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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19529/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto in abitazione mono aggravato (artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen.), rideterminando la pena inflitta.

Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in punto di affermazione della penale responsabilità- è manifestamente infondato perché: - in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità di questa Corte secondo cui in tema di prova penale, il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo (Sez. 2 n. 9963 del 02/02/2022 Rv. 282795). - non si confronta con il contenuto della motivazione (pagg. 8 e 9) della sentenza impugnata che evidenza come il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui siano relative all'impronta di un solo dito, sempre che evidenzino almeno sedici punti caratteristici uguali per forma e posizione.

Ciò in quanto, a tali condizioni, fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica sia effettuata si sia trovata sul luogo del delitto, con la conseguenza che la legittimazione è utilizzabile dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni su detta presenza.

La corrispondenza dattiloscopica può, poi, assumere maggiore o minore valenza indiziaria a carico del soggetto cui è riferibile l'impronta a seconda non solo del numero dei punti di coincidenza, ma anche in relazione al contesto di tempo e di luogo in cui la traccia papillare è stata lasciata e con riferimento ai potenziali soggetti cui riferirla.

A tale stregua, considerato il luogo di rinvenimento delle impronte riferibili all'imputato - sul vetro, lato esterno della finestra protetta da persiane, come ricavabile dalle foto in atti - il ristretto arco temporale, concentrato prevalentemente nelle ore notturne, in cui si è verificata la sottrazione degli oggetti custoditi all'interno dell'abitazione dei coniugi- assenti dall'immobile dalle 19.00 del 13 agosto 2017 alle 2.00 del giorno successivo - nonché l'assenza di qualsivoglia lecita relazione tra il luogo del commesso delitto e la persona dell'imputato, diversa dalla dedotta vicinanza abitativa, deve ritenersi certamente corretta l'inferenza logico- deduttiva tratta dal Tribunale nel senso ritenuto e, per contro, soccombente, la circostanza che nessuna impronta del ricorrente sia stata rinvenuta all'interno dell'abitazione o che l'abitazione dello stesso sia ubicata nella medesima via, di tal che lo stesso - peraltro noto alle Forze dell'Ordine per i suoi precedenti per reati contro il patrimonio e detenzione di stupefacenti - potrebbe aver lasciato le impronte in altra occasione non riferibile al furto.

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto in abitazione mono aggravato (artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen.), rideterminando la pena inflitta. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in punto di affermazione della penale responsabilità- è manifestamente infondato perché: - in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità di questa Corte secondo cui in tema di prova penale, il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo (Sez. 2 n. 9963 del 02/02/2022 Rv. 282795). - non si confronta con il contenuto della motivazione (pagg. 8 e 9) della sentenza impugnata che evidenza come il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui siano relative all'impronta di un solo dito, sempre che evidenzino almeno sedici punti caratteristici uguali per forma e posizione. Ciò in quanto, a tali condizioni, fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica sia effettuata si sia trovata sul luogo del delitto, con la conseguenza che la legittimazione è utilizzabile dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni su detta presenza. La corrispondenza dattiloscopica può, poi, assumere maggiore o minore valenza indiziaria a carico del soggetto cui è riferibile l'impronta a seconda non solo del numero dei punti di coincidenza, ma anche in relazione al contesto di tempo e di luogo in cui la traccia papillare è stata lasciata e con riferimento ai potenziali soggetti cui riferirla. A tale stregua, considerato il luogo di rinvenimento delle impronte riferibili all'imputato - sul vetro, lato esterno della finestra protetta da persiane, come ricavabile dalle foto in atti - il ristretto arco temporale, concentrato prevalentemente nelle ore notturne, in cui si è verificata la sottrazione degli oggetti custoditi all'interno dell'abitazione dei coniugi- assenti dall'immobile dalle 19.00 del 13 agosto 2017 alle 2.00 del giorno successivo - nonché l'assenza di qualsivoglia lecita relazione tra il luogo del commesso delitto e la persona dell'imputato, diversa dalla dedotta vicinanza abitativa, deve ritenersi certamente corretta l'inferenza logico- deduttiva tratta dal Tribunale nel senso ritenuto e, per contro, soccombente, la circostanza che nessuna impronta del ricorrente sia stata rinvenuta all'interno dell'abitazione o che l'abitazione dello stesso sia ubicata nella medesima via, di tal che lo stesso - peraltro noto alle Forze dell'Ordine per i suoi precedenti per reati contro il patrimonio e detenzione di stupefacenti - potrebbe aver lasciato le impronte in altra occasione non riferibile al furto. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24
Sentenza Cassazione n. 19529/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris