CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 02808/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 25824/23 Rilevato che con sentenza in data 18 aprile 2023 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza in data 10 febbraio 2020 del GIP del Tribunale di Monza, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due di reclusione per plurime violazioni del d.lgs. n. 74 del 2000, Rilevato che l'imputato ha lamentato la violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 perché era stato condannato sia per l'emissione che per l'utilizzazione delle fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, Rilevato che l'imputato ha definito la sua posizione nel giudizio di appello con la rinuncia ai motivi sulla responsabilità e con l'accordo sulla pena e che pertanto gli è pertanto preclusa ogni eccezione sull'accertamento della responsabilità penale, Considerato che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod, proc. pan. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01), Rilevato peraltro che il ricorrente non ha allegato un interesse ad agire e cioè non ha spiegato se e in che misura la doglianza allegata avrebbe inciso sulla pena concordata, Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]