CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02908/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16372-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - Oggetto R.G.N.16372/2022 Cron. Rep. Ud.11/12/2025 avverso la sentenza n. 1331/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/12/2021 R.G.N. 1179/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che 1. Con sentenza del 21 dicembre 2021, la Corte d’appello di Palermo ha accolto l’appello dell’INPS e, in parziale riforma della decisione impugnata, ha condannato la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle somme accertate a titolo di omissione contributiva sul maggior orario di lavoro lavorativo settimanale svolto dalla lavoratrice [OSCURATO:PERSONA], oltre sanzioni. 2. In particolare, la Corte, andando di contrario avviso rispetto alle conclusioni del giudice di primo grado, ha ritenuto del tutto inattendibili le dichiarazioni rese dalla lavoratrice e provato, quindi, quanto accertato in sede di redazione del verbale ispettivo, là dove la Katali aveva dichiarato di lavorare fino alle ore 15,30 e non fino alle 14,30 (con un’ora di pausa per il pranzo) come riferito in udienza. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo ad un motivo 4. L’Inps ha presentato procura in calce alla copia notificata del ricorso. CONSIDERATO che 1.Con l’unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata deducendosi la violazione degli artt. 112, 244, 251 e 253 c.p.c., per aver la Corte d’appello attribuito prevalenza alle dichiarazioni rese agli ispettori, rispetto alla deposizione resa sotto giuramento. Il motivo è inammissibile. Giova evidenziare, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 112, che, nel giudizio di legittimità deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia data il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, poiché l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (fra le altre, Cass.7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684). Nella specie, non solo la motivazione è presente e ben chiara nel suo svolgimento ma parte ricorrente non deduce l’omessa valutazione di un fatto storicoe appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale incensurabili in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha reputato non attendibile il riferimento del teste ad un diverso orario di lavoro (inferiore) in una dichiarazione resa in udienza, rispetto a quanto riferito nel corso dell’accesso ispettivo atteso il generico riferimento della teste, quanto all’aspetto nodale del diverso orario di lavoro, ad una “incomprensione” relativa alla domanda posta al riguardo dagli ispettori. Tale valutazione deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità. Questa Corte (Cass. n. 5851 del 2024), inoltre, ha affermato che nel giudizio sul rapporto previdenziale il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui se ne possa sindacare la legittimità come afferma il motivo, bensì come fonte di prova, liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art.116 c.p.c. Tanto premesso, la Corte nell’ambito del proprio prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie, non sindacabile nel merito se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ha concluso per la sussistenza di prova adeguata circa lo svolgimento di attività lavorativa fino alle ore 15,30. La conclusione cui è giunta la Corte, poggiando sulla propria libera valutazione delle emergenze istruttorie, non è sindacabile se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. (Cass. S.U. 20867/20), rispetto al quale il motivo nulla argomenta. 3. Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare le proprie censure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2021); 4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Nulla spese in assenza di sostanziale attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma