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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 45597/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 settembre 2020 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 20 giugno 2019 con cui il GUP del locale Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti loro contestate, alla pena di anni otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e di anni cinque e mesi quattro ed euro 18.000,00 di multa (Kapitonov), per essere stati entrambi riconosciuti responsabili di tutte le imputazioni loro rispettivamente ascritte. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, era stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt.: 110 e 628, comma 3 n. 1, cod. pen. (capo 1); 110 e 81, comma 2, cod. pen., 10 e 12, comma 2 lett. a),

I. n. 497 del 1974 (capo 2); 110, 582, 585 e 576 n. 1 cod. pen. (capo 3); 81, comma 2, e 110 cod. pen., 10, 12 e 14

I. n. 497 del 1974 (capo 4); 110 e 697 cod. pen. (capo 5); 110 e 648 cod. pen. (capo 6); 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 7); 110 e 605 cod. pen. (capo 8). [OSCURATO:PERSONA], invece, era stato riconosciuto colpevole - unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA] - dell'unico delitto ascrittogli, contestatogli ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 7).

Tutte le doglianze eccepite dagli imputati nei propri atti di appello sono state disattese dalla Corte territoriale, che ha conseguentemente concluso per il loro rigetto, confermando nel merito la sentenza di condanna loro inflitta in prime cure.

2. Avverso la sentenza del giudice di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, con il primo motivo, mancanza di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa del delitto di cui all'art. 628 cod. pen.

Ritiene, in particolare, il ricorrente che la evidenziata inconciliabilità tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e la ritenuta consumazione del delitto di rapina, contestato all'imputato sub 1, sarebbe stata disattesa dal giudice di seconde cure facendo ricorso ad una motivazione apodittica ed elusiva delle puntuali censure eccepite da parte dell'appellante.

A fronte, infatti, dell'effettuata indicazione di specifiche circostanze fattuali idonee a disarticolare il giudizio di attendibilità della vittima, la Corte di merito avrebbe ritenuto le stesse infondate ricorrendo unicamente, in maniera autoreferenziale, al medesimo contenuto dichiarativo oggetto di contestazione.

Con la seconda doglianza il ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 63 e 191 cod. proc. pen. in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].Relativamente, infatti, alla configurazione dei reati di detenzione illecita di cocaina (capo 7) e di sequestro di persona (capo 8) è stato ritenuto decisivo dai giudici merito quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità persona informata sui fatti.

Lamenta, tuttavia, il ricorrente che l'esame di tale dichiarante, nel corso del quale costui avrebbe reso propalazioni indizianti, si sarebbe dovuto interrompere, ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., con lettura degli avvisi di garanzia.

Anche dai brogliacci delle intercettazioni di cui gli investigatori avevano già contezza, peraltro, erano emersi indubbi elementi rappresentativi del concorso del Simonetti nel reato di illecita detenzione di stupefacenti (capo 7) - realizzato recuperando il denaro costituente il prezzo della sostanza stupefacente ceduta dal Kapitonov - o comunque del connesso reato di favoreggiamento reale, con conseguente inutilizzabilità erga omnes delle sue dichiarazioni.

La Corte di merito avrebbe errato, quindi, nel ritenere che al momento dell'effettuazione dell'escussione a s.i.t. del Simonetti non esistessero elementi tali da richiedere la sua audizione con le garanzie difensive, sul presupposto che, in particolare, costui aveva negato di essere entrato in contatto con la droga ceduta dal Kapitonov ed aveva provveduto a riscuotere il denaro solo perché costrettovi da pressioni, intimidazioni e minacce, perfino pervenute al punto di rinchiuderlo per circa mezz'ora nel bagagliaio di un'auto.

Con il terzo motivo il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato mancanza di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 605 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990.

Deduce, infatti, il ricorrente che, anche a volerle ritenere utilizzabili, le dichiarazioni rese dal Simonetti sarebbero comunque inattendibili, in quanto in più parti smentite dalle risultanze emerse dalle conversazioni captate, dal cui attento esame - invero non correttamente effettuato dalla Corte territoriale - sarebbe possibile desumere come costui non avesse concorso nel reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente (capo 7), di cui non avrebbe avuto mai la disponibilità, e non avesse partecipato al sequestro di persona posto in essere in danno dello stesso Simonetti (capo 8).

Con il quarto motivo il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, infine, erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen.

Avrebbero errato, infatti, i giudici di merito nel considerare gli effetti della recidiva ai fini della determinazione della pena, considerato che, dall'esame del suo casellario giudiziario, emergerebbe che l'imputato aveva ottenuto la riabilitazione per una prima condanna per il reato di illecita detenzione di stupefacenti ed era stato poi condannato per un'ipotesi contravvenzionale.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, con il primo motivo di ricorso, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].

Trattasi di doglianza in tutto coincidente con quella dedotta dal [OSCURATO:PERSONA] con il suo secondo motivo - cui, pertanto, viene fatto rinvio -.Con la seconda censura il Kapitonov ha lamentato mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla contestazione di cui al capo 7) di imputazione.

Ritiene, infatti, il ricorrente che dalle risultanze processuali non risulterebbe comprovata la contestatagli condotta di illecita detenzione di circa 3 kg. di cocaina, non apparendo, in particolare, provata né la natura della sostanza stupefacente detenuta né l'individuazione del suo effettivo quantitativo, invero stabiliti solo in maniera apodittica e congetturale.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una successiva memoria con la quale ha ulteriormente argomentato sui motivi dedotti - in particolar modo con riferimento a quello afferente all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] -, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

2. Del tutto prive di ogni fondamento sono le prime tre doglianze dedotte dal [OSCURATO:PERSONA], così come le due eccepite da parte del Kapitonov, atteso che attraverso esse i ricorrenti hanno teso unicamente a negare o a ridurre la loro responsabilità penale, di fatto prospettando una non consentita lettura alternativa dei fatti accertati in sede di merito, non sottoponibile all'esame di questa Corte.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).

Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01).Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01).

E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.

Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale - anche riferendosi alle considerazioni di merito espresse dal giudice di prime cure - abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, così da rendere infondate le doglianze di contrasto dedotte da parte dei ricorrenti.

3. Con riferimento, in primo luogo, all'introduttiva censura proposta dal [OSCURATO:PERSONA], deve, infatti, essere osservato come la Corte di appello abbia compiutamente ed adeguatamente esplicato, con motivazione puntuale e coerente, nonché conforme a plurime evidenze presenti in atti, le ragioni per cui ha ritenuto la piena attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nell'individuare il [OSCURATO:PERSONA] quale autore materiale della rapina perpetrata in suo danno, con il concorso di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva svolto le funzioni di "palo" -.

Tale attendibilità è stata, soprattutto, ritenuta nella ricorrenza di diverse emergenze probatorie di riscontro, dettagliatamente evidenziate dal giudice di seconde cure, in particolare rappresentate da: la presenza di un grosso tatuaggio sulla parte anteriore del collo del [OSCURATO:PERSONA], da subito rappresentato dall'Iqbal quale elemento identificativo del rapinatore che lo aveva minacciato, brandendogli contro una pistola, e ripetutamente percosso, intimandogli di consegnargli l'incasso e le chiavi dell'ufficio; la descrizione fatta dalla vittima della persona del rapinatore, in tutto coincidente con le fattezze fisiche del [OSCURATO:PERSONA]; il rinvenimento presso l'abitazione dei due rapinatori di uno zainetto rosso, di un casco e di un paio di scarpe rosse indossate dai due malviventi al momento della perpetrazione dell'azione criminosa (per come potuto apprezzare dalla visione di riprese effettuate dalle telecamere di un vicinissimo locale notturno); l'analisi dei dati del traffico telefonico ricavati dalle celle telefoniche agganciate dalle utenze in uso al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA], comprovanti la presenza dei due prevenuti sui luoghi del delitto nelle stesse ore in cui lo stesso era stato consumato; il ritrovamento presso i locali di una pizzeria di un borsello appartenente al [OSCURATO:PERSONA], entro il quale era stata rinvenuta una pistola Beretta calibro 9, con caricatore bifilare e matricola abrasa, in tutto corrispondente a quella descritta dall'Iqbal - che inutilmente il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano cercato di recuperare nei giorni successivi alla perpetrazione del crimine -.

In ragione delle rappresentate argomentazioni, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dal [OSCURATO:PERSONA] - in ordine alla natura apodittica della motivazione ed all'inattendibilità della vittima - si appalesano, nella sostanza, come volte unicamente ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, è da ritenersi palesemente infondato.

4. Stesso giudizio deve essere espresso anche con riferimento al motivo di ricorso - secondo del [OSCURATO:PERSONA] e primo del Kapitonov - con cui i ricorrenti hanno lamentato vizio di violazione di legge conseguente al fatto di aver ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], decisive ai fini della configurazione dei reati di detenzione illecita di cocaina (capo 7) e di sequestro di persona (capo 8).

Per i ricorrenti, infatti, il suddetto dichiarante avrebbe reso propalazioni indizianti, ragion per cui si sarebbe dovuto interrompere il suo esame e dare lettura degli avvisi di cui all'art. 63 cod. proc. pen.

Diversamente da quanto lamentato dai prevenuti, invece, la Corte territoriale, con motivazione del tutto logica e congrua, oltre che giuridicamente fondata e conforme ai dettami interpretativi espressi da questa Corte, ha compiutamente esplicato come nel caso di specie non ricorressero i presupposti per procedere all'audizione del Simonetti con le garanzie difensive, avendo costui sin dall'inizio negato «di essere entrato in contatto con la cocaina di Kapitonov ed avendo effettuato la riscossione del denaro da [OSCURATO:PERSONA] (e pur ammettendo che il denaro costituisse il corrispettivo per la cessione della droga) in un contesto di pressioni, intimidazioni e minacce, trovandosi completamente in balia dello spietato gruppo costituito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti». [OSCURATO:PERSONA], pertanto, anche in conformità a quanto accertato nei dialoghi intercettati, diffusamente rappresentati dal giudice merito, era del tutto estraneo ai delitti ascritti agli altri prevenuti, per l'effetto assumendo, rispetto ad essi, la sola qualità di testimone - oltre che di persona offesa del sequestro di persona rubricato sub 8 -.

4.1. Sotto altro profilo, poi, deve essere anche evidenziato come la dedotta censura si appalesi come aspecifica e non autosufficiente, non essendo state allegate ai ricorsi - neppure per il tramite della cancelleria (art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.) -, né invero trascritte, le sommarie informazioni testimoniali rese dal Simonetti, di cui è stata lamentata l'inutilizzabilità.

Deve, infatti, essere ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01).

Di recente, ancora, è stato precisato che, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01).5.

Manifestamente infondato, poi, è anche il terzo motivo di ricorso eccepito dal [OSCURATO:PERSONA], afferente alla denunciata inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da parte del Simonetti, a suo dire smentite dalle risultanze emerse dalle conversazioni intercettate.

Anche in ordine a tale doglianza, infatti, la complessa e dettagliata motivazione espressa dalla Corte territoriale rappresenta, in più parti, le ragioni della piena credibilità delle propalazioni accusatorie rese dal Sinnonetti, in quanto corroborate da plurimi riscontri estrinseci, scaturiti dagli esiti delle perquisizioni effettuate da parte della polizia giudiziaria - ad esempio «presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] in occasione del fermo, col rinvenimento di un bilancino di precisione, e alcuni grammi di cocaina unitamente alla somma di denaro di oltre 8.000 euro nella disponibilità del Kapitonov al momento in cui quest'ultimo veniva rintracciato ad Olbia» - nonché, soprattutto, dalle risultanze emerse dalle svolte operazioni di intercettazione.

In termini antitetici rispetto a quanto denunciato dal [OSCURATO:PERSONA], infatti, proprio i contenuti di diverse conversazioni captate - diffusamente rappresentate in sentenza dalla Corte di appello - hanno costituito, per il giudice di seconde cure, obiettivo ed inequivoco riscontro in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese da parte del Simonetti, confortandone la relativa attendibilità.

6. Palesemente priva di fondamento, quindi, è anche la seconda doglianza dedotta dal Kapitonov, inerente alla ritenuta insussistenza di prova in ordine alla contestatagli condotta di illecita detenzione di circa 3 kg. di cocaina, sul presupposto della mancata dimostrazione sia della natura della sostanza stupefacente detenuta che dell'individuazione del suo effettivo quantitativo.

La censura è, invero, del tutto infondata ove si consideri la logica e congrua motivazione con cui il giudice di seconde cure ha esplicato, in termini chiari ed inequivoci, come si potesse evincere «il riferimento ad una significativa quantità di cocaina, aggirantesi sui tre chilogrammi, dalle stesse dichiarazioni del Kapitonov riportate nelle intercettazioni (sono "pieno"; il "borsone", pesante cento chili usato per trasferire la droga) nel conversare con Simonetti o con altri compartecipi. [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo in grado di quantificare esattamente il denaro in possesso del russo, ha riferito significativamente che si trattava di un consistente "rotolo" di banconote tenute ferme da un elastico».

Del pari significativi, poi, sono stati considerati anche alcuni dialoghi captati a riscontro - del pari debitamente indicati dalla Corte di merito nella motivazione resa nella sentenza impugnata -.

7. Assolutamente priva di ogni fondamento, infine, è la quarta censura dedotta dal [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente ha lamentato l'erronea contestazione in suo danno della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., avendo la Corte territoriale inequivocamente osservato come sull'imputato gravassero «almeno due precedenti specifici per spaccio (del 2012 e 2017), assai significativi in merito alla sua elevata capacità a delinquere, nonché ulteriori condanne generiche per porto di arma (2013, 2017, 2018) che dimostrano la sua particolare propensione a violare la legge sulle armi.

L'uomo, infine, dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. per anni due, sia pure con decreto successivo ai fatti per cui è processo».

8. Deve, in conclusione, essere affermata la manifesta infondatezza di entrambi i ricorsi proposti, anche osservato che, nella sostanza, essi si limitano a ripresentare censure già dedotte con i motivi di appello, ritenute non fondate dal giudice di secondo grado con motivazione esaustiva, perciò presentando un difetto di correlazione e critica argomentativa con le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata (così, da ultimo, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01).

La Corte territoriale ha articolato, infatti, con dovizia di argomenti fattuali e logico-giuridici, una diffusa ricostruzione degli accadimenti, ricavata anche dalla dettagliata analisi del giudice di primo grado, individuando i puntuali addebiti, riferibili ai ricorrenti, compendiati nelle imputazioni loro rispettivamente ascritte.

9. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 settembre 2020 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 20 giugno 2019 con cui il GUP del locale Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti loro contestate, alla pena di anni otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e di anni cinque e mesi quattro ed euro 18.000,00 di multa (Kapitonov), per essere stati entrambi riconosciuti responsabili di tutte le imputazioni loro rispettivamente ascritte. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, era stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt.: 110 e 628, comma 3 n. 1, cod. pen. (capo 1); 110 e 81, comma 2, cod. pen., 10 e 12, comma 2 lett. a), I. n. 497 del 1974 (capo 2); 110, 582, 585 e 576 n. 1 cod. pen. (capo 3); 81, comma 2, e 110 cod. pen., 10, 12 e 14 I. n. 497 del 1974 (capo 4); 110 e 697 cod. pen. (capo 5); 110 e 648 cod. pen. (capo 6); 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 7); 110 e 605 cod. pen. (capo 8). [OSCURATO:PERSONA], invece, era stato riconosciuto colpevole - unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA] - dell'unico delitto ascrittogli, contestatogli ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 7). Tutte le doglianze eccepite dagli imputati nei propri atti di appello sono state disattese dalla Corte territoriale, che ha conseguentemente concluso per il loro rigetto, confermando nel merito la sentenza di condanna loro inflitta in prime cure. 2. Avverso la sentenza del giudice di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, con il primo motivo, mancanza di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa del delitto di cui all'art. 628 cod. pen. Ritiene, in particolare, il ricorrente che la evidenziata inconciliabilità tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e la ritenuta consumazione del delitto di rapina, contestato all'imputato sub 1, sarebbe stata disattesa dal giudice di seconde cure facendo ricorso ad una motivazione apodittica ed elusiva delle puntuali censure eccepite da parte dell'appellante. A fronte, infatti, dell'effettuata indicazione di specifiche circostanze fattuali idonee a disarticolare il giudizio di attendibilità della vittima, la Corte di merito avrebbe ritenuto le stesse infondate ricorrendo unicamente, in maniera autoreferenziale, al medesimo contenuto dichiarativo oggetto di contestazione. Con la seconda doglianza il ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 63 e 191 cod. proc. pen. in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].Relativamente, infatti, alla configurazione dei reati di detenzione illecita di cocaina (capo 7) e di sequestro di persona (capo 8) è stato ritenuto decisivo dai giudici merito quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità persona informata sui fatti. Lamenta, tuttavia, il ricorrente che l'esame di tale dichiarante, nel corso del quale costui avrebbe reso propalazioni indizianti, si sarebbe dovuto interrompere, ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., con lettura degli avvisi di garanzia. Anche dai brogliacci delle intercettazioni di cui gli investigatori avevano già contezza, peraltro, erano emersi indubbi elementi rappresentativi del concorso del Simonetti nel reato di illecita detenzione di stupefacenti (capo 7) - realizzato recuperando il denaro costituente il prezzo della sostanza stupefacente ceduta dal Kapitonov - o comunque del connesso reato di favoreggiamento reale, con conseguente inutilizzabilità erga omnes delle sue dichiarazioni. La Corte di merito avrebbe errato, quindi, nel ritenere che al momento dell'effettuazione dell'escussione a s.i.t. del Simonetti non esistessero elementi tali da richiedere la sua audizione con le garanzie difensive, sul presupposto che, in particolare, costui aveva negato di essere entrato in contatto con la droga ceduta dal Kapitonov ed aveva provveduto a riscuotere il denaro solo perché costrettovi da pressioni, intimidazioni e minacce, perfino pervenute al punto di rinchiuderlo per circa mezz'ora nel bagagliaio di un'auto. Con il terzo motivo il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato mancanza di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 605 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990. Deduce, infatti, il ricorrente che, anche a volerle ritenere utilizzabili, le dichiarazioni rese dal Simonetti sarebbero comunque inattendibili, in quanto in più parti smentite dalle risultanze emerse dalle conversazioni captate, dal cui attento esame - invero non correttamente effettuato dalla Corte territoriale - sarebbe possibile desumere come costui non avesse concorso nel reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente (capo 7), di cui non avrebbe avuto mai la disponibilità, e non avesse partecipato al sequestro di persona posto in essere in danno dello stesso Simonetti (capo 8). Con il quarto motivo il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, infine, erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen. Avrebbero errato, infatti, i giudici di merito nel considerare gli effetti della recidiva ai fini della determinazione della pena, considerato che, dall'esame del suo casellario giudiziario, emergerebbe che l'imputato aveva ottenuto la riabilitazione per una prima condanna per il reato di illecita detenzione di stupefacenti ed era stato poi condannato per un'ipotesi contravvenzionale. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, con il primo motivo di ricorso, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di doglianza in tutto coincidente con quella dedotta dal [OSCURATO:PERSONA] con il suo secondo motivo - cui, pertanto, viene fatto rinvio -.Con la seconda censura il Kapitonov ha lamentato mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla contestazione di cui al capo 7) di imputazione. Ritiene, infatti, il ricorrente che dalle risultanze processuali non risulterebbe comprovata la contestatagli condotta di illecita detenzione di circa 3 kg. di cocaina, non apparendo, in particolare, provata né la natura della sostanza stupefacente detenuta né l'individuazione del suo effettivo quantitativo, invero stabiliti solo in maniera apodittica e congetturale. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una successiva memoria con la quale ha ulteriormente argomentato sui motivi dedotti - in particolar modo con riferimento a quello afferente all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] -, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 2. Del tutto prive di ogni fondamento sono le prime tre doglianze dedotte dal [OSCURATO:PERSONA], così come le due eccepite da parte del Kapitonov, atteso che attraverso esse i ricorrenti hanno teso unicamente a negare o a ridurre la loro responsabilità penale, di fatto prospettando una non consentita lettura alternativa dei fatti accertati in sede di merito, non sottoponibile all'esame di questa Corte. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01).Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale - anche riferendosi alle considerazioni di merito espresse dal giudice di prime cure - abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, così da rendere infondate le doglianze di contrasto dedotte da parte dei ricorrenti. 3. Con riferimento, in primo luogo, all'introduttiva censura proposta dal [OSCURATO:PERSONA], deve, infatti, essere osservato come la Corte di appello abbia compiutamente ed adeguatamente esplicato, con motivazione puntuale e coerente, nonché conforme a plurime evidenze presenti in atti, le ragioni per cui ha ritenuto la piena attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nell'individuare il [OSCURATO:PERSONA] quale autore materiale della rapina perpetrata in suo danno, con il concorso di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva svolto le funzioni di "palo" -. Tale attendibilità è stata, soprattutto, ritenuta nella ricorrenza di diverse emergenze probatorie di riscontro, dettagliatamente evidenziate dal giudice di seconde cure, in particolare rappresentate da: la presenza di un grosso tatuaggio sulla parte anteriore del collo del [OSCURATO:PERSONA], da subito rappresentato dall'Iqbal quale elemento identificativo del rapinatore che lo aveva minacciato, brandendogli contro una pistola, e ripetutamente percosso, intimandogli di consegnargli l'incasso e le chiavi dell'ufficio; la descrizione fatta dalla vittima della persona del rapinatore, in tutto coincidente con le fattezze fisiche del [OSCURATO:PERSONA]; il rinvenimento presso l'abitazione dei due rapinatori di uno zainetto rosso, di un casco e di un paio di scarpe rosse indossate dai due malviventi al momento della perpetrazione dell'azione criminosa (per come potuto apprezzare dalla visione di riprese effettuate dalle telecamere di un vicinissimo locale notturno); l'analisi dei dati del traffico telefonico ricavati dalle celle telefoniche agganciate dalle utenze in uso al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA], comprovanti la presenza dei due prevenuti sui luoghi del delitto nelle stesse ore in cui lo stesso era stato consumato; il ritrovamento presso i locali di una pizzeria di un borsello appartenente al [OSCURATO:PERSONA], entro il quale era stata rinvenuta una pistola Beretta calibro 9, con caricatore bifilare e matricola abrasa, in tutto corrispondente a quella descritta dall'Iqbal - che inutilmente il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano cercato di recuperare nei giorni successivi alla perpetrazione del crimine -. In ragione delle rappresentate argomentazioni, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dal [OSCURATO:PERSONA] - in ordine alla natura apodittica della motivazione ed all'inattendibilità della vittima - si appalesano, nella sostanza, come volte unicamente ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, è da ritenersi palesemente infondato. 4. Stesso giudizio deve essere espresso anche con riferimento al motivo di ricorso - secondo del [OSCURATO:PERSONA] e primo del Kapitonov - con cui i ricorrenti hanno lamentato vizio di violazione di legge conseguente al fatto di aver ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], decisive ai fini della configurazione dei reati di detenzione illecita di cocaina (capo 7) e di sequestro di persona (capo 8). Per i ricorrenti, infatti, il suddetto dichiarante avrebbe reso propalazioni indizianti, ragion per cui si sarebbe dovuto interrompere il suo esame e dare lettura degli avvisi di cui all'art. 63 cod. proc. pen. Diversamente da quanto lamentato dai prevenuti, invece, la Corte territoriale, con motivazione del tutto logica e congrua, oltre che giuridicamente fondata e conforme ai dettami interpretativi espressi da questa Corte, ha compiutamente esplicato come nel caso di specie non ricorressero i presupposti per procedere all'audizione del Simonetti con le garanzie difensive, avendo costui sin dall'inizio negato «di essere entrato in contatto con la cocaina di Kapitonov ed avendo effettuato la riscossione del denaro da [OSCURATO:PERSONA] (e pur ammettendo che il denaro costituisse il corrispettivo per la cessione della droga) in un contesto di pressioni, intimidazioni e minacce, trovandosi completamente in balia dello spietato gruppo costituito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti». [OSCURATO:PERSONA], pertanto, anche in conformità a quanto accertato nei dialoghi intercettati, diffusamente rappresentati dal giudice merito, era del tutto estraneo ai delitti ascritti agli altri prevenuti, per l'effetto assumendo, rispetto ad essi, la sola qualità di testimone - oltre che di persona offesa del sequestro di persona rubricato sub 8 -. 4.1. Sotto altro profilo, poi, deve essere anche evidenziato come la dedotta censura si appalesi come aspecifica e non autosufficiente, non essendo state allegate ai ricorsi - neppure per il tramite della cancelleria (art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.) -, né invero trascritte, le sommarie informazioni testimoniali rese dal Simonetti, di cui è stata lamentata l'inutilizzabilità. Deve, infatti, essere ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01). Di recente, ancora, è stato precisato che, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01).5. Manifestamente infondato, poi, è anche il terzo motivo di ricorso eccepito dal [OSCURATO:PERSONA], afferente alla denunciata inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da parte del Simonetti, a suo dire smentite dalle risultanze emerse dalle conversazioni intercettate. Anche in ordine a tale doglianza, infatti, la complessa e dettagliata motivazione espressa dalla Corte territoriale rappresenta, in più parti, le ragioni della piena credibilità delle propalazioni accusatorie rese dal Sinnonetti, in quanto corroborate da plurimi riscontri estrinseci, scaturiti dagli esiti delle perquisizioni effettuate da parte della polizia giudiziaria - ad esempio «presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] in occasione del fermo, col rinvenimento di un bilancino di precisione, e alcuni grammi di cocaina unitamente alla somma di denaro di oltre 8.000 euro nella disponibilità del Kapitonov al momento in cui quest'ultimo veniva rintracciato ad Olbia» - nonché, soprattutto, dalle risultanze emerse dalle svolte operazioni di intercettazione. In termini antitetici rispetto a quanto denunciato dal [OSCURATO:PERSONA], infatti, proprio i contenuti di diverse conversazioni captate - diffusamente rappresentate in sentenza dalla Corte di appello - hanno costituito, per il giudice di seconde cure, obiettivo ed inequivoco riscontro in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese da parte del Simonetti, confortandone la relativa attendibilità. 6. Palesemente priva di fondamento, quindi, è anche la seconda doglianza dedotta dal Kapitonov, inerente alla ritenuta insussistenza di prova in ordine alla contestatagli condotta di illecita detenzione di circa 3 kg. di cocaina, sul presupposto della mancata dimostrazione sia della natura della sostanza stupefacente detenuta che dell'individuazione del suo effettivo quantitativo. La censura è, invero, del tutto infondata ove si consideri la logica e congrua motivazione con cui il giudice di seconde cure ha esplicato, in termini chiari ed inequivoci, come si potesse evincere «il riferimento ad una significativa quantità di cocaina, aggirantesi sui tre chilogrammi, dalle stesse dichiarazioni del Kapitonov riportate nelle intercettazioni (sono "pieno"; il "borsone", pesante cento chili usato per trasferire la droga) nel conversare con Simonetti o con altri compartecipi. [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo in grado di quantificare esattamente il denaro in possesso del russo, ha riferito significativamente che si trattava di un consistente "rotolo" di banconote tenute ferme da un elastico». Del pari significativi, poi, sono stati considerati anche alcuni dialoghi captati a riscontro - del pari debitamente indicati dalla Corte di merito nella motivazione resa nella sentenza impugnata -. 7. Assolutamente priva di ogni fondamento, infine, è la quarta censura dedotta dal [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente ha lamentato l'erronea contestazione in suo danno della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., avendo la Corte territoriale inequivocamente osservato come sull'imputato gravassero «almeno due precedenti specifici per spaccio (del 2012 e 2017), assai significativi in merito alla sua elevata capacità a delinquere, nonché ulteriori condanne generiche per porto di arma (2013, 2017, 2018) che dimostrano la sua particolare propensione a violare la legge sulle armi. L'uomo, infine, dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. per anni due, sia pure con decreto successivo ai fatti per cui è processo». 8. Deve, in conclusione, essere affermata la manifesta infondatezza di entrambi i ricorsi proposti, anche osservato che, nella sostanza, essi si limitano a ripresentare censure già dedotte con i motivi di appello, ritenute non fondate dal giudice di secondo grado con motivazione esaustiva, perciò presentando un difetto di correlazione e critica argomentativa con le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata (così, da ultimo, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01). La Corte territoriale ha articolato, infatti, con dovizia di argomenti fattuali e logico-giuridici, una diffusa ricostruzione degli accadimenti, ricavata anche dalla dettagliata analisi del giudice di primo grado, individuando i puntuali addebiti, riferibili ai ricorrenti, compendiati nelle imputazioni loro rispettivamente ascritte. 9. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrent
Sentenza Cassazione n. 45597/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris