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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15823/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7284-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti- avverso la sentenza n. 1057/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 07284 sez.

M2 - ud. 18-11-2021 -2- considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: <<ritenuto che la vicenda qui a/ vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale accolse la domanda (017 la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere reintegrato nel possesso di una servitù di passaggio e la Corte d'appello di L'Aquila, con la senten.,—a di cui in e ig rigettò l'impugnaione proposta da [OSCURATO:PERSONA]°, autrice morale dello spoglio, secondo il Giudice di primo grado; ritenuto che la soccombente appellante ricorre avverso la senten.-a d'appello sulla \ base di tre motivi di doglialka e che [gli intimati resistono con controricorso]; osserva

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia viola:zione deMirt. 132, co. 2, n. 4, cod. prot civ e dell'art. 111 Cost., assumendo che la sentoka impugnata aveva reso motiva.zione apparente nello scrutinio del ter_zo e del quarto motivo d'ippello.

La censura prende diftusamente in rassegna gli argomenti che la ricorrente avrebbe posto con i predetti motivi d'appello e li ragronta Con l'assetto motivaionale della sentoka della Corte di merito. giungendo alla conclusione che in realtà si trattava solo di mera apparen.za argomentativa.

Con il secondo motivo, denunciando l'omesso esame di fatti controversi e decisivi, in relaione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta in radice /iJfrrmaione giudkiale secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato il ossesso corrispondente a una servitù di passaggio .

Con il terzo motivo denuncia jals-a a lica.„—ione dell'art. 1168 cod. civ., per avere la sentenza individuato nella Di _Fiori° l'autrice morale dello spoglio.

1.1. Il complesso censuratorio sopra rureso non supera il vaglio d'ammissibilità per una convergente pluralità di ragioni. 1.1.i.

T 11 Corte d'appello ha a rontato le questioni oggi riproposte col ricorso e ad esse, sulla base della svolta istruttoria, ha dato compiuta 1.73 osta.

Dopo aver riportato i motivi d'impugnaione, dissente dall'opinione dell'appellante, evideniando, in particolare, i motivi per i quall era da reputare che sussistessero i presupposti de/possesso della servitù in capo a//appellato (/o- to e testi) e che l'autrice morale dello s ogli fosse stata l'appellante (pagg. 5-7).

1.1.2. È del tutto evidente che attravers-o la denun_zia di riolaione di legge la ricorrenti sollecita - non determinando essa, nel giudi,-io di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evideniata sul presupposto che l'accertamento lattuale operato dal giudice di merito (giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidemza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio,, sia tale da doversene inle vi re lasuissuinione nel senso ampicato dal ricorrente un improprio riesame di merito (da ultimo, S. LI. n. 23373, 12/11/2020, Ri). 659439).

Nella sostan,-a la ricorrente, sotto l'usbergo de/l'asserita violaione di legge installo per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ

1.1.3. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ri/o- rmulato dall'art. 54 del di 22 giugno 2012, n. 83, (OHM in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un viio ecifico denunciabile per cassaione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, priuucif a le o secondario, la twi esisteria risulti dal testo della sentena o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo cominci, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc tiv.„ il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione rocessuale tra le parti e la sua "detisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vi.zio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considera ione dal giudice, ancorthe' la senten'.za non abbia' dato conto di tutte le risultarLze probatorie (S. 11 n. 8053, 71412014,Rv. 629831).

1.13. Inoltre, siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la ri/òriuii1aione dell'ad. 360, primo CO/Y1/71(1, IL 3, cod. s)c. civ., disposta 54 del di 22 giugno 2012, n. 83, coni'. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'ad. 12 delle preleggi, come ridu_zione al "minimo costitu ,ionale" del sindacato di leo.ttimità sulla motivdzione, con la conseguena che è pertanto, denunciabile iii casseqione solo l'anomalia motivaionale che si tramuta in violaione di legge costitlqionalmente rilevante, in quanto attinente all'esisten,-a della motiva:zione in sé purche il vizio risulti dal testo della sentemza ugnata, a prescindere dal confronto con le risultane processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motiva.zione apparente", nel "contrasto irriducibile tra alje ruzaiorzi inconciliabili" e nella "motivaione peTlessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevana del semplice tto di "sufficiena" della motivaione (5.

U., n. 8053, 7/4/2014 cit., Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/ 2014,Rm 629833; 56, 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).

Nonostante <gli sfor-i della ricorrente, concretivatesi, per vero, in una prolissa reitera.‘zione delle critiche mosse con l'appello, non si versa qui in alcuna delle ipotes-i residuali di cui sopra: gli argomenti irti/iati dal giudice sono puntualmente rz ercordbili, collegati al caso esaminato e alle risultane di causa.

Ouel che, in sostan.za, la ricorrente contesta è il risultato del vaglio probatorio. in questa sede incensurabile, ivi incluso l'appreamento delle deposizioni, avendo questa Corte avuto _05-z.à. modo di chiarire che sono riservate al :giudice del merito l'interpretdzione e la valutaione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concluden:za delle prove, la scelta, tra le risultamze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla jo- ruzdzione del proprio convincimento.

E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimoniane rispetto ad altre, in base al quale il _giudice di secondo grado sia pervenuto a un ,giudi:zio logicamente motivato, [anche nel caso in cui sse: diverso da quello formulato dal primo (giudice (Se 2, n. 21187, 8/ 8/ 2019, Rv. 655229).

1.1.4. In disparte è comunque appena il caso di ricordare che, in presena di "doppia conforme", trovando applicaione "ratione temporis'', l'art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassa.;:ione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. _5 dell'art. 360 cod. prodi civ., deve indicare le ra(gioni di ja tto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della senten-a di rzg etto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Se. 2, Il. 5528, 10/03/2014, Rv. 630339; con/., Cass. nn. 19001 / 2016, 26714/2016), eveniena che nel caso in esame non ricorre a//atto.

2. Di conseguen.za„ siccome alle. rmato dalle S. U. (seni.

11. 7155, 21/ 3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio e..\- ari. 360-bis, n. 1, cod. proc. cim, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della leoue, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai ,fini dell'art. 334, C0111171C1 2, cod. prot civ., sebbene sia fondata, alla streolla dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la fnm.zione di filtro della diiposiione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compili tamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una rapida de/i baione dei ricorsi "inconsistenti"». [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria della ricorrente, esclude che attraverso la stessa sia dato cogliere la scrutinabilità delle censure, tutte dirette, come si è visto, a un inammissibile riesame di merito della vicenda.

Non vi è luogo a statuizione sul capo delle spese poiché la controparte non ha svolto difese in questa sede.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7284-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti- avverso la sentenza n. 1057/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 07284 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -2- considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: <<ritenuto che la vicenda qui a/ vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale accolse la domanda (017 la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere reintegrato nel possesso di una servitù di passaggio e la Corte d'appello di L'Aquila, con la senten.,—a di cui in e ig rigettò l'impugnaione proposta da [OSCURATO:PERSONA]°, autrice morale dello spoglio, secondo il Giudice di primo grado; ritenuto che la soccombente appellante ricorre avverso la senten.-a d'appello sulla \ base di tre motivi di doglialka e che [gli intimati resistono con controricorso]; osserva 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia viola:zione deMirt. 132, co. 2, n. 4, cod. prot civ e dell'art. 111 Cost., assumendo che la sentoka impugnata aveva reso motiva.zione apparente nello scrutinio del ter_zo e del quarto motivo d'ippello. La censura prende diftusamente in rassegna gli argomenti che la ricorrente avrebbe posto con i predetti motivi d'appello e li ragronta Con l'assetto motivaionale della sentoka della Corte di merito. giungendo alla conclusione che in realtà si trattava solo di mera apparen.za argomentativa. Con il secondo motivo, denunciando l'omesso esame di fatti controversi e decisivi, in relaione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta in radice /iJfrrmaione giudkiale secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato il ossesso corrispondente a una servitù di passaggio . Con il terzo motivo denuncia jals-a a lica.„—ione dell'art. 1168 cod. civ., per avere la sentenza individuato nella Di _Fiori° l'autrice morale dello spoglio. 1.1. Il complesso censuratorio sopra rureso non supera il vaglio d'ammissibilità per una convergente pluralità di ragioni. 1.1.i. T 11 Corte d'appello ha a rontato le questioni oggi riproposte col ricorso e ad esse, sulla base della svolta istruttoria, ha dato compiuta 1.73 osta. Dopo aver riportato i motivi d'impugnaione, dissente dall'opinione dell'appellante, evideniando, in particolare, i motivi per i quall era da reputare che sussistessero i presupposti de/possesso della servitù in capo a//appellato (/o- to e testi) e che l'autrice morale dello s ogli fosse stata l'appellante (pagg. 5-7). 1.1.2. È del tutto evidente che attravers-o la denun_zia di riolaione di legge la ricorrenti sollecita - non determinando essa, nel giudi,-io di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evideniata sul presupposto che l'accertamento lattuale operato dal giudice di merito (giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidemza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio,, sia tale da doversene inle vi re lasuissuinione nel senso ampicato dal ricorrente un improprio riesame di merito (da ultimo, S. LI. n. 23373, 12/11/2020, Ri). 659439). Nella sostan,-a la ricorrente, sotto l'usbergo de/l'asserita violaione di legge installo per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ 1.1.3. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ri/o- rmulato dall'art. 54 del di 22 giugno 2012, n. 83, (OHM in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un viio ecifico denunciabile per cassaione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, priuucif a le o secondario, la twi esisteria risulti dal testo della sentena o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo cominci, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc tiv.„ il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione rocessuale tra le parti e la sua "detisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vi.zio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considera ione dal giudice, ancorthe' la senten'.za non abbia' dato conto di tutte le risultarLze probatorie (S. 11 n. 8053, 71412014,Rv. 629831). 1.13. Inoltre, siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la ri/òriuii1aione dell'ad. 360, primo CO/Y1/71(1, IL 3, cod. s)c. civ., disposta 54 del di 22 giugno 2012, n. 83, coni'. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'ad. 12 delle preleggi, come ridu_zione al "minimo costitu ,ionale" del sindacato di leo.ttimità sulla motivdzione, con la conseguena che è pertanto, denunciabile iii casseqione solo l'anomalia motivaionale che si tramuta in violaione di legge costitlqionalmente rilevante, in quanto attinente all'esisten,-a della motiva:zione in sé purche il vizio risulti dal testo della sentemza ugnata, a prescindere dal confronto con le risultane processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motiva.zione apparente", nel "contrasto irriducibile tra alje ruzaiorzi inconciliabili" e nella "motivaione peTlessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevana del semplice tto di "sufficiena" della motivaione (5. U., n. 8053, 7/4/2014 cit., Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/ 2014,Rm 629833; 56, 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Nonostante <gli sfor-i della ricorrente, concretivatesi, per vero, in una prolissa reitera.‘zione delle critiche mosse con l'appello, non si versa qui in alcuna delle ipotes-i residuali di cui sopra: gli argomenti irti/iati dal giudice sono puntualmente rz ercordbili, collegati al caso esaminato e alle risultane di causa. Ouel che, in sostan.za, la ricorrente contesta è il risultato del vaglio probatorio. in questa sede incensurabile, ivi incluso l'appreamento delle deposizioni, avendo questa Corte avuto _05-z.à. modo di chiarire che sono riservate al :giudice del merito l'interpretdzione e la valutaione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concluden:za delle prove, la scelta, tra le risultamze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla jo- ruzdzione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimoniane rispetto ad altre, in base al quale il _giudice di secondo grado sia pervenuto a un ,giudi:zio logicamente motivato, [anche nel caso in cui sse: diverso da quello formulato dal primo (giudice (Se 2, n. 21187, 8/ 8/ 2019, Rv. 655229). 1.1.4. In disparte è comunque appena il caso di ricordare che, in presena di "doppia conforme", trovando applicaione "ratione temporis'', l'art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassa.;:ione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. _5 dell'art. 360 cod. prodi civ., deve indicare le ra(gioni di ja tto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della senten-a di rzg etto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Se. 2, Il. 5528, 10/03/2014, Rv. 630339; con/., Cass. nn. 19001 / 2016, 26714/2016), eveniena che nel caso in esame non ricorre a//atto. 2. Di conseguen.za„ siccome alle. rmato dalle S. U. (seni. 11. 7155, 21/ 3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio e..\- ari. 360-bis, n. 1, cod. proc. cim, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della leoue, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai ,fini dell'art. 334, C0111171C1 2, cod. prot civ., sebbene sia fondata, alla streolla dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la fnm.zione di filtro della diiposiione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compili tamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una rapida de/i baione dei ricorsi "inconsistenti"». [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria della ricorrente, esclude che attraverso la stessa sia dato cogliere la scrutinabilità delle censure, tutte dirette, come si è visto, a un inammissibile riesame di merito della vicenda. Non vi è luogo a statuizione sul capo delle spese poiché la controparte non ha svolto difese in questa sede. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così dec
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