CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32131/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssa in data 14/11/2025 dalla Corte di appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato in udienza pubblica alla presenzadelle parti, a seguito di rituale richiesta di trattazione orale secondo quantodisposto dall’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso;dato atto della assenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili,comparso in aula di udienza solo successivamente alla trattazione del ricorso;dato atto dell’assenza anche dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente,e del rigetto del dedotto impedimento a comparire all’ora fissata per lacelebrazione del processo (si veda l’ordinanza contenuta nel verbale di udienza).[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma dellapronuncia assolutoria del Tribunale di Velletri emessa in data 07/03/2024 aseguito di accoglimento dei gravami proposti dal Pubblico Ministero e dalle particivili, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ditruffa aggravata e la condannava alla pena di mesi sei di reclusione,condizionalmente sospesa con il beneficio della non menzione, oltre alrisarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] eGoldi [OSCURATO:PERSONA], da liquidare in separata sede, con assegnazione alle stessedi provvisionale pari a euro 29.030,00.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata,tramite il difensore di fiducia, che ha articolato quattro motivi.2.1. Con il primo ed il secondo motivo si deduce la violazione di legge conriferimento agli artt. 597 e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per avereriformato la pronuncia assolutoria di primo grado senza prima procedere allarinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con riguardo a prove dichiarativedecisive.La Corte di appello è pervenuta a condanna dell’imputata omettendol’audizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e del testimone MassimoMincozzi; il collegio ha provveduto, in rinnovazione, alla sola escussione deitecnici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano redatto elaboratiperitali sui quali, tuttavia, non vi era alcuna contestazione, così operando unaindebita selezione, motivata in maniera illogica ed apodittica.Nonostante la mancata rinnovazione, il collegio di merito (pagg. 8 e 9 dellasentenza impugnata) ha completamente rivalutato il portato dichiarativo dellapersona offesa rispetto ai profili, dirimenti e decisivi, relativi alla consistenzadell’immobile, oggetto del contratto preliminare di vendita, e alla valenzaingannatoria della condotta asseritamente attribuita all’imputata.2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione per travisamento della prova.Secondo la difesa ricorrente, la Corte di appello avrebbe introdotto un datoinesistente affermando che nel contratto preliminare di vendita (allegato alricorso) l’imputata avrebbe attestato che il bene da cedere consisteva in quattrocorpi di fabbrica, edificati in data anteriore al 01/09/1967, quando invece l’attonegoziale contiene esclusivamente il riferimento ad un immobile cosìdescritto:“villino posto al piano terra composto da: soggiorno con angolo cottura,due camere, bagno con annessa corte esclusiva”.Depurato l’iter logico argomentativo dal dato travisato, l’intero compendiomotivazionale ne esce completamente disarticolato poiché l’inconsistenza dellapremessa logico fattuale rende non più sostenibili le conclusioni a cui è giunto ilcollegio di merito in ordine alla sussistenza di artifizi e raggiri.Il fatto che i soggetti contraenti non abbiano inteso estendere l’oggettocontrattuale anche ai corpi di fabbrica B), C) e D) è comunque questionemeramente civilistica, rilevante sul piano della eventuale nullità del contratto aisensi e per gli effetti di cui all’art. 46 d.p.r. 380/2001.2.3. Con il quarto motivo si deduce l’assenza di motivazione rafforzata.La sentenza assolutoria di primo grado, in aderenza ai dati documentaliemergenti dal testo del contratto preliminare, aveva correttamente individuatol’oggetto negoziale nel solo corpo di fabbrica A) dando conto che la [OSCURATO:PERSONA] si eralimitata, in buona fede, a riportare nel contratto quanto già attestato dal suodante causa circa la risalenza della costruzione ad un’epoca antecedente il 1settembre 1967.La Corte di appello è pervenuta, invece, ad affermazione di colpevolezzadell’imputata approntando un compendio motivazionale viziato da travisamentodella prova che il Tribunale aveva posto a fondamento dell’epilogo assolutorio eprivo di qualsivoglia carattere dimostrativo della implausibilità della pronunciaassolutoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Manifestamente infondati sono il primo ed il secondo motivo di ricorso coni quali si censura la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale conriferimento alla audizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e deltestimone [OSCURATO:PERSONA].Già secondo l'insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 27620 del28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489-01) e poi con l’introduzione del comma 3-bisdell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ilgiudice di appello che riformi, anche ai soli fini civili, la sentenza assolutoria diprimo grado, è tenuto alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativadecisiva allorquando la statuizione di condanna si basa su una diversavalutazione della stessa rispetto al primo grado di giudizio e non anche quando lastatuizione di condanna sia, invece, fondata sul medesimo materiale probatorioutilizzato in primo grado e senza che vi sia stato un differente apprezzamentosulla attendibilità o contenuto della stessa, rimasta inalterata nella suadimensione dimostrativa (Sez. 5, n. 53210, del 19/10/2018, Esposito, Rv.275133-01; Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Boggi, Rv. 274593-01; Sez. 6, n.12397 del 27/02/2018, Gagliano, Rv. 272545-01; successivamente Sez. U, n.22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-01).Ebbene, nel caso in esame, la riforma della pronuncia assolutoria non si èfondata sul diverso apprezzamento di una fonte dichiarativa.La testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] pare non essere stata neppure assunta nelgiudizio di primo grado (si veda la pagina 2 della sentenza appellata che illustranel dettaglio l’attività istruttoria svolta), in ogni caso di tale portato dichiarativonon vi è alcuna menzione nella pronuncia qui impugnata che, dunque, non èstato in alcun modo posto a fondamento del giudizio di responsabilità.Il contributo testimoniale reso dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], non è statodiversamente valutato dai giudici di appello.Dalla comparazione delle due pronunce di merito emerge, con evidenza, chela Corte territoriale, in nessuno dei passaggio del percorso argomentativo, haoperato una rivisitazione di tale prova dichiarativa sotto il profilo dellaha posto a fondamento dell’epilogo assolutorio la sola prova documentale (ossiala sentenza del Tribunale civile di Velletri di annullamento del contrattopreliminare di vendita dell’immobile oggetto di contestazione e di quello conclusotra l’imputata ed i suoi dante causa), elemento probatorio espressamenteindicato come da privilegiare rispetto ai dati dichiarativi.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso con il quale sideduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata per travisamento dellaprova e, segnatamente, per avere la Corte di appello introdotto un datoprobatorio inesistente.Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il travisamento dellaprova è configurabile quando si introduce nella motivazione un’informazionerilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di unaprova decisiva ai fini della pronuncia; esso consiste in un errore percettivo (e nonvalutativo) della prova stessa e cioè nell'affermare come esistenti fatticertamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti (exmultis Sez. 2 n. 27929 del 12/06/2019, Pg/Borriello, Rv. 276567; Sez. 6, n.5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Come ribadito anche da Sez. U, n. 18620del 19/01/2017, Patalano, non mass. sul punto, il travisamento della provasussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", peromissione, invenzione o falsificazione, sicchè la difformità cade sul significante(sul documento) e non sul significato (sul documentato).Tanto premesso, la Corte di appello non è incorsa nel denunciatotravisamento del contenuto del contratto preliminare di vendita, allegato alricorso.Nella parte motiva della sentenza impugnata (pag. 8) si assume chel’imputata aveva attestato che l’immobile da cedere era stato edificato in dataanteriore al primo settembre 1967 e tale circostanza è esattamente quellariportata nell’atto negoziale (pag. 4).Il collegio di merito non ha, pertanto, affatto esteso indebitamente l’oggettodel contratto a parti dell’immobile non contemplate nell’accordo concluso tra leparti, ha invece sviluppato una diversa argomentazione e cioè che la consulenzatecnica d’ufficio disposta nel giudizio civile aveva accertato che il bene da cedere(descritto alla pag. 1 dell’atto negoziale nella sua composizione interna edesterna ed identificato catastalmente) comprendeva alcune parti (indicate dalconsulente nei corpi di fabbrica B), C) e D), due dei quali adibiti a portico eautorimessa) che, in realtà, erano state realizzate dall’imputata, senza titolo,negli anni 2012 e 2013 e, pertanto, non sanabili.4. E’, infine, manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso conil quale si deduce il mancato assolvimento dell’obbligo di motivazione c.d.rafforzata.Il principio della motivazione rafforzata è ormai da anni recepito edelaborato, come