CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 36501/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo riguardante la attendibilità della parte offesa è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato conto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, della completa infondatezza della versione difensiva sulla base delle dichiarazioni del Gaikfielli, confermativo del contenuto del verbale di arresto, e del referto medico; Ritenuto che il secondo motivo sulla pena é generica cansura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha valutato la no modesta gravità delle lesioni riportate dalla parte offesa e i plurimi precedenti del ricorrente per reati di natura violenta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025