CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2021
Cassazione n. 27814/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8840-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I I I, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 551/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 08840 sez. ML ud. 04-05-2021 -2- RG 8840/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 551/2019 la Corte di appello di Salerno, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta in prime cure da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere l'annullamento di due verbali di accertamento, del 20.11.2012, con i quali l'[OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato diverse irregolarità, tra cui il disconoscimento dte rapporto di lavoro di alcuni braccianti assunti dall'azienda agricola condotta dalla opponente e la mancata applicazione dei minimi retributivi. 2. A fondamento della decisione la Corte di merito ha ritenuto, premessa la tempestività dell'appello da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], che gli accertamenti svolti in sede di contestazione degli illeciti non risultavano scalfiti dalle deposizioni raccolte in primo grado perché inattendibili e contrastanti con le risultanze documentali. 3. Avverso la decisione di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi, cui ha resistito l'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente, apparente e contraddittoria motivazione, in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali raccolte in prime cure nonché la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc. Deduce il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte della Corte territoriale che, con motivazione apparente, si era limitata a condividere gli accertamenti ispettivi dei funzionari [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il secondo motivo si censura l'eccezione di giudicato esterno, ai sensi dell'art. 2909 cc, perché il Tribunale di Salerno, con altra sentenza n. 1212/2018 cc, passata in giudicato, aveva affermato, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che tale D'[OSCURATO:PERSONA], una dei soggetti di cui alle verifiche ispettive, aveva lavorato alle dipendenze della azienda Andriuolo come.operaria agricola nel periodo 2007/2011. 1 )\ RG 8840/2020 4. Il primo motivo è inammissibile. 5. Il vizio di motivazione può essere censurato in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc, in relazione all'art. 132 co. 2 n. 4 cpc, solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente ovvero manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, queste non ravvisabili nel caso in esame. 6. Inoltre, va ribadito che ogni censura che consista in una difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove, dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, è inammissibile in sede di legittimità (cfr. ex aliis Cass. n. 27162/2009; Cass. n. 6064/2008). 7. Infine, deve sottolinearsi che la valutazione delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 8. Il secondo motivo è parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità, non essendo stato riportato il testo integrale della sentenza che si assume costituire giudicato esterno rispetto all'accertamento del presente giudizio (Cass. n. 5508/2018; Cass n. 15737/2020), in particolare sulla sola posizione della lavoratrice D'[OSCURATO:PERSONA]. 9. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 10. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. RG 8840/2020 PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se d