CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2023
Cassazione n. 26850/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di SORVEGLIANZA diCATANZAROdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti;esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata;ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato daAngelo [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], laddove si denunciano vizi diviolazione di legge in relazione agli artt. 39, 54, 69, 69-bis legge 26 luglio 1975n. 354 e 25 e 27 Cost. quanto alla mancata concessione della liberazioneanticipata, che sarebbero riscontrabili nel provvedimento indicato in epigrafe,mediante il quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamoproposto avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza, che aveva a suavolta disatteso l’istanza di liberazione anticipata presentata dal ricorrente,relativamente al semestre espiato, che copre il periodo dal 09/09/2023 al09/03/202425 (era stata posta specificamente a fondamento della decisionereiettiva la commissione – ad opera del condannato – di episodi di reato,posteriori alla maturazione del semestre in valutazione, oltre che condottedisc ip l inarmente r i levant i ed era stata negat ivamente valutata,consequenzialmente, la condotta nel complesso tenuta dal soggetto);ritenuto che le doglianze sussunte nell’atto di impugnazione siano interamenteversate in fatto e non si confrontino con la motivazione adottata dal Tribunale disorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e che si impernia sullaritenuta gravità delle sopra dette trasgressioni, valutate dai Giudici disorveglianza alla stregua di fattori evocativi di una mancata adesione delcondannato – per il periodo di interesse - all’opera di rieducazione, essenzialeper il riconoscimento dell’invocato beneficio penitenziario ex art. 54 legge 26luglio 1975, n. 354;considerato, inoltre, che tali censure sono meramente riproduttive di profili dicensura già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattesi dalTribunale di sorveglianza con motivazione congrua, logica e priva di forme dicontraddittorietà;ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non potendosi ravvisare ipotesi di esonero - alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]