Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 149/1972
ECLI:IT:COST:1972:149
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel giudizio penale pendente davanti al pretore di Trieste a carico
di [OSCURATO:PERSONA], residente all'estero, poiché questi non aveva
adempiuto all'invito di eleggere domicilio in Italia, ne veniva
dichiarata la contumacia e si procedeva in stato di irreperibilità del
prevenuto.
Nel corso del procedimento, il difensore d'ufficio affermava di
essersi trovato nella impossibilità di esplicare seriamente il mandato
e di approfondire le questioni di fatto e di diritto, non conoscendo
gli atti della causa, per avere copia dei quali la legge 14 marzo 1968,
n. 157, Tab. D, punto 13, lett. a) e b), richiede il versamento in
cancelleria dei cosiddetti diritti di copia e di certificazione.
Sollevava quindi questione di legittimità costituzionale della
predetta legge, in relazione agli artt. 128 e 131 del codice di
procedura penale, per contrasto con vari articoli della [OSCURATO:PERSONA].
Il pretore, ritenendo la questione rilevante e non manifestamente
infondata, con ordinanza 29 ottobre 1970 rimetteva a questa Corte la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 128 e 131 c.p.p. e
della predetta legge 14 marzo 1968, n. 157, limitatamente alla Tabella
D, punto 13, lett. a) e b), in riferimento agli artt. 3, prima e
seconda parte; 24, prima, seconda e terza parte; 35; 36; 38 e 53 della
[OSCURATO:PERSONA].
La causa è stata decisa in camera di consiglio, a norma dell'art.
9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale 16 marzo 1956, non essendoci stata costituzione di
parti.
:
1. - L'ordinanza ripropone la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 128 e 131 del codice di procedura penale,
già decisa da questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e 35 della
[OSCURATO:PERSONA], nella sentenza n. 114 del 1964 (ricordata nella stessa
ordinanza).
Prospetta inoltre un nuovo profilo della questione, in relazione
alla legge 14 marzo 1968, n. 157, Tab. D, punto 13, lett. a) e b), e
con riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma; 24, primo, secondo
e terzo comma; 38 e 53 della [OSCURATO:PERSONA].
2. - In ordine alla prima censura, l'ordinanza ritiene che
l'istituto della difesa d'ufficio, che, così come oggi opera, è
gratuita per gli indigenti e quasi sempre rende difficile il recupero
delle competenze del difensore negli altri casi, lede il principio di
parità dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.) e quello del
diritto alla retribuzione (artt. 35 e 36 Cost.).
Ma già nella citata sentenza n. 114 del 1964 questa Corte ha
rilevato, per quanto attiene al gratuito patrocinio, che la tutela del
lavoro non esclude "che, in base alla legge, possano essere imposte
prestazioni gratuite, per ragioni di interesse generale, a norma
dell'art. 23 della [OSCURATO:PERSONA]", ed ha affermato che l'obbligo degli
esercenti la professione forense di assumere gratuitamente la difesa
dei non abbienti, trovando la sua ragione nell'interesse pubblico di
fornire l'assistenza giudiziaria a questi ultimi ed avendo carattere
saltuario così da non alterare la disciplina economica della
professione, non contrasta con i principi costituzionali di eguaglianza
dei cittadini e di tutela del lavoro.
Per quanto concerne, poi, l'obbligo più generale dei
professionisti forensi di assumere, con il rischio patrimoniale di non
essere retribuiti, la difesa di ufficio anche dei cittadini abbienti
(che sono tenuti, in base all'art. 4 disp. att. del codice di procedura
penale, a corrispondere l'onorario al difensore), questa Corte, con
decisione n. 97 del 1970, ha ritenuto che, essendo la difesa
dell'imputato, con o senza retribuzione, di interesse pubblico, in
quanto attinente alla validità del giudizio, può senz'altro essere
imposta a norma dell'art. 23 della [OSCURATO:PERSONA], senza che ciò
comporti, dato il suo carattere occasionale, violazione dell'art. 36.
L'ordinanza di rinvio non contiene argomenti tali da potere indurre
questa Corte a mutare opinione, né ha rilevanza, ai fini del giudizio
di costituzionalità, la constatazione, con cui la stessa ordinanza
giustifica la riproposizione della questione, che il legislatore non
abbia ancora accolto il suggerimento, contenuto, de lege ferenda, nella
sentenza n. 114 del 1964, di creare un sistema diretto ad assicurare in
ogni caso un compenso al difensore d'ufficio. Se, infatti, sussistono
tuttora le ragioni per cui è auspicabile una rielaborazione
legislativa della materia, il fatto che ad essa non sia stato ancora
provveduto non modifica i termini della già esaminata questione di
legittimità costituzionale.
3. - Sotto l'altro profilo, ora per la prima volta proposto,
l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate deriverebbe
dall'obbligo del difensore d'ufficio di corrispondere i cosiddetti
"diritti di cancelleria", previsti dalla legge n. 157 del 1968, per il
rilascio delle copie di atti processuali necessarie alla difesa. Ciò
importerebbe una violazione del principio della rispondenza del
concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva,
di cui all'art. 53 della [OSCURATO:PERSONA]; del principio, che deriverebbe
dall'art. 38 Cost., secondo cui gli oneri di assistenza sociale sono a
carico di tutta la collettività; del diritto alla difesa (art. 24
Cost.), in quanto la non gratuità delle dette copie ostacolerebbe una
seria ed efficace attività difensiva; del principio di eguaglianza, in
quanto il cittadino meno fortunato si troverebbe in condizione di dover
rinunciare a una completa difesa, ove non possa pagare quel tributo.
Ma le censure così dedotte non hanno fondamento.
La legge attribuisce al difensore la facoltà di prendere visione
degli atti processuali depositati e di estrarne copia (articoli 201,
304 quater, 320, 372, 407, n. 4, 410, 533 c.p.p.). La possibilità,
offerta al difensore, di chiederne copia alla cancelleria è un mezzo
per agevolare la sua opera, e il versamento dei "diritti di
cancelleria" è il corrispettivo di un servizio che il difensore può
utilizzare, ove lo ritenga opportuno, secondo le sue libere
valutazioni. Resta quindi escluso il raffronto delle norme impugnate,
sia con l'art. 53 della [OSCURATO:PERSONA], di cui, del resto, la Corte ha
già ritenuto la non applicabilità agli oneri processuali (sentenze n.
30 del 1964 e n. 23 del 1968), che con l'art. 38 della [OSCURATO:PERSONA], il
quale, d'altra parte, non esclude che oneri di assistenza sociale
possano essere posti a carico di determinate categorie e dei loro
appartenenti.
Del pari infondato è il denunciato contrasto col diritto di difesa
e con il principio di eguaglianza.
La ricordata facoltà del difensore di prendere visione,
direttamente o a mezzo di persona di fiducia, degli atti depositati
consente di adempiere al mandato con serietà e coscienza. I vantaggi
che indubbiamente offre, per il professionista, la disponibilità nello
studio degli atti processuali non vanno confusi con l'impossibilità di
adempiere all'obbligo e all'onere di preparare una adeguata difesa ove
non sia fornita dall'ufficio giudiziario copia degli atti.
È da escludere, di conseguenza, che la previsione dei "diritti di
cancelleria" per il rilascio di tali copie dia luogo a una disparità
di trattamento nell'esercizio del diritto di difesa.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 128 e 131 del codice di procedura penale e della legge 14
marzo 1968, n. 157, limitatamente alla Tab. D, punto 13, lett. a) e
b), recante la previsione di diritti di cancelleria per il rilascio di
copie, sollevata con ordinanza del 29 ottobre 1970 dal pretore di
Trieste, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma; 24,
primo, secondo e terzo comma; 38 e 53 della [OSCURATO:PERSONA].
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere