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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 06868/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 4 aprile 2022 dal Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del dolo di legge.

L'imputato ha acquistato legittimamente in Italia una vettura immatricolata in Bulgaria e da ciò solo non potrebbe desumersi fondatamente a sua conoscen2:a della falsità della documentazione del veicolo, redatta in lingua bulgara.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la mancata riqualificazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. in assenza della coscienza e volontà di acquistare un'automobile di provenienza delittuosa.

2.3. Il terzo motivo è diretto ad eccepire la già intervenuta prescrizione, dovendo collocarsi la consumazione del reato al momento della falsificazione (mediante la quale si ostacola la tracciabilità del bene) e non la successiva formale introduzione in Italia.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. La sentenza impugnata chiarisce adeguatamente come l'imputato sia entrato in possesso della vettura in Italia, senza dare giustificazione effettiva della provenienza, e successivamente abbia inequivocamente concorso alla realizzazione di falsa documentazione a supporto (fornendo il proprio nominativo), di modo che risulta provata appieno la sua consapevolezza della provenienza delittuosa (pp. 3-4).

Sono dunque meramente reiterativi e fattuali e comunque manifestamente infondati il primo e il secondo motivo di ricorso.

3.2. Correttamente, i giudici di merito ancorano la consumazione al momento della registrazione al PRA, ultimo segmento delle molteplici operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene (Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Gambino, Rv. 281963).

Non risultano, peraltro, contestati i periodi di sospensione a cui si fa cenno nella motivazione.

Il delitto viene dunque a configurarsi come un unico reato a formazione progressiva e consumazione prolungata, che cessa con l'ultima delle operazioni poste in essere (cfr. Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Re, Rv. 267856), e non era prescritto al momento della pronuncia di secondo grado.

Il terzo motivo è, quindi, manifestamente infondato.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e, ex art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 4 aprile 2022 dal Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del dolo di legge. L'imputato ha acquistato legittimamente in Italia una vettura immatricolata in Bulgaria e da ciò solo non potrebbe desumersi fondatamente a sua conoscen2:a della falsità della documentazione del veicolo, redatta in lingua bulgara. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la mancata riqualificazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. in assenza della coscienza e volontà di acquistare un'automobile di provenienza delittuosa. 2.3. Il terzo motivo è diretto ad eccepire la già intervenuta prescrizione, dovendo collocarsi la consumazione del reato al momento della falsificazione (mediante la quale si ostacola la tracciabilità del bene) e non la successiva formale introduzione in Italia. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La sentenza impugnata chiarisce adeguatamente come l'imputato sia entrato in possesso della vettura in Italia, senza dare giustificazione effettiva della provenienza, e successivamente abbia inequivocamente concorso alla realizzazione di falsa documentazione a supporto (fornendo il proprio nominativo), di modo che risulta provata appieno la sua consapevolezza della provenienza delittuosa (pp. 3-4). Sono dunque meramente reiterativi e fattuali e comunque manifestamente infondati il primo e il secondo motivo di ricorso. 3.2. Correttamente, i giudici di merito ancorano la consumazione al momento della registrazione al PRA, ultimo segmento delle molteplici operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene (Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Gambino, Rv. 281963). Non risultano, peraltro, contestati i periodi di sospensione a cui si fa cenno nella motivazione. Il delitto viene dunque a configurarsi come un unico reato a formazione progressiva e consumazione prolungata, che cessa con l'ultima delle operazioni poste in essere (cfr. Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Re, Rv. 267856), e non era prescritto al momento della pronuncia di secondo grado. Il terzo motivo è, quindi, manifestamente infondato. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e, ex art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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