CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 marzo 2022
Cassazione n. 29065/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ben—O le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] C IQ, 44'444 ..f< Lt. 44% (A& 44 4' A.. 144.1.4" are14.11 4A4.5 1 c. It 2-« . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecce, decidendo in sede di annullamento con rinvio, disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6160 del 15/10/2020, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nelll'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il sequestro preventivo, disposto dal Gip del Tribunale di Lecce in data 30/05/2020, limitatamente al deposito di 6 mq, con attiguo vano doccia, e alla cisterna, ordinandone la restituzione alla proprietaria; l'ha confermato nel resto. 2. L'annullamento era stato disposto "perché il Tribunale dei riesame ha reso una motivazione scarna, ai limiti dell'inesistente, sulla ricostruzione del fatto, non rispondendo al tema devoluto della prescrizione dei reati contestati sulla base delle risultanze della perizia di parte. Ed invero, ha asserito che il corpo di fabbrica era stato costruito abusivamente a più riprese e i piccoli manufatti erano da considerarsi pertinenze perché privi di autonoma funzione. In realtà, non ha chiarito se vi erano stati abusi nel senso della realizzazione di opere aggiuntive di un pregresso abuso, il che legittimerebbe l'applicazione del criterio della permanenza, o erano state realizzate opere autonome sia pure pertinenziali, il che porrebbe il problema di verificare la data di consumazione dei singoli abusi". L'ordinanza impugnata veniva pertanto annullata per consentire al Tribunale del riesame di rimotivare sul punto, alla stregua degli atti di causa. 3. I fatti: il 27/05/2020, agenti del comando di Polizia locale e i Carabinieri di Ugento accertavano, in un terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], in località [OSCURATO:PERSONA], in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico, la presenza di manufatti edilizi del tutto sprovvisti di permesso di costruire, in particolare un seminterrato di circa 35 mq con bagno, disimpegno e vano letto, un fabbricato al piano rialzato di circa 81 mq, un locale deposito di 6 mq e altro piccolo locale in muratura di circa 8 mq, entrambi separati dal corpo edilizio principale. La difesa, non contestando il reato di abuso edilizio con riferimento al piano rialzato, aveva sostenuto che da tempo era maturata la prescrizione con riferimento alle altre opere, già ultimate nel 2006, in base agli accertamenti svolti dal consulente di parte, ing. Bortone. 4. Avverso la predetta ordinanza ricorre ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. il difensore della Sprascio mediante l'articolazione di quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'ad 311, comma 5-bis cod. proc. pen., per mancato rispetto del termine perentorio. La decisione impugnata è tardiva rispetto a quanto stabilito nell'anzidetta norma. Nel caso di specie, la sentenza rescindente della Suprema Corte è pervenuta al Tribunale in data 25/02/2021, mentre la decisione oggi impugnata è stata resa solo in data 09/03/2021, oltre quindi il termine di legge: ne consegue l'inefficacia della misura coercitiva.4.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 311 e 309, comma 9, cod. proc. pen., per l'omessa valutazione del mancato esercizio dell'azione penale con riferimento al piano seminterrato. Risulta, infatti, dal decreto di citazione giudizio, emesso dal Tribunale di Lecce nei confronti dell'indagata, che la pubblica accusa non intende procedere in ordine al fabbricato posto al piano seminterrato, oggetto del provvedimento di sequestro preventivo. Si tratta di circostanza favorevole all'indagata che il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare al fine di revocare la misura cautelare nella relativa parte. 4.3. Con il terzo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art 157 e 161 cod. pen., per l'intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d. P.R. 380/01 e 181 d. Igs. 42/04. Le affermazioni con cui il Tribunale, limitatamente al piano seminterrato, ha ritenuto trattarsi di opere aggiuntive sono del tutto apcidittiche e non trovano riscontro alcuno nel materiale di indagine virgola in primis nel verbale di sequestro. Come già fatto presente nella memoria difensiva del 18/06/2020 le opere preesistenti sono autonome e distinte rispetto a quanto realizzato al piano rialzato,, nulla avendo in comune. 4.4. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. per mancanza del periculun-,, in mora. Questo non ricorre soprattutto in relazione alle opere in essere da tempo, le quali si inseriscono in un territorio ampiamente urbanizzato, di talché l'utilizzo dell'immobile non avrebbe incidenza alcuna sull'equilibrio urbanistico del territorio. Sul punto l'impugnata ordinanza risulta carente di adeguata motivazione, apparendo la stessa generica e di stile. 5. Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari, con le pronunce consequenziali. 6. In data 01/03/2022, sono pervenute in cancelleria procura speciale e memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Meritevole di accoglimento è unicamente il quarto motivo di ricorso. 2. L'eccezione di inefficacia della misura cautelare, di cui al primo motivo, è infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 27104 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279533 - 01) , conformemente all'orientamento maggioritario della giurisprudenza, hanno affermato che il termine di dieci giorni per la decisione del riesame in sede di rinvio decorre dalla data in cui pervengono al Tribunale gli atti dallo stesso nuovamente richiesti all'autorità. Ciò in considerazione del dato dirimente dell'autonomia del giudizio di rinvio, fondato su un pieno esame dell'intero materiale probatorio anche a garanzia della stessa posizione dell'indagato, che non può essere delimitato agli atti a suo tempo trasmessi dalla Corte di cassazione e da questa restituiti con la sentenza rescindente, indicati dall'art. 100 disp. att. cod. proc. pen. in quelli funzionali per la decisione sull'impugnazione dinanzi a detta Corte e di regola non comprendenti tutti gli atti utili ai fini della decisione del riesame. Nel procedimento di impugnazione in materia cautelare, il giudizio in sede di rinvio è condotto, pertanto, in base agli stessi criteri valutativi propri del giudizio ordinario, che presuppongono un pieno esame del materiale probatorio disponibile al momento in cui il giudizio si svolge, coerentemente con la costante aderenza alla situazione di fatto che è nella natura di tale procedimento. È, quindi, conforme a logica giuridica che, anche sul piano procedurale, il giudizio di rinvio si svolga secondo la stessa sequenza prevista per il giudizio ordinario dall'art. 309 cod. proc. pen., come già emergente dal sistema fino alla novella del 2015 e non modificato sostanzialmente da quest'ultima, se non per il limitato aspetto dei tempi della decisione e del deposito della motivazione. Ne deriva che, essendo parte integrante di detta sequenza l'avviso all'autorità procedente perché la stessa trasmetta al Tribunale gli atti presentati a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare e quelli eventualmente sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, previsto dal comma 5 dell'art. 309, tale passaggio procedurale deve essere seguito anche nel giudizio di rinvio; conclusione, questa, peraltro rafforzata dal fatto che questo incombente è specificamente funzionale ad assicurare la disponibilità di tutto il materiale utile per la decisione in materia cautelare. Ma ne segue altresì che la ricezione di questi atti segna anche in sede di rinvio, come previsto dal comma 10 dell'art. 309 per il giudizio ordinario, la decorrenza del termine per la decisione; e che è pertanto a questa ricezione, e non a quella degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione, che il comma 5-bis dell'art. 311 fa riferimento in tal senso. 3. Passando al secondo e al terzo motivo, deve preliminarmente ricordarsi che il ricorso per cassazione di cui all'art. 325 cod. proc. pen. può essere proposto solo per violazione di legge, essendo concepito come rimedio finalizzato a censurare esclusivamente i vizi di stretta legittimità che non presuppongano, nemmeno implicitamente, questioni di merito. Ciò detto, si osserva: quanto al secondo motivo, che la mancata inclusione del piano seminterrato nella imputazione formulata per il giudizio non comporta, ex se, la formale e definitiva rinuncia all'esercizio dell'azione penale anche per tale opera abusiva, non risultando allo stato l'archiviazione del procedimento per tale segmento della condotta; quanto al terzo motivo, che la verifica richiesta dalla sentenza rescindente n. 6160/2021 - "se vi erano stati abusi nel senso della realizzazione di opere aggiuntive di un pregresso abuso, il che legittimerebbe l'applicazione del criterio della permanenza, o erano state realizzate opere autonome sia pure pertinenziali, il che porrebbe il problema di verificare la data di consumazione dei singoli abusi" - è stata compiuta individuando le opere aggiuntive rispetto alla consistenza del seminterrato oggetto di sanatoria del 2001 e tale punto è censurato dal ricorso con argomentazioni generiche tese ad una sostanziale rivalutazione di merito. 4. Come si è più sopra detto, il quarto motivo è fondato. Sul punto, la motivazione si appalesa carente, perché l'ordinanza impugnata ha desunto la ricorrenza del pericolo di aggravamento delle conseguenze dannose del reato «sulla base delle considerazioni svolte nella prima ordinanza, non censurate dalla Suprema Corte». Deve, tuttavia, rilevarsi che lo specifico motivo dedotto con il precedente ricorso per cassazione, con cui era stata denunciata la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al periculum in mora, non è stato oggetto di esame da parte della sentenza rescindente, essendo stato lo stesso, evidentemente, assorbito dall'accoglimento del primo motivo. Si appalesa, pertanto, errato il richiamo operato alla sentenza di annullamento, conseguendone la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. 5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio. P.