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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18232/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 17/07/2023 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza in data 15/02/2022 del Tribunale di Gorizia, con la quale gli attuali ricorrenti erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 474 cod.pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che i ricorrenti, ciascuno con tre motivi di ricorso, deducono violazione dell'art. 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di concordato e dell'istanza di sostituzione della pena detentiva.

Ritenuto che i motivi sono inammissibili perché volti a sollecitare una rivalutazione del trattamento punitivo, benchè sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, insindacabile in sede di legittimità (cfr. p.3 con riferimento alle ragioni del rigetto della istanza di concordato perché non concedibili le circostanze attenuanti generiche e p.6 con riferimento alle ragioni della non idoneità della chiesta sanzione sostitutiva al reinserimento sociale del condannato in considerazione della natura professionale dell'attività di contrabbando e detenzione di materiale con marchi contraffatti).

Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore detta Cassa dette Ammende, non potenttosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dette spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 17/07/2023 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza in data 15/02/2022 del Tribunale di Gorizia, con la quale gli attuali ricorrenti erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 474 cod.pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che i ricorrenti, ciascuno con tre motivi di ricorso, deducono violazione dell'art. 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di concordato e dell'istanza di sostituzione della pena detentiva. Ritenuto che i motivi sono inammissibili perché volti a sollecitare una rivalutazione del trattamento punitivo, benchè sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, insindacabile in sede di legittimità (cfr. p.3 con riferimento alle ragioni del rigetto della istanza di concordato perché non concedibili le circostanze attenuanti generiche e p.6 con riferimento alle ragioni della non idoneità della chiesta sanzione sostitutiva al reinserimento sociale del condannato in considerazione della natura professionale dell'attività di contrabbando e detenzione di materiale con marchi contraffatti). Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore detta Cassa dette Ammende, non potenttosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dette spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 18232/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris