CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 marzo 2018
Cassazione n. 09669/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,_)(`/\ ORDINANZA sul ricorso 14087/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma al [OSCURATO:PERSONA], n. 134, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MARTELLUCCI Ugo, elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - nonché nei confronti di: l'INPS - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del dirigente generale indicato, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonino SGROI, Lelio MARITATO, Carla d'ALOISIO, Emanuele [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe MATANO e [OSCURATO:PERSONA] SCIPLINO, -- avverso la sentenza n. 45/2018 della Corte di Appello di PALERMO, depositata il 5.3.2018, R.G. n. 103/2016; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 2.2.2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3269/2015 del 18.12.2015, il Tribunale di Palermo - in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'attore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del convenuto [OSCURATO:PERSONA] - aveva accertato la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, a far data dall'1.3.1994 e fino al 31.10.2009, con inquadramento dell'istante nel 2° livello CCNL studi professionali ed aveva condannato il Martellucci al pagamento, in favore del Pepe, sia di una somma a titolo di differenze retributive e T.F.R. che dei relativi contributi previdenziali, nonché al versamento, in favore dell'INPS di una somma pari ad C 93.203,72 ai sensi dell'art. 13 L. 133/1962. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Palermo, in accoglimento dell'appello principale proposto dal Martellucci contro la decisione di primo grado e in riforma di quest'ultima, rigettava il ricorso originariamente proposto dal Pepe, lo condannava a rifondere alla controparte le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate, dichiarava interamente compensate le spese dei due gradi di giudizio fra il Pepe e l'INPS, e poneva in via definitiva a carico dell'appellato le spese per la C.T.U. espletata in primo grado.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo aver riesaminato le risultanze istruttorie, giungeva alla conclusione che la sola assidua presenza del Pepe, durante gli orari di apertura, presso lo studio dell'appellante, sia pure accompagnata dalla disponibilità una propria postazione lavorativa, non poteva, in assenza dei prescritti indici presuntivi della dedotta subordinazione (esercizio del potere disciplinare da parte dell'appellante, obbligo per il Pepe di comunicare preventivamente i giorni di assenza e di attendere l'altrui determinazione autorizzatìva, onere per l'istante di osservare e rispettare le avverse disposizioni organizzative e gestionali), condurre all'accoglimento del ricorso di prime cure. Rispetto, poi, alla tesi subordinata del Pepe, secondo la quale, pur escludendosi la natura subordinata del rapporto lavorativo in parola, lo stesso sarebbe stato, comunque, riconducibile ad una collaborazione coordinata e continuativa, da convertire ex art. 61 d.lgs. n. 276/2003, in assenza di un formale progetto, in un contratto di lavoro subordinato ed a tempo determinato, riteneva che tale assunto non potesse essere condiviso, risultando la prestazione professionale dell'appellato, per le ragioni in precedenza esposte, espletata in sostanziale autarchia gestionale, manifestandosi il dedotto coordinamento nel solo rispetto dell'orario di apertura dello studio e nel periodico confronto con gli altri professionisti, ciascuno chiamato ad occuparsi in autonomia di un singolo aspetto (tecnico, contabile, amministrativo) dell'intera opera. Ne concludeva la Corte che al disconoscimento della natura subordinata del rapporto in contestazione seguiva il rigetto di ogni connessa pretesa retributiva e/o previdenziale ovvero reíntegratoria, formulata, anche nelle forme dell'appello incidentale, dal Pepe. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5. Ha resistito l'intimato Martellucci con controricorso.6. L'altro intimato INPS è rimasto tale, avendo prodotto solo procura in favore dei propri difensori. 7. Solo il ricorrente ha depositato memoria in vista dell'adunanza camerale del 21.4.2022, che non veniva tenuta per questo procedimento, con rinvio a nuovo ruolo, per l'impedimento dell'allora Consigliere relatore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia: "Omesso esame, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., circa il fatto decisivo che il ricorrente, pur dopo le formali dimissioni nel febbraio 1994 e nel febbraio 2004, da altrettanti rapporti di lavoro subordinato, continuava a prestare la propria attività lavorativa in favore del datore di lavoro con modalità esecutive immutate". 2. Con il secondo motivo, denuncia "Falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. dell'art. 409, n. 3, c.p.c. in tema di collaborazione coordinata e continuativa e degli artt. 61 e 69 del D.Igs. n. 276/2003 in tema di conseguenze giuridiche dell'assenza del progetto e di presunzione assoluta di subordinazione". 3. Ritiene il Collegio che il primo motivo sia infondato. 3.1. La Corte di merito, infatti, aveva dato conto che l'allora appellato/appellante incidentale aveva ribadito "la sostanziale identità, come evincibile da una corretta ed integrale lettura delle deposizioni rese dai testi escussi, tra le mansioni svolte dal Pepe, nei periodi non regolarizzati, dal 1994 al 2009, e quelle espletate dal 2002 al 2004 (allorquando era stato formalmente assunto dall'odierno reclamato) ovvero prima del 1994, alle dipendenze del padre del Martellucci" (così alla seconda facciata dell'impugnata sentenza).3.2. Nondimeno, come premesso in narrativa, una volta riesaminate diffusamente le risultanze processuali, non escluse le dichiarazioni rese dallo stesso Pepe nel corso del suo libero interrogatorio, la Corte di merito ha ritenuto emergesse la carenza di elementi istruttori univocamente orientati a dimostrare in particolare la sussistenza del dedotto potere direttivo in capo al convenuto. 3.3. Del resto lo sviluppo del primo motivo presenta profili d'inammissibilità per tutta la parte in cui si diffonde ampiamente in una completa rivisitazione del caso sotto il profilo deduttivo, fattuale e probatorio (cfr. pagg. 9-28 del ricorso); il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. 3.4. In ogni caso, non risulta che il giudice di secondo grado abbia omesso di esaminare i fatti asseritamente decisivi che il ricorrente assume invece pretermessi, avendo, tra l'altro considerato che il rapporto professionale tra le parti si era trasformato "da subordinazione (con conseguente obbligo di tempestiva informazione delle ragioni e della durata dell'assenza e della necessaria preventiva autorizzazione datoriale) a mera collaborazione (configurando la comunicazione della mancata presenza in studio mero onere divulgativo dettato dall'esigenza di assicurare una proficua organizzazione del programma di lavoro)". 4. Infondato è anche il secondo e subordinato motivo. 4.1. Come anticipato in narrativa, e come riconosce lo stesso ricorrente, la Corte di merito si era espressa anche sulla tesi subordinata da lui sostenuta in secondo grado, circa la natura parasubordinata del rapporto, natura che doveva, secondo lui, comportare la conversione dello stesso in un rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato, giusta l'art. 61 d.lgs. n. 276/2003, in assenza di un formale progetto.La stessa Corte, infatti, aveva in proposito ritenuto che, per le ragioni già esposte nell'esaminare le risultanze processuali, la prestazione professionale del Pepe era stata "espletata in sostanziale autarchia gestionale, manifestandosi il dedotto coordinamento nel solo rispetto dell'orario di apertura dello studio e nel periodico confronto con gli altri professionisti, ciascuno chiamato ad occuparsi in autonomia di un singolo aspetto (tecnico, contabile, amministrativo) dell'intera opera". Il ricorrente assume che in base a taluni passi della motivazione resa si dovrebbe trarre che "Dalle circostanze di fatto riconosciute dalla stessa Corte, pur per negare la subordinazione, emergono certamente, ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, i due elementi" della continuità della prestazione e della coordinazione della stessa prestazione. Tale assunto, però, s'incentra su una parziale considerazione di quanto esposto in proposito dalla Corte territoriale, la quale ha fondato il suo convincimento anche a riguardo in base ad una capillare valutazione delle emergenze istruttorie, ed evidenziando che il dedotto coordinamento si risolveva su un limitato piano essenzialmente logistico, afferente non all'osservanza di un orario di lavoro, ma solo al rispetto dell'orario di apertura dello studio, e in un periodico confronto con gli altri professionisti, del quale confronto peraltro la Corte stessa non ha evidenziato cadenze prestabilite o fisse. Pertanto, in proposito nella decisione gravata non è riscontrabile il vizio, sostenuto dall'impugnante, circa la mancata sussunzione del rapporto di cui è causa nello schema della collaborazione continuativa e coordinata ex art. 409 n. 3) c.p.c. Per conseguenza, appare incensurabile la negata conversione di tale rapporto in un rapporto di lavoro di natura subordinata e a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003.5. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del