CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33973/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 8 luglio 2024 il Tribunale di Trani, in rito abbreviato, hacondannato XXXXXXXXXXXX alla pena di 6 anni e 2 mesi di reclusione per i reatidegli art. 337 cod. pen., 2, 4, 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895, 56-575 cod. pen. e393 cod. pen., e XXXXXXXXXXXXXX alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusioneper i reati degli artt. 2, 4, 7 l. n. 895 del 1967 e 393 cod. pen.Con sentenza del 9 ottobre 2025 la Corte di appello di Bari, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il reato di cui all'art. 393cod. pen. in quello di cui all'art. 612 stesso codice, ridotto la pena al primoimputato a 5 anni e 10 mesi di reclusione ed al secondo imputato ad 1 anno e 10mesi di reclusione, confermando, per il resto, la sentenza di primo grado.2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati,per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limitistrettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Ricorso XXXXXXXXXXXXXXCon il primo motivo deduce vizio di motivazione nella determinazione deltrattamento sanzionatorio, perché la sentenza impugnata non ha spiegato perchéla stessa si sia discostata dal minimo editale previsto per il reato più grave.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in quanto la sentenza haritenuto l'imputato non meritevole delle attenuanti generiche nonostante laparziale confessione, ritenendo che questa si fosse limitata a riferire ciò che erastato già provato, ma, in realtà, l’imputato ha ammesso l'offensività dell'armausata, profilo di prova non altrimenti dimostrato.2.2. Ricorso XXXXXXXXXXXXCon il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento allaqualificazione giuridica del fatto ritenuto integrare in sentenza un tentatoomicidio nonostante che la persona offesa avesse rappresentato di essersiriparato dietro un'autovettura prima che il colpo fosse esploso, differentementeda quello che ha scritto la sentenza impugnata che ha sostenuto che la personaoffesa fosse in linea di tiro.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione nella parte in cui è statoritenuto che l'evento non si è verificato per l'inceppamento della pistola; poichéla pistola, infatti, non è stata trovata, l'affermazione sull'inceppamentocostituisce una mera congettura.Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancataconcessione delle attenuanti generiche con argomenti che si sovrappongono aquelli dell’altro imputato.3. Le parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoI ricorsi sono infondati.1. Ricorso XXXXXXXXXXXXXX1.1. Il primo motivo è infondato.Il reato di cui agli artt. 4 e 7 l. n. 895 del 1967 è punito con la reclusione da1 anno e 4 mesi e 6 anni e 6 mesi.Ne consegue che la pena di 2 anni e 7 mesi individuata dal giudice delmerito si colloca al di sotto della media edittale, il che comporta l’applicazionedella giurisprudenza di legittimità che ritiene che “non è necessaria una specificae dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena aldi sotto della media edittale” (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276288 – 01; conformi, nella giurisprudenza più recente, per tutte,Sez. 7,n. 10592 del 19/03/2026, M., n.m.; Sez. 5, n. 10077 del 12/12/2025,dep. 2026, Gerardi, n.m.; Sez. 1, n. 9748 del 20/01/2026, Kerimu, n.m.),essendo “necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamentoseguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media diquella edittale” (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01).1.2. È infondato anche il secondo motivo.Le attenuanti sono state negate, in realtà, per la mancanza di segni diresipiscenza.L’appello ha dedotto che vi sono state parziali ammissioni del fatto; lasentenza impugnata ha respinto l’argomento ritenendo che esse non fosserodecisive riguardano elementi di prova già ottenuti in altro modo.Il ricorso ripropone l’argomento dell’appello e deduce che l’offensivitàdell’arma non fosse stata provata in altro modo.L’argomento è infondato, sia perché in ordine alle attenuanti generiche ilgiudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabilein sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod.pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5,n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule,Rv. 259899-01), sia perché, sul tema dell’efficienza dell’arma usata, già lasentenza di primo grado aveva ricordato che l’indagine tecnica esperita sulbossolo ad opera del personale specializzato aveva consentito di verificare cheesso apparteneva ad una arma comune da sparo, e non ad una arma giocattolo.2. Ricorso XXXXXXXXXXXX2.1. Il primo motivo è inammissibile.Esso si risolve in una richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie, dacui la sentenza ha tratto il giudizio di responsabilità, non facendo emergerefratture nel percorso logico della decisione.La idoneità ex ante dell’azione prescinde dal fatto che la vittima fosseriuscita a ripararsi dietro una autovettura prima o dopo lo sparo che è statoesploso nella sua direzione e prescinde dal fatto che ella fosse esattamenteoppure no sulla linea di tiro quando stato esploso il colpo, perchè l’idoneità è lacapacità dell’azione di «causare il risultato intenzionale senza il concorso di altrifattori eventuali» (Sez. 2, n. 38715 del 05/04/2023, P.M. in proc. Genovese,n.m., che riprende Sez. U, n. 1 del 18/03/1970, Kofler, Rv. 115786 - 01),capacità che deve essere valutata “con riferimento alla situazione che sipresentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizionimeramente prevedibili nel caso particolare” (Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013,Ciancio, Rv. 256991 – 01; conformi Sez. 2, n. 44148 del 07/07/2014,Guglielmino, Rv. 260855 – 01; Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv.2 7 7 0 3 2 – 0 2 ; n e l l a g i u r i s p r u d e n z a p i ù r e c e n t e v .S e z . 1 , n . 3 2 4 9 4 d e l 1 7 / 0 9 / 2 0 2 5 , A m a t o , n . m . ; S e z . 1 ,n . 2 4 9 2 9 d e l 2 8 / 0 5 / 2 0 2 5 , P i a n o D e l B a l z o , n . m . ) .Anzi, la circostanza che la vittima sia riuscita a ripararsi dietro unaautovettura è un elemento che corrobora la conclusione dei giudici del merito cheil reato non si sia consumato per motivi non dipendenti dalla volontàdell’imputato ed è stata, pertanto, inserita in modo non illogico nel percorsoargomentativo della decisione.2.2. Il secondo motivo è inammissibile.Anch’esso si risolve in una richiesta di rivalutazione delle evidenzeprobatorie, da cui la sentenza ha tratto il giudizio di responsabilità, e non faemergere fratture nel percorso logico della decisione, perché si limita a sostenereche dell’inceppamento non vi sia prova.Le sentenze sia di primo che di secondo grado hanno ritenuto in modoconforme che ad un certo punto dell’azione la pistola si sia inceppata ricavandoquesto particolare dalla visione del filmato della telecamera di sicurezza da cuiemerge che l’imputato, dopo aver sparato e poi perso la pistola nel corsodell’azione, ha recuperato l’arma, scarrellato e tentato di sparare nuovamente.Il ricorso deduce che la pistola non è stata trovata e non vi è prova che si siainceppata, ma nel processo penale la prova può essere anche di tipo indiziario, econsiste nel desumere un fatto ignoto da un fatto noto (Sez. 6, n. 37108 del02/12/2020, Frunza, Rv. 280195 – 01) che abbia una intrinseca valenzaindicativa (Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056 –01), operazione che, quando è priva di fratture logiche, come nel caso in esame,sfugge al sindacato del giudice di legittimità.2.3. Il terzo motivo è infondato.Il motivo è identico a quello proposto dal coimputato. Esso è, quindi,infondato per le ragioni indicate al punto 1. 2 di questa sentenza.3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.4. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.