CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00579/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la affermazione di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione per la mancanza della condizione di procedibilità del delitto presupposto (furto) e la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è reiterativo di doglianze già avanzate in grado di appello ed ivi disattese con corrette argomentazioni logico giuridiche, oltre che manifestamente infondate (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); in particolare va ribadito che la mancanza di condizione di procedibilità non incide sulla configurabilità del delitto presupposto ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione (Sez. 2, Sentenza n. 22343 del 04/05/2010, Rv. 247527 - 01. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18