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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2018

Cassazione n. 05915/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19276-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. S.A.S., già [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., in persona dell’accomandatario [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 1230-2018 della Corte d’Appello di L’Aquila, depositata in data 20 giugno 2018; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio Oggetto: Locazione ad uso commerciale dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 1230-201, emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila e resa pubblica il 20/06/2018, formulando sei motivi; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dalla società [OSCURATO:PERSONA],rimasta intimata; la ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto che aveva concesso in locazione un fabbricato di sua proprietà sito in Pescara alla società Delta S.r.L., che l’immobile le era stato restituito in data 11 febbraio 2000 danneggiato negli impianti e nelle strutture, come confermato all’esito dell’Atp promosso in contraddittorio con la conduttrice, e che per tale ragione aveva convenuto in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA], già Delta S.r.L., perché, accertatane la responsabilità, fosse condannata al risarcimento dei danni all’immobile quantificati in lire 380.000.000 o nella somma accertata giudizialmente; la convenuta, costituitasi, eccepiva la nullità dell’Atp, perché esteso alla verifica della causa dei danni, e l’improcedibilità della domanda, perché proposta in violazione dell’art. 447 bis cod.proc.civ.; nel merito si difendeva adducendo di avere restituito l’immobile in buone condizioni e di avere asportato dallo stesso solo beni mobili ed impianti nei termini espressamente consentiti dal contratto; in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della società locatrice al pagamento di migliorie ed addizioni per lire 194.000.000 che chiedeva di compensare con il credito eventuale dell’attrice; il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1503/2011 dichiarava inammissibile e comunque infondata la domanda riconvenzionale della società conduttrice e, accogliendo la domanda attorea, condannava la società [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, quantificati in euro 161.826,93, al netto di Iva, rivalutazione ed interessi; la Corte d'Appello di L’Aquila, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e, in via incidentale, dalla odierna ricorrente, ha accolto parzialmente l’appello principale e, in riforma della decisione del Tribunale, ha condannato la conduttrice al pagamenti della somma di euro 52.277,00, ha rigettato l’appello incidentale, ha compensato per 2/3 le spese di lite ed ha posto il restante terzo a carico di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4 cod.proc.civ., “Motivazione apparente sul capo di accoglimento del quarto motivo di appello.

Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 e 156 cod.proc.civ.”; oggetto di censura è la statuizione di accoglimento del quarto motivo dell’appello principale, con la quale la Corte territoriale - dopo aver premesso che la conduttrice era tenuta a restituire l’immobile ricevuto nello stato d’uso e che a tale fine doveva tenersi conto del fatto che l’immobile locato aveva inizialmente uso artigianale, era privo di alcun impianto o macchinario, e che la trasformazione della sua iniziale destinazione da uso artigianale ad uso commerciale era dovuta ai lavori ed agli impianti che la conduttrice vi aveva realizzato, e che la conduttrice aveva rimosso anche beni integranti componenti di impianti esistenti al momento del rilascio che avrebbero dovuto essere riconsegnati unitamente alla struttura - aveva poi dissentito dalle conclusioni del Tribunale per avere condannato la conduttrice al pagamento della somma necessaria alla installazione di un impianto antincendio e di allarme, all’installazione del gruppo di produzione del freddo e di refrigerazione, al costo di ripristino di 50 pannelli, ritenendole ingiustificate, stante l’assenza del requisito della dovutezza; secondo la ricorrente tale statuizione difetterebbe di motivazione; il motivo non merita accoglimento, perché la decisione della Corte territoriale di ritenere la conduttrice ‘obbligata’ a restituire alcuni beni ed ‘esonerata’ dall’obbligo di rilasciarne altri, legittimandola ad asportarli, si è basata sulla interpretazione dell’espressione “restituzione nello stato dell’uso dell’immobile”, di cui all’art. 4 lett. d del contratto; per il giudice d'appello il riferimento allo stato d’uso dell’immobile implicava l’obbligo di riconsegnare l’immobile “nello stato generale in cui si trovava, compresi quindi gli impianti che erano stati installati dalla [OSCURATO:PERSONA], che aveva migliorato o comunque trasformato la struttura edilizia originaria, tanto da doverlo considerare come un unicum” (p. 13); in seguito, ha indicato esemplificativamente il quadro elettrico come bene che la conduttrice non aveva diritto di asportare, spiegandone le ragioni, e i gruppi di pompa della rete idrica antincendio come bene, al contrario, che non era tenuta a riconsegnare; ha, quindi, condiviso il valore dei beni asportati senza titolo dalla conduttrice operata dal CTU (euro 39.077,00), cui ha ritenuto corretto aggiungere l’importo di euro 12.000,00 necessario per il ripristino e per la progettazione degli impianti non legittimamente asportati; ha escluso la debenza di euro 4.000,00 pretesi per rendere conforme alla normativa vigente l’impianto antincendio, quella di euro 43.121,17 per l’installazione di un nuovo impianto antincendio, quella di euro 22.048,76 per l’installazione del gruppo di produzione del freddo e di refrigerazione nonché quella di euro 20.000,00 per il lucro cessante; ha ridotto la somma dovuta per la mancanza o il danneggiamento nonché la sostituzione di cinquanta pannelli del controsoffitto, portandola da euro 21.580,00, ad euro 1200,00, perché il Tribunale aveva preso in considerazione la sostituzione di circa 1000 mq di controsoffitto, mentre invece i pannelli danneggiati erano solo cinquanta; quindi, ha calcolato come dovuti gli importi di euro 39.077,00 per il valore dei beni illegittimamente asportati, di euro 12.000,00 per il ripristino e per la progettazione degli impianti asportati, di euro 1200,00 per la sostituzione del controsoffitto danneggiato, per un totale di euro 52.277,00; anche quanto affermato a pag. 16, in ordine alla necessità di una spiegazione “dovuta” perché “il Tribunale aveva ritenuto che la CTU fosse viziata da un errore di fatto e che le omissioni potessero essere colmate con ricorso alla CTP e alle risultanze della prova per testi”, si presenta estraneo alla logica del vizio di cui all’art. 132, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., trattandosi di argomento basato su elementi aliunde rispetto alla motivazione della sentenza (cfr. Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053 e successiva giurisprudenza conforme); deve, pertanto, escludersi che la Corte territoriale non abbia reso una motivazione intellegibile, chiara nel suo sviluppo, sì da meritare le censure mossele sul piano motivazionale dalla ricorrente; 2) con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 5, cod.proc.civ., “omessa valutazione dei fatti, decisivi per la controversia ed oggetto di discussione tra le parti, rappresentati dalle Relazioni ATP e dalle risultanze della prova per testi”; il motivo è fondato; la Corte territoriale, infatti, ha adottato la decisione reiettiva basandola anche sul fatto che le richieste dell’odierna ricorrente non apparissero sorrette dal necessario supporto probatorio e lo ha fatto senza spiegare perché, a prescindere dalla motivazione del Tribunale, mancasse quel supporto, e senza considerare, come le viene ascritto dalla ricorrente, i fatti emergenti dalle risultanze dell’ATP e dalle prove testimoniali; in punto di decisività di tale omessa considerazione, secondo il paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., il Collegio rileva che, tenuto conto anche dello scarno tenore della motivazione enunciata dalla sentenza, non si può dire che i fatti da esse emergenti non potessero avere valore decisivo: è sufficiente rilevare che la potenziale decisività si giustifica considerando che l’ATP e le testimonianze ebbero a fornire la rappresentazione dello stato dell’immobile rispettivamente al momento del rilascio e al momento della consegna, sicché al momento dell’apprezzamento delle risultanze della successiva CTU, esperita molto dopo, avrebbero dovuto a loro volta apprezzarsi per spiegare, con opportuna motivazione, se erano idonee oppure inidonee a superare gli esiti della CTU stessa o comunque a provare il danno; il giudice del disponendo rinvio provvederà a rendere nuova decisione considerando i fatti emergenti dall’ATP e rappresentati dalle testimonianze nei sensi appena indicati; 3) con il terzo motivo la ricorrente lamenta, invocando l’art. 360, comma 1°, n. 4 cod.proc.civ., “nullità della sentenza per mancanza di motivazione in merito al rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno per lucro cessante.

Violazione dell’art. 132 cod.proc.civ.

“; in particolare, la sentenza impugnata avrebbe omesso di occuparsi della richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante che il giudice di prime cure aveva riconosciuto, essendosi limitata a considerare il risarcimento del danno emergente; 4) con il quarto motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4, cod.proc.civ., “Nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione di rigetto dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. (art. 132 n. 4) e 156 cod.proc.civ.”; riportato il contenuto del proprio appello incidentale, la ricorrente lamenta il fatto che la Corte territoriale non se ne sia occupata, limitandosi nel dispositivo a statuirne il rigetto; 5) con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in subordine rispetto al motivo precedente, “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod.proc.civ. in relazione all’art. 112 cod.proc.civ.

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti”; la tesi della ricorrente è che, quand’anche potesse ritenersi giustificato il rigetto dell’appello incidentale con la stessa motivazione utilizzata per accogliere il quarto motivo del ricorso principale, la decisione sarebbe viziata per omesso esame delle risultanze dell’Atp; 6) con il sesto ed ultimo motivo la ricorrente attribuisce alla sentenza gravata, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 cod.civ.”, perché la sentenza impugnata non avrebbe riconosciuto al debito la natura di debito di valore e non avrebbe previsto la rivalutazione della somma liquidata; 7) dato l’accoglimento del secondo motivo, i motivi dal terzo al sesto sono assorbiti: 8) la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19276-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. S.A.S., già [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., in persona dell’accomandatario [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 1230-2018 della Corte d’Appello di L’Aquila, depositata in data 20 giugno 2018; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio Oggetto: Locazione ad uso commerciale dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 1230-201, emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila e resa pubblica il 20/06/2018, formulando sei motivi; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dalla società [OSCURATO:PERSONA],rimasta intimata; la ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto che aveva concesso in locazione un fabbricato di sua proprietà sito in Pescara alla società Delta S.r.L., che l’immobile le era stato restituito in data 11 febbraio 2000 danneggiato negli impianti e nelle strutture, come confermato all’esito dell’Atp promosso in contraddittorio con la conduttrice, e che per tale ragione aveva convenuto in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA], già Delta S.r.L., perché, accertatane la responsabilità, fosse condannata al risarcimento dei danni all’immobile quantificati in lire 380.000.000 o nella somma accertata giudizialmente; la convenuta, costituitasi, eccepiva la nullità dell’Atp, perché esteso alla verifica della causa dei danni, e l’improcedibilità della domanda, perché proposta in violazione dell’art. 447 bis cod.proc.civ.; nel merito si difendeva adducendo di avere restituito l’immobile in buone condizioni e di avere asportato dallo stesso solo beni mobili ed impianti nei termini espressamente consentiti dal contratto; in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della società locatrice al pagamento di migliorie ed addizioni per lire 194.000.000 che chiedeva di compensare con il credito eventuale dell’attrice; il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1503/2011 dichiarava inammissibile e comunque infondata la domanda riconvenzionale della società conduttrice e, accogliendo la domanda attorea, condannava la società [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, quantificati in euro 161.826,93, al netto di Iva, rivalutazione ed interessi; la Corte d'Appello di L’Aquila, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e, in via incidentale, dalla odierna ricorrente, ha accolto parzialmente l’appello principale e, in riforma della decisione del Tribunale, ha condannato la conduttrice al pagamenti della somma di euro 52.277,00, ha rigettato l’appello incidentale, ha compensato per 2/3 le spese di lite ed ha posto il restante terzo a carico di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4 cod.proc.civ., “Motivazione apparente sul capo di accoglimento del quarto motivo di appello. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 e 156 cod.proc.civ.”; oggetto di censura è la statuizione di accoglimento del quarto motivo dell’appello principale, con la quale la Corte territoriale - dopo aver premesso che la conduttrice era tenuta a restituire l’immobile ricevuto nello stato d’uso e che a tale fine doveva tenersi conto del fatto che l’immobile locato aveva inizialmente uso artigianale, era privo di alcun impianto o macchinario, e che la trasformazione della sua iniziale destinazione da uso artigianale ad uso commerciale era dovuta ai lavori ed agli impianti che la conduttrice vi aveva realizzato, e che la conduttrice aveva rimosso anche beni integranti componenti di impianti esistenti al momento del rilascio che avrebbero dovuto essere riconsegnati unitamente alla struttura - aveva poi dissentito dalle conclusioni del Tribunale per avere condannato la conduttrice al pagamento della somma necessaria alla installazione di un impianto antincendio e di allarme, all’installazione del gruppo di produzione del freddo e di refrigerazione, al costo di ripristino di 50 pannelli, ritenendole ingiustificate, stante l’assenza del requisito della dovutezza; secondo la ricorrente tale statuizione difetterebbe di motivazione; il motivo non merita accoglimento, perché la decisione della Corte territoriale di ritenere la conduttrice ‘obbligata’ a restituire alcuni beni ed ‘esonerata’ dall’obbligo di rilasciarne altri, legittimandola ad asportarli, si è basata sulla interpretazione dell’espressione “restituzione nello stato dell’uso dell’immobile”, di cui all’art. 4 lett. d del contratto; per il giudice d'appello il riferimento allo stato d’uso dell’immobile implicava l’obbligo di riconsegnare l’immobile “nello stato generale in cui si trovava, compresi quindi gli impianti che erano stati installati dalla [OSCURATO:PERSONA], che aveva migliorato o comunque trasformato la struttura edilizia originaria, tanto da doverlo considerare come un unicum” (p. 13); in seguito, ha indicato esemplificativamente il quadro elettrico come bene che la conduttrice non aveva diritto di asportare, spiegandone le ragioni, e i gruppi di pompa della rete idrica antincendio come bene, al contrario, che non era tenuta a riconsegnare; ha, quindi, condiviso il valore dei beni asportati senza titolo dalla conduttrice operata dal CTU (euro 39.077,00), cui ha ritenuto corretto aggiungere l’importo di euro 12.000,00 necessario per il ripristino e per la progettazione degli impianti non legittimamente asportati; ha escluso la debenza di euro 4.000,00 pretesi per rendere conforme alla normativa vigente l’impianto antincendio, quella di euro 43.121,17 per l’installazione di un nuovo impianto antincendio, quella di euro 22.048,76 per l’installazione del gruppo di produzione del freddo e di refrigerazione nonché quella di euro 20.000,00 per il lucro cessante; ha ridotto la somma dovuta per la mancanza o il danneggiamento nonché la sostituzione di cinquanta pannelli del controsoffitto, portandola da euro 21.580,00, ad euro 1200,00, perché il Tribunale aveva preso in considerazione la sostituzione di circa 1000 mq di controsoffitto, mentre invece i pannelli danneggiati erano solo cinquanta; quindi, ha calcolato come dovuti gli importi di euro 39.077,00 per il valore dei beni illegittimamente asportati, di euro 12.000,00 per il ripristino e per la progettazione degli impianti asportati, di euro 1200,00 per la sostituzione del controsoffitto danneggiato, per un totale di euro 52.277,00; anche quanto affermato a pag. 16, in ordine alla necessità di una spiegazione “dovuta” perché “il Tribunale aveva ritenuto che la CTU fosse viziata da un errore di fatto e che le omissioni potessero essere colmate con ricorso alla CTP e alle risultanze della prova per testi”, si presenta estraneo alla logica del vizio di cui all’art. 132, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., trattandosi di argomento basato su elementi aliunde rispetto alla motivazione della sentenza (cfr. Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e successiva giurisprudenza conforme); deve, pertanto, escludersi che la Corte territoriale non abbia reso una motivazione intellegibile, chiara nel suo sviluppo, sì da meritare le censure mossele sul piano motivazionale dalla ricorrente; 2) con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 5, cod.proc.civ., “omessa valutazione dei fatti, decisivi per la controversia ed oggetto di discussione tra le parti, rappresentati dalle Relazioni ATP e dalle risultanze della prova per testi”; il motivo è fondato; la Corte territoriale, infatti, ha adottato la decisione reiettiva basandola anche sul fatto che le richieste dell’odierna ricorrente non apparissero sorrette dal necessario supporto probatorio e lo ha fatto senza spiegare perché, a prescindere dalla motivazione del Tribunale, mancasse quel supporto, e senza considerare, come le viene ascritto dalla ricorrente, i fatti emergenti dalle risultanze dell’ATP e dalle prove testimoniali; in punto di decisività di tale omessa considerazione, secondo il paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., il Collegio rileva che, tenuto conto anche dello scarno tenore della motivazione enunciata dalla sentenza, non si può dire che i fatti da esse emergenti non potessero avere valore decisivo: è sufficiente rilevare che la potenziale decisività si giustifica considerando che l’ATP e le testimonianze ebbero a fornire la rappresentazione dello stato dell’immobile rispettivamente al momento del rilascio e al momento della consegna, sicché al momento dell’apprezzamento delle risultanze della successiva CTU, esperita molto dopo, avrebbero dovuto a loro volta apprezzarsi per spiegare, con opportuna motivazione, se erano idonee oppure inidonee a superare gli esiti della CTU stessa o comunque a provare il danno; il giudice del disponendo rinvio provvederà a rendere nuova decisione considerando i fatti emergenti dall’ATP e rappresentati dalle testimonianze nei sensi appena indicati; 3) con il terzo motivo la ricorrente lamenta, invocando l’art. 360, comma 1°, n. 4 cod.proc.civ., “nullità della sentenza per mancanza di motivazione in merito al rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno per lucro cessante. Violazione dell’art. 132 cod.proc.civ. “; in particolare, la sentenza impugnata avrebbe omesso di occuparsi della richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante che il giudice di prime cure aveva riconosciuto, essendosi limitata a considerare il risarcimento del danno emergente; 4) con il quarto motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4, cod.proc.civ., “Nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione di rigetto dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. (art. 132 n. 4) e 156 cod.proc.civ.”; riportato il contenuto del proprio appello incidentale, la ricorrente lamenta il fatto che la Corte territoriale non se ne sia occupata, limitandosi nel dispositivo a statuirne il rigetto; 5) con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in subordine rispetto al motivo precedente, “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod.proc.civ. in relazione all’art. 112 cod.proc.civ. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti”; la tesi della ricorrente è che, quand’anche potesse ritenersi giustificato il rigetto dell’appello incidentale con la stessa motivazione utilizzata per accogliere il quarto motivo del ricorso principale, la decisione sarebbe viziata per omesso esame delle risultanze dell’Atp; 6) con il sesto ed ultimo motivo la ricorrente attribuisce alla sentenza gravata, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 cod.civ.”, perché la sentenza impugnata non avrebbe riconosciuto al debito la natura di debito di valore e non avrebbe previsto la rivalutazione della somma liquidata; 7) dato l’accoglimento del secondo motivo, i motivi dal terzo al sesto sono assorbiti: 8) la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’ap
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