CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19324/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18328/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Via de Roberto n. 44, Napoli; rappresentato e difeso dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1486/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLI, depositata il giorno 8 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella notte del 15 agosto 2012, si sviluppò un incendio all’interno del [OSCURATO:PERSONA] situato a Napoli, Via de Roberto n. 44, composto da 18 capannoni industriali. [OSCURATO:PERSONA], proprietario confinante di uno dei capannoni investiti dall’incendio, convenne in giudizio risarcitorio, dinanzi al Tribunale di Napoli, sia il [OSCURATO:PERSONA], sia le proprietarie locatrici del capannone da cui aveva avuto origine l’incendio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima poi deceduta nelle more del giudizio), sia, infine, la società conduttrice del predetto capannone, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Nei confronti delle proprietarie e della società conduttrice del capannone in cui si era sviluppato l’incendio, propose domanda “riconvenzionale” il [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver dedotto di avere già promosso un accertamento tecnico preventivo ai fini dell’individuazione delle cause dei danni alle strutture condominiali e della quantificazione delle spese necessarie al loro ripristino, invocò, in confronto delle convenute in “riconvenzionale”, il risarcimento, in forma specifica o per equivalente, dei predetti danni. In funzione della garanzia patrimoniale di tale dedotto credito risarcitorio, il [OSCURATO:PERSONA] propose altresì domanda di sequestro conservativo dei beni delle convenute in “riconvenzionale”: il provvedimento cautelare, concesso dal primo giudice, fu poi revocato dal collegio, in sede di reclamo.Nella resistenza delle proprietarie locatrici del predetto capannone (che avevano dedotto il caso fortuito, imputando l’incendio al fatto doloso di terzi,rimasti ignoti) – ed esclusa la riunione del procedimento con quello introdotto dalle stesse proprietarie locatrici per opporsi al decreto ingiuntivo per mancato pagamento di oneri condominiali, ottenuto contro di loro dal [OSCURATO:PERSONA] – il Tribunale rigettò sia la domanda principale formulata da [OSCURATO:PERSONA], sia la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e compensò integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio. 2.La Corte di appello di Napoli, in accoglimento dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle altre parti, ha riformato la sentenza di primo grado in ordine alla statuizione di compensazione delle spese, ponendo a carico del [OSCURATO:PERSONA] soccombente sia quelle del procedimento cautelare (liquidate nella misura di Euro 22.288,50) sia quelle del giudizio ordinario (liquidate nella misura di Euro 36.145,00), oltre alle spese generali, agli esborsi e agli accessori di legge, nonché alle spese del grado di appello. 3.Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 44, sulla base di un unico, articolato motivo. Rispondono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.in relazione al comma 1, nn. 3 e 5, dell’art. 360 cod. proc. civ.». La censura si articola in due distinte doglianze. 1.a.Con la prima viene dedotta la correttezza, in iure , delle due rationes decidendi poste dal primo giudice a fondamento della statuizione di compensazione delle spese e, conseguentemente, la non correttezza della contraria statuizione della Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce, in primo luogo, che, avuto riguardo all’esito del giudizio (che aveva visto il rigetto della domanda principale proposta da [OSCURATO:PERSONA], di quella “riconvenzionale” da esso formulata e di tutte le eccezioni sollevate dalle convenute), doveva reputarsi corretta la decisione di integrale compensazione delle spese di lite pronunciata dal primo giudice, avuto riguardo alla situazione di soccombenza reciproca delle parti. Osserva che, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «la “soccombenza reciproca” consente la compensazione totale tra le parti delle spese processuali nelle ipotesi di una pluralità di domande contrapposte rigettate “[…] che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti”». In secondo luogo, il condominio evidenzia la correttezza anche dell’ulteriore ratio decidendi posta dal Tribunale a fondamento della statuizione di compensazione, consistente nella rilevata «oggettiva controvertibilità della questione relativa all’interpretazione della giurisprudenza». Osserva che, infatti, la disposizione di cui all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese fra le parti, «costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori , ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito». 1.b.Con la seconda doglianza, formulata in via subordinata, il condominio ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. anche nella parte in cui ha liquidato in Euro 22.288,50 (oltre alle spese di reclamo e di cancellazione del sequestro, nonché al compenso relativo alla annotazione della cancellazione nei RR.II., liquidato in Euro 1.280,00) i compensi per il procedimento cautelare di sequestro conservativo. Osserva che, infatti, la Corte di appello, contrariamente a quanto affermato, non avrebbe tenuto conto dei valori medi di cui alla tabella n. 10 del D.M. n. 55 del 2014, la quale, nell’ambito dei procedimenti cautelari, avrebbe previsto il minore importo di Euro 14.567,00. 2.Il motivo – e con esso l’intero ricorso – è infondato. 2.a.Con specifico riguardo alla prima doglianza va rilevato che la Corte di appello, in primo luogo, ha escluso che si fosse integrata una ipotesi di reciproca soccombenza nello specifico rapporto processuale intercorso tra le proprietarie del capannone da cui si era sprigionato l’incendio e il [OSCURATO:PERSONA], atteso che solo il secondo aveva formulato una specifica domanda nei confronti delle prime, e che tale domanda era stata rigettata, così come era stato revocato, in sede di reclamo, il provvedimento cautelare già ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo, per l’accertata insussistenza del fumus del preteso credito. In secondo luogo, la Corte di appello ha ritenuto non condivisibile l’ulteriore ragione di compensazione delle spese, ravvisata dal Tribunale nella “ co ntrovertibilità della questione relativa all’interpretazione della giurisprudenza”, sul rilievo che essa, oltre a poggiare su «una motivazione oscura e non pertinente», appariva anche in dissonanza con la formulazione del secondo comma dell’art.92 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis , che consentiva la compensazione, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nell’ipotesi di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Tutto ciò rilevato, deve osservarsi che la statuizione della Corte di appello –perfettamente corretta in iure – non è sindacabile dalla Corte di cassazione. Va, infatti, ribadito – dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte –che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità –salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400) –e che trova il suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912). Non sussistendo, dunque, un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese, non è sindacabile la statuizione del giudice di appello che – come nella fattispecie – , esclusa la sussistenza di una ipotesi di reciproca soccombenza e rilevatal’oscurità e la non pertinenza delle ulteriori ragioni di compensazione ritenute dal giudice di primo grado, accerti il diritto della parte vittoriosa ad essere rimborsata, dalla controparte soccombente, delle spese sostenute nel grado medesimo, oltre a quelle del grado di appello instaurato al fine di ottenere tale riconoscimento. 2.b. Del pari infondata è la doglianza con la quale si contesta l’esattezza della liquidazione dei compensi relativi al procedimento cautelare in relazione alla Tabella n.10 allegata al DM n. 55 del 2014. La Corte di appello, sulla premessa che il valore della causa cautelare da prendere in considerazione fosse quello corrispondente alla somma di Euro 1.000.000 (pari all’importo del credito a garanzia del quale era stato concesso il sequestro conservativo), ha liquidato la somma di Euro 22.288,50 quale compenso relativo «alla fase del sequestro concesso e alla fase del reclamo e conseguente revoca». Poiché non è stato proposto ricorso incidentale in relazione al valore dei procedimenti cautelari (v. controricorso p. 12)considerato dalla Corte di merito, deve tenersi conto dello scaglione da Euro 520.001,00 ad Euro 1.000.000,00 che, nel vigore del D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle diverse fasi, prevedeva, in relazione al procedimento cautelar e , compensi medi , cui espressamente ha fatto riferimentola Corte di merito, pari ad Euro 14.567 ; ciò che del resto corrisponde alle deduzioni del ricorrente, il quale, però,non ha tenuto conto che la Corte territoriale ha espressamente precisato che i compensi per i procedimenti cautelari erano relativi non solo alla fase del sequestro ma anche alla fase del reclamo e conseguente revoca (v. sentenza impugnata p.7), sicché il predetto importo avrebbe dovuto essere duplicato. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] ricorrente non può censurar e la statuizione del giudice del merito che, nella specie, avuto riguardo alle due fasi procedimentali, ha ritenuto di liquidare un compenso che risultacomunque inferiore alla somma di quanto previst o dalle tabelle allegate alpredetto decreto ministeriale, applicabile ratione temporis, per ogni fase del procedimento cautelare. 3.In definitiva, il ricorso va rigettato. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; 5. ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare aicontroricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut