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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 luglio 2013

Cassazione n. 29798/2022

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la seguente CIRriTNANZA sui ricorsi riuniti n. 11499-2014 e n. 11522-2014, proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

MNGMRZ66C15L124XG), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controrícorrente - Avverso, rispettivamente, la sentenza n. 174/4/13 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, sez. st. di CATANZARO, depositata il 30/07/2013 e la sentenza n. 177/4/13 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, sez. st. di CATANZARO, depositata il 30/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Cosenza, in proprio e nella qualità di legale rappresentante, sino alla cancellazione dal registro delle imprese, della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C, avverso la cartella di pagamento n. 03420080041341972, notificatagli a seguito di iscrizione a ruolo di riprese I.V.A., I.R.P.E.F., I.R.A.P. nonché addizionali regionali relative agli anni 2001, 2002 e 2003; che la C.T.P. di Cosenza, con sentenza n. 261/12/10, accolse parzialmente il ricorso; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della Calabria, sez. st. di Catanzaro la quale, con sentenza n. 174/4/13, depositata il 30.7.2013, rigettò il gravame, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - inammissibili i motivi di censura svolti dal contribuente non già rispetto alla cartella di pagamento quanto, piuttosto, agli avvisi di accertamento sottesi all'iscrizione a ruolo fondante la cartella medesima, "vieppiù alla luce della circostanza che il medesimo contribuente aveva precedentemente proposto ricorso contro gli avvisi di accertamento da cui scaturì la cartella esattoriale oggetto del presente giudizio, poi definito con sentenza n. 258/12/10 della CTP di Cosenza" (cfr. sentenza impugnata, p. 2, penultimo cpv.); Ric. 2014 n. 11499 (riunito il Ric. 2014 n. 11522) sez.

ST - ud. 22-02-2022 -2- che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che con ordinanza resa all'esito della stessa camera di consiglio del 22 gennaio 2021: 1) è stato riunito al presente, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, il procedimento iscritto al n. 11522/2014 R.G., avente ad oggetto il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 177/4/13, depositata il 30.7.2017 dalla medesima C.T.R. della Calabria, sez. st . di Catanzaro e relativa all'impugnazione, proposta dallo stesso MINGRONE, avverso l'avviso di accertamento concernente la ripresa afferente all'anno di imposta 2001 (poi iscritta a ruolo ed attivata esecutivamente con la cartella di pagamento opposta nel presente giudizio); 2) è stato disposto rinvio a nuovo ruolo per acquisire chiarimenti dalle parti; che, benché, alcuna delle parti abbia reso i chiesti chiarimenti nel termine all'uopo assegnato, cionondimeno tale omissione, tenuto conto delle considerazioni che seguiranno infra a proposito del secondo motivo del ricorso iscritto al n. 11522/2014 r.g., non incide sul complessivo esito del presente giudizio di legittimità, non rilevando la prospettazione di questioni personali (quale quella sviluppata con il primo motivo del medesimo ricorso) sull'integrità del contraddittorio rispetto all'avviso di accertamento impugnato dal MINGRONE anche ai fini della ripresa I.R.A.P. (arg. da Cass., Sez.

U, 4.6.2008, n. 14815, Rv. 603330-01); considerato che con il primo motivo del ricorso iscritto al n. 11522/2014 r.g. - da esaminare in via preliminare, siccome avente ad oggetto, come detto, uno degli avvisi di accertamento (relativo all'anno di imposta 2001) sottesi alla Ric. 2014 n. 11499 (riunito il Ric. 2014 n. 11522) sez.

ST - ud. 22-02-2022 -3- cartella di pagamento oggetto del giudizio iscritto al n. 11499/2014 r.g. - la difesa del MINGRONE si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2495 cod. civ. e 157, 159 e 160 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente (a) applicato, nella specie, la disciplina ex art.2312 cod. civ., anziché quella ex art. 2495 cod. civ. e, conseguentemente, (b) ritenuto corretta l'emissione dell'avviso di accertamento nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese, nonché (c) corretta la notifica di detto provvedimento nei confronti del socio, ex amministratore e legale rappresentante della società medesima; che con il primo motivo del ricorso iscritto al n. 11499/2014 r.g. parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.) la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2495 cod. civ. e 157, 159 e 160 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente escluso la possibilità di fare valere, con l'impugnazione della cartella, i vizi di notifica dei sottostanti avvisi di accertamento e, in specie, l'inesistenza della loro notifica, siccome eseguita nei confronti di una società cancellata; che i motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottesi - sono infondato; che, infatti, a seguito della cancellazione di una società di persone (nella specie, una s.a.s.) dal registro delle imprese, effettivamente la "gestione" dei rapporti debitori è retta dall'art. 2495 c.c. (ed in tal senso va certamente emendata la motivazione della decisione impugnata): il che, tuttavia, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, consente l'emissione degli avvisi di accertamento così come delle cartelle Ric. 2014 n. 11499 (riunito il Ric. 2014 n. 11522) sez.

ST - ud. 22-02-2022 -4- di pagamento nei confronti della società, con loro notifica ai soci (Cfr. Cass. Sez. 5, 12.10.2018, n. 25487, Rv. 650804-01, quanto agli atti impositivi; cfr. Cass., Sez. 5, 28.12.2017, n. 31037, Rv. 646685-02, quanto alle cartelle di pagamento).

Peraltro, nella specie, è incontroverso (cfr. motivazione della sentenza n. 174/4/13 nonché p. 2, penultimo cpv. della sentenza n. 177/4/13) che tanto gli avvisi di accertamento sottesi alla cartella (incluso, dunque, quello relativo all'anno di imposta 2001), quanto quest'ultima furono notificati al MINGRONE in proprio, quale ex socio accomandatario ed amministratore della società estinta e da questi impugnati: alla luce di quanto precede, dunque, l'odierno ricorrente - come correttamente rilevato dalla C.T.R. - non può, ora, fondatamente dolersi della nullità dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2011 (perché emesso nei confronti di una società estinta) né, tampoco, attraverso l'impugnazione della cartella, dell'inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento a quella sottesi (siccome correttamente eseguita nei propri confronti, come detto, nella qualità); che a tale ultimo riguardo, peraltro, non coglie neppure nel segno la difesa sviluppata dal MINGRONE alla p. 6 del ricorso iscritto al n. 11499/2014 r.g. e relativa alla presunta formazione di un giudicato interno circa l'ammissibilità dell'impugnazione della cartella in commento per vizi della notifica degli avvisi di accertamento a quella sottesi (incluso, dunque, quello afferente all'anno di imposta 2001), per essersi la C.T.P. pronunciata sul merito della ripresa, avendo "ritenuto di dover ridimensionare l'iscrizione a ruolo nei limiti in cui erano stati accolti i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento" (cfr. p. 6 del ricorso, ult. cpv.): ed infatti, si coglie chiaramente Ric. 2014 n. 11499 (riunito il Ric. 2014 n. 11522) sez.

ST - ud. 22-02-2022 -5- dal contenuto della sentenza di primo grado (riprodotta alla p. 3 del ricorso in esame) che la C.T.P. non ha affatto esaminato, nel merito, la cartella di pagamento - sì da implicitamente affermare l'ammissibilità della relativa impugnazione - avendo fatto - piuttosto - derivare l'annullamento dell'iscrizione a ruolo dall'avvenuto annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2001 e 2002 (arg. da Cass., Sez.

U., 13.1.2017, n. 758, Rv. 641998-01); che con il secondo motivo del ricorso iscritto al n. 11522/2014 r.g. parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) la violazione degli art. 2909 cod. civ. e 327 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente rideterminato, in peius rispetto a quanto già operato dalla C.T.P., i ricavi ascritti alla [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante la mancata impugnazione, da parte dell'AGENZIA, delle conclusioni raggiunte, sul punto, dai giudici di prime cure; che il motivo è inammissibile; che premesso che, sotto un primo profilo, alcun giudicato - evidentemente interno - appare ravvisabile nella specie, considerato che è lo stesso contribuente ad avere impugnato la decisione di primo grado, nella parte relativa alla determinazione dei ricavi non dichiarati e che, sotto altro profilo, alcuna reformatio in peius in assenza di gravame incidentale risulta operata dalla C.T.R, essendosi i giudici di appello limitati a confermare, anche in parte qua, la decisione di prime cure, va in ogni caso evidenziato come, in realtà, il motivo miri ad una rivalutazione, nel merito, degli accertamenti compiuti dalla C.T.P., prima e dalla C.T.R., poi, quanto ai ricavi ascritti alla società contribuente, peraltro ampiamente motivati dai giudici di appello alle pp. 3-4, sub 2 Ric. 2014 n. 11499 (riunito il Ric. 2014 n. 11522) sez.

ST - ud. 22-02-2022 -6- della sentenza impugnata, sollecitandone una diversa lettura, in questa sede doppiamente inammissibile (cfr. quanto alla insindacabilità delle valutazioni di merito compiute dalla C.T.R., Cass., Sez.

U, 27.12.2019, n. 34476, Rv. 656492-03 e Cass., Sez. 6-3, 4.4.2017, n. 8758, Rv. 643690-01; quanto all'inammissibilità delle censure rivolte nei confronti della pronunzia di primo grado cfr. Cass., Sez. 2, 12.10.2020, n. 21943, Rv. 659364-01); che con il terzo motivo del ricorso iscritto al n. 11522/2014 r.g., nonché con il secondo motivo del ricorso iscritto al n. n. 11499/2014 r.g. infine, la difesa del MINGRONE si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, cod. proc. civ.) della violazione degli artt. 92, 324, 327 e 224 cod. proc. civ., nonché dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. condannato esso ricorrente alle spese del primo grado di lite, sebbene (a) la sentenza di prime cure nulla avesse disposto al riguardo e (b) tale omessa pronunzia non abbia formato oggetto di appello incidentale da parte dell'ufficio; che emerge dalla lettura di entrambe le gravate decisioni che la C.T.R. ebbe effettivamente a liquidare anche le spese del primo grado di lite, senza che, tuttavia, alcun motivo di gravame incidentale risulti essere stato proposto sul punto (cfr. anche l'esposizione in fatto contenuta nelle decisioni impugnate), in tal modo incorrendo i giudici di secondo grado nel denunziato vizio di ultrapetizione (in tal guisa dovendosi correttamente riqualificare la censura in esame); Ritenuto, in conclusione che: 1) il ricorso iscritto al n. 11522/2014 r.g. va accolto in relazione al terzo motivo, con conseguente cassazione della gravata decisione, senza rinvio e limitatamente al profilo in questione, ex art. 382, comma 3, Ric. 2014 n. 11499 (riunito il Ric. 2014 n. 11522) sez.

ST - ud. 22-02-2022 -7- cod. proc. civ., giacché rispetto ad esso il giudizio non poteva essere proseguito innanzi alla C.T.R.; 2) il ricorso iscritto al n. 11499/2014 r.g. va accolto in relazione al secondo motivo, con conseguente cassazione della gravata decisione, senza rinvio e limitatamente al profilo in questione, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., giacché rispetto ad esso il giudizio non poteva essere proseguito innanzi alla C.T.R.; che l'accoglimento solo parziale e per un profilo decisamente limitato di entrambi i ricorsi impone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, entrambi i ricorsi.

