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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 30127/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Rimini, ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno (in Riccione, il 10/04/2019).

Ritenuto che l'unico motivo sollevato nell'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia) è inammissibile, risultando agli atti la notifica dell'anzidetto decreto, avvenuta in data 08/02/2023, al precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è del [OSCURATO:DATA_NASCITA], successiva alla sentenza impugnata (emessa il 04/04/2023); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro1:remila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Rimini, ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno (in Riccione, il 10/04/2019). Ritenuto che l'unico motivo sollevato nell'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia) è inammissibile, risultando agli atti la notifica dell'anzidetto decreto, avvenuta in data 08/02/2023, al precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è del [OSCURATO:DATA_NASCITA], successiva alla sentenza impugnata (emessa il 04/04/2023); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro1:remila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30127/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris