CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 19723/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, e di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, alla pena di quattro mesi e quindici giorni di arresto, articolando un motivo unico di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità in ordine alla condotta di svolgimento dell'attività di parcheggiatore abusivo; Considerato che l'unico motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata, come già il Tribunale, ha evidenziato come l'imputato, già sanzionato per la medesima violazione con provvedimento amministrativo definitivo, sia stato visto direttamente dai Carabinieri mentre procedeva ad agevolare le manovre delle autovetture e ad indicare i posti liberi agli automobilisti per facilitarne il parcheggio; Ritenuto, pertanto, che ii ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.