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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07351/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione e 2.000,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare generico, limitandosi, con mere formule di stile, a lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione e 2.000,00 euro di multa. Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare generico, limitandosi, con mere formule di stile, a lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07351/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris