CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 24249/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso il provvedimento del 30 gennaio 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova dichiarava inammissibile l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena detentiva che doveva scontare. Ritenuto che il ricorso di Torino non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che appaiono correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Genova. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Genova dichiarava inammissibile l'istanza di applicazione della misura alternativa alla detenzione controversa in ragione del fatto che lo stesso Tribunale, nel triennio precedente, aveva disposto la revoca di un analogo beneficio penitenziario, ai sensi dell'art. 58-quater Ord. pen. Ritenuto, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte, che: «Il divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi al provvedimento di revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare non è circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta la revoca, ma ha portata generale e validità estesa anche ad altri e diversi procedimenti esecutivi» (Sez. 1, n. 14860 del 19/02/2020, Grassano, Rv. 279123 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i