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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2026

ECLI:EU:T:2026:316
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TJ0087 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 6 maggio 2026 ( *1 ) «Concorrenza – Intese – Mercato dell’abbigliamento e accessori per uomini, donne e bambini con licenza [OSCURATO:PERSONA] – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Ammenda – Errore di diritto – Proporzionalità – Competenza estesa al merito» Nella causa T‑87/25, [OSCURATO:PERSONA] & Co.

KG , con sede in Herford (Germania), rappresentata da U. Itzen, N. Andree, A. [OSCURATO:PERSONA] e S. Prüfer, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da M. Domecq, A. Keidel e

I. Naglis, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, R. da [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e H. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliera:

I. Kurme, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] & Co.

KG, ricorrente, chiede, in via principale, l’annullamento, in sostanza, dell’articolo 2, primo comma, lettera b), e dell’articolo 3 della decisione C(2024) 8150 final della [OSCURATO:PERSONA], del 28 novembre 2024, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.40642 – [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «decisione impugnata») e, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.

Fatti 2 A seguito di una denuncia depositata il 25 marzo 2019, la [OSCURATO:PERSONA] europea, sul fondamento dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), ha constatato nella decisione impugnata che, nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2008 e il 31 marzo 2021 (in prosieguo: il «periodo dell’infrazione»), la [OSCURATO:PERSONA] e la Société de [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «società [OSCURATO:PERSONA]») nonché la ricorrente avevano partecipato a intese o a pratiche concordate relative alla commercializzazione di prodotti del marchio [OSCURATO:PERSONA]. 3 Nel corso del periodo dell’infrazione, la ricorrente era la società madre di un gruppo di imprese (in prosieguo: il «gruppo [OSCURATO:PERSONA]») e deteneva così indirettamente la maggioranza del capitale, con diritto di voto, dell’[OSCURATO:PERSONA] AG, comprese le sue società figlie (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA] AG»).

Quest’ultima deteneva nel corso di detto periodo la maggioranza del capitale di diverse società figlie. 4 L’attività principale del gruppo [OSCURATO:PERSONA] era, durante il periodo dell’infrazione, la fabbricazione e la distribuzione di capi di abbigliamento in Europa, principalmente con il marchio [OSCURATO:PERSONA]. 5 A fine aprile 2023 l’[OSCURATO:PERSONA] AG ha chiesto l’avvio di una procedura di insolvenza e sono stati nominati curatori dell’insolvenza provvisori. 6 Il 15 luglio 2023 è stata avviata una procedura formale di insolvenza nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] AG e il controllo delle entità insolventi è stato quindi trasferito ai curatori dell’insolvenza.

Lo stesso giorno, i curatori dell’insolvenza hanno venduto le attività commerciali dell’[OSCURATO:PERSONA] AG e le hanno trasferite in modo irreversibile a un investitore terzo indipendente. 7 A seguito degli scambi tra i curatori dell’insolvenza e i servizi della [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi hanno informato detti amministratori con lettera del 18 luglio 2023 della loro intenzione di non infliggere un’eventuale ammenda all’acquirente dell’Alhers AG, nella sua qualità di successore economico di quest’ultima.

Detti servizi hanno tuttavia indicato che, in tale fase dell’indagine, la comunicazione in parola non aveva nessun carattere formale e vincolante per la [OSCURATO:PERSONA]. 8 Il 18 marzo 2024 la ricorrente ha presentato una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda che le era stato previamente notificato dalla [OSCURATO:PERSONA].

A sostegno di tale domanda, la ricorrente si è basata sul punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ), facendo valere la sua mancanza di capacità contributiva. 9 A seguito di tale domanda, la [OSCURATO:PERSONA], ai punti da 508 a 519 della decisione impugnata, ha ritenuto, in sostanza, che il fatturato da prendere in considerazione per il calcolo del massimale dell’ammenda quale previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 fosse il fatturato consolidato della ricorrente relativo all’ultimo esercizio sociale precedente l’adozione della decisione impugnata, intercorso tra il 1 o dicembre 2022 e il 30 novembre 2023.

Pertanto, il fatturato preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo del massimale comprendeva non solo quello realizzato dalla ricorrente nel corso di tale periodo, ma anche quello che era stato realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] AG fino al 15 luglio 2023. 10 Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha poi indicato, al punto 531, quanto segue: «Sulla base degli elementi di prova descritti nell’allegato I e al fine di evitare l’imposizione di un’ammenda che metterebbe gravemente a repentaglio la redditività economica dell’[OSCURATO:PERSONA], l’importo finale da infliggere [alla ricorrente] dovrebbe essere ridotto a EUR 3500000, in applicazione del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.

Tale importo rappresenta una riduzione di circa il 66,09%». 11 All’articolo 1 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la ricorrente e le società [OSCURATO:PERSONA] avessero violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, partecipando a un’infrazione unica e continuata riguardante l’intero Spazio economico europeo (SEE), consistente in intese o pratiche concordate aventi per oggetto di falsare la concorrenza nel mercato interno. 12 All’articolo 2, primo comma, lettera b), della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dell’infrazione accertata, ha inflitto alla ricorrente un’ammenda di EUR 3500000. 13 Con lettera allegata alla decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla domanda di riduzione dell’ammenda (v. punto 8 supra ).

Essa ha quindi deciso, all’articolo 3 della decisione impugnata, che la ricorrente era autorizzata a pagare l’ammenda in forma frazionata, a condizione che fosse pagata la somma di EUR 250000 entro i tre mesi successivi alla data della decisione.

L’importo residuo dovrebbe essere versato in tre rate annuali, vale a dire EUR 750000 entro il 30 giugno 2026, EUR 1000000 entro il 30 giugno 2027 e EUR 1500000 entro il 30 giugno 2028, compresi, per ciascuna di tali rate, gli interessi calcolati sugli importi non pagati per il periodo fino al giorno del pagamento. 14 Secondo l’articolo 5 della decisione impugnata, solo la ricorrente e le società [OSCURATO:PERSONA] erano destinatarie di detta decisione.

Per contro, essa non era indirizzata all’[OSCURATO:PERSONA] AG.

Conclusioni delle parti 15 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – in via principale, annullare, in sostanza, l’articolo 2, primo comma, lettera b), e l’articolo 3 della decisione impugnata; – in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflittale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 16 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – in via principale, respingere il ricorso; – in subordine, fissare l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente a un importo che ritenga appropriato; – condannare la ricorrente alle spese.

In diritto 17 In via preliminare, occorre precisare che, con il suo ricorso, la ricorrente non contesta le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], contenute nella decisione impugnata, secondo le quali il suo comportamento costituisce una violazione delle norme del diritto dell’Unione europea in materia di concorrenza.

Essa non contesta neppure la valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] circa la sua mancanza di capacità contributiva figurante nella lettera allegata alla decisione impugnata (v. punti 8 e 13 supra ). 18 Infatti, con il presente ricorso, la ricorrente mira unicamente all’annullamento della decisione impugnata per quanto riguarda l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta, come previsto all’articolo 2, primo comma, lettera b), e all’articolo 3 di tale decisione.

La ricorrente chiede quindi l’annullamento parziale della decisione impugnata o, in subordine, che l’importo dell’ammenda sia ridotto dal Tribunale nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, di modo che l’ammenda non ecceda il 10% del fatturato da essa realizzato nel corso del suo ultimo esercizio completo precedente l’adozione della decisione impugnata.

Sulle conclusioni presentate in via principale 19 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errori di diritto e di valutazione e ha violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, applicando erroneamente il massimale del 10% del fatturato annuo nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda.

Essa fa valere, in sostanza, in una prima censura, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto del fatto che il massimale dell’ammenda corrispondente al 10% del fatturato si applicava individualmente a unità economiche distinte.

In una seconda censura, essa sostiene che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, l’[OSCURATO:PERSONA] AG non faceva parte della sua stessa unità economica.

In una terza censura, essa sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore nella decisione impugnata nel tener conto del fatturato realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] AG in sede di calcolo del massimale dell’ammenda inflittale.

In una quarta censura, essa sostiene che la giurisprudenza citata nella decisione impugnata non avvalora l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] e, in una quinta censura, sostiene che l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] conduce a un risultato inadeguato, nei limiti in cui un tale approccio conduce a un importo sproporzionato dell’ammenda, che non può essere giustificato da considerazioni relative alla necessità di garantire l’efficacia delle sanzioni in materia di concorrenza.

Sulle prime quattro censure del motivo unico di ricorso, vertenti su errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, nel considerare che la ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] AG appartenevano a un’unità economica unica ai fini del calcolo del massimale dell’ammenda inflitta e, dall’altro, nel tenere conto, in sede di calcolo di detto massimale, del fatturato realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] AG 20 Con le prime quattro censure del motivo unico di ricorso, che occorre trattare congiuntamente, la ricorrente, in sostanza, contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto, in sede di calcolo del massimale dell’ammenda che le è stata inflitta, del fatto che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, l’[OSCURATO:PERSONA] AG e la medesima non facevano più parte della stessa unità economica. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi incorsa in un errore di diritto nel tener conto, in sede di calcolo di detto massimale, del fatturato consolidato della ricorrente e nel tener conto, di conseguenza, del fatturato realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] AG nel calcolo del massimale dell’ammenda previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 21 In via preliminare, la ricorrente sottolinea che dalla giurisprudenza risulta che la fissazione del massimale dell’ammenda del 10% del fatturato ha lo scopo di evitare che un’ammenda sia sproporzionata rispetto alla dimensione dell’impresa sanzionata, mirando così a evitare un grave pregiudizio alla redditività economica di quest’ultima, che rischierebbe di essere esclusa dal mercato. 22 Inoltre, in primo luogo, dalla formulazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, senza che la [OSCURATO:PERSONA] disponga di alcun potere discrezionale al riguardo, risulterebbe che il massimale dell’ammenda del 10% del fatturato deve essere calcolato individualmente per qualsiasi impresa interessata per quanto riguarda l’unità economica quale si presenta al momento dell’adozione della decisione che infligge l’ammenda.

Basandosi in particolare sulle sentenze del 26 novembre 2013, Kendrion/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑50/12 P , EU:C:2013:771 ), e del 25 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/GEA Group ( C‑823/18 P , EU:C:2020:955 ), la ricorrente sostiene che, qualora, prima dell’adozione di una decisione che infligge un’ammenda, sia stata precedentemente modificata un’unità economica, il massimale dell’ammenda dovrebbe applicarsi individualmente a ciascuna unità economica ed essere calcolato in funzione del fatturato che ciascuna di esse ha realizzato.

Ciò avverrebbe nel caso di specie dal momento che, il 15 luglio 2023, ossia prima dell’adozione della decisione impugnata, è stata avviata una procedura formale di insolvenza e, alla stessa data, le attività commerciali dell’[OSCURATO:PERSONA] AG sono state cedute a un terzo.

Di conseguenza, tenendo conto, in sede di determinazione di detto massimale, di un importo errato del fatturato, la decisione impugnata avrebbe violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 23 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, in applicazione del diritto tedesco in materia di insolvenza, essa non aveva, in quanto azionista dell’[OSCURATO:PERSONA] AG, il potere di influire sulla procedura di insolvenza e sul processo di vendita.

Secondo la ricorrente, i curatori dell’insolvenza devono vendere i beni della società al fine di soddisfare i suoi creditori.

Nel caso di specie, sempre secondo la ricorrente, i creditori dell’[OSCURATO:PERSONA] AG non sarebbero interamente soddisfatti, cosicché non vi sarebbero eccedenze che potrebbero esserle versate in quanto azionista dell’[OSCURATO:PERSONA] AG.

Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata strettamente associata al processo di vendita dell’[OSCURATO:PERSONA] AG, confermando al contempo che nessuna responsabilità per un’ammenda sarebbe stata imputata agli attivi trasferiti né all’acquirente di questi ultimi. 24 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che dalla giurisprudenza risulta che la vendita di una società figlia da parte di una società madre può rompere l’unità economica fino ad allora esistita tra di esse.

A tale riguardo, essa afferma che, nel caso di specie, sebbene la vendita sia stata realizzata mediante una cessione combinata di attivi e di azioni e, in quanto società iscritta in liquidazione, l’[OSCURATO:PERSONA] AG continui ad esistere giuridicamente, si deve necessariamente constatare che gli attivi e le azioni da essa posseduti in tale società nonché le sue quote nelle società figlie non insolventi e, pertanto, le attività commerciali dell’[OSCURATO:PERSONA] AG sono state definitivamente trasferite all’acquirente, cosicché essa ne è stata inevitabilmente spossessata. 25 In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la giurisprudenza citata nella sezione 10.3.5 della decisione impugnata, in particolare la sentenza del 22 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑702/19 P , EU:C:2020:857 ), non è applicabile nel caso di specie, poiché riguarderebbe unicamente la determinazione dell’esercizio sociale pertinente per il calcolo del massimale dell’ammenda.

La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi commesso un errore basandosi su detta giurisprudenza per giustificare, a torto, la presa in considerazione del fatturato realizzato da un’unità economica distinta, l’[OSCURATO:PERSONA] AG, ai fini del calcolo del massimale dell’ammenda inflittale.

In altri termini, secondo la ricorrente, il massimale del 10% dovrebbe essere determinato in funzione, da un lato, dell’unità economica pertinente e, dall’altro, dell’anno di riferimento pertinente relativo a tale unità economica.

La giurisprudenza non autorizzerebbe l’assimilazione di queste due fasi consecutive, a pena di contravvenire alle disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 26 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 27 Si deve constatare che, con le prime quattro censure del motivo unico di ricorso, la ricorrente contesta, in sostanza, il fatto che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha calcolato il massimale del 10% del fatturato realizzato individualmente da ciascuna delle società del gruppo, ma lo ha fatto in base al suo fatturato consolidato, che includeva quello realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] AG, mentre, al momento dell’adozione della decisione impugnata, le due imprese non facevano più parte della stessa unità economica.

Essa sostiene quindi che, considerando che l’«esercizio sociale precedente» pertinente, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, fosse quello intercorso tra il 1 o dicembre 2022 e il 30 novembre 2023, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore nel calcolo del massimale dell’ammenda inflittale.

Infatti, essa avrebbe dovuto prendere in considerazione soltanto il fatturato della ricorrente realizzato nel corso di detto periodo, senza includervi quello realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] AG. 28 In primo luogo, per quanto riguarda la responsabilità della ricorrente per l’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, sanzionata dalla decisione impugnata, occorre ricordare che l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 dispone che la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere ammende alle imprese che commettono un’infrazione all’articolo 101 TFUE a condizione che, per ciascuna impresa partecipante all’infrazione, l’ammenda non superi il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente. 29 Tuttavia, né l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, né la giurisprudenza determinano la persona giuridica o fisica che la [OSCURATO:PERSONA] abbia l’obbligo di ritenere responsabile dell’infrazione e di sanzionare con l’irrogazione di un’ammenda (v., sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 51 e giurisprudenza citata). 30 Secondo costante giurisprudenza, il comportamento illecito di una società figlia può essere imputato alla società madre, in particolare, qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale società figlia non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società madre, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche.

Ciò si verifica perché, in tale situazione, la società madre e la propria società figlia fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi del diritto dell’Unione in materia di concorrenza (v., sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punti 52 e 53 nonché giurisprudenza citata). 31 Inoltre, ai sensi di una giurisprudenza consolidata, la società madre cui è stato imputato il comportamento illecito della sua società figlia viene personalmente condannata per un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione che si ritiene abbia commesso essa stessa, a causa dell’influenza determinante che essa esercitava sulla società figlia, che le consentiva di determinare il comportamento di quest’ultima sul mercato (v., sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 56 e giurisprudenza citata). 32 Infatti, il diritto dell’Unione in materia di concorrenza si fonda sul principio della responsabilità personale dell’unità economica che ha commesso l’infrazione.

Pertanto, se la società madre rientra in tale unità economica, è considerata responsabile personalmente e in solido, unitamente alle altre persone giuridiche che formano tale unità, dell’infrazione commessa (v. sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 57 e giurisprudenza citata). 33 Dalla giurisprudenza risulta altresì che, qualora esistano più persone fisiche o giuridiche, quali una società madre e una società figlia, che possono essere considerate responsabili del comportamento illecito dell’impresa di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] è libera di scegliere se imputare tale comportamento a una o a ciascuna di esse contemporaneamente (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, Uralita/[OSCURATO:PERSONA], T‑349/08 , non pubblicata, EU:T:2011:622 , punti da 58 a 60 e giurisprudenza ivi citata). 34 Nel caso di specie, occorre ricordare che, al punto 474 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che l’[OSCURATO:PERSONA] AG nonché un’altra impresa non avevano deciso in modo indipendente la loro condotta nei casi riguardanti i prodotti del marchio [OSCURATO:PERSONA], ma avevano attuato, in tutti gli aspetti sostanziali, istruzioni ricevute dalla ricorrente.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dette imprese formavano una stessa unità economica con la ricorrente, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. 35 Occorre quindi constatare, da un lato, che la ricorrente ha partecipato all’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, sanzionata nella decisione impugnata (v. punto 2 supra ) e, dall’altro, che, durante tutto il periodo dell’infrazione e anche durante una parte dell’esercizio sociale preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo dell’ammenda inflittale, vale a dire tra il 1 o dicembre 2022 e il 15 luglio 2023, la ricorrente era la società madre del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, deteneva indirettamente la maggioranza del capitale dell’[OSCURATO:PERSONA] AG (v. punti 3 e 9 supra ). 36 A tale riguardo, la ricorrente non contesta che l’avvio di una procedura formale di insolvenza riguardante l’[OSCURATO:PERSONA] AG e la cessione delle attività commerciali di quest’ultima, il 15 luglio 2023, a un terzo (v. punto 6 supra ) non cancellino la sua responsabilità nell’infrazione accertata e sanzionata nella decisione impugnata. 37 Infatti, indipendentemente dall’avvio di una procedura di insolvenza nonché dalla successiva cessione delle attività commerciali, che hanno avuto come conseguenza che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, la ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] AG non facevano più parte della stessa unità economica, la ricorrente non contesta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, l’abbia considerata responsabile dell’infrazione accertata, senza tuttavia dichiararla responsabile in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] AG. 38 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi considerato, all’articolo 1 della decisione impugnata, che la ricorrente e altre due società, vale a dire le società [OSCURATO:PERSONA], avevano violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE e ha quindi ritenuto la ricorrente responsabile dell’infrazione, senza tuttavia includere l’[OSCURATO:PERSONA] AG in tale dichiarazione di responsabilità.

Peraltro, occorre constatare che, con il presente ricorso, la ricorrente non contesta né la sua responsabilità nell’infrazione di cui trattasi e non chiede quindi l’annullamento dell’articolo 1 della decisione impugnata, né il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] AG non sia stata menzionata in detto articolo della decisione impugnata e non sia stata destinataria di tale decisione (v. punti 17 e 18 supra ). 39 In secondo luogo, si pongono le questioni se, innanzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente preso in considerazione, nella decisione impugnata, quale «esercizio sociale precedente» pertinente, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, l’esercizio intercorso tra il 1 o dicembre 2022 e il 30 novembre 2023 e, poi, se, nel calcolo del massimale dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione unicamente il fatturato della ricorrente durante detto periodo o, come ha fatto nella decisione impugnata, anche il fatturato dell’[OSCURATO:PERSONA] AG. 40 A tale riguardo, da un lato, occorre constatare che, al punto 515 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, durante il periodo dell’infrazione, la ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA] AG e un’altra impresa costruivano un’unità economica unica e che, nel corso dell’esercizio sociale compreso tra il 1 o dicembre 2022 e il 30 novembre 2023, l’[OSCURATO:PERSONA] AG aveva realizzato la maggior parte del fatturato della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che, ai fini dell’applicazione del limite del 10% del fatturato, la presa in considerazione del fatturato dell’[OSCURATO:PERSONA] AG fino al 15 luglio 2023, data della cessione delle attività commerciali di quest’ultima a un terzo, era tale da garantire il carattere proporzionato dell’ammenda alla luce della situazione economica della ricorrente durante il periodo dell’infrazione.

In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre osservato che il fatturato inferiore realizzato dalle imprese diverse dall’[OSCURATO:PERSONA] AG, vale a dire essenzialmente la ricorrente a partire dal 16 luglio 2023, dopo la cessione delle attività commerciali dell’[OSCURATO:PERSONA] AG a un terzo, rappresentava la situazione economica della ricorrente nel corso dei restanti mesi dell’esercizio sociale che andava dal 1 o dicembre 2022 al 30 novembre 2023, ma non rifletteva fedelmente la situazione di quest’ultima sull’intero esercizio sociale o durante il periodo dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì osservato che, se l’intero fatturato annuo dell’[OSCURATO:PERSONA] AG per il 2023 fosse stato escluso dal calcolo dell’ammenda, ciò l’avrebbe portata a fissare l’importo dell’ammenda a un livello eccessivamente basso, privandola così di qualsiasi effetto dissuasivo. 41 Dall’altro lato, per quanto riguarda il fatturato da prendere in considerazione per il calcolo del massimale dell’ammenda inflitta alla ricorrente, dalla giurisprudenza risulta che il limite massimo dell’importo dell’ammenda, previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, il cui contenuto è ricordato al precedente punto 28, è diretto a evitare che siano inflitte ammende che le imprese, date le loro dimensioni, quali determinate dal loro fatturato complessivo, ancorché in maniera approssimativa ed imperfetta, non saranno, prevedibilmente, in grado di saldare.

Si tratta, pertanto, di un limite uniformemente applicabile a tutte le imprese e articolato in funzione delle dimensioni di ciascuna di esse, inteso ad evitare ammende di livello eccessivo e sproporzionato (v. sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P , EU:C:2013:770 , punto 48 e giurisprudenza citata). 42 Tale finalità deve tuttavia conciliarsi con lo scrupolo di garantire un sufficiente carattere dissuasivo dell’ammenda, che giustifichi la considerazione delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa interessata, vale a dire delle risorse globali dell’autore dell’infrazione (v. sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P , EU:C:2013:770 , punto 49 e giurisprudenza citata). 43 Infatti, lo scopo della considerazione delle dimensioni e delle risorse globali dell’impresa stessa per assicurare un effetto dissuasivo sufficiente all’ammenda risiede nell’impatto perseguito su detta impresa, in quanto la sanzione non deve essere trascurabile con riferimento, in particolare, alla capacità finanziaria dell’impresa stessa (v. sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P , EU:C:2013:770 , punto 50 e giurisprudenza citata) Pertanto, quando occorre valutare le risorse finanziarie di un’impresa alla quale sia imputata un’infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione, appare giustificato tener conto del fatturato di tutte le società nei confronti delle quali l’impresa interessata gode della possibilità di esercitare un’influenza determinante (v. sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12P , EU:C:2013:770 , punto 51 e giurisprudenza citata).

Inoltre, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA], essa non è tenuta, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda, a prendere in considerazione la situazione finanziaria fragile di un’impresa, dal momento che il riconoscimento di un tale obbligo procurerebbe un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P , EU:C:2005:408 , punto 327 ). 44 Pertanto, per determinare l’«esercizio sociale precedente», ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] deve valutare, per ciascun caso di specie e alla luce del suo contesto nonché degli scopi perseguiti dal regime sanzionatorio introdotto dal regolamento n. 1/2003, l’impatto che vuole produrre sull’impresa interessata, tenendo conto in particolare di un fatturato che rifletta la reale situazione economica della stessa nel periodo in cui è stata commessa l’infrazione (v. sentenza del 22 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑702/19 P , EU:C:2020:857 , punto 102 e giurisprudenza citata). 45 Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, l’«esercizio sociale precedente» pertinente, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, e la sua determinazione tra il 1 o dicembre 2022 e il 30 novembre 2023 (prima questione menzionata al precedente punto 39), occorre indicare che, alla nota a piè di pagina n. 827 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che tale periodo di riferimento corrispondeva all’esercizio sociale dell’[OSCURATO:PERSONA] AG e della ricorrente, circostanza che peraltro essa non contesta. 46 Orbene, poiché la decisione impugnata è stata adottata il 28 novembre 2024, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente rilevato, al punto 511 della decisione impugnata, che l’«esercizio sociale precedente», ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, si estendeva dal 1 o dicembre 2022 al 30 novembre 2023.

Peraltro, la ricorrente stessa conferma che la scelta della [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione tale anno come anno di riferimento ai fini dell’applicazione del massimale del 10% del fatturato non è rimessa in discussione nel caso di specie. 47 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se, nel calcolo del massimale dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione unicamente il fatturato della ricorrente o, come ha fatto nella decisione impugnata, anche quello dell’[OSCURATO:PERSONA] AG (seconda questione menzionata al punto 39 supra ), si deve constatare che la ricorrente non contesta l’importo dei fatturati presi in considerazione nella decisione impugnata, ma unicamente il fatto che, nel calcolo del massimale dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione il suo fatturato consolidato, che includeva quello realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] AG tra il 1 o dicembre 2022 e il 15 luglio 2023, e non si è basata unicamente sul suo fatturato. 48 Inoltre, occorre ricordare che, come menzionato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti 511 e 512 della decisione impugnata, senza essere contraddetta dalla ricorrente, nel periodo compreso tra il 1 o dicembre 2022 e il 15 luglio 2023, data della cessione delle attività commerciali dell’[OSCURATO:PERSONA] AG a un terzo, il fatturato generato dall’[OSCURATO:PERSONA] AG faceva parte del fatturato consolidato della ricorrente. 49 Al riguardo, le norme in materia di consolidamento contabile in vigore nel diritto dell’Unione sono intese a rendere un’immagine fedele del patrimonio, della situazione finanziaria nonché dei risultati dell’insieme delle società facenti parte di un gruppo.

L’articolo 22, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva n. 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio ( GU 2013, L 182, pag. 19 ), impone pertanto l’obbligo di redigere bilanci d’esercizio a ogni impresa madre che, in particolare, abbia la maggioranza dei diritti di voto in un’impresa figlia o abbia il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di direzione o di vigilanza di tale impresa o, ancora, che abbia il diritto di esercitare un’«influenza dominante» su una detta impresa (v., per analogia, sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P , EU:C:2013:770 , punto 54 ). 50 Ne consegue che, avendo dimostrato, in modo giuridicamente adeguato, l’imputabilità di un’infrazione a una società che si trova al vertice di un gruppo, come nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA], ai fini della valutazione della capacità finanziaria di detta società, può prendere in considerazione i conti consolidati di quest’ultima in quanto tali conti possono essere considerati un elemento pertinente di valutazione (sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P , EU:C:2013:770 , punto 55 ). 51 Inoltre, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, se si ammettesse che un’impresa che ha commesso un’infrazione alle regole della concorrenza dell’Unione possa, mediante il trasferimento a terzi di un settore delle sue attività prima dell’adozione della decisione che le infligge un’ammenda, ridurre sensibilmente il massimale che tale ammenda non deve in alcun caso superare, l’efficacia delle sanzioni previste dal regolamento n. 1/2003 sarebbe gravemente compromessa (sentenza del 22 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑702/19 P , EU:C:2020:857 , punto 104 ). 52 Nel caso di specie, poiché, in applicazione della giurisprudenza menzionata al precedente punto 44, il fatturato realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, deve riflettere la situazione economica reale dell’impresa durante il periodo in cui è stata commessa l’infrazione, non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver preso in considerazione il fatturato consolidato della ricorrente in quanto società madre, il quale includeva quindi quello della sua società figlia, l’[OSCURATO:PERSONA] AG, tra il 1 o dicembre 2022 e il 15 luglio 2023.

Infatti, la ricorrente non contesta che, nel corso del periodo dell’infrazione e fino a quest’ultima data, essa formava un’unità economica unica con l’[OSCURATO:PERSONA] AG, sulla quale esercitava un’influenza determinante. 53 Inoltre, occorre rilevare che, nelle circostanze del caso di specie e come indicato al precedente punto 40, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse calcolato l’importo dell’ammenda sulla base del solo fatturato realizzato dalla ricorrente, tale importo sarebbe stato irrisorio alla luce della gravità dell’infrazione, della sua durata e dei guadagni illeciti generati da tale infrazione per tutta la durata della sua commissione. 54 A tale riguardo e in ogni caso, si deve necessariamente constatare che, come fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], essa avrebbe persino potuto considerare l’esercizio sociale compreso tra il 1 o dicembre 2021 e il 30 novembre 2022 come periodo di riferimento per il calcolo del massimale dell’ammenda inflitta alla ricorrente, il che sarebbe stato più sfavorevole per quest’ultima.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente considerare che, come menzionato al precedente punto 44, tale esercizio sociale era quello che rifletteva meglio la situazione economica reale dell’impresa nel corso del periodo in cui è stata commessa l’infrazione, poiché era l’ultimo esercizio sociale completo nel corso del quale l’[OSCURATO:PERSONA] AG e la ricorrente formavano una stessa unità economica, come era avvenuto per tutta la durata della commissione dell’infrazione. 55 Inoltre, occorre respingere gli argomenti della ricorrente, compresi quelli sviluppati in udienza, secondo i quali, nel caso di specie, il calcolo del massimale dell’ammenda inflittale nella decisione impugnata contrasta con la giurisprudenza della Corte risultante, in particolare, dalle sentenze del 26 novembre 2013, Kendrion/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑50/12 P , EU:C:2013:771 ), e del 25 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/GEA Group ( C‑823/18 P , EU:C:2020:955 ). 56 Infatti, ai punti 53, 57 e 58 della sentenza del 26 novembre 2013, Kendrion/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑50/12 P , EU:C:2013:771 ), la Corte ha considerato che, nell’ipotesi in cui una società madre e la sua società figlia non costituissero più un’impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE alla data di adozione di una decisione che infliggeva loro un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza, ciascuna di esse aveva diritto all’applicazione individuale nei propri confronti del massimale del 10% del fatturato e che, ciò premesso, la società madre non poteva sostenere di beneficiare del massimale applicabile alla sua ex società figlia.

La Corte ha quindi respinto l’argomento secondo cui dalla nozione di responsabilità solidale discendeva che una società madre non poteva essere condannata al pagamento di un’ammenda di importo superiore a quello dell’ammenda inflitta alla sua società figlia. 57 Analogamente, ai punti 75, 77, 79 e 80 della sentenza del 25 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/GEA Group ( C‑823/18 P , EU:C:2020:955 ), la Corte, basandosi peraltro sulla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 26 novembre 2013, Kendrion/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑50/12 P , EU:C:2013:771 ), ha anzitutto ricordato che, quando due persone giuridiche distinte, quali una società madre e la sua società figlia, non costituivano più un’impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE alla data di adozione di una decisione che infliggeva loro un’ammenda, esse avevano il diritto di vedersi applicare individualmente il massimale del 10% del fatturato.

La Corte ha poi convalidato il calcolo di detto massimale per ciascuna di queste due persone giuridiche, effettuato separatamente dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base del fatturato quale realizzato nel corso dell’esercizio sociale che aveva preceduto l’adozione della decisione controversa in tale causa e da cui risultava che la società madre era l’unica responsabile per una parte dell’ammenda inflitta. 58 Per contro, nella presente causa, oltre alle società [OSCURATO:PERSONA], solo la società madre, vale a dire la ricorrente, è stata considerata aver violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE (v. punto 11 supra ).

Solo la ricorrente in quanto società madre, ad esclusione dell’[OSCURATO:PERSONA] AG in quanto ex società figlia, è stata quindi oggetto, nella decisione impugnata, di un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza dell’Unione e ad essa è stata indirizzata tale decisione (v. punti 12 e 14 supra ). 59 Da quanto precede risulta quindi che la ricorrente non può affermare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione, per calcolare il fatturato realizzato tra il 1 o dicembre 2022 e il 15 luglio 2023, unicamente quello che essa aveva realizzato in tale periodo, senza tener conto del fatturato realizzato dalla sua società figlia, l’[OSCURATO:PERSONA] AG. 60 Ne consegue che, per il calcolo del massimale dell’ammenda inflitta alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in alcun errore di diritto nel prendere in considerazione il fatturato consolidato di quest’ultima per l’esercizio sociale compreso tra il 1 o dicembre 2022 e il 30 novembre 2023, il quale comprendeva quindi, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 44, il fatturato realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] AG fino al 15 luglio 2023, data della cessione delle attività commerciali di quest’ultima a un terzo (v. punto 6 supra ).

Infatti, tale fatturato rifletteva la situazione economica reale della ricorrente durante il periodo dell’infrazione. 61 Occorre quindi respingere la prima, la seconda, la terza e la quarta censura del motivo unico di ricorso.

Sulla quinta censura del motivo unico di ricorso, vertente sul carattere sproporzionato dell’ammenda 62 Con la sua quinta censura del motivo unico di ricorso, la ricorrente fa valere che l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata conduce a un’ammenda di importo sproporzionato che non può essere giustificato da considerazioni relative alla necessità di garantire l’efficacia delle sanzioni in materia di concorrenza. 63 In primo luogo, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato un importo massimo dell’ammenda a circa EUR 10,4 milioni nel corso dell’esercizio sociale compreso tra il 1 o dicembre 2022 e il 30 novembre 2023, mentre essa ha realizzato un fatturato di circa EUR 3,7 milioni, il che giustificherebbe un’ammenda massima inferiore a EUR 400000.

Essa ritiene che l’importo massimo dell’ammenda fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] superi il 10% del suo fatturato e sia sproporzionato rispetto alle sue dimensioni in quanto impresa interessata al momento dell’adozione della decisione impugnata. 64 In secondo luogo, secondo la ricorrente, un siffatto risultato non può essere giustificato da considerazioni relative all’effettività delle sanzioni in materia di pratiche anticoncorrenziali.

La ricorrente fa valere che la linea giurisprudenziale relativa all’anno di riferimento pertinente ai fini dell’applicazione del massimale del 10% mirerebbe, in particolare, a garantire l’effettività delle sanzioni inflitte in materia di pratiche anticoncorrenziali, vale a dire evitare che le imprese interessate possano ridurre arbitrariamente l’importo massimo di un’ammenda, ad esempio mediante una ristrutturazione deliberata o una vendita di attivi a terzi.

Orbene, la ricorrente ritiene che nessun problema di effettività di questo tipo si ponga nel caso di specie, in quanto, da un lato, l’insolvenza dell’[OSCURATO:PERSONA] AG era dovuta a diversi fattori, esterni a tali imprese, e a condizioni di mercato sfavorevoli e, dall’altro, la vendita e il trasferimento delle attività commerciali dell’[OSCURATO:PERSONA] AG a un terzo sarebbero una normale conseguenza della procedura di insolvenza. 65 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 66 A tale riguardo, occorre constatare che, con la quinta censura, la ricorrente contesta, in sostanza, la proporzionalità dell’ammenda che le è stata inflitta, limitandosi a tal proposito a far valere che il massimale di quest’ultima è stato erroneamente calcolato sulla base del fatturato consolidato da essa realizzato per l’esercizio compreso tra il 1 o dicembre 2022 e il 30 novembre 2023 in quanto società madre dell’[OSCURATO:PERSONA] AG fino al 15 luglio 2023, data della cessione a un terzo delle attività commerciali di tale società. 67 Orbene, si deve necessariamente constatare che, in tali circostanze, la quinta censura non può che essere respinta in conseguenza di quanto già dichiarato ai precedenti punti da 27 a

61. 68 Occorre quindi respingere la quinta censura del motivo unico di ricorso e, pertanto, tale motivo nella sua interezza.

Sulle conclusioni presentate in subordine 69 Per quanto riguarda, peraltro, il secondo capo delle conclusioni della ricorrente, formulato in subordine (v. punto 15 supra ), diretto alla riduzione dell’importo dell’ammenda, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la competenza estesa al merito, riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 conformemente all’articolo 261 TFUE, autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora inflitta [v. sentenza dell’11 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑582/15 , non pubblicata, EU:T:2019:497 , punto 361 e giurisprudenza citata]. 70 Inoltre, l’esercizio di tale competenza estesa al merito non equivale a un controllo d’ufficio e il procedimento avviene in contraddittorio.

Spetta al ricorrente, in linea di principio, dedurre i motivi per i quali contesta la decisione controversa e fornire elementi di prova a sostegno di tali motivi (v. sentenza dell’11 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑582/15 non pubblicata, EU:T:2019:497 , punto 362 e giurisprudenza citata). 71 Nel caso di specie, occorre constatare che, per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, la ricorrente si limita a formulare, in subordine, una domanda di riduzione di quest’ultimo nel suo secondo capo delle conclusioni (v. punto 15 supra ), senza tuttavia avanzare alcuna argomentazione specifica a sostegno di tale domanda.

In tali circostanze, nessuna delle censure sollevate a sostegno delle conclusioni in via principale è fondata e la ricorrente non soddisfa il requisito, quale ricordato nella giurisprudenza citata al precedente punto 70, di sollevare motivi e di fornire elementi di prova a sostegno della sua domanda. 72 La domanda di riduzione dell’ammenda, formulata dalla ricorrente nel secondo capo delle conclusioni, deve quindi essere respinta. 73 Pertanto, occorre respingere integralmente il ricorso.

Sulle spese 74 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico di tutte le spese.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & Co.

KG è condannata alle spese.

Kowalik-Bańczyk da [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 maggio 2026.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0087 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 6 maggio 2026 ( *1 ) «Concorrenza – Intese – Mercato dell’abbigliamento e accessori per uomini, donne e bambini con licenza [OSCURATO:PERSONA] – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Ammenda – Errore di diritto – Proporzionalità – Competenza estesa al merito» Nella causa T‑87/25, [OSCURATO:PERSONA] & Co. KG , con sede in Herford (Germania), rappresentata da U. Itzen, N. Andree, A. [OSCURATO:PERSONA] e S. Prüfer, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da M. Domecq, A. Keidel e I. Naglis, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, R. da [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e H. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliera: I. Kurme, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] & Co. KG, ricorrente, chiede, in via principale, l’annullamento, in sostanza, dell’articolo 2, primo comma, lettera b), e dell’articolo 3 della decisione C(2024) 8150 final della [OSCURATO:PERSONA], del 28 novembre 2024, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.40642 – [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «decisione impugnata») e, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale. Fatti 2 A seguito di una denuncia depositata il 25 marzo 2019, la [OSCURATO:PERSONA] europea, sul fondamento dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), ha constatato nella decisione impugnata che, nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2008 e il 31 marzo 2021 (in prosieguo: il «periodo dell’infrazione»), la [OSCURATO:PERSONA] e la Société de [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «società [OSCURATO:PERSONA]») nonché la ricorrente avevano partecipato a intese o a pratiche concordate relative alla commercializzazione di prodotti del marchio [OSCURATO:PERSONA]. 3 Nel corso del periodo dell’infrazione, la ricorrente era la società madre di un gruppo di imprese (in prosieguo: il «gruppo [OSCURATO:PERSONA]») e deteneva così indirettamente la maggioranza del capitale, con diritto di voto, dell’[OSCURATO:PERSONA] AG, comprese le sue società figlie (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA] AG»). Quest’ultima deteneva nel corso di detto periodo la maggioranza del capitale di diverse società figlie. 4 L’attività principale del gruppo [OSCURATO:PERSONA] era, durante il periodo dell’infrazione, la fabbricazione e la distribuzione di capi di abbigliamento in Europa, principalmente con il marchio [OSCURATO:PERSONA]. 5 A fine aprile 2023 l’[OSCURATO:PERSONA] AG ha chiesto l’avvio di una procedura di insolvenza e sono stati nominati curatori dell’insolvenza provvisori. 6 Il 15 luglio 2023 è stata avviata una procedura formale di insolvenza nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] AG e il controllo delle entità insolventi è stato quindi trasferito ai curatori dell’insolvenza. Lo stesso giorno, i curatori dell’insolvenza hanno venduto le attività commerciali dell’[OSCURATO:PERSONA] AG e le hanno trasferite in modo irreversibile a un investitore terzo indipendente. 7 A seguito degli scambi tra i curatori dell’insolvenza e i servizi della [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi hanno informato detti amministratori con lettera del 18 luglio 2023 della loro intenzione di non infliggere un’eventuale ammenda all’acquirente dell’Alhers AG, nella sua qualità di successore economico di quest’ultima. Detti servizi hanno tuttavia indicato che, in tale fase dell’indagine, la comunicazione in parola non aveva nessun carattere formale e vincolante per la [OSCURATO:PERSONA]. 8 Il 18 marzo 2024 la ricorrente ha presentato una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda che le era stato previamente notificato dalla [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno di tale domanda, la ricorrente si è basata sul punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ), facendo valere la sua mancanza di capacità contributiva. 9 A seguito di tale domanda, la [OSCURATO:PERSONA], ai punti da 508 a 519 della decisione impugnata, ha ritenuto, in sostanza, che il fatturato da prendere in considerazione per il calcolo del massimale dell’ammenda quale previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 fosse il fatturato consolidato della ricorrente relativo all’ultimo esercizio sociale precedente l’adozione della decisione impugnata, intercorso tra il 1 o dicembre 2022 e il 30 novembre 2023. Pertanto, il fatturato preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo del massimale comprendeva non solo quello realizzato dalla ricorrente nel corso di tale periodo, ma anche quello che era stato realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] AG fino al 15 luglio 2023. 10 Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha poi indicato, al punto 531, quanto segue: «Sulla base degli elementi di prova descritti nell’allegato I e al fine di evitare l’imposizione di un’ammenda che metterebbe gravemente a repentaglio la redditività economica dell’[OSCURATO:PERSONA], l’importo finale da infliggere [alla ricorrente] dovrebbe essere ridotto a EUR 3500000, in applicazione del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende. Tale importo rappresenta una riduzione di circa il 66,09%». 11 All’articolo 1 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la ricorrente e le società [OSCURATO:PERSONA] avessero violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, partecipando a un’infrazione unica e continuata riguardante l’intero Spazio economico europeo (SEE), consistente in intese o pratiche concordate aventi per oggetto di falsare la concorrenza nel mercato interno. 12 All’articolo 2, primo comma, lettera b), della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dell’infrazione accertata, ha inflitto alla ricorrente un’ammenda di EUR 3500000. 13 Con lettera allegata alla decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla domanda di riduzione dell’ammenda (v. punto 8 supra ). Essa ha quindi deciso, all’articolo 3 della decisione impugnata, che la ricorrente era autorizzata a pagare l’ammenda in forma frazionata, a condizione che fosse pagata la somma di EUR 250000 entro i tre mesi successivi alla data della decisione. L’importo residuo dovrebbe essere versato in tre rate annuali, vale a dire EUR 750000 entro il 30 giugno 2026, EUR 1000000 entro il 30 giugno 2027 e EUR 1500000 entro il 30 giugno 2028, compresi, per ciascuna di tali rate, gli interessi calcolati sugli importi non pagati per il periodo fino al giorno del pagamento. 14 Secondo l’articolo 5 della decisione impugnata, solo la ricorrente e le società [OSCURATO:PERSONA] erano destinatarie di detta decisione. Per contro, essa non era indirizzata all’[OSCURATO:PERSONA] AG. Conclusioni delle parti 15 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – in via principale, annullare, in sostanza, l’articolo 2, primo comma, lettera b), e l’articolo 3 della decisione impugnata; – in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflittale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 16 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – in via principale, respingere il ricorso; – in subordine, fissare l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente a un importo che ritenga appropriato; – condannare la ricorrente alle spese. In diritto 17 In via preliminare, occorre precisare che, con il suo ricorso, la ricorrente non contesta le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], contenute nella decisione impugnata, secondo le quali il suo comportamento costituisce una violazione delle norme del diritto dell’Unione europea in materia di concorrenza. Essa non contesta neppure la valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] circa la sua mancanza di capacità contributiva figurante nella lettera allegata alla decisione impugnata (v. punti 8 e 13 supra ). 18 Infatti, con il presente ricorso, la ricorrente mira unicamente all’annullamento della decisione impugnata per quanto riguarda l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta, come previsto all’articolo 2, primo comma, lettera b), e all’articolo 3 di tale decisione. La ricorrente chiede quindi l’annullamento parziale della decisione impugnata o, in subordine, che l’importo dell’ammenda sia ridotto dal Tribunale nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, di modo che l’ammenda non ecceda il 10% del fatturato da essa realizzato nel corso del suo ultimo esercizio completo precedente l’adozione della decisione impugnata. Sulle conclusioni presentate in via principale 19 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errori di diritto e di valutazione e ha violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, applicando erroneamente il massimale del 10% del fatturato annuo nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda. Essa fa valere, in sostanza, in una prima censura, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto del fatto che il massimale dell’ammenda corrispondente al 10% del fatturato si applicava individualmente a unità economiche distinte. In una seconda censura, essa sostiene che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, l’[OSCURATO:PERSONA] AG non faceva parte della sua stessa unità economica. In una terza censura, essa sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore nella decisione impugnata nel tener conto del fatturato realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] AG in sede di calcolo del massimale dell’ammenda inflittale. In una quarta censura, essa sostiene che la giurisprudenza citata nella decisione impugnata non avvalora l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] e, in una quinta censura, sostiene che l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] conduce a un risultato inadeguato, nei limiti in cui un tale approccio conduce a un importo sproporzionato dell’ammenda, che non può essere giustificato da considerazioni relative alla necessità di garantire l’efficacia delle sanzioni in materia di concorrenza. Sulle prime quattro censure del motivo unico di ricorso, vertenti su errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, nel considerare che la ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] AG appartenevano a un’unità economica unica ai fini del calcolo del massimale dell’ammenda inflitta e, dall’altro, nel tenere conto, in sede di calcolo di detto massimale, del fatturato realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] AG 20 Con le prime quattro censure del motivo unico di ricorso, che occorre trattare congiuntamente, la ricorrente, in sostanza, contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto, in sede di calcolo del massimale dell’ammenda che le è stata inflitta, del fatto che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, l’[OSCURATO:PERSONA] AG e la medesima non facevano più parte della stessa unità economica. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi incorsa in un errore di diritto nel tener conto, in sede di calcolo di detto massimale, del fatturato consolidato della ricorrente e nel tener conto, di conseguenza, del fatturato realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] AG nel calcolo del massimale dell’ammenda previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 21 In via preliminare, la ricorrente sottolinea che dalla giurisprudenza risulta che la fissazione del massimale dell’ammenda del 10% del fatturato ha lo scopo di evitare che un’ammenda sia sproporzionata rispetto alla dimensione dell’impresa sanzionata, mirando così a evitare un grave pregiudizio alla redditività economica di quest’ultima, che rischierebbe di essere esclusa dal mercato. 22 Inoltre, in primo luogo, dalla formulazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, senza che la [OSCURATO:PERSONA] disponga di alcun potere discrezionale al riguardo, risulterebbe che il massimale dell’ammenda del 10% del fatturato deve essere calcolato individualmente per qualsiasi impresa interessata per quanto riguarda l’unità economica quale si presenta al momento dell’adozione della decisione che infligge l’ammenda. Basandosi in particolare sulle sentenze del 26 novembre 2013, Kendrion/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑50/12 P , EU:C:2013:771 ), e del 25 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/GEA Group ( C‑823/18 P , EU:C:2020:955 ), la ricorrente sostiene che, qualora, prima dell’adozione di una decisione che infligge un’ammenda, sia stata precedentemente modificata un’unità economica, il massimale dell’ammenda dovrebbe applicarsi individualmente a ciascuna unità economica ed essere calcolato in funzione del fatturato che ciascuna di esse ha realizzato. Ciò avverrebbe nel caso di specie dal momento che, il 15 luglio 2023, ossia prima dell’adozione della decisione impugnata, è stata avviata una procedura formale di insolvenza e, alla stessa data, le attività commerciali dell’[OSCURATO:PERSONA] AG sono state cedute a un terzo. Di conseguenza, tenendo conto, in sede di determinazione di detto massimale, di un importo errato del fatturato, la decisione impugnata avrebbe violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 23 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, in applicazione del diritto tedesco in materia di insolvenza, essa non aveva, in quanto azionista dell’[OSCURATO:PERSONA] AG, il potere di influire sulla procedura di insolvenza e sul processo di vendita. Secondo la ricorrente, i curatori dell’insolvenza devono vendere i beni della società al fine di soddisfare i suoi creditori. Nel caso di specie, sempre secondo la ricorrente, i creditori dell’[OSCURATO:PERSONA] AG non sarebbero interamente soddisfatti, cosicché non vi sarebbero eccedenze che potrebbero esserle versate in quanto azionista dell’[OSCURATO:PERSONA] AG. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata strettamente associata al processo di vendita dell’[OSCURATO:PERSONA] AG, confermando al contempo che nessuna responsabilità per un’ammenda sarebbe stata imputata agli attivi trasferiti né all’acquirente di questi ultimi. 24 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che dalla giurisprudenza risulta che la vendita di una società figlia da parte di una società madre può rompere l’unità economica fino ad allora esistita tra di esse. A tale riguardo, essa afferma che, nel caso di specie, sebbene la vendita sia stata realizzata mediante una cessione combinata di attivi e di azioni e, in quanto società iscritta in liquidazione, l’[OSCURATO:PERSONA] AG continui ad esistere giuridicamente, si deve necessariamente constatare che gli attivi e le azioni da essa posseduti in tale società nonché le sue quote nelle società figlie non insolventi e, pertanto, le attività commerciali dell’[OSCURATO:PERSONA] AG sono state definitivamente trasferite all’acquirente, cosicché essa ne è stata inevitabilmente spossessata. 25 In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la giurisprudenza citata nella sezione 10.3.5 della decisione impugnata, in particolare la sentenza del 22 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑702/19 P , EU:C:2020:857 ), non è applicabile nel caso di specie, poiché riguarderebbe unicamente la determinazione dell’esercizio sociale pertinente per il calcolo del massimale dell’ammenda. La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi commesso un errore basandosi su detta giurisprudenza per giustificare, a torto, la presa in considerazione del fatturato realizzato da un’unità economica distinta, l’[OSCURATO:PERSONA] AG, ai fini del calcolo del massimale dell’ammenda inflittale. In altri termini, secondo la ricorrente, il massimale del 10% dovrebbe essere determinato in funzione, da un lato, dell’unità economica pertinente e, dall’altro, dell’anno di riferimento pertinente relativo a tale unità economica. La giurisprudenza non autorizzerebbe l’assimilazione di queste due fasi consecutive, a pena di contravvenire alle disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 26 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 27 Si deve constatare che, con le prime quattro censure del motivo unico di ricorso, la ricorrente contesta, in sostanza, il fatto che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha calcolato il massimale del 10% del fatturato realizzato individualmente da ciascuna delle società del gruppo, ma lo ha fatto in base al suo fatturato consolidato, che includeva quello realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] AG, mentre, al momento dell’adozione della decisione impugnata, le due imprese non facevano più parte della stessa unità economica. Essa sostiene quindi che, considerando che l’«esercizio sociale precedente» pertinente, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, fosse quello intercorso tra il 1 o dicembre 2022 e il 30 novembre 2023, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore nel calcolo del massimale dell’ammenda inflittale. Infatti, essa avrebbe dovuto prendere in considerazione soltanto il fatturato della ricorrente realizzato nel corso di detto periodo, senza includervi quello realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] AG. 28 In primo luogo, per quanto riguarda la responsabilità della ricorrente per l’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, sanzionata dalla decisione impugnata, occorre ricordare che l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 dispone che la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere ammende alle imprese che commettono un’infrazione all’articolo 101 TFUE a condizione che, per ciascuna impresa partecipante all’infrazione, l’ammenda non superi il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente. 29 Tuttavia, né l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, né la giurisprudenza determinano la persona giuridica o fisica che la [OSCURATO:PERSONA] abbia l’obbligo di ritenere responsabile dell’infrazione e di sanzionare con l’irrogazione di un’ammenda (v., sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 51 e giurisprudenza citata). 30 Secondo costante giurisprudenza, il comportamento illecito di una società figlia può essere imputato alla società madre, in particolare, qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale società figlia non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società madre, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche. Ciò si verifica perché, in tale situazione, la società madre e la propria società figlia fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi del diritto dell’Unione in materia di concorrenza (v., sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punti 52 e 53 nonché giurisprudenza citata). 31 Inoltre, ai sensi di una giurisprudenza consolidata, la società madre cui è stato imputato il comportamento illecito della sua società figlia viene personalmente condannata per un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione che si ritiene abbia commesso essa stessa, a causa dell’influenza determinante che essa esercitava sulla società figlia, che le consentiva di determinare il comportamento di quest’ultima sul mercato (v., sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 56 e giurisprudenza citata). 32 Infatti, il diritto dell’Unione in materia di concorrenza si fonda sul principio della responsabilità personale dell’unità economica che ha commesso l’infrazione. Pertanto, se la società madre rientra in tale unità economica, è considerata responsabile personalmente e in solido, unitamente alle altre persone giuridiche che formano tale unità, dell’infrazione commessa (v. sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 57 e giurisprudenza citata). 33 Dalla giurisprudenza risulta altresì che, qualora esistano più persone fisiche o giuridiche, quali una società madre e una società figlia, che possono essere considerate responsabili del comportamento illecito dell’impresa di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] è libera di scegliere se imputare tale comportamento a una o a ciascuna di esse contemporaneamente (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, Uralita/[OSCURATO:PERSONA], T‑349/08 , non pubblicata, EU:T:2011:622 , punti da 58 a 60 e giurisprudenza ivi citata). 34 Nel caso di specie, occorre ricordare che, al punto 474 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che l’[OSCURATO:PERSONA] AG nonché un’altra impresa non avevano deciso in modo indipendente la loro condotta nei casi riguardanti i prodotti del marchio [OSCURATO:PERSONA], ma avevano attuato, in tutti gli aspetti sostanziali, istruzioni ricevute dalla ricorrente. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dette imprese formavano una stessa unità economica con la ricorrente, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. 35 Occorre quindi constatare, da un lato, che la ricorrente ha partecipato all’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, sanzionata nella decisione impugnata (v. punto 2 supra ) e, dall’altro, che, durante tutto il periodo dell’infrazione e anche durante una parte dell’esercizio sociale preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo dell’ammenda inflittale, vale a dire tra il 1 o dicembre 2022 e il 15 luglio 2023, la ricorrente era la società madre del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, deteneva indirettamente la maggioranza del capitale dell’[OSCURATO:PERSONA] AG (v. punti 3 e 9 supra ). 36 A tale riguardo, la ricorrente non contesta che l’avvio di una procedura formale di insolvenza riguardante l’[OSCURATO:PERSONA] AG e la cessione delle attività commerciali di quest’ultima, il 15 luglio 2023, a un terzo (v. punto 6 supra ) non cancellino la sua responsabilità nell’infrazione accertata e sanzionata nella decisione impugnata. 37 Infatti, indipendentemente dall’avvio di una procedura di insolvenza nonché dalla successiva cessione delle attività commerciali, che hanno avuto come conseguenza che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, la ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] AG non facevano più parte della stessa unità economica, la ricorrente non contesta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, l’abbia considerata responsabile dell’infrazione accertata, senza tuttavia dichiararla responsabile in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] AG. 38 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi considerato, all’articolo 1 della decisione impugnata, che la ricorrente e altre due società, vale a dire le società [OSCURATO:PERSONA], avevano violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE e ha quindi ritenuto la ricorrente responsabile dell’infrazione, senza tuttavia includere l’[OSCURATO:PERSONA] AG in tale dichiarazione di responsabilità. Peraltro, occorre constatare che, con il presente ricorso, la ricorrente non contesta né la sua responsabilità nell’infrazione di cui trattasi e non chiede quindi l’annullamento dell’articolo 1 della decisione impugnata, né il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] AG non sia stata menzionata in detto articolo della decisione impugnata e non sia stata destinataria di tale decisione (v. punti 17 e 18 supra ). 39 In secondo luogo, si pongono le questioni se, innanzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente preso in considerazione, nella decisione impugnata, quale «esercizio sociale precedente» pertinente, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, l’esercizio intercorso tra il 1 o dicembre 2022 e il 30 novembre 2023 e, poi, se, nel calcolo del massimale dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione unicamente il fatturato della ricorrente durante detto periodo o, come ha fatto nella decisione impugnata, anche il fatturato dell’[OSCURATO:PERSONA] AG. 40 A tale riguardo, da un lato, occorre constatare che, al punto 515 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, durante il periodo dell’infrazione, la ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA] AG e un’altra impresa costruivano un’unità economica unica e che, nel corso dell’esercizio sociale compreso tra il 1 o dicembre 2022 e il 30 novembre 2023, l’[OSCURATO:PERSONA] AG aveva realizzato la maggior parte del fatturato della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che, ai fini dell’applicazione del limite del 10% del fatturato, la presa in considerazione del fatturato dell’[OSCURATO:PERSONA] AG fino al 15 luglio 2023, data della cessione delle attività commerciali di quest’ultima a un terzo, era tale da garantire il carattere proporzionato dell’ammenda alla luce della situazione economica della ricorrente durante il periodo dell’infrazione. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre osservato che il fatturato inferiore realizzato dalle imprese diverse dall’[OSCURATO:PERSONA] AG, vale a dire essenzialmente la ricorrente a partire dal 16 luglio 2023, dopo la cessione delle attività commerciali dell’[OSCURATO:PERSONA] AG a un terzo, rappresentava la situazione economica della ricorrente nel corso dei restanti mesi dell’esercizio sociale che andava dal 1 o dicembre 2022 al 30 novembre 2023, ma non rifletteva fedelmente la situazione di quest’ultima sull’intero esercizio sociale o durante il periodo dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì osservato che, se l’intero fatturato annuo dell’[OSCURATO:PERSONA] AG per il 2023 fosse stato escluso dal calcolo dell’ammenda, ciò l’avrebbe portata a fissare l’importo dell’ammenda a un livello eccessivamente basso, privandola così di qualsiasi effetto dissuasivo. 41 Dall’altro lato, per quanto riguarda il fatturato da prendere in considerazione per il calcolo del massimale dell’ammenda inflitta alla ricorrente, dalla giurisprudenza risulta che il limite massimo dell’importo dell’ammenda, previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, il cui contenuto è ricordato al precedente punto 28, è diretto a evitare che siano inflitte ammende che le imprese, date le loro dimensioni, quali determinate dal loro fatturato complessivo, ancorché in maniera approssimativa ed imperfetta, non saranno, prevedibilmente, in grado di saldare. Si tratta, pertanto, di un limite uniformemente applicabile a tutte le imprese e articolato in funzione delle dimensioni di ciascuna di esse, inteso ad evitare ammende di livello eccessivo e sproporzionato (v. sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P , EU:C:2013:770 , punto 48 e giurisprudenza citata). 42 Tale finalità deve tuttavia conciliarsi con lo scrupolo di garantire un sufficiente carattere dissuasivo dell’ammenda, che giustifichi la considerazione delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa interessata, vale a dire delle risorse globali dell’autore dell’infrazione (v. sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P , EU:C:2013:770 , punto 49 e giurisprudenza citata). 43 Infatti, lo scopo della considerazione delle dimensioni e delle risorse globali dell’impresa stessa per assicurare un effetto dissuasivo sufficiente all’ammenda risiede nell’impatto perseguito su detta impresa, in quanto la sanzione non deve essere trascurabile con riferimento, in particolare, alla capacità finanziaria dell’impresa stessa (v. sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P , EU:C:2013:770 , punto 50 e giurisprudenza citata) Pertanto, quando occorre valutare le risorse finanziarie di un’impresa alla quale sia imputata un’infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione, appare giustificato tener conto del fatturato di tutte le società nei confronti delle quali l’impresa interessata gode della possibilità di esercitare un’influenza determinante (v. sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12P , EU:C:2013:770 , punto 51 e giurisprudenza citata). Inoltre, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA], essa non è tenuta, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda, a prendere in considerazione la situazione finanziaria fragile di un’impresa, dal momento che il riconoscimento di un tale obbligo procurerebbe un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P , EU:C:2005:408 , punto 327 ). 44 Pertanto, per determinare l’«esercizio sociale precedente», ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] deve valutare, per ciascun caso di specie e alla luce del suo contesto nonché degli scopi perseguiti dal regime sanzionatorio introdotto dal regolamento n. 1/2003, l’impatto che vuole produrre sull’impresa interessata, tenendo conto in particolare di un fatturato che rifletta la reale situazione economica della stessa nel periodo in cui è stata commessa l’infrazione (v. sentenza del 22 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑702/19 P , EU:C:2020:857 , punto 102 e giurisprudenza citata). 45 Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, l’«esercizio sociale precedente» pertinente, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, e la sua determinazione tra il 1 o dicembre 2022 e il 30 novembre 2023 (prima questione menzionata al precedente punto 39), occorre indicare che, alla nota a piè di pagina n. 827 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che tale periodo di riferimento corrispondeva all’esercizio sociale dell’[OSCURATO:PERSONA] AG e della ricorrente, circostanza che peraltro essa non contesta. 46 Orbene, poiché la decisione impugnata è stata adottata il 28 novembre 2024, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente rilevato, al punto 511 della decisione impugnata, che l’«esercizio sociale precedente», ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, si estendeva dal 1 o dicembre 2022 al 30 novembre 2023. Peraltro, la ricorrente stessa conferma che la scelta della [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione tale anno come anno di riferimento ai fini dell’applicazione del massimale del 10% del fatturato non è rimessa in discussione nel caso di specie. 47 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se, nel calcolo del massimale dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione unicamente il fatturato della ricorrente o, come ha fatto nella decisione impugnata, anche quello dell’[OSCURATO:PERSONA] AG (seconda questione menzionata al punto 39 supra ), si deve constatare che la ricorrente non contesta l’importo dei fatturati presi in considerazione nella decisione impugnata, ma unicamente il fatto che, nel calcolo del massimale dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione il suo fatturato consolidato, che includeva quello realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] AG tra il 1 o dicembre 2022 e il 15 luglio 2023, e non si è basata unicamente sul suo fatturato. 48 Inoltre, occorre ricordare che, come menzionato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti 511 e 512 della decisione impugnata, senza essere contraddetta dalla ricorrente, nel periodo compreso tra il 1 o dicembre 2022 e il 15 luglio 2023, data della cessione delle attività commerciali dell’[OSCURATO:PERSONA] AG a un terzo, il fatturato generato dall’[OSCURATO:PERSONA] AG faceva parte del fatturato consolidato della ricorrente. 49 Al riguardo, le norme in materia di consolidamento contabile in vigore nel diritto dell’Unione sono intese a rendere un’immagine fedele del patrimonio, della situazione finanziaria nonché dei risultati dell’insieme delle società facenti parte di un gruppo. L’articolo 22, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva n. 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio ( GU 2013, L 182, pag. 19 ), impone pertanto l’obbligo di redigere bilanci d’esercizio a ogni impresa madre che, in particolare, abbia la maggioranza dei diritti di voto in un’impresa figlia o abbia il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di direzione o di vigilanza di tale impresa o, ancora, che abbia il diritto di esercitare un’«influenza dominante» su una detta impresa (v., per analogia, sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P , EU:C:2013:770 , punto 54 ). 50 Ne consegue che, avendo dimostrato, in modo giuridicamente adeguato, l’imputabilità di un’infrazione a una società che si trova al vertice di un gruppo, come nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA], ai fini della valutazione della capacità finanziaria di detta società, può prendere in considerazione i conti consolidati di quest’ultima in quanto tali conti possono essere considerati un elemento pertinente di valutazione (sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P , EU:C:2013:770 , punto 55 ). 51 Inoltre, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, se si ammettesse che un’impresa che ha commesso un’infrazione alle regole della concorrenza dell’Unione possa, mediante il trasferimento a terzi di un settore delle sue attività prima dell’adozione della decisione che le infligge un’ammenda, ridurre sensibilmente il massimale che tale ammenda non deve in alcun caso superare, l’efficacia delle sanzioni previste dal regolamento n. 1/2003 sarebbe gravemente compromessa (sentenza del 22 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑702/19 P , EU:C:2020:857 , punto 104 ). 52 Nel caso di specie, poiché, in applicazione della giurisprudenza menzionata al precedente punto 44, il fatturato realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, deve riflettere la situazione economica reale dell’impresa durante il periodo in cui è stata commessa l’infrazione, non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver preso in considerazione il fatturato consolidato della ricorrente in quanto società madre, il quale includeva quindi quello della sua società figlia, l’[OSCURATO:PERSONA] AG, tra il 1 o dicembre 2022 e il 15 luglio 2023. Infatti, la ricorrente non contesta che, nel corso del periodo dell’infrazione e fino a quest’ultima data, essa formava un’unità economica unica con l’[OSCURATO:PERSONA] AG, sulla quale esercitava un’influenza determinante. 53 Inoltre, occorre rilevare che, nelle circostanze del caso di specie e come indicato al precedente punto 40, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse calcolato l’importo dell’ammenda sulla base del solo fatturato realizzato dalla ricorrente, tale importo sarebbe stato irrisorio alla luce della gravità dell’infrazione, della sua durata e dei guadagni illeciti generati da tale infrazione per tutta la durata della sua commissione. 54 A tale riguardo e in ogni caso, si deve necessariamente constatare che, come fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], essa avrebbe persino potuto considerare l’esercizio sociale compreso tra il 1 o dicembre 2021 e il 30 novembre 2022 come periodo di riferimento per il calcolo del massimale dell’ammenda inflitta alla ricorrente, il che sarebbe stato più sfavorevole per quest’ultima. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente considerare che, come menzionato al precedente punto 44, tale esercizio sociale era quello che rifletteva meglio la situazione economica reale dell’impresa nel corso del periodo in cui è stata commessa l’infrazione, poiché era l’ultimo esercizio sociale completo nel corso del quale l’[OSCURATO:PERSONA] AG e la ricorrente formavano una stessa unità economica, come era avvenuto per tutta la durata della commissione dell’infrazione. 55 Inoltre, occorre respingere gli argomenti della ricorrente, compresi quelli sviluppati in udienza, secondo i quali, nel caso di specie, il calcolo del massimale dell’ammenda inflittale nella decisione impugnata contrasta con la giurisprudenza della Corte risultante, in particolare, dalle sentenze del 26 novembre 2013, Kendrion/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑50/12 P , EU:C:2013:771 ), e del 25 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/GEA Group ( C‑823/18 P , EU:C:2020:955 ). 56 Infatti, ai punti 53, 57 e 58 della sentenza del 26 novembre 2013, Kendrion/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑50/12 P , EU:C:2013:771 ), la Corte ha considerato che, nell’ipotesi in cui una società madre e la sua società figlia non costituissero più un’impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE alla data di adozione di una decisione che infliggeva loro un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza, ciascuna di esse aveva diritto all’applicazione individuale nei propri confronti del massimale del 10% del fatturato e che, ciò premesso, la società madre non poteva sostenere di beneficiare del massimale applicabile alla sua ex società figlia. La Corte ha quindi respinto l’argomento secondo cui dalla nozione di responsabilità solidale discendeva che una società madre non poteva essere condannata al pagamento di un’ammenda di importo superiore a quello dell’ammenda inflitta alla sua società figlia. 57 Analogamente, ai punti 75, 77, 79 e 80 della sentenza del 25 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/GEA Group ( C‑823/18 P , EU:C:2020:955 ), la Corte, basandosi peraltro sulla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 26 novembre 2013, Kendrion/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑50/12 P , EU:C:2013:771 ), ha anzitutto ricordato che, quando due persone giuridiche distinte, quali una società madre e la sua società figlia, non costituivano più un’impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE alla data di adozione di una decisione che infliggeva loro un’ammenda, esse avevano il diritto di vedersi applicare individualmente il massimale del 10% del fatturato. La Corte ha poi convalidato il calcolo di detto massimale per ciascuna di queste due persone giuridiche, effettuato separatamente dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base del fatturato quale realizzato nel corso dell’esercizio sociale che aveva preceduto l’adozione della decisione controversa in tale causa e da cui risultava che la società madre era l’unica responsabile per una parte dell’ammenda inflitta. 58 Per contro, nella presente causa, oltre alle società [OSCURATO:PERSONA], solo la società madre, vale a dire la ricorrente, è stata considerata aver violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE (v. punto 11 supra ). Solo la ricorrente in quanto società madre, ad esclusione dell’[OSCURATO:PERSONA] AG in quanto ex società figlia, è stata quindi oggetto, nella decisione impugnata, di un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza dell’Unione e ad essa è stata indirizzata tale decisione (v. punti 12 e 14 supra ). 59 Da quanto precede risulta quindi che la ricorrente non può affermare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione, per calcolare il fatturato realizzato tra il 1 o dicembre 2022 e il 15 luglio 2023, unicamente quello che essa aveva realizzato in tale periodo, senza tener conto del fatturato realizzato dalla sua società figlia, l’[OSCURATO:PERSONA] AG. 60 Ne consegue che, per il calcolo del massimale dell’ammenda inflitta alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in alcun errore di diritto nel prendere in considerazione il fatturato consolidato di quest’ultima per l’esercizio sociale compreso tra il 1 o dicembre 2022 e il 30 novembre 2023, il quale comprendeva quindi, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 44, il fatturato realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] AG fino al 15 luglio 2023, data della cessione delle attività commerciali di quest’ultima a un terzo (v. punto 6 supra ). Infatti, tale fatturato rifletteva la situazione economica reale della ricorrente durante il periodo dell’infrazione. 61 Occorre quindi respingere la prima, la seconda, la terza e la quarta censura del motivo unico di ricorso. Sulla quinta censura del motivo unico di ricorso, vertente sul carattere sproporzionato dell’ammenda 62 Con la sua quinta censura del motivo unico di ricorso, la ricorrente fa valere che l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata conduce a un’ammenda di importo sproporzionato che non può essere giustificato da considerazioni relative alla necessità di garantire l’efficacia delle sanzioni in materia di concorrenza. 63 In primo luogo, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato un importo massimo dell’ammenda a circa EUR 10,4 milioni nel corso dell’esercizio sociale compreso tra il 1 o dicembre 2022 e il 30 novembre 2023, mentre essa ha realizzato un fatturato di circa EUR 3,7 milioni, il che giustificherebbe un’ammenda massima inferiore a EUR 400000. Essa ritiene che l’importo massimo dell’ammenda fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] superi il 10% del suo fatturato e sia sproporzionato rispetto alle sue dimensioni in quanto impresa interessata al momento dell’adozione della decisione impugnata. 64 In secondo luogo, secondo la ricorrente, un siffatto risultato non può essere giustificato da considerazioni relative all’effettività delle sanzioni in materia di pratiche anticoncorrenziali. La ricorrente fa valere che la linea giurisprudenziale relativa all’anno di riferimento pertinente ai fini dell’applicazione del massimale del 10% mirerebbe, in particolare, a garantire l’effettività delle sanzioni inflitte in materia di pratiche anticoncorrenziali, vale a dire evitare che le imprese interessate possano ridurre arbitrariamente l’importo massimo di un’ammenda, ad esempio mediante una ristrutturazione deliberata o una vendita di attivi a terzi. Orbene, la ricorrente ritiene che nessun problema di effettività di questo tipo si ponga nel caso di specie, in quanto, da un lato, l’insolvenza dell’[OSCURATO:PERSONA] AG era dovuta a diversi fattori, esterni a tali imprese, e a condizioni di mercato sfavorevoli e, dall’altro, la vendita e il trasferimento delle attività commerciali dell’[OSCURATO:PERSONA] AG a un terzo sarebbero una normale conseguenza della procedura di insolvenza. 65 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 66 A tale riguardo, occorre constatare che, con la quinta censura, la ricorrente contesta, in sostanza, la proporzionalità dell’ammenda che le è stata inflitta, limitandosi a tal proposito a far valere che il massimale di quest’ultima è stato erroneamente calcolato sulla base del fatturato consolidato da essa realizzato per l’esercizio compreso tra il 1 o dicembre 2022 e il 30 novembre 2023 in quanto società madre dell’[OSCURATO:PERSONA] AG fino al 15 luglio 2023, data della cessione a un terzo delle attività commerciali di tale società. 67 Orbene, si deve necessariamente constatare che, in tali circostanze, la quinta censura non può che essere respinta in conseguenza di quanto già dichiarato ai precedenti punti da 27 a 61. 68 Occorre quindi respingere la quinta censura del motivo unico di ricorso e, pertanto, tale motivo nella sua interezza. Sulle conclusioni presentate in subordine 69 Per quanto riguarda, peraltro, il secondo capo delle conclusioni della ricorrente, formulato in subordine (v. punto 15 supra ), diretto alla riduzione dell’importo dell’ammenda, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la competenza estesa al merito, riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 conformemente all’articolo 261 TFUE, autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora inflitta [v. sentenza dell’11 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑582/15 , non pubblicata, EU:T:2019:497 , punto 361 e giurisprudenza citata]. 70 Inoltre, l’esercizio di tale competenza estesa al merito non equivale a un controllo d’ufficio e il procedimento avviene in contraddittorio. Spetta al ricorrente, in linea di principio, dedurre i motivi per i quali contesta la decisione controversa e fornire elementi di prova a sostegno di tali motivi (v. sentenza dell’11 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑582/15 non pubblicata, EU:T:2019:497 , punto 362 e giurisprudenza citata). 71 Nel caso di specie, occorre constatare che, per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, la ricorrente si limita a formulare, in subordine, una domanda di riduzione di quest’ultimo nel suo secondo capo delle conclusioni (v. punto 15 supra ), senza tuttavia avanzare alcuna argomentazione specifica a sostegno di tale domanda. In tali circostanze, nessuna delle censure sollevate a sostegno delle conclusioni in via principale è fondata e la ricorrente non soddisfa il requisito, quale ricordato nella giurisprudenza citata al precedente punto 70, di sollevare motivi e di fornire elementi di prova a sostegno della sua domanda. 72 La domanda di riduzione dell’ammenda, formulata dalla ricorrente nel secondo capo delle conclusioni, deve quindi essere respinta. 73 Pertanto, occorre respingere integralmente il ricorso. Sulle spese 74 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico di tutte le spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & Co. KG è condannata alle spese. Kowalik-Bańczyk da [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 maggio 2026. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris