Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2018

Cassazione n. 11397/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31553/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA],N. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2452/2018,depositata l’ 11/05/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato il 3.12.2002, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente dell’A.R.I.N. (già AMAN), in servizio dal 27.7.1960 al 31.8.1987, chiesero al Tribunale di Napoli riconoscersi in propriofavore il diritto all’inclusione, nella base di calcolo della pensione aziendale, dell’indennità di incentivazione pari all’80% dello stipendio lordo, quale elemento fisso e continuativo della retribuzione, e chiesero la condanna delle convenute al pagamento delle differenze maturate dall’1.9.1987 al 16.11.2001, oltre accessori.

2. Con sentenza depositata il 4.2.2007, il Tribunale adito, ritenuta sufficientemente provata la corresponsione in maniera fissa e continuativa dell’indennità di incentivazione, neaveva riconosciuto la computabilità nel trattamento pensionistico in questione, adottando le conseguenti statuizioni di condanna, nei limiti della prescrizione.

3. Con sentenza n. 3289/20210, la Corte d’appello di Napoli, provvedendo sull’impugnazione dell’ARIN contro la decisione di primo grado, pur riconoscendo il fatto che la pensione dovesse essere calcolata su tutti gli altri emolumenti fissi e continuativi rientranti nella più ampia nozione di retribuzione, aveva reputato insufficiente, ai fini dellaprova della continuatività della percezione dell’emolumento nel caso concreto, la produzione di due soli cedolini di paga del de cuius.

Pertanto, in accoglimento dell’appello, aveva rigettato la domanda attorea.

4. Con sentenza n. 2060/2014, questa Corte aveva respinto il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione del giudice di secondo grado.

5. Tuttavia, con sentenza n. 10644/2017, questa Corte revocava la propria sentenza suddetta e, in accoglimento del ricorso in precedenza proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva cassato la decisione d’appello e rinviato per un nuovo esame alla Corte territoriale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

6. Riassunto il procedimento da AdinolfiIlde (anche nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] nelle more deceduta), la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, provvedendo in sede di rinvio, accoglieva l’appello a suo tempo proposto dall’ARIN (ora A.B.C. – [OSCURATO:PERSONA] une di [OSCURATO:PERSONA]) e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta dalla Adinolfi in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], compensando per intero le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

7. Per quanto qui interessa, la Corte di rinvio, dopo aver dato conto dell’iter processuale e della verifica ad essa rimessa con la sentenza che aveva cassato la precedente sentenza d’appello della Corte territoriale, giungeva alla conclusione che la posizione difensiva dell’allora ARIN, sin dal primo grado, era stata improntata ad una chiara e ferma confutazione dell’avversa pretesa, sicché la pretesa di parte ricorrente necessitava di una prova, che riteneva non fornita.

8. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

9. L’intimata ha resistito con controricorso.

10. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia: “Violazione della norma di cui all’art. 384 e di converso dell’art. 392 e segg. c.p.c.”.

Secondo la ricorrente, la Corte territoriale, sulla base della motivazione resa da questa Corte nella decisione di cassazione con rinvio, si sarebbe dovuta limitare a verificare l’avvenuta allegazione del prospetto in questione alla memoria con la quale le aziende si erano costituite in primo grado e dal risultato positivo di questa verifica pervenire al rigetto dell’appello; mentre la Corte del rinvio aveva deciso la vertenza, non solo disattendendo quanto disposto nella sentenza di cassazione, ma addirittura in un senso diametralmente opposto a quanto in essa sentenza statuito circa tale documento.

Sosteneva, infatti, che la Corte d’appello aveva completamente ignorato il più volte citato prospetto al quale questa Suprema Corte aveva attribuito valenza decisiva.

2. Con il secondo motivo, deduce la “Violazione della norma di cui all’art. 416 c.p.c.”.

Richiamati taluni precedenti di legittimità in tema di mancata tempestiva contestazione, da parte del convenuto, del fatto posto dal ricorrente a fondamento della pretesa, e riportato un passo della motivazione della sentenza attualmente impugnata, sostiene che in tale parte la Corte di merito si era soffermata su enunciazioni astratte espresse dalle convenute, non costituenti “contestazione specifica” dei fatti costitutivi della pretesa e senza rendersi conto dell’opposto ben efficace rilievo da attribuirsi al prospetto che pure affermava parte integrante della memoria.

3. Ritiene il Collegio che tali motivi, in quanto strettamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati.

4. Essi sono infondati.

5. Occorre porre in luce che nella sentenza n. 10644/2017 si era osservato che: “La sentenza n. 2060/14 muove dal rilievo del difetto di allegazione, nel ricorso per cassazione, del prospetto di parte convenuta in primo grado contenente, oltre alla rielaborazione dei conteggi, la specificazione degli importi percepiti mensilmente dall’Adinolfi a titolo di indennità di incentivazione.

Dall’esame degli atti risulta che il prospetto contabile in questione è allegato all’interno dell’originale del ricorso per cassazione.

L’affermazione della inesistenza in atti di tale conteggio costituisce un errore percettivo, direttamente incidente sull’esito del giudizio, poiché l’affermazione dell’inesistenza del documento è stata posta a fondamento del ragionamento logico-giuridico sotteso alla decisione”.

Come riconosce l’attuale ricorrente per cassazione, sulla base di questi rilievi fu semplicemente accolta la sua istanza di revocazione della precedente sentenza n. 2060/2014.

Nella sentenza n. 10644/2017 segue la parte volta a spiegare la fondatezza del primo e del secondo motivo del ricorso per cassazione in precedenza disatteso.

E nella sentenza resa in sede di rinvio, attualmente impugnata, la Corte territoriale non ha mancato di considerare che: Si controverte soltanto della prova del presupposto di fatto di tale pretesa, essendo rimesso a questo Giudice di rinvio “di verificare se la continuità della percezione dell’indennità di incentivazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] nell’ultimo anno di servizio, ai fini della sua inclusione nella base di computo della pensione, dovesse essere provata in giudizio da parte delle ricorrenti in primo grado o dovesse essere considerato fatto pacifico, tale da non potere essere più contestato in appello” .

6. Tanto premesso, è erroneo il punto di partenza delle attuali doglianze della ricorrente.

Questa, infatti, assume che: “In sostanza, codesta Suprema Corte, pur disponendo ilrinvio, ma ritenendo nel contempo fondati i primi due motivi del ricorso, ha già espresso in maniera inequivocabile il giudizio che la produzione da parte delle aziende di un prospetto attestante la presenza in servizio dell’Adinolfi nel corso dell’ultimo anno del rapporto di lavoro e, la corrispondente percezione dell’incentivazione in una certa misura abbia attribuito a questi fatti i requisiti di fatti non contestati, da non doversi provare da parte attorea”.

Così evidentemente non è.

Invero, nella sentenza n. 10644/2017 non sono stati assolutamente espressi i giudizi che ad essa attribuisce l’impugnante circa i fatti che potevano essere reputati non contestati dalla controparte, in virtù in particolare del ridetto prospetto contabile.

Questa Corte, piuttosto, segnatamente nei § 9.2 e 9.3 della parte motiva di tale pronuncia, si era limitata ad esporre principi di diritto, da tempo affermati, e da applicare per stabilire se i fatti addotti da una parte possano considerarsi incontroversi, in particolare per effetto della mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi stessi.

E, come riconosce anche la ricorrente, tale sentenza aveva affidato al giudice di rinvio il compito di “verificare se la continuità della percezione dell’indennità di incentivazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] nell’ultimo anno di servizio, ai fini della sua inclusione nella base di computo della pensione, dovesse essere provato in giudizio da parte delle ricorrenti in primo grado o dovesse essere considerato fatto pacifico, tale da non potere essere più contestato in appello”; compito, questo, in cui non è affatto presupposto neppure per implicito che il giudice di rinvio dovesse reputare pacifici, sia pure in parte, determinati fatti costitutivi dei diritti fatti valere dalle due attrici originarie.

In definitiva, la Corte in sede di rinvio era chiamata a compiere tale precipuo accertamento, in base appunto ai principi di diritto esposti nei su specificati § della motivazione di Cass. n. 10644/2017.

7. Ebbene, la sentenza resa in sede di rinvio non ha assolutamente violato l’art. 384, comma secondo, c.p.c., essendosi uniformata sia a tali principi che a quant’altro statuito da questa Corte di legittimità nella sentenza n. 10644/2017.

Più nello specifico, la Corte distrettuale nella propria motivazione, non solo ha premesso la verifica suddetta che era chiamata a compiere, ma ha riportato anche l’intera parte di motivazione in cui erano esposti i principi di diritto cui doveva conformarsi (cfr. pag. 5 dell’impugnata sentenza).

Indi, ha compiuto l’indagine affidatale, esaminando e valutando anzitutto il contenuto della memoria difensiva depositata in primo grado dall’ARIN (cfr. pagg. 5 e 6 della sua sentenza).

E, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non aveva affatto ignorato il prospetto contabile cui quest’ultima si riferisce, ma lo aveva ben tenuto presente, osservando però che: Infine la difesa dell’Azienda aveva allegato i conteggi (costituenti parte integrante della memoria) dai quali “risulta lampante l’erroneità della pretesa formulata dalle ricorrenti” .

La Corte di rinvio ha, tra l’altro, aggiunto che la resistente aveva precisato –“escludendo qualsiasi inversione dell’onere della prova ed al solo fine di evidenziare la temerarietà della domanda” – di ave r depositato un riepilogo contabile “al solo fine indicativo e senza riconoscimento di alcun debito” .

La stessa Corte, quindi, ha conclusivamente osservato che: Non appare quindi sussistente la condizione evidenziata nella sentenza rescindente secondo cui “perché i fatti addotti da una parte possano essere considerati incontroversi – e non richiedano quindi una prova specifica – non è sufficiente la sua sola mancata contestazione; occorre invece che lo stesso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento” .

Principio di diritto, quest’ultimo, effettivamente richiamato al §

9.2. della sentenza che aveva deciso la cassazione con rinvio della sentenza emessa in grado d’appello.

8. In base a tali piane constatazioni risulta anche l’infondatezza del secondo motivo.

In esso, infatti, la ricorrente addebita alla Corte di rinvio direttamente la violazione dell’art. 416 c.p.c., norma di cui, invece, il giudice del rinvio ha dato puntuale applicazione ritenendo che tanto dalla memoria difensiva tanto dalle generali difese dell’Azienda era emersa evidente la specifica contestazione dei fatti costitutivi della pretesa attorea, ossia la continuità della percezione dell’indennità di incentivazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] nell’ultimo anno di servizio.

Né si ravvisa alcuna violazione dell’art. 115 c.p.c., peraltro neppure dedotta, dovendosi piuttosto rilevare che 'Ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica' (Cass. n. 24062/2017).

Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad affermare che la non contestazione, ovvero ammissione, sarebbe avvenuta con la memoria difensiva, ma non ha specificatamente indicato come, all'interno di tale atto, si sia perfezionata la fattispecie processuale della non contestazione, ripercorrendone i passaggi rilevanti, secondo la prospettazione del ricorrente, ai fini della dedotta non contestazione.

Da ciò consegue che il ricorrente, con le censure poste nella seconda parte del motivo, richiede una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 10761 del 04/04/2022).

9. Pertanto, il ricorso dev’essere rigettato.

10. Nondimeno, trattandosi di procedimento introdotto nel 2002, cui quindi si applica il testo dell’art. 92, comma secondo, c.p.c. anteriore alla sua sostituzione ad opera dell’art. 2, lett. a) l. n. 263 del 2005, quindi dell’art. 45 l. 69 del 2009, e infine dell’art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014 (conv., con mod., nella l. n. 162 del 2014), ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità, avuto riguardo in particolare all’esito alterno che ha caratterizzato le diverse fasi del procedimento.

11. La ricorrente è tenuta comunque al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31553/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA],N. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2452/2018,depositata l’ 11/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 3.12.2002, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente dell’A.R.I.N. (già AMAN), in servizio dal 27.7.1960 al 31.8.1987, chiesero al Tribunale di Napoli riconoscersi in propriofavore il diritto all’inclusione, nella base di calcolo della pensione aziendale, dell’indennità di incentivazione pari all’80% dello stipendio lordo, quale elemento fisso e continuativo della retribuzione, e chiesero la condanna delle convenute al pagamento delle differenze maturate dall’1.9.1987 al 16.11.2001, oltre accessori. 2. Con sentenza depositata il 4.2.2007, il Tribunale adito, ritenuta sufficientemente provata la corresponsione in maniera fissa e continuativa dell’indennità di incentivazione, neaveva riconosciuto la computabilità nel trattamento pensionistico in questione, adottando le conseguenti statuizioni di condanna, nei limiti della prescrizione. 3. Con sentenza n. 3289/20210, la Corte d’appello di Napoli, provvedendo sull’impugnazione dell’ARIN contro la decisione di primo grado, pur riconoscendo il fatto che la pensione dovesse essere calcolata su tutti gli altri emolumenti fissi e continuativi rientranti nella più ampia nozione di retribuzione, aveva reputato insufficiente, ai fini dellaprova della continuatività della percezione dell’emolumento nel caso concreto, la produzione di due soli cedolini di paga del de cuius. Pertanto, in accoglimento dell’appello, aveva rigettato la domanda attorea. 4. Con sentenza n. 2060/2014, questa Corte aveva respinto il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione del giudice di secondo grado. 5. Tuttavia, con sentenza n. 10644/2017, questa Corte revocava la propria sentenza suddetta e, in accoglimento del ricorso in precedenza proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva cassato la decisione d’appello e rinviato per un nuovo esame alla Corte territoriale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. 6. Riassunto il procedimento da AdinolfiIlde (anche nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] nelle more deceduta), la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, provvedendo in sede di rinvio, accoglieva l’appello a suo tempo proposto dall’ARIN (ora A.B.C. – [OSCURATO:PERSONA] une di [OSCURATO:PERSONA]) e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta dalla Adinolfi in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], compensando per intero le spese di lite di tutti i gradi di giudizio. 7. Per quanto qui interessa, la Corte di rinvio, dopo aver dato conto dell’iter processuale e della verifica ad essa rimessa con la sentenza che aveva cassato la precedente sentenza d’appello della Corte territoriale, giungeva alla conclusione che la posizione difensiva dell’allora ARIN, sin dal primo grado, era stata improntata ad una chiara e ferma confutazione dell’avversa pretesa, sicché la pretesa di parte ricorrente necessitava di una prova, che riteneva non fornita. 8. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 9. L’intimata ha resistito con controricorso. 10. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia: “Violazione della norma di cui all’art. 384 e di converso dell’art. 392 e segg. c.p.c.”. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale, sulla base della motivazione resa da questa Corte nella decisione di cassazione con rinvio, si sarebbe dovuta limitare a verificare l’avvenuta allegazione del prospetto in questione alla memoria con la quale le aziende si erano costituite in primo grado e dal risultato positivo di questa verifica pervenire al rigetto dell’appello; mentre la Corte del rinvio aveva deciso la vertenza, non solo disattendendo quanto disposto nella sentenza di cassazione, ma addirittura in un senso diametralmente opposto a quanto in essa sentenza statuito circa tale documento. Sosteneva, infatti, che la Corte d’appello aveva completamente ignorato il più volte citato prospetto al quale questa Suprema Corte aveva attribuito valenza decisiva. 2. Con il secondo motivo, deduce la “Violazione della norma di cui all’art. 416 c.p.c.”. Richiamati taluni precedenti di legittimità in tema di mancata tempestiva contestazione, da parte del convenuto, del fatto posto dal ricorrente a fondamento della pretesa, e riportato un passo della motivazione della sentenza attualmente impugnata, sostiene che in tale parte la Corte di merito si era soffermata su enunciazioni astratte espresse dalle convenute, non costituenti “contestazione specifica” dei fatti costitutivi della pretesa e senza rendersi conto dell’opposto ben efficace rilievo da attribuirsi al prospetto che pure affermava parte integrante della memoria. 3. Ritiene il Collegio che tali motivi, in quanto strettamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati. 4. Essi sono infondati. 5. Occorre porre in luce che nella sentenza n. 10644/2017 si era osservato che: “La sentenza n. 2060/14 muove dal rilievo del difetto di allegazione, nel ricorso per cassazione, del prospetto di parte convenuta in primo grado contenente, oltre alla rielaborazione dei conteggi, la specificazione degli importi percepiti mensilmente dall’Adinolfi a titolo di indennità di incentivazione. Dall’esame degli atti risulta che il prospetto contabile in questione è allegato all’interno dell’originale del ricorso per cassazione. L’affermazione della inesistenza in atti di tale conteggio costituisce un errore percettivo, direttamente incidente sull’esito del giudizio, poiché l’affermazione dell’inesistenza del documento è stata posta a fondamento del ragionamento logico-giuridico sotteso alla decisione”. Come riconosce l’attuale ricorrente per cassazione, sulla base di questi rilievi fu semplicemente accolta la sua istanza di revocazione della precedente sentenza n. 2060/2014. Nella sentenza n. 10644/2017 segue la parte volta a spiegare la fondatezza del primo e del secondo motivo del ricorso per cassazione in precedenza disatteso. E nella sentenza resa in sede di rinvio, attualmente impugnata, la Corte territoriale non ha mancato di considerare che: Si controverte soltanto della prova del presupposto di fatto di tale pretesa, essendo rimesso a questo Giudice di rinvio “di verificare se la continuità della percezione dell’indennità di incentivazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] nell’ultimo anno di servizio, ai fini della sua inclusione nella base di computo della pensione, dovesse essere provata in giudizio da parte delle ricorrenti in primo grado o dovesse essere considerato fatto pacifico, tale da non potere essere più contestato in appello” . 6. Tanto premesso, è erroneo il punto di partenza delle attuali doglianze della ricorrente. Questa, infatti, assume che: “In sostanza, codesta Suprema Corte, pur disponendo ilrinvio, ma ritenendo nel contempo fondati i primi due motivi del ricorso, ha già espresso in maniera inequivocabile il giudizio che la produzione da parte delle aziende di un prospetto attestante la presenza in servizio dell’Adinolfi nel corso dell’ultimo anno del rapporto di lavoro e, la corrispondente percezione dell’incentivazione in una certa misura abbia attribuito a questi fatti i requisiti di fatti non contestati, da non doversi provare da parte attorea”. Così evidentemente non è. Invero, nella sentenza n. 10644/2017 non sono stati assolutamente espressi i giudizi che ad essa attribuisce l’impugnante circa i fatti che potevano essere reputati non contestati dalla controparte, in virtù in particolare del ridetto prospetto contabile. Questa Corte, piuttosto, segnatamente nei § 9.2 e 9.3 della parte motiva di tale pronuncia, si era limitata ad esporre principi di diritto, da tempo affermati, e da applicare per stabilire se i fatti addotti da una parte possano considerarsi incontroversi, in particolare per effetto della mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi stessi. E, come riconosce anche la ricorrente, tale sentenza aveva affidato al giudice di rinvio il compito di “verificare se la continuità della percezione dell’indennità di incentivazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] nell’ultimo anno di servizio, ai fini della sua inclusione nella base di computo della pensione, dovesse essere provato in giudizio da parte delle ricorrenti in primo grado o dovesse essere considerato fatto pacifico, tale da non potere essere più contestato in appello”; compito, questo, in cui non è affatto presupposto neppure per implicito che il giudice di rinvio dovesse reputare pacifici, sia pure in parte, determinati fatti costitutivi dei diritti fatti valere dalle due attrici originarie. In definitiva, la Corte in sede di rinvio era chiamata a compiere tale precipuo accertamento, in base appunto ai principi di diritto esposti nei su specificati § della motivazione di Cass. n. 10644/2017. 7. Ebbene, la sentenza resa in sede di rinvio non ha assolutamente violato l’art. 384, comma secondo, c.p.c., essendosi uniformata sia a tali principi che a quant’altro statuito da questa Corte di legittimità nella sentenza n. 10644/2017. Più nello specifico, la Corte distrettuale nella propria motivazione, non solo ha premesso la verifica suddetta che era chiamata a compiere, ma ha riportato anche l’intera parte di motivazione in cui erano esposti i principi di diritto cui doveva conformarsi (cfr. pag. 5 dell’impugnata sentenza). Indi, ha compiuto l’indagine affidatale, esaminando e valutando anzitutto il contenuto della memoria difensiva depositata in primo grado dall’ARIN (cfr. pagg. 5 e 6 della sua sentenza). E, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non aveva affatto ignorato il prospetto contabile cui quest’ultima si riferisce, ma lo aveva ben tenuto presente, osservando però che: Infine la difesa dell’Azienda aveva allegato i conteggi (costituenti parte integrante della memoria) dai quali “risulta lampante l’erroneità della pretesa formulata dalle ricorrenti” . La Corte di rinvio ha, tra l’altro, aggiunto che la resistente aveva precisato –“escludendo qualsiasi inversione dell’onere della prova ed al solo fine di evidenziare la temerarietà della domanda” – di ave r depositato un riepilogo contabile “al solo fine indicativo e senza riconoscimento di alcun debito” . La stessa Corte, quindi, ha conclusivamente osservato che: Non appare quindi sussistente la condizione evidenziata nella sentenza rescindente secondo cui “perché i fatti addotti da una parte possano essere considerati incontroversi – e non richiedano quindi una prova specifica – non è sufficiente la sua sola mancata contestazione; occorre invece che lo stesso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento” . Principio di diritto, quest’ultimo, effettivamente richiamato al § 9.2. della sentenza che aveva deciso la cassazione con rinvio della sentenza emessa in grado d’appello. 8. In base a tali piane constatazioni risulta anche l’infondatezza del secondo motivo. In esso, infatti, la ricorrente addebita alla Corte di rinvio direttamente la violazione dell’art. 416 c.p.c., norma di cui, invece, il giudice del rinvio ha dato puntuale applicazione ritenendo che tanto dalla memoria difensiva tanto dalle generali difese dell’Azienda era emersa evidente la specifica contestazione dei fatti costitutivi della pretesa attorea, ossia la continuità della percezione dell’indennità di incentivazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] nell’ultimo anno di servizio. Né si ravvisa alcuna violazione dell’art. 115 c.p.c., peraltro neppure dedotta, dovendosi piuttosto rilevare che 'Ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica' (Cass. n. 24062/2017). Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad affermare che la non contestazione, ovvero ammissione, sarebbe avvenuta con la memoria difensiva, ma non ha specificatamente indicato come, all'interno di tale atto, si sia perfezionata la fattispecie processuale della non contestazione, ripercorrendone i passaggi rilevanti, secondo la prospettazione del ricorrente, ai fini della dedotta non contestazione. Da ciò consegue che il ricorrente, con le censure poste nella seconda parte del motivo, richiede una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 10761 del 04/04/2022). 9. Pertanto, il ricorso dev’essere rigettato. 10. Nondimeno, trattandosi di procedimento introdotto nel 2002, cui quindi si applica il testo dell’art. 92, comma secondo, c.p.c. anteriore alla sua sostituzione ad opera dell’art. 2, lett. a) l. n. 263 del 2005, quindi dell’art. 45 l. 69 del 2009, e infine dell’art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014 (conv., con mod., nella l. n. 162 del 2014), ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità, avuto riguardo in particolare all’esito alterno che ha caratterizzato le diverse fasi del procedimento. 11. La ricorrente è tenuta comunque al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei p
Sentenza Cassazione n. 11397/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris