CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 23529/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 628 comma terzo n. 1 e 61 n. 6 cod. pen. (che la Corte d'appello esclude sia stata contestata ovvero abbia trovato applicazione), è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; osservato, in particolare, che a pagg. 8 e 9 la sentenza impugnata motiva adeguatamente e logicamente, precisando che la frase 'incriminata' (relativa alla commissione del reato durante la latitanza) non va intesa come riferita ad una circostanza mai contestata (art. 61 n. 6, cod. pen.), quanto alla ragione che induce, vista la maggior gravità che essa implica, all'esercizio del potere discrezionale (e pertanto, da giustificare con esplicita motivazione) assegnato al giudice dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., che potrebbe anche portare alla esclusione dell'aumento per le ulteriori aggravanti ad effetto speciale, ma che, se invece esercitato, come nel caso di specie, in relazione alle aggravanti contestate e ritenute, deve essere adeguatamente giustificato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con .condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 [OSCURATO:PERSONA]