espressione delle fondamentali garanzie di cui agli artt. 24,comma 2, e 111 Cost., dalla giurisprudenza di questa Corte. È sufficiente inproposito ricordare la pronuncia a Sezioni Unite n. 14426 del 14/01/2019,Pavan,Rv. 275112 che ha affermato - ribadendo quanto già statuito nellaprecedente pronuncia sempre a Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005,Mannino, Rv. 231679 –che, in caso di riforma della decisione di primo grado, “ilgiudice di appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio,alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevantiargomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragionidella relativa incompletezza o incoerenza, in modo da giustificare la riforma delprovvedimento impugnato”.Tale indicazione ha trovato amplissima applicazione nella successivaelaborazione giurisprudenziale secondo cui, nel caso di ribaltamento dellasentenza assolutoria, l’eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta inappello sul medesimo materiale già valutato in prima istanza ed ivi ritenutoinidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, deve essere sorretta daargomenti dirimenti e tali da evidenziare carenze o insufficienze della decisioneassolutoria la quale, quindi, si rivela, a fronte di quella riformatrice, non piùsostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbisull’affermazione di colpevolezza; la motivazione rafforzata deve quindi metterein luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppoargomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno, confezionandouna nuova e compiuta struttura motivazionale che dia conto delle difformiconclusioni (ex multis Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 6,n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 284579-03; Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022-dep. 2023, B., Rv. 284493-03).Tanto premesso, nel caso in esame la Corte di appello ha compiutamenteassolto all’onere di motivazione rafforzata, nei termini declinati dallagiurisprudenza di legittimità e ha sviluppato un percorso argomentativo ampio edi intrinseca coerenza logica.La sentenza impugnata rileva che proprio le risultanze documentaliprivilegiate dal Tribunale (la consulenza tecnica d’ufficio svolta nel giudizio civiledall’architetto Lucarelli, escusso in rinnovazione nel giudizio di secondo grado)escludevano in radice il difetto di dolo posto a base della pronuncia assolutoria.La verifica tecnica di natura giudiziale aveva infatti accertato che, solosuccessivamente all’acquisto dell’immobile dai suoi dante causa avvenuto nelmarzo 2011, la [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato opere abusive non sanabili ed identificatedal consulente nei corpi di fabbrica B-C-D (un manufatto rettangolare, unporticato antistante la zona di ingresso e un’autorimessa).L’attestazione contenuta nel contratto preliminare secondo cui il villinopromesso in vendita ed identificato con i dati catastali in esso riportati era stato“edificato in data anteriore al primo settembre 1967” doveva pertanto ritenersiinveritiera e di ciò l’imputata era perfettamente consapevole in quanto colei cheaveva materialmente edificato i manufatti non assentiti e non si era quindilimitata – come affermato dal Tribunale - a dichiarare ciò che era statocertificato dal dante causa.Tale attestazione aveva determinato la falsa rappresentazione non solo dellaregolarità urbanistica dell’immobile oggetto di compromesso, ma anche dellacorrispondenza dei dati catastali e della planimetria al suo stato di fatto (diconsistenza maggiore rispetto a quella certificata nel contratto), profiliespressamente contestati nell’imputazione che era stata pertanto vagliata soloparzialmente dal giudice di primo grado.La Corte di appello ha inoltre osservato che il Tribunale aveva del tuttotrascurato il portato dichiarativo delle persone offese, ancorchè di indubbiorilievo proprio sul piano del dolo.Gli acquirenti avevano infatti riferito della condotta della [OSCURATO:PERSONA], una voltainformata delle irregolarità dell’immobile emerse a seguito delle verifiche operateda un loro tecnico di fiducia, da considerarsi pienamente compatibile con laconsapevolezza della dichiarazione menzognera.A fronte di tale struttura motivazionale, può affermarsi che la sentenzaimpugnata non si risolve in un mero dissenso rispetto all’epilogo assolutorio, maindividua le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio, simisura e confuta in maniera specifica la motivazione della pronuncia di primogrado indicandone i profili di incompletezza e incoerenza, tali da giustificarne lariforma e, infine, indica compiutamente le ragioni fondanti - a livello logico eprobatorio - la nuova decisione assunta.5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell’imputataricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado digiudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]