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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 28164/2025

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ETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA, INRES – [OSCURATO:PERSONA], PROGETTAZIONE, [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.COOP.

A R.L. [OSCURATO:PERSONA]; - intimati – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna, n.1660/2024 pubblicata in data 14 agosto 2024; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; RG 24111-2024 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 24111-2024 Numero registro generale 24111/2024 Numero sezionale 1022/2025 rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data Numero di raccolta generale 28164/2025 comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi Data pubblicazione 23/10/2025 dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; visto l’art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006 previa regolazione delle spese; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5000,00 + 200 per esborsi.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA, INRES – [OSCURATO:PERSONA], PROGETTAZIONE, [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.COOP. A R.L. [OSCURATO:PERSONA]; - intimati – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna, n.1660/2024 pubblicata in data 14 agosto 2024; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; RG 24111-2024 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 24111-2024 Numero registro generale 24111/2024 Numero sezionale 1022/2025 rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data Numero di raccolta generale 28164/2025 comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi Data pubblicazione 23/10/2025 dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; visto l’art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006 previa regolazione delle spese; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5000,00 + 200 per esborsi. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C
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