CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 28522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14262/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 33/2021 depositata il 12/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]., cui [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., società incorporante il [OSCURATO:SOCIETA]., aveva ceduto pro soluto un portafoglio di crediti, comprendente quello per cui è causa, ricorre per la cassazione della sentenza n. 33/2021 resa dalla Corte d’Appello di Bari in data 29/12/2020 e pubblicata il 12/01/2021, formulando un solo motivo; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere creditore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario e illimitatamente responsabile dell’Autofavullo s .a. s ., per differenze retributive e risarcimento danni derivanti dall’illegittimo licenziamento, tempestivamente impugnato, conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentire dichiarare l’inefficacia, nei suoi confronti, ex a rt. 2901 cod.civ., dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale sugli immobili di proprietà dei coniugi Favullo-[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] contestava la fondatezza della domanda, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace; nel corso del giudizio si costituiva, con atto di intervento adesivo autonomo, il [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che l’atto costitutivo del fondo patrimoniale fosse dichiarato inefficace anche nei suoi confronti, essendo creditore di [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore dell’[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; con sentenza n. 1103/2017, il Tribunale di Trani accoglieva la domanda proposta dai creditori, dichiarando inefficace nei loro confronti l’atto di costituzione del fondo patrimoniale; i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Favullo interponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza, stanti la mancata notifica dell’intervento volontario del [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] e l’inesistenza del credito fatto valere da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] eccepiva l’incapacità a stare in giudizio di [OSCURATO:PERSONA], essendone stato dichiarato il fallimento, e chiedeva il rigetto dell’appello; il [OSCURATO:SOCIETA] s .p. a . eccepiva l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e in subordine ne chiedeva il rigetto; la Corte d'Appello di Bari, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva il gravame dei coniugi Favullo-[OSCURATO:PERSONA], dando atto dell’inesistenza del credito di [OSCURATO:PERSONA], avendo il Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, con sentenza confermata in appello, rigettato la sua domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e ritenendo fondate le eccezioni degli appellanti in ordine al difetto di notifica dell’atto di intervento del [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA]; dichiarava, per l’effetto, la nullità del capo della sentenza relativo alla dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA].; trattandosi di nulla e non inesistenza, la Corte territoriale entrava nel merito della questione sottoposta alla sua attenzione, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti; sulla base di tale eccezione, accoglieva l’appello, rigettando anche la domanda proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]., e regolava le spese di lite; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria. Considerato che: 1) la società ricorrente deduce la «Violazione e falsa applicazione degli articoli 2943 e 2903 cod.civ. in relazione all’art.360 comma 3 e 5 c.p.c.», per avere la Corte d’Appello ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione dell’appello muovendo da un’errata interpretazione dell’art. 2943 cod.civ; oggetto di impugnazione è la statuizione con cui la Corte territoriale ha tratto le implicazioni derivanti dalla mancata notifica dell’atto di intervento del [OSCURATO:SOCIETA], ritenendolo l’unico atto depositato volto ad interrompere il decorso della prescrizione; la tesi dei ricorrenti è che il [OSCURATO:SOCIETA] potesse giovarsi dell’effetto interruttivo prodotto dall’atto di citazione notificato dall’attore, come riconosciuto da Cass. 5/05/2017, n. 10903, perché altrimenti «si arriverebbe ad accettare una disparità di trattamento tra il creditore che ha promosso l’azione e colui che interviene nel giudizio sia pur tardivamente, ma per far valere l’inefficacia dello stesso atto»; in particolare, si ammetterebbe «una successiva azione esecutiva a favore del creditore promotore dell’azione, negandola per quello intervenuto successivamente», pur essendo l’azione revocatoria tesa ad evitare azioni fraudolente nei confronti di tutti i creditori; la conclusione dei ricorrenti è che nel momento in cui uno dei creditori promuove l’azione revocatoria «l’effetto interruttivo del termine breve previsto per tale azione, dato dalla notifica dell’atto di citazione, deve essere inteso esteso a tutti i creditori che intervengono per la medesima dichiarazione di inefficacia poiché la loro partecipazione nel giudizio è unicamente finalizzata ad usufruire delle dichiarazioni di invalidità del medesimo atto dispositivo rispetto al loro credito»; il motivo è privo di fondamento; la Corte d’Appello ha basato la propria statuizione sulla diversità delle azioni esercitate da [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:SOCIETA] e sull’inapplicabilità del principio della estensibilità degli effetti di un atto interruttivo della prescrizione a favore di un soggetto diverso da quello che lo ha posto in essere, all’infuori dei casi di creditori solidali; data l’assenza di un vincolo solidale tra il credito del [OSCURATO:SOCIETA] e quello dell’originario attore, la notificazione dell’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva agito a tutela del soddisfacimento del suo diritto di credito non poteva interrompere il termine di prescrizione del diritto di agire ex art. 2901 cod.civ. del [OSCURATO:SOCIETA], nonostante le due azioni si appuntassero sul medesimo atto dispositivo; nello svolgimento del motivo, la ricorrente non si misura con detta ratio decidendi, ma si limita a postulare, senza, invero, fornire argomentazioni giuridicamente conducenti a tale scopo, l’estensione degli effetti interruttivi dell’atto di citazione dell’attore nei confronti del terzo intervenuto adesivamente nel giudizio; unico supporto a tale tesi è il richiamo di una decisione di questa Corte, la n. 10903/2017, affatto inconferente, perché essa si riferiva all’ipotesi del singolo creditore che agisca in riassunzione dell’azione originariamente proposta, ai sensi dell’art. 66 legge fall., dal curatore fallimentare, accordandogli di potersi giovare degli effetti sostanziali e processuali retroagenti alla data di notifica dell'atto di citazione originario; pare essere sfuggito a parte ricorrente che la sentenza ora richiamata aveva deciso premettendo anzitutto «che se due o più creditori agiscono congiuntamente per la revoca del medesimo atto dispositivo, si dà luogo ad altrettante cause scindibili», che l’intervento adesivo autonomo – si trattava di quello della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza che aveva agito anche essa ex art. 2901 cod.civ. avverso l’atto costitutivo di un fondo patrimoniale – «a differenza di quello dipendente, il quale dà luogo ad un giudizio unico edinscindibile con pluralità di parti, realizza una connessione di cause scindibili ed indipendenti per la diversità