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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 17831/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/01/2025 della CORTE DI APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; > o-K [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 15 gennaio 2025, pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Lecce ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione e di 1.200,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, dei delitti previsti dagli artt. 81, cpv., 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concreta determinazione della pena.

3. Tanto premesso, va rilevato che il motivo con cui la Difesa dell'imputato si duole della mancata determinazione della pena è manifestamente infondato, atteso che dalla piana lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale ha proceduto alla pedissequa applicazione della pena che era stata chiesta dalle parti, specificando il- quantum del trattamento sanzionatorio e le relative modalità di calcolo.

Ne consegue che il ricorso, che peraltro richiama la mancata determinazione dell'aumento per la continuazione rispetto a reati (quali l'associazione mafiosa e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) che non risultano contestati, deve ritenersi del tutto inammissibile.

4. L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza indicata deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, equitativamente determinata, di 4.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/01/2025 della CORTE DI APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; > o-K [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 15 gennaio 2025, pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Lecce ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione e di 1.200,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, dei delitti previsti dagli artt. 81, cpv., 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concreta determinazione della pena. 3. Tanto premesso, va rilevato che il motivo con cui la Difesa dell'imputato si duole della mancata determinazione della pena è manifestamente infondato, atteso che dalla piana lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale ha proceduto alla pedissequa applicazione della pena che era stata chiesta dalle parti, specificando il- quantum del trattamento sanzionatorio e le relative modalità di calcolo. Ne consegue che il ricorso, che peraltro richiama la mancata determinazione dell'aumento per la continuazione rispetto a reati (quali l'associazione mafiosa e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) che non risultano contestati, deve ritenersi del tutto inammissibile. 4. L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza indicata deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, equitativamente determinata, di 4.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 17831/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris