CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45073/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ancona, in sede di riesame, confermava gli arresti domiciliari con divieto assoluto di comunicazione esterna a carico di [OSCURATO:PERSONA], disposti nell'ambito di un procedimento per l'ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 cod. pen.). All'indagato era contestato di aver organizzato pranzi a cui partecipavano i funzionari responsabili dei settori individuati come possibili erogatori di affidamenti di opere pubbliche, in spregio al criterio di rotazione, a imprese sostanzialmente riconducibili al medesimo Cesaroni. Ciò avveniva grazie al 'intermediazione del funzionario regionale [OSCURATO:PERSONA], addetto al settore Tutela del Territorio e Gestione del Patrimonio della Regione Marche che sfruttava, a tal fine, le proprie competenze e i propri contatti e che in cambio otteneva la possibilità di prelevare vari carichi di legname ricavati dalle aziende del Cesaroni dall'attività di sfoltimento degli alvei dei fiumi (che Lucidi rivendeva a terzi). 2. Avverso la suddetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], presenta ricorso, articolandolo in quattordici motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce inosservanza, a pena di nullità, dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., posto che l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari non contiene autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari che giustificano in concreto la misura, essendo il provvedimento redatto con la tecnica del "copia-incolla" del provvedimento genetico. 2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella stessa parte, e cioè perché non indica dove sarebbero contenute le ritenute motivazione puntuale e verifiche critiche del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari. 2.3. Con il terzo motivo censura la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. sempre in relazione alla mancata motivazione dell'ordinanza impugnata sui medesimi capi e punti. 2.4. Con il quarto motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 318 e 321 del codice penale. Nel capo di imputazione è contestata un'unica condotta, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria del fiume Esino in località Moie del Comune di [OSCURATO:PERSONA], mentre, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, gli altri due affidamenti (che comunque non riguardavano l'ufficio territoriale di Pesaro di cui faceva parte il geometra Lucidi) devono ritenersi legittimi, non essendo stati contestati. L'accordo corruttivo risulterebbe, dunque, una mera illazione, così come soltanto asserita sarebbe la possibilità che il Lucidi esercitasse un'ingerenza nell'affidamento dei lavori, essendo egli un semplice geometra che dipendeva da funzionari a lui sopraordinati con una dei quali - l'ing. [OSCURATO:PERSONA] - era pure in cattivi rapporti, come emerso dalle intercettazioni telefoniche. Dalle conversazioni intercorse tra Cesaroni e Lucidi si evincerebbe inoltre che l'affidamento contestato era avvenuto a prescindere dall'interessamento del secondo - non essendo stati peraltro indagati il dirigente e il funzionario che aveva istruito la pratica - e che i rapporti tra Cesaroni e Lucidi erano di mera amicizia. In particolare, a titolo di amicizia, Cesaroni avrebbe chiesto a Lucidi di segnalargli i bandi, non intendendo certo coartarne la volontà o stipulare accordi corruttivi, circostanza dimostrata dal fatto che Lucidi, nonostante non avesse segnalato alcun bando, continuò a rifornirsi gratuitamente di modesti quantitativi di legname presso le aziende dei familiari di Cesaroni. Quanto, poi, al pranzo nel ristorante a [OSCURATO:PERSONA], esso fu organizzato per finalità soltanto conviviale e durante lo stesso non si parlò di affidamenti di lavori pubblici. Lucidi avrebbe, inoltre, esteso di sua iniziativa l'invito a due funzionari del Comune. Né, a seguito di tale evento, era stato assegnato alcun appalto alle imprese riferibili a Cesaroni. D'altronde, essendo il "potere di fatto" di Lucidi affermato ma non dimostrato, al limite, si sarebbe al cospetto di una raccomandazione da parte di Lucidi, rispetto alla quale la condotta del Cesaroni - rimanendo il destinatario della "raccomandazione" libero se accettarla o meno - è penalmente irrilevante. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt.272 e 273 cod. proc. pen., poiché dalle intercettazioni non emerge alcun elemento a supporto della tesi che, durante il pranzo, fossero state indicate le aziende riconducibili all'indagato. Risulta, anzi, che Cesaroni si era opposto alla presenza del presidente del [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, con cui aveva avuto in passato dissapori, e che alla boutade di Lucidi - il quale lo aveva invitato, il giorno dopo il pranzo "ad andare a bussare" - Cesaroni oppose un secco rifiuto. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce difetto di motivazione là dove il Tribunale ammette che gli affidamenti al Cesaroni fossero legittimi ma poi ritiene che comunque l'indagato organizzasse pranzi per ottenere favori. Il ricorrente si duole anche dell'omessa motivazione sul punto relativo alle intercettazioni e di altre specifiche deduzioni volte a rilevare la finalità solo conviviale del suddetto pranzo, nonché la mancata prova dello stabile asservimento di Lucidi alla realizzazione di una serie indeterminata di atti, non specificandosi neppure in che cosa consistesse l'ingerenza di fatto esercitata da Lucidi nelle decisioni altrui. 2.7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 275, commi 1, 2, 2 -bis cod. proc. pen. quanto alla sproporzione tra la misura applicata e la gravità del reato, tenuto altresì conto del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., negata in ragione della durata dell'azione corruttiva e del danno all'immagine della pubblica amministrazione, nonché di quella di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., pur in presenza di un prezzo della corruzione riconosciuto espressamente di entità contenuta e del lieve danno (poco più di 1.000 euro) contestato all'indagato. Nel rigettare le eccezioni del ricorrente, il Tribunale avrebbe risposto soltanto sul punto concernente l'art. 323- bis cod. pen., peraltro negato in modo non corretto, trascurando di esplicitare le ragioni della mancata applicazione dell'art. 62, n, 4, cod. peri. che, pure, secondo la giurisprudenza di legittimità, può concorrere con il primo e al quale non potrebbe comunque estendersi la motivazione sull'art. 323-bis, posto c:he, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, la circostanza comune implica una valutazione sul solo danno patrimoniale, mentre quella speciale richiede una valutazione sulla vicenda nel suo complesso. Si aggiunge, poi, che, ove fosse stata ritenuta la configurabilità delle circostanze attenuanti - o anche una sola di esse -, il Cesaroni avrebbe potuto godere della sospensione condizionale della pena la quale risulta, dunque, illegittimamente preclusa. 2.8. Con l'ottavo motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione in rapporto ai capi e punti indicati nel precedente motivo di ricorso, ribadendo, con particolare riguardo all'art. 62, comma 4, cod. pen. che il danno patrimoniale contestato ammonta a circa 1.000 euro - è quindi certamente di lieve entità - e precisando inoltre che, consistendo in legname di proprietà dell'impresa del figlio dell'indagato, non consiste di denaro pubblico. 2.9. Con il nono motivo si deduce erronea applicazione della legge penale in relazione alle due individuate attenuanti e per le ragioni già esposte. 2.10. Con il decimo motivo si deduce inosservanza della legge processuale, stabilita a pena di nullità, dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non sussistendo un pericolo attuale e concreto di recidiva, non risultando elementi da cui desumerne la sussistenza, posto che intercettazioni e pranzo risalgono ad un anno fa e che da tale data né sono emerse altre intercetl:azioni né sono stati conferiti alle ditte riconducibili ai familiari di Cesaroni altri appalti. Neppure il Tribunale considera che dei tre appalti conferiti in epoca antecedente, dei quali uno peraltro anteriore al pranzo, erano stati conferiti dopo che Lucidi aveva affermato di non contare più nulla. 2.11. Con l'undicesimo motivo si lamenta vizio di motivazione, ribadendosi quanto in precedenza esposto, sul (mancato) pericolo di reiterazione del reato. 2.12. Con il dodicesimo motivo, è dedotta inosservanza dell'articolo 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione al ritenuto pericolo che l'indagato, ove rimesso in libertà, prenda contatto con gli altri soggetti coinvolti nella vicenda. Premesso che anche il rischio di inquinamento delle prove deve essere dimostrato adducendo elementi concreti, il Tribunale non replica ai rilievi mossi in appello, volti ad evidenziare come il fatto che il geometra Lucidi sia assoggettato a custodia cautelare esclude la possibilità di interazione con Cesaroni, né precisa quali sarebbero gli altri funzionari con cui Cesaroni potrebbe riprendere contatto, non risultando peraltro che ci siano funzionari indagati. La contraddittorietà della motivazione si evincerebbe anche dalla mancata considerazione del fatto che Cesaroni, Lucidi e gli altri ipotetici funzionari, edotti dell'esistenza di indagini a loro carico, avrebbero avuto un ampio lasso di tempo per concordare una versione di comodo. Peraltro, l'ordinanza inferisce il rischio di inquinamento delle prove dalla circostanza che Cesaroni avesse respinto gli addebiti e fornito una ricostruzione non verosimile, e cioè dall'esercizio di un diritto, quello di difesa, costituzionalmente garantito. 2.13. Con il tredicesimo motivo si lamenta mancanza di motivazione e manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine ai punti appena esposti. 2.14. Con il quattordicesimo e ultimo motivo è dedotta omessa motivazione in ordine alla richiesta di misura cautelare meno afflittiva, considerata l'età (quasi settanta anni) e lo stato di salute psico-fisico di Cesaroni, ,che rischia di essere irrimediabilmente compromesso dalla permanenza degli arresti domiciliari. 3. Il ricorrente presenta inoltre una memoria in cui replica alle considerazioni svolte dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d. I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito sinteticamente indicate, la cui esposizione seguirà peraltro un ordine diverso da quello impresso ai motivi, per larga parte ripetitivi, ridondanti e tra loro sovrapponibili. 2. In breve, l'ordinanza riporta elementi volti a supportare l'ipotesi che l'imprenditore Cesaroni abbia sostenuto le spese di uno o più pranzi a cui furono invitati funzionari della Regione Marche, preposti all'assegnazione di commesse per le quali il Cesaroni e i suoi parenti avevano interesse; che promotore/sostenitore di tale iniziativa fosse [OSCURATO:PERSONA], geometra addetto al settore Tutela del Territorio e Gestione del Patrimonio della Regione Marche, con il quale Cesaroni intratteneva rapporti di consuetudine da lungo tempo e che avrebbe svolto il ruolo di mediatore; che Cesaroni, in cambio dell'attività di intermediazione, donasse, sempre per il tramite delle aziende riconducibili ai suoi familiari, piccoli quantitativi di legna a Lucidi, che li rivendeva; che alle imprese riferibili a Cesaroni la Regione Marche avesse assegnato lavori di manutenzione in almeno tre occasioni, sebbene per il tramite di altri funzionari.3. In disparte la questione inerente alla configurabilità della qualifica soggettiva pubblicistica in capo a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto assertivamente in grado di esercitare un'ingerenza quantomeno di mero fatto nei confronti dei funzionari invece specificamente preposti all'assegnazione dei lavori e, dunque, dotati del relativi poteri, dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono dati sufficienti a ritenere integrato il requisito della gravità indiziaria che deve necessariamente sostenere la misura cautelare. Al contrario, ferma la plausibilità dell'ipotesi che Cesaroni confidasse di ottenere, in virtù del suo comportamento e per il tramite di Lucidi, i favori dei funzionari della Regione Marche, un simile intento, in mancanza, allo stato, di dati significativi di natura oggettiva, non appare sufficiente a configurare (il fumus de) l'ipotesi corruttiva. Ciò, alla luce dei rapporti stretti e risalenti nel tempo tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i due soli protagonisti della vicenda processuale, rapporti che sembrano in grado di giustificare, vuoi anche in via non esclusiva ma concorrente, le regalie del primo al secondo e, soprattutto, in considerazione dell'entità contenuta di tali "doni", insuscettibili, pertanto, di assurgere a prezzo della corruzione. In proposito, l'ordinanza impugnata, nel negare rilievo alla deduzione dell'imputato, secondo cui le tre commesse di lavoro assegnate ad imprese riferibili a Cesaroni non erano riconducibili all'intermediazione di i_ucidi, giustamente ricorda come la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.) sia un reato di pericolo, per la cui consumazione non si richiede il compimento di uno specifico atto d'ufficio (per tutte, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555). Tuttavia, appunto la circostanza che la struttura della fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. sia stata privata, dalla riforma del 2012, del relatum del sinallagma (lo specifico atto da compiere in cambio di dena -o o di altra utilità) deve suggerire all'interprete una cautela particolare nell'individuare quella "proporzione" che la giurisprudenza di legittimità configura quale indice probatorio della fattispecie di corruzione (Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, Micheli, Rv. 281158), quando non, addirittura, come suo requisito implicito (Sez. 6, n. 10084 del 08/01/2021, Lacchini, Rv. 281502). È infatti appena il caso di notare che, nell'ipotesi di cui all'art. 318 cod. ove, come nel caso di specie, non emergano elementi indizianti di un impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, rivelatore dello stabile asservimento del pubblico ufficiale all'interesse personale dell'extraneus, a differenza che nella corruzione propria, la proporzione tra il prezzo pagato ed i favori sperati diviene il solo indicatore del rischio che la condotta dell'agente leda i beni (imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione) protetti dalla fattispecie. Per tale ragione, il requisito in esame, sia esso probatorio o costitutivo, reclama una particolare attenzione nella motivazione del provvedimento. 4. L'annullamento dell'ordinanza sul punto della gravità indiziaria fa sì che risultino assorbiti i restanti motivi, relativi alle esigenze cautelari, come anche quelli sul trattamento sanzionatorio, nonché le deduzioni relative all'uso della tecnica del "copia e incolla", ritenuta peraltro da questa Corte legittima laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il .:ravisamento, anche nella motivazione della sentenza (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127) — e dunque viepiù in materia cautelare — sempre che, come ovvio, sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impuqnata e revoca la misura cautela