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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00859/2024

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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14972/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] (GRGPTR34T 11D547A ) , nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], GARA G [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di GARAGUSODOMENICO, elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 290, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti ricorrentiincidentali- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

TARANTO n. 1111/2015 depositata il 19/05/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiesto il rigettoo la declaratoria di i nammissibilità del ricors o.

Udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava, davanti alla Commissione tributaria Provinciale di Taranto, l’avviso di liquidazione dell’INVIM emesso dall’Ufficio del Registro di Taranto a seguito della mancata impugnazione dell’avviso di accertamento al medesimo notificato il 14/2/1995 ed il giudice adito, con sentenza n. 315/2009, accoglieva il ricorso sul rilievo che l’importo richiesto non tenesse conto della effettiva quota di proprietà del contribuente, il quale non era stato posto in condizione di comprendere esattamente l’aned il quantumrichiesto ed annullava l’avviso impugnato.

Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate e resistevano ai motivi di gravame gli appellati contribuenti. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, con decreton. 280/28/13, dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo stata presentata domanda di definizione agevolatadella lite fiscale da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], nonostante il comunicato diniego della definizione agevolata.

L’Agenzia delle Entrate proponeva allora reclamo, ai sensi dell’art. 28, d.lgs. n. 546 del 1992, rappresentando le ragioni della non defini bilità della controversia, in quanto avente ad oggetto un atto riscossivo , e chiedeva la revoca del decreto. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 1111/28/15, rigettava il reclamo e conferm a va la disposta estinzione del giudizio.

L’Agenzia delle Entrate propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza, resistono i contribuent i , nelle rispettive qual ità ( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Antonio, eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gara g uso Antonello e Gara g uso Simone, eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) , i quali propongono anche ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta, ex art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4 cod.proc.civ.,violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 12, lett. a), d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, 46, d.lgs. n. 546 del 1992, 16, comma 8, l. n. 289 del 2002, perché il giudizio non poteva essere dichiarato estinto dalla CTR per cessazione della materia del contendere, in assenza di una precisa istanzadell’Ufficio attestante il buon esito della procedura ed in presenza di diniego di definizione agevolata regolarmente comunicato.

Con il secondo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma primo, n. 4 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ, perché la CTR ha omesso di valutare le ragioni, esposte nel reclamo, della persistente pendenzadella controversia fiscale avente ad oggetto un avviso di liquidazione INVIM, atto riscossivo e non impositivo,quindi, non condonabile .Con il terzo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 3, l. n 289 del 2002, 12 cod. proc. civ, e 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, ove ritenuto sussistente un implicito rigetto delle predette ragioni, perché la CTR , con argomentazioni metagiuridiche,non ha tenuto conto del diniego di definizione agevolata della lite pendente.

Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato i contribuenti lamentano, ex art. 360, comma primo, n. 4 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR ha omesso di pronunciarsisulla eccepita nullità dell’avviso di liquidazione impugnato.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato lamentano, ex art. 360, comma primo, n. 4 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla eccepita decadenza dell’Ufficioex art. 52, d.P.R. n. 131 del 1986.

Osserva il Collegio la palese fondatezza del ricorso erariale e l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato dei contribuenti, per le ragioni di seguito esposte.

Sono incontestati i fattidi causa, per come esposti nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi delleparti, e la pretesa tributaria oggetto di causa riguarda [OSCURATO:PERSONA] e, dopo il decesso, i suoi eredi, tra cui [OSCURATO:PERSONA], il qualeil [OSCURATO:DATA_NASCITA], nelle more del giudizio di appell o, presentava domanda di definizione agevolata della lite fiscale, ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011.

La suindicata disposizion e prevedeva la trasmissione , da parte de i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria, alle commissioni tributarie, alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, di un elenco delle liti pendenti per i quali era stata presentata domanda di definizione agevolata da uno dei coobbligatie, a giudizio sospes o , del la successiva comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda medesima ed il pagamento integrale di quanto dovutoovvero entro la stessa data (31/12/2011) la comunica zione e notifica dell'eventuale diniego della definizioneagevolata.

Lachiusura della lite, ai sensi dell’art. 46. d .lgs. n 546 del 1992, comporta , inoltre,che le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, avendo rinunciato il contribuente ad eventuali pronunce favorevoli rese nei suoi confronti.

Nel caso esaminato,l’Ufficio emetteva , ai sensi dell’art. 16, comma 8, l. n. 289 del 2002, provvedimento di diniego di definizione agevolata della lite fiscale pendente, notificandolo al contribuente e comunicandolo anche alla CTR della Puglia.

Della circostanza il giudice di secondo grado non riteneva di dover tenere contoe, con decreto del Presidente della CTR , veniva disp osta l’estinzione del giudizio.

Tale provvedimento è reclamabile, ai sensi dell’art. 28, l. n. 546 del 1992.

Pronunciandosi sul reclamo dell’Agenzia delle Entrate,la sentenza della CTR qui impugnatalo dichiarava inammissibile (v. in parte motiva della sentenza ) , rilevando l’aspecificità dei motivi di impugnazione econfermava , così, il decreto di estinzione del giudizio di appello.

Si legge nella sentenza che la procedura di condono, che qui ci occupa, (si è) perfezionata in data 30 novembre 2011con il versamento di € 869,00 e indata 13 dicembre 2011 con l’invio alla stessa Agenzia reclamante della relativa istanza di definizione della lite pendente .

La decisione si appalesa erronea in ragione del fatto (non oggetto di contestazione)che uno degli eredi del contribuente h a proposto la domanda di definizione agevolata della lite fiscale pendente ed hapagato la prima rata, ma il procedimentocondonistico non si è per ciò solo perfeziona to , attes o che non si produce automaticamente l’effetto estintivo della pretesa tributaria ed il correlato effetto processuale della estinzione del giudizio , nel caso in cui la potestà dell’Ufficio di rilevare eventuali irregolarità oppure l’omesso o insufficiente pagamento di quanto dovuto sia stata tempestivamente esercitata con l’adozione deldiniego della definizione agevolata .Il provvedimento in questione nonrisulta impugnato dal contribuente, entro 60 giorni dalla notificazione, dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pendeva la controversia, né tantomeno le contestazioni riguard a ti il diniego potevano trovare ingresso ed essere svolte dal contribuente nel giudizio di reclamo, avente ad oggetto il decreto presidenziale di estinzione del giudizio , attivatodall’Agenzia delle Entrate.

Perle ragioni innanzi esposte il reclamo dell’Agenzia delle Entrate avverso il decreto presidenziale la declaratoria di estinzione del giudizio andava accolto e dichiarata illegittima lapronunciata declaratoria.

Il giudiziodi appello (RG A n. 2468/2010 ) avverso la sentenza n. 315/2009 della CTP di Taranto, conseguentemente, doveva proseguire con l’esame, nel merito, della controversia.

Imotivi oggetto del ricorso incidentale condizionato propost i da gl i er e di del contribuente vanno dichiarati inammissibili , non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto si tratta di questioni che appartengono , sia sotto il profilo della ammissibilità che della fondatezza, al thema decidendum del giudizio erroneamente dichiarato estinto nel quale vanno riproposti (Casss. n. 29662/2023; n. 15893/2023).

La regolamentazione delle spese processuali va rimessa al giudice di rinvio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per il prosieguo del la causa di appello avverso la sentenza n. 315/2009 della CTP di Taranto e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i incidentalidell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14972/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] (GRGPTR34T 11D547A ) , nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], GARA G [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di GARAGUSODOMENICO, elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 290, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti ricorrentiincidentali- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO n. 1111/2015 depositata il 19/05/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiesto il rigettoo la declaratoria di i nammissibilità del ricors o. Udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava, davanti alla Commissione tributaria Provinciale di Taranto, l’avviso di liquidazione dell’INVIM emesso dall’Ufficio del Registro di Taranto a seguito della mancata impugnazione dell’avviso di accertamento al medesimo notificato il 14/2/1995 ed il giudice adito, con sentenza n. 315/2009, accoglieva il ricorso sul rilievo che l’importo richiesto non tenesse conto della effettiva quota di proprietà del contribuente, il quale non era stato posto in condizione di comprendere esattamente l’aned il quantumrichiesto ed annullava l’avviso impugnato. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate e resistevano ai motivi di gravame gli appellati contribuenti. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, con decreton. 280/28/13, dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo stata presentata domanda di definizione agevolatadella lite fiscale da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], nonostante il comunicato diniego della definizione agevolata. L’Agenzia delle Entrate proponeva allora reclamo, ai sensi dell’art. 28, d.lgs. n. 546 del 1992, rappresentando le ragioni della non defini bilità della controversia, in quanto avente ad oggetto un atto riscossivo , e chiedeva la revoca del decreto. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 1111/28/15, rigettava il reclamo e conferm a va la disposta estinzione del giudizio. L’Agenzia delle Entrate propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza, resistono i contribuent i , nelle rispettive qual ità ( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Antonio, eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gara g uso Antonello e Gara g uso Simone, eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) , i quali propongono anche ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta, ex art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4 cod.proc.civ.,violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 12, lett. a), d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, 46, d.lgs. n. 546 del 1992, 16, comma 8, l. n. 289 del 2002, perché il giudizio non poteva essere dichiarato estinto dalla CTR per cessazione della materia del contendere, in assenza di una precisa istanzadell’Ufficio attestante il buon esito della procedura ed in presenza di diniego di definizione agevolata regolarmente comunicato. Con il secondo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma primo, n. 4 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ, perché la CTR ha omesso di valutare le ragioni, esposte nel reclamo, della persistente pendenzadella controversia fiscale avente ad oggetto un avviso di liquidazione INVIM, atto riscossivo e non impositivo,quindi, non condonabile .Con il terzo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 3, l. n 289 del 2002, 12 cod. proc. civ, e 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, ove ritenuto sussistente un implicito rigetto delle predette ragioni, perché la CTR , con argomentazioni metagiuridiche,non ha tenuto conto del diniego di definizione agevolata della lite pendente. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato i contribuenti lamentano, ex art. 360, comma primo, n. 4 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR ha omesso di pronunciarsisulla eccepita nullità dell’avviso di liquidazione impugnato. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato lamentano, ex art. 360, comma primo, n. 4 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla eccepita decadenza dell’Ufficioex art. 52, d.P.R. n. 131 del 1986. Osserva il Collegio la palese fondatezza del ricorso erariale e l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato dei contribuenti, per le ragioni di seguito esposte. Sono incontestati i fattidi causa, per come esposti nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi delleparti, e la pretesa tributaria oggetto di causa riguarda [OSCURATO:PERSONA] e, dopo il decesso, i suoi eredi, tra cui [OSCURATO:PERSONA], il qualeil [OSCURATO:DATA_NASCITA], nelle more del giudizio di appell o, presentava domanda di definizione agevolata della lite fiscale, ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011. La suindicata disposizion e prevedeva la trasmissione , da parte de i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria, alle commissioni tributarie, alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, di un elenco delle liti pendenti per i quali era stata presentata domanda di definizione agevolata da uno dei coobbligatie, a giudizio sospes o , del la successiva comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda medesima ed il pagamento integrale di quanto dovutoovvero entro la stessa data (31/12/2011) la comunica zione e notifica dell'eventuale diniego della definizioneagevolata. Lachiusura della lite, ai sensi dell’art. 46. d .lgs. n 546 del 1992, comporta , inoltre,che le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, avendo rinunciato il contribuente ad eventuali pronunce favorevoli rese nei suoi confronti. Nel caso esaminato,l’Ufficio emetteva , ai sensi dell’art. 16, comma 8, l. n. 289 del 2002, provvedimento di diniego di definizione agevolata della lite fiscale pendente, notificandolo al contribuente e comunicandolo anche alla CTR della Puglia. Della circostanza il giudice di secondo grado non riteneva di dover tenere contoe, con decreto del Presidente della CTR , veniva disp osta l’estinzione del giudizio. Tale provvedimento è reclamabile, ai sensi dell’art. 28, l. n. 546 del 1992. Pronunciandosi sul reclamo dell’Agenzia delle Entrate,la sentenza della CTR qui impugnatalo dichiarava inammissibile (v. in parte motiva della sentenza ) , rilevando l’aspecificità dei motivi di impugnazione econfermava , così, il decreto di estinzione del giudizio di appello. Si legge nella sentenza che la procedura di condono, che qui ci occupa, (si è) perfezionata in data 30 novembre 2011con il versamento di € 869,00 e indata 13 dicembre 2011 con l’invio alla stessa Agenzia reclamante della relativa istanza di definizione della lite pendente . La decisione si appalesa erronea in ragione del fatto (non oggetto di contestazione)che uno degli eredi del contribuente h a proposto la domanda di definizione agevolata della lite fiscale pendente ed hapagato la prima rata, ma il procedimentocondonistico non si è per ciò solo perfeziona to , attes o che non si produce automaticamente l’effetto estintivo della pretesa tributaria ed il correlato effetto processuale della estinzione del giudizio , nel caso in cui la potestà dell’Ufficio di rilevare eventuali irregolarità oppure l’omesso o insufficiente pagamento di quanto dovuto sia stata tempestivamente esercitata con l’adozione deldiniego della definizione agevolata .Il provvedimento in questione nonrisulta impugnato dal contribuente, entro 60 giorni dalla notificazione, dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pendeva la controversia, né tantomeno le contestazioni riguard a ti il diniego potevano trovare ingresso ed essere svolte dal contribuente nel giudizio di reclamo, avente ad oggetto il decreto presidenziale di estinzione del giudizio , attivatodall’Agenzia delle Entrate. Perle ragioni innanzi esposte il reclamo dell’Agenzia delle Entrate avverso il decreto presidenziale la declaratoria di estinzione del giudizio andava accolto e dichiarata illegittima lapronunciata declaratoria. Il giudiziodi appello (RG A n. 2468/2010 ) avverso la sentenza n. 315/2009 della CTP di Taranto, conseguentemente, doveva proseguire con l’esame, nel merito, della controversia. Imotivi oggetto del ricorso incidentale condizionato propost i da gl i er e di del contribuente vanno dichiarati inammissibili , non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto si tratta di questioni che appartengono , sia sotto il profilo della ammissibilità che della fondatezza, al thema decidendum del giudizio erroneamente dichiarato estinto nel quale vanno riproposti (Casss. n. 29662/2023; n. 15893/2023). La regolamentazione delle spese processuali va rimessa al giudice di rinvio. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per il prosieguo del la causa di appello avverso la sentenza n. 315/2009 della CTP di Taranto e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i incidentalidell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
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