Per l'effetto, cassa senza rinvio e limitatamente ai motivi accolti le gravate decisioni, giacché rispetto ad essi il giudizio non poteva essere proseguito inna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente CIRriTNANZA sui ricorsi riuniti n. 11499-2014 e n. 11522-2014, proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. MNGMRZ66C15L124XG), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controrícorrente - Avverso, rispettivamente, la sentenza n. 174/4/13 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, sez. st. di CATANZARO, depositata il 30/07/2013 e la sentenza n. 177/4/13 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, sez. st. di CATANZARO, depositata il 30/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Cosenza, in proprio e nella qualità di legale rappresentante, sino alla cancellazione dal registro delle imprese, della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C, avverso la cartella di pagamento n. 03420080041341972, notificatagli a seguito di iscrizione a ruolo di riprese I.V.A., I.R.P.E.F., I.R.A.P. nonché addizionali regionali relative agli anni 2001, 2002 e 2003; che la C.T.P. di Cosenza, con sentenza n. 261/12/10, accolse parzialmente il ricorso; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della Calabria, sez. st. di Catanzaro la quale, con sentenza n. 174/4/13, depositata il 30.7.2013, rigettò il gravame, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - inammissibili i motivi di censura svolti dal contribuente non già rispetto alla cartella di pagamento quanto, piuttosto, agli avvisi di accertamento sottesi all'iscrizione a ruolo fondante la cartella medesima, "vieppiù alla luce della circostanza che il medesimo contribuente aveva precedentemente proposto ricorso contro gli avvisi di accertamento da cui scaturì la cartella esattoriale oggetto del presente giudizio, poi definito con sentenza n. 258/12/10 della CTP di Cosenza" (cfr. sentenza impugnata, p. 2, penultimo cpv.); Ric. 2014 n. 11499 (riunito il Ric. 2014 n. 11522) sez. ST - ud. 22-02-2022 -2- che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che con ordinanza resa all'esito della stessa camera di consiglio del 22 gennaio 2021: 1) è stato riunito al presente, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, il procedimento iscritto al n. 11522/2014 R.G., avente ad oggetto il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 177/4/13, depositata il 30.7.2017 dalla medesima C.T.R. della Calabria, sez. st . di Catanzaro e relativa all'impugnazione, proposta dallo stesso MINGRONE, avverso l'avviso di accertamento concernente la ripresa afferente all'anno di imposta 2001 (poi iscritta a ruolo ed attivata esecutivamente con la cartella di pagamento opposta nel presente giudizio); 2) è stato disposto rinvio a nuovo ruolo per acquisire chiarimenti dalle parti; che, benché, alcuna delle parti abbia reso i chiesti chiarimenti nel termine all'uopo assegnato, cionondimeno tale omissione, tenuto conto delle considerazioni che seguiranno infra a proposito del secondo motivo del ricorso iscritto al n. 11522/2014 r.g., non incide sul complessivo esito del presente giudizio di legittimità, non rilevando la prospettazione di questioni personali (quale quella sviluppata con il primo motivo del medesimo ricorso) sull'integrità del contraddittorio rispetto all'avviso di accertamento impugnato dal MINGRONE anche ai fini della ripresa I.R.A.P. (arg. da Cass., Sez. U, 4.6.2008, n. 14815, Rv. 603330-01); considerato che con il primo motivo del ricorso iscritto al n. 11522/2014 r.g. - da esaminare in via preliminare, siccome avente ad oggetto, come detto, uno degli avvisi di accertamento (relativo all'anno di imposta 2001) sottesi alla Ric. 2014 n. 11499 (riunito il Ric. 2014 n. 11522) sez. ST - ud. 22-02-2022 -3- cartella di pagamento oggetto del giudizio iscritto al n. 11499/2014 r.g. - la difesa del MINGRONE si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2495 cod. civ. e 157, 159 e 160 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente (a) applicato, nella specie, la disciplina ex art.2312 cod. civ., anziché quella ex art. 2495 cod. civ. e, conseguentemente, (b) ritenuto corretta l'emissione dell'avviso di accertamento nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese, nonché (c) corretta la notifica di detto provvedimento nei confronti del socio, ex amministratore e legale rappresentante della società medesima; che con il primo motivo del ricorso iscritto al n. 11499/2014 r.g. parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.) la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2495 cod. civ. e 157, 159 e 160 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente escluso la possibilità di fare valere, con l'impugnazione della cartella, i vizi di notifica dei sottostanti avvisi di accertamento e, in specie, l'inesistenza della loro notifica, siccome eseguita nei confronti di una società cancellata; che i motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottesi - sono infondato; che, infatti, a seguito della cancellazione di una società di persone (nella specie, una s.a.s.) dal registro delle imprese, effettivamente la "gestione" dei rapporti debitori è retta dall'art. 2495 c.c. (ed in tal senso va certamente emendata la motivazione della decisione impugnata): il che, tuttavia, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, consente l'emissione degli avvisi di accertamento così come delle cartelle Ric. 2014 n. 11499 (riunito il Ric. 2014 n. 11522) sez. ST - ud. 22-02-2022 -4- di pagamento nei confronti della società, con loro notifica ai soci (Cfr. Cass. Sez. 5, 12.10.2018, n. 25487, Rv. 650804-01, quanto agli atti impositivi; cfr. Cass., Sez. 5, 28.12.2017, n. 31037, Rv. 646685-02, quanto alle cartelle di pagamento). Peraltro, nella specie, è incontroverso (cfr. motivazione della sentenza n. 174/4/13 nonché p. 2, penultimo cpv. della sentenza n. 177/4/13) che tanto gli avvisi di accertamento sottesi alla cartella (incluso, dunque, quello relativo all'anno di imposta 2001), quanto quest'ultima furono notificati al MINGRONE in proprio, quale ex socio accomandatario ed amministratore della società estinta e da questi impugnati: alla luce di quanto precede, dunque, l'odierno ricorrente - come correttamente rilevato dalla C.T.R. - non può, ora, fondatamente dolersi della nullità dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2011 (perché emesso nei confronti di una società estinta) né, tampoco, attraverso l'impugnazione della cartella, dell'inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento a quella sottesi (siccome correttamente eseguita nei propri confronti, come detto, nella qualità); che a tale ultimo riguardo, peraltro, non coglie neppure nel segno la difesa sviluppata dal MINGRONE alla p. 6 del ricorso iscritto al n. 11499/2014 r.g. e relativa alla presunta formazione di un giudicato interno circa l'ammissibilità dell'impugnazione della cartella in commento per vizi della notifica degli avvisi di accertamento a quella sottesi (incluso, dunque, quello afferente all'anno di imposta 2001), per essersi la C.T.P. pronunciata sul merito della ripresa, avendo "ritenuto di dover ridimensionare l'iscrizione a ruolo nei limiti in cui erano stati accolti i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento" (cfr. p. 6 del ricorso, ult. cpv.): ed infatti, si coglie chiaramente Ric. 2014 n. 11499 (riunito il Ric. 2014 n. 11522) sez. ST - ud. 22-02-2022 -5- dal contenuto della sentenza di primo grado (riprodotta alla p. 3 del ricorso in esame) che la C.T.P. non ha affatto esaminato, nel merito, la cartella di pagamento - sì da implicitamente affermare l'ammissibilità della relativa impugnazione - avendo fatto - piuttosto - derivare l'annullamento dell'iscrizione a ruolo dall'avvenuto annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2001 e 2002 (arg. da Cass., Sez. U., 13.1.2017, n. 758, Rv. 641998-01); che con il secondo motivo del ricorso iscritto al n. 11522/2014 r.g. parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) la violazione degli art. 2909 cod. civ. e 327 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente rideterminato, in peius rispetto a quanto già operato dalla C.T.P., i ricavi ascritti alla [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante la mancata impugnazione, da parte dell'AGENZIA, delle conclusioni raggiunte, sul punto, dai giudici di prime cure; che il motivo è inammissibile; che premesso che, sotto un primo profilo, alcun giudicato - evidentemente interno - appare ravvisabile nella specie, considerato che è lo stesso contribuente ad avere impugnato la decisione di primo grado, nella parte relativa alla determinazione dei ricavi non dichiarati e che, sotto altro profilo, alcuna reformatio in peius in assenza di gravame incidentale risulta operata dalla C.T.R, essendosi i giudici di appello limitati a confermare, anche in parte qua, la decisione di prime cure, va in ogni caso evidenziato come, in realtà, il motivo miri ad una rivalutazione, nel merito, degli accertamenti compiuti dalla C.T.P., prima e dalla C.T.R., poi, quanto ai ricavi ascritti alla società contribuente, peraltro ampiamente motivati dai giudici di appello alle pp. 3-4, sub 2 Ric. 2014 n. 11499 (riunito il Ric. 2014 n. 11522) sez. ST - ud. 22-02-2022 -6- della sentenza impugnata, sollecitandone una diversa lettura, in questa sede doppiamente inammissibile (cfr. quanto alla insindacabilità delle valutazioni di merito compiute dalla C.T.R., Cass., Sez. U, 27.12.2019, n. 34476, Rv. 656492-03 e Cass., Sez. 6-3, 4.4.2017, n. 8758, Rv. 643690-01; quanto all'inammissibilità delle censure rivolte nei confronti della pronunzia di primo grado cfr. Cass., Sez. 2, 12.10.2020, n. 21943, Rv. 659364-01); che con il terzo motivo del ricorso iscritto al n. 11522/2014 r.g., nonché con il secondo motivo del ricorso iscritto al n. n. 11499/2014 r.g. infine, la difesa del MINGRONE si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, cod. proc. civ.) della violazione degli artt. 92, 324, 327 e 224 cod. proc. civ., nonché dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. condannato esso ricorrente alle spese del primo grado di lite, sebbene (a) la sentenza di prime cure nulla avesse disposto al riguardo e (b) tale omessa pronunzia non abbia formato oggetto di appello incidentale da parte dell'ufficio; che emerge dalla lettura di entrambe le gravate decisioni che la C.T.R. ebbe effettivamente a liquidare anche le spese del primo grado di lite, senza che, tuttavia, alcun motivo di gravame incidentale risulti essere stato proposto sul punto (cfr. anche l'esposizione in fatto contenuta nelle decisioni impugnate), in tal modo incorrendo i giudici di secondo grado nel denunziato vizio di ultrapetizione (in tal guisa dovendosi correttamente riqualificare la censura in esame); Ritenuto, in conclusione che: 1) il ricorso iscritto al n. 11522/2014 r.g. va accolto in relazione al terzo motivo, con conseguente cassazione della gravata decisione, senza rinvio e limitatamente al profilo in questione, ex art. 382, comma 3, Ric. 2014 n. 11499 (riunito il Ric. 2014 n. 11522) sez. ST - ud. 22-02-2022 -7- cod. proc. civ., giacché rispetto ad esso il giudizio non poteva essere proseguito innanzi alla C.T.R.; 2) il ricorso iscritto al n. 11499/2014 r.g. va accolto in relazione al secondo motivo, con conseguente cassazione della gravata decisione, senza rinvio e limitatamente al profilo in questione, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., giacché rispetto ad esso il giudizio non poteva essere proseguito innanzi alla C.T.R.; che l'accoglimento solo parziale e per un profilo decisamente limitato di entrambi i ricorsi impone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, entrambi i ricorsi. Per l'effetto, cassa senza rinvio e limitatamente ai motivi accolti le gravate decisioni, giacché rispetto ad essi il giudizio non poteva essere proseguito inna
Sentenza Cassazione n. 29798/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris