CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10322/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo dì ricorso, con cui si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza in relazione alla omessa lettura del dispositivo della sentenza in presenza del difensore, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, risultando per tabulas come tale dispositivo risulti letto e depositato in udienza, risultando altresì inammissibile per carenza di interesse, atteso che tende ad ottenere enunciati di principio privi di qualsiasi effetto per il ricorrente, che ha regolarmente proposto il presente ricorso nei termini consentiti dalla legge; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, tale doglianza tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di appello i quali, con motivazione esente dal vizio dedotto, hanno esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, ove sì rileva come l'imputato, risultando amministratore della società di famiglia, non potesse ritenersi all'oscuro della gestione societaria e dei rapporti economici conseguenti agli ordinativi effettuati nell'interesse della ditta); che a tale riguardo, infatti, deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 d