societàProgetti [OSCURATO:SOCIETA]., l’altro nei confronti della suacontrollante società [OSCURATO:SOCIETA].) che erano divenuti di fattoinesigibili (per il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e perl’infruttuoso esito dell’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a,), costringendo la [OSCURATO:SOCIETA]   a svalutare totalmente i crediti,ad azzerare per la perdita il capitale sociale e a ricostituirlo conemissione di nuove azioni tutte poi sottoscritte dal socio dimaggioranza CCT, società nel frattempo posta in liquidazionecoatta amministrativa.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] avevanochiesto il rigetto della domanda; [OSCURATO:PERSONA], costituendosi,aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio CCT (deducendoche l’operazione era stata effettuata nell’interesse di CCT) e BancaPopolare dell’[OSCURATO:PERSONA] (BPER, cessionaria dei delle attività epassività di CCT in l.c.a.); il sindaco [OSCURATO:PERSONA] aveva chiestoed ottenuto la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(poiUnipol [OSCURATO:SOCIETA].). I chiamati si erano costituiti in giudizio,CCT e BPER aderendo alla domanda di [OSCURATO:SOCIETA] .3 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/20252. ― Per l’intelligenza della vicenda, nei limiti di quanto occorreData pubblicazione 27/04/2025per scrutinare i motivi di censura della sentenza impugnata, giovariferire che:a) quanto all’operazione finanziaria infragruppo: (i) l’A.D.[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla capogruppo [OSCURATO:SOCIETA] l'apertura di unrapporto di conto corrente destinato a regolare i movimentifinanziari intercorrenti tra le due società sul quale aveva fattoaccreditare ingenti disponibilità della società provenienti in granparte dal pagamento, eseguito dalla società controllante CCT, dellesomme dovute alla società attrice per i servizi resi (principalmentegestione del centro di calcolo e della contabilità della controllante)le quali venivano poi utilizzate per eseguire ulteriori operazionifinanziarie; (ii) tra queste quella di acquisto di una polizze dicredito commerciale per lire 3.801.000.000, emessa da [OSCURATO:SOCIETA] (controllata dalla capogruppo [OSCURATO:SOCIETA] la quale -come detto - era controllante anche di CCT, e di cui [OSCURATO:PERSONA] erarispettivamente socio di maggioranza e A.D.); (iii) poco prima dellascadenza della polizza [OSCURATO:PERSONA] anticipava al [OSCURATO:PERSONA] che ladebitrice [OSCURATO:PERSONA] immobiliari avrebbe richiesto una proroga, ma -stante la contestazione del [OSCURATO:PERSONA]  - su indicazione dello stessoBonvino, il credito era stato ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]; (iv)  di detta cessionee dell’operazione sottostante l’origine del credito, il [OSCURATO:PERSONA] avevainformato i sindaci e il consiglio d'amministrazione, il quale avevapreso atto delle operazioni compiute sottolineando che non vi erastata l'autorizzazione necessaria al loro compimento stantel'importo della stessa che oltrepassava il limite della delega; perciòlo invitava a porre in essere ogni operazione necessaria al rientroimmediato dal credito e  decideva di revocare le deleghe a suotempo conferite al [OSCURATO:PERSONA] è nominato procuratore della societàl'ing. Palladino; la società otteneva dal Tribunale di Bari decretiingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] immobiliari e di Prefin conl’esito infruttuoso predetto;4 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025b) il Tribunale di Salerno, accoglieva la domanda nei confronti diData pubblicazione 27/04/2025Lucio [OSCURATO:PERSONA] condannandolo al risarcimento del danno chequantificato in € 2.089.715,15, oltre accessori e spese in favore diBper Service soc. cons. per azioni unipersonale in cui nel frattempoMetelliana si era trasformata; rigettava, invece, la domandaproposta nei confronti degli altri originari convenuti nonché leulteriori domande spiegate da alcuni di essi nei confronti dei terzichiamati;c) contro tale sentenza ha - per quanto qui rileva - interpostoappello BPER [OSCURATO:PERSONA] p.a., deducendo: (i) unerrore materiale nella quantificazione del danno materiale inquanto la cifra indicata in lire 3.081.258 240 doveva esserecorretta in quella di lire 3.801.258.200 (pari della polizzacommerciale non pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] cui dovevaaggiungersi il saldo attivo del conto corrente con la [OSCURATO:SOCIETA] nonsoddisfatto); (ii) l'erroneità della decisione di rigetto della domandanei confronti degli altri amministratori che - prima dell'operazionecontestata – appreso il fatto che L’A.D. effettuava operazionifinanziarie ad alto rischio che non rientravano nell’oggetto sociale,anziché  revocare la delega al [OSCURATO:PERSONA], avevano ratificato l’attivitàsino a quel momento compiuta e risoltasi positivamente per lasocietà, ed  imposto il limite di 300 milioni di lire per futureanaloghe operazioni, laddove la revocato della delega avrebbeimpedito all’A.D. di commettere le ulteriori gravi violazioni forieredel danno dedotto in giudizio; ed in ogni caso erano venuti meno aldovere di vigilanza sul generale andamento della gestione; (iii)l'erronea decisione di rigetto della domanda nei confronti deisindaci - presenti alle riunioni del CdA in cui erano state assunte ledecisioni predette - che avrebbero dovuto reagire alla delibera diratifica dell'operato dell’A.D. convocando urgentemente l'assembleao segnalando al Pubblico Ministero e che, prima ancora, avevanoomesso i controlli sul rispetto dei limiti gestori imposti5 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025all'amministratore che avrebbe permesso di individuare l’illiceitàData pubblicazione 27/04/2025dell'operazione eseguita; (iv) l’erroneità della decisione di rigettodella domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che non si fondavadal presupposto che questi fosse l’amministratore di fatto, sociosovrano o tiranno della società attrice, bensì sulla suaresponsabilità extracontrattuale per il fatto di aver indottoLambiase all'inadempimento contestato del mandato gestorio,come sarebbe stato risultato in causa per effetto dedotto dallostesso [OSCURATO:PERSONA] a suo difesa e delle testimonianze raccolte nelgiudizio di primo grado3. La Corte d’appello respingeva il gravame, confermando lasentenza impugnata quanto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA], dichiarandola carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], qualesuccessore del primo nel frattempo deceduto che aveva rinunciatoall’eredità, ed inammissibili la domanda volte alla correzione dellaquantificazione del danno,  e respingendo i motivi d’appello relativial rigetto delle domande nei confronti degli altri convenuti,osservando in ordine al danno, che mancava, altresì, la prova dellasua sussistenza e del fatto che esso fosse stato causato dalcomportamento illecito dei convenuti, non potendo questo essereridotto ad una perdita contabile generata dal fatto che i creditiverso la [OSCURATO:SOCIETA] e verso [OSCURATO:PERSONA] erano statiintegralmente svalutati per le ragioni dette, ed irrecuperabili.Invero il credito verso [OSCURATO:PERSONA] (controllata da [OSCURATO:SOCIETA])derivava da un prestito che la [OSCURATO:SOCIETA] le aveva effettuato manell'effettivo interesse della CCT (società anch'essa controllata dallaParfin e amministrata da [OSCURATO:PERSONA]) poiché quest’ultimaaveva un credito verso la predetta [OSCURATO:PERSONA] che venivaestinto proprio con detto prestito per erogare il quale Metellianaaveva attinto ad un affidamento per £ 3 miliardi che la CCT stessale aveva all’uopo concesso in aggiunta all'originario affidamento giàin essere di £ 700 milioni. Perciò una parte consistente del prestito6 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025effettuato dalla [OSCURATO:SOCIETA] proveniva da risorse messe aData pubblicazione 27/04/2025disposizione dalla CCT che, poi, aveva utilizzato il suo credito versola [OSCURATO:SOCIETA] per ricapitalizzare quest'ultima di cui era socio dimaggioranza. Perciò all’esito della complessa operazione si dovevaaffermare che il preteso danno subito dalla [OSCURATO:SOCIETA] non potevaessere individuato né nel credito, né nella sua irrecuperabilità. Essoavrebbe dovuto identificarsi piuttosto con l’esito finale delleoperazioni, cui si è accennato; un danno che non era stato néallegato, né dimostrato.Né il passaggio in giudicato della pronuncia di responsabilità diLucio [OSCURATO:PERSONA] vincolava l'esito della cognizione riguardo allaresponsabilità degli altri soggetti che doveva essere esclusa dalmomento che benché i prestiti contestati fossero stati effettuatidall'A.D. [OSCURATO:PERSONA] su influenza del [OSCURATO:PERSONA] amministratoredelegato della CCT  nell’interesse di questa (e della capogruppoParfin), non era emerso un danno al patrimonio sociale al nettodelle risorse finanziarie messe a disposizione dalla CCT.4- Contro la Sentenza Propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidatoa quattro motivi di cassazione, corredato di memoria. Resistonocon controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che spieganoaltresì ricorso incidentale, che si vedrà essere condizionato, con unmotivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA]. Rimangono intimati gli altri. [OSCURATO:PERSONA] eBattaglia hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. - Il primo motivo di ricorso principale denuncia violazione efalsa applicazione degli articoli 586 c.c., 102 e 110 c.p.c., inquanto, all'esito della rimessione sul ruolo della causa per verificarese - stante la rinuncia all'eredità della sig. [OSCURATO:PERSONA], vedovadell'A.D. [OSCURATO:PERSONA] –vi fossero altri successibili, e dellaverifica che dal certificato di estratto di famiglia storico, risultava inqualità di moglie la sig. [OSCURATO:PERSONA] il cui stato civile,7 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025tuttavia, risultava «libera», aveva affermato che, la circostanza cheData pubblicazione 27/04/2025non vi fossero successibili unitamente a quella della mancanza dinomina di un curatore dell'eredità giacente, induceva a ritenere chele domande di correzione e di revisione dell'entità della condanna alrisarcimento dei danni fossero dichiarate inammissibili, laddovel’accertamento della mancanza di successibili avrebbe dovutoindurre la Corte a disporre l'integrazione del contraddittorio neiconfronti dello Stato (cita in tal senso, con riferimento ad unaipotesi di litisconsorzio necessario, Cass., 4.3.2008, n. 5794), inquanto l'appellante aveva interesse alla correzione della sentenzadi primo grado nella parte in cui aveva erroneamente quantificato ildanno.1.1. ―  Il motivo è inammissibile già in ragione della suaformulazione, laddove è la stessa ricorrente a richiamare – afondamento della sua tesi - un principio concernente il caso dellitisconsorzio necessario, principio che come tale non è utilmenteinvocato in relazione alla vicenda in esame, in cui non ricorreaffatto l’ipotesi contemplata dall’articolo 102 c.p.c., il qualestabilisce al primo comma che: «Se la decisione non puòpronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire oessere convenute nello stesso processo», e soggiunge al secondoche: «Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto diesse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in untermine perentorio da lui stabilito».L’esigenza di integrazione del contraddittorio prevista dalsecondo comma dell’articolo 102 c.p.c., dunque, intanto sussiste,in quanto il giudizio sia stato introdotto da alcuni soltanto deilitisconsorti necessari ovvero nei confronti di alcuni soltanto di essi:non invece nell’ipotesi in cui il giudizio sia stato instaurato neiconfronti di persone che non detengono la qualità di litisconsortinecessari, rispetto al soggetto, in questo caso lo Stato, che si8 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025vorrebbe chiamato in giudizio per via di integrazione necessaria delData pubblicazione 27/04/2025contraddittorio.Invero, nel nostro caso si versa in ipotesi di azione di responsabilitàdi amministratori e sindaci di [OSCURATO:SOCIETA]., con i quali avrebbeconcorso ab externo il [OSCURATO:PERSONA], ovvero un caso in cui illitisconsorzio è meramente facoltativo, giacché la domandarisarcitoria trova fondamento nell’allegato compimento di fatti dimala gestio tali da configurare un'ipotesi di obbligazione solidalepassiva, con l’ulteriore conseguenza che il creditore, come è liberodi agire in giudizio contro uno qualsiasi dei pretesi condebitori, cosìè libero di proporre impugnazione nei confronti di uno soltanto o dialcuni di essi (Cass. n. 20476/2008, in caso di interruzione delgiudizio di appello e riassunzione di esso nei confronti di alcunisoltanto degli appellati; analogamente Cass. n. 7907/2012; sulcarattere solidale dell’obbligazione risarcitoria di amministratori esindaci p. es. Cass. n. 16050/2009).Poiché la censura sottoposta all’esame di questa Corte si fondasull’asserita violazione dell’art. 102 c.p.c., oltre che degli artt. 110c.p.c. e 586 c.c., quindi sull’esigenza di integrazione necessaria delcontraddittorio prospettata sull’assunto dell’inscindibilità dellacausa, mentre non v’è alcun cenno ad un nesso di dipendenza trale cause tale da giustificare il dovere del giudice di disporrel’integrazione del contraddittorio non per inscindibilità, ma ai sensidella seconda parte del primo comma dell’articolo 331 c.p.c., non ècompito della Corte interrogarsi se l’esigenza di chiamare in appellol’avente causa del medio tempore defunto [OSCURATO:PERSONA] (secondo laricorrente lo Stato, potesse discendere (v. p. es. Cass. 29 dicembre2023, n. 36420) dalla dipendenza dell’accertamento in ordine allaomessa vigilanza da parte di alcuni degli originari convenutirispetto all’addebito della condotta commissiva in tesi posta inessere da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].9 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/20251.2- D’altro canto, l’integrazione necessaria del contraddittorioData pubblicazione 27/04/2025neppure poteva trovare giustificazione, nel caso di specie, nelfermo principio secondo cui, in caso di morte di una parte nel corsodel giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tuttilitisconsorti necessari quando abbiano acquistato la qualitàdi eredi per accettazione espressa o tacita (a mero titolo diesempio Cass. 16 febbraio 2025, n. 3959), come noto, infatti,secondo l’articolo 521 c.c., «Chi rinuncia all’eredità è consideratocome se non vi fosse mai stato chiamato». La norma sancisce,cioè, il principio — parallelo a quello della retroattivitàdell’accettazione di cui al comma 2 dell’art. 459 c.c. — dellaretroattività della rinuncia all’eredità, la quale comporta che larinuncia travolge la delazione nei confronti del rinunciante coneffetto dal momento dell’apertura della successione, aprendo lastrada alla delazione nei confronti dei chiamati in via successiva. Ilche, nel complesso, concorre a disegnare il fenomeno dellasuccessione per causa di morte, in dipendenza del quale l’eredesubentra senza soluzione di continuità nei rapporti giuridicitrasmissibili che facevano capo al defunto.Val quanto dire che, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] - laquale, secondo la corte d’appello, ha validamente rinunciatoall’eredità del [OSCURATO:PERSONA] - altro non è che un’estranea alla vicendadedotta in giudizio, sicché l’appello proposto nei suoi confronti nongiustificava l’integrazione del contraddittorio nei confronti delloStato in veste di erede legittimo, tale secondo la giurisprudenza diquesta Corte (v. Cass. n. 5794/2008); d’altro canto nessunacensura è stata rivolta all’accertamento operato dalla Corteterritoriale – e quindi insindacabile in questa sede - secondo cui,risultando dal certificato acquisito che tale «[OSCURATO:PERSONA]… in qualità di moglie», era di stato civile «libera», ciò consentivadi escludere con certezza la sussistenza di chiamati fino al sestogrado secondo la previsione dell’articolo 565 c.c., con conseguente10 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di giacenzaData pubblicazione 27/04/2025dell’eredità ai sensi dell’articolo 528 c.c.2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’articolo 2392 c.c., nel testo vigente ante riforma del 2003, inquanto3.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliarticoli 2384 e 2407, comma secondo, c.c., nel testo vigente anteriforma del 2003.4.- Detti motivi sono manifestamente inammissibili e per lestesse ragioni sicché possono essere trattati simultaneamente.Essi denunciano violazione degli articoli 2392, 2384 e 2407, commasecondo, c.c., ovvero le disposizioni che riguardano laresponsabilità degli amministratori e dei sindaci.Secondo la Corte d’appello «Nella fattispecie non sono statedimostrate violazioni di doveri da parte degli amministratori.Invero, essi non avevano alcun obbligo di revocare la delegarilasciata all'amministratore delegato ... Se nonostante laconoscenza del superamento dei limiti della delega da partedell'amministratore delegato, gli altri componenti del consiglio diamministrazione non provvedono alla revoca, significa che essi necondividono l'operato; ciò rientra nella discrezionalità dell'organoamministrativo. Le operazioni dell'A.D. condivise nella riunione del19.12.1995, sono quelle anteriori a tale data, risultate tutte conesito positivo, a differenza di quelle poste in essere nel 1996, chehanno condotto a una perdita contabile. La dimostrazione dellaviolazione di doveri manca, altresì, riguardo all'operato dei sindaci.Essi in presenza della eccedenza dai limiti della delega da partedell'A.D. e della ratifica del suo operato, avvenuta nella riunione del19.12.1995, non avevano né l'obbligo di convocare urgentementel'assemblea dei soci, né di denunciare il fatto al pubblico ministero;la violazione della delega, invero, non costituisce violazione dellalegge, né a maggior ragione costituisce reato».11 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025Orbene, è noto che il vizio di violazione di legge consiste inData pubblicazione 27/04/2025un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnatodella fattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa;viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340;Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195;Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315;tra le moltissime pronunce non massimate sul punto, cfr. direcente: Cass. 14 dicembre 2024, n. 32475; Cass. 12 dicembre2024, n. 32040; Cass. 12 dicembre 2024, n. 32036; Cass. 18novembre 2024, n. 29580).Nel caso di specie è di tutta evidenza che il secondo e terzomotivo di ricorso per cassazione non si misurano con il significato ela portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, bensì conla concreta applicazione che il giudice di merito ne ha fatto: infattila ricorrente addebita alla Corte d’appello di non aver tenuto contodell’obbligo di vigilanza incombente su amministratori e sindaci,laddove la valutazione compiuta dal giudice di merito ne esclude laresponsabilità quanto ai primi, gli amministratori non delegati,perché questi avevano condiviso le operazioni poste in essere dalLambiase il che rientrava «nella discrezionalità dell'organoamministrativo» - sicché la ricorrente quanto a questi convenutineppure coglie la ratio decidendi rispetto alla quale muove unacensura non pertinente, quanto ai sindaci, perché costoro, a frontedella ratifica dell’operato dell’amministratore delegato, «nonavevano né l'obbligo di convocare urgentemente l'assemblea deisoci, né di denunciare il fatto al pubblico ministero», dunque siduole del rigetto nel merito delle censure, in quanto non condividele ragioni del ragionamento decisorio, non perché detto12 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025ragionamento rappresenti una errata interpretazione e ricognizioneData pubblicazione 27/04/2025della fattispecie astratta recata dalle norme invocate.5. Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degliarticoli 132 c.p.c., 1223 e 2697 c.c. a proposito dell’accertamentocirca l’insussistenza del danno compiuto dalla Corte d’appello, chela ricorrente ritiene frutto di una motivazione che definisce«incomprensibile» dunque inesistente, laddove il danno dovevaidentificarsi nella perdita derivante dalla mancata restituzione dellesomme erogate a [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] immobiliari e nei costi necessariper il tentativo di recupero, ma soprattutto nella conseguenteperdita dell'intero patrimonio sociale che costrinse la societàall'azzeramento del capitale sociale e alla sua ricostituzione; per cuil’affermazione della Corte d’appello per cui il danno non sarebbestato provato violava apertamente gli articoli 1223 e 2697c.c.5.1- Il motivo è chiaramente inammissibile.Quanto alla dedotta violazione dell’obbligo motivazionale, che lariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al«minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazioneapparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto13 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014,Data pubblicazione 27/04/2025n. 8053).Nel caso di specie la motivazione, riportata poco nellaricostruzione dei fatti, non solo c’è ma neppure manifesta alcunodei quattro vizi sopra elencati: in particolare, non è affatto vero chela motivazione sia incomprensibile, giacché è agevolmentesintetizzabile nel senso che il denaro perso dalla società era inrealtà denaro proveniente da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,la quale peraltro quale socio di maggioranza all’80%, all’esito dellasvalutazione dei crediti e dell’azzeramento del capitale avevainteramente sottoscritto le azioni in sede di sua ricostituzione,azzerando gli effetti dannosi dell’operazione: motivazione di meritoche semplicemente si sottrae al sindacato della Corte di cassazione.5.2- Erroneo è poi il richiamo all’art. 2697 c.c., giacché la suaviolazione si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbiaè gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anchequando si deduca, a seguito di una non condivisione dellavalutazione delle acquisizioni istruttorie, che il giudice abbia erratonel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché inquesto caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito dellaprova (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006,n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre1993, n. 11949): e nel caso di specie un simile ribaltamento delriparto degli oneri probatori non è in effetti neppure compreso nelmotivo spiegato.5.3- Quanto alla violazione dell’art. 1223 c.c., valgono leconsiderazioni poc’anzi svolte: nel motivo non viene in discussioneil precetto in se stesso dettato dalla norma, ma il governo delmateriale istruttorio fatto dalla corte territoriale al fine di escludereche il danno dedotto in giudizio fosse stato provato.14 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/20256. Con l’unico mezzo del ricorso incidentale i resistenti erediData pubblicazione 27/04/2025Testa denunciano error in procedendo per violazione del secondocomma dell’articolo 350 c.p.c. e conseguente nullità della sentenzadi appello derivante da violazione dell’articolo 137 e seguenti c.p.c.in connessione con gli articoli 300 e 303 c.p.c., legittimapresentazione, non tardiva, della certificazione di accettazionebeneficiata.6.1- Il ricorso incidentale è assorbito dovendo essere consideratocome ricorso condizionato come si desume da quanto affermato apagina 12 del ricorso medesimo, ove è detto che, ove «il ricorsoper Cassazione dovesse essere infondato, e Questa Corte, nellatrattazione della questione più liquida, dovesse indirizzarsi versotale conclusione, rimandare il processo alla fase di meritosignificherebbe ritardare senza motivo la conclusione della vicendain violazione delle norme sul giusto processo».7.- In conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibilee quello incidentale è assorbito. Le spese seguono la soccombenzae si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012,n. 140.  Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio delcontributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese in favore di ciascuna parte controricorrente, liquidate perciascuna nell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sulcompenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I.24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.15 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1° sezioneData pubblicazione 27/04/2025Civile del 17.4.2025Il PresidenteMAURO DI MARZIO16 di 16Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione errorematerialeMauro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Alessandra [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaura [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZArelativamente alla pronuncia n. 11037/2025 R.G. resa dalla Corte diCassazione  nel procedimento tra le parti:Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.11037/2025 depositata il 27/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnava con ricorso per cassazione la sentenzaresa dalla Corte d’Appello di Salerno n. 1762/2018, depositata in data 15novembre 2018;Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026- con controricorso si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali nelle memorie ex art.378 c.p.c. chiedevano, tra l’altro, di condannare la ricorrente alla refusionedelle spese di lite, da liquidare in favore dei procuratori costituiti che sidichiarano antistatari;- con ordinanza n. 11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 la Corte, adefinizione del procedimento R.G. 27292/2019, così provvedeva “la Cortedichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascunaparte controricorrente, liquidate per ciascuna nell'importo di euro20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1- bis” (cfr. pg. 15 all. 3, Ordinanza).- con il presente ricorso ex art. 391 bis c.p.c. i predetti avvocatichiedono, pertanto,  la correzione dell’errore materiale contenutonell’ordinanza per omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spesein favore degli avvocati antistatari predetti;- la causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per laquale non sono state depositate memorie;Considerato che:- può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensiin favore dell’avvocato intestatario, concretando la relativa mancanzaerrore materiale;- invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corteha ritenuto che «L’errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezioneNumero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di unfatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinatoda una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale. (Nella specie (…) altresì, l'omessapronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensoreantistatario)”. Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle SezioniUnite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiestadi distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato aproporre in proprio l'istanza.In conclusione:- l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanzan.11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 a definizione del procedimentoR.G. 27292/2019, è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell’importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge, con attribuzione agli avvocati antistatari Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]».Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026- non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. N.12184 del 2020).- dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.P.Q.M.Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 11037/2025,pubblicata il 27 aprile 2025, ove è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:«La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quelloincidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favoredi ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascuna nell'importo dieuro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, condall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]».Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledell’ 11.3. 2026Il PresidenteMauro Di MarzioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese in favore di ciascuna parte controricorrente, liquidate perciascuna nell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sulcompenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I.24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.15 di 16Numero registro generale 27292/2019Numero sezionale 1671/2025Numero di raccolta generale 11037/2025Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1° sezioneData pubblicazione 27/04/2025Civile del 17.4.2025Il PresidenteMAURO DI MARZIO16 di 16Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione errorematerialeMauro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Alessandra [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaura [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZArelativamente alla pronuncia n. 11037/2025 R.G. resa dalla Corte diCassazione  nel procedimento tra le parti:Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.11037/2025 depositata il 27/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnava con ricorso per cassazione la sentenzaresa dalla Corte d’Appello di Salerno n. 1762/2018, depositata in data 15novembre 2018;Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026- con controricorso si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali nelle memorie ex art.378 c.p.c. chiedevano, tra l’altro, di condannare la ricorrente alla refusionedelle spese di lite, da liquidare in favore dei procuratori costituiti che sidichiarano antistatari;- con ordinanza n. 11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 la Corte, adefinizione del procedimento R.G. 27292/2019, così provvedeva “la Cortedichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascunaparte controricorrente, liquidate per ciascuna nell'importo di euro20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1- bis” (cfr. pg. 15 all. 3, Ordinanza).- con il presente ricorso ex art. 391 bis c.p.c. i predetti avvocatichiedono, pertanto,  la correzione dell’errore materiale contenutonell’ordinanza per omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spesein favore degli avvocati antistatari predetti;- la causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per laquale non sono state depositate memorie;Considerato che:- può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensiin favore dell’avvocato intestatario, concretando la relativa mancanzaerrore materiale;- invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corteha ritenuto che «L’errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezioneNumero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di unfatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinatoda una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale. (Nella specie (…) altresì, l'omessapronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensoreantistatario)”. Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle SezioniUnite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiestadi distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato aproporre in proprio l'istanza.In conclusione:- l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanzan.11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 a definizione del procedimentoR.G. 27292/2019, è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell’importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge, con attribuzione agli avvocati antistatari Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]».Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026- non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. N.12184 del 2020).- dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.P.Q.M.Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 11037/2025,pubblicata il 27 aprile 2025, ove è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:«La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quelloincidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favoredi ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascuna nell'importo dieuro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, condall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]».Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledell’ 11.3. 2026Il PresidenteMauro Di MarzioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Sentenza Cassazione n. 11037/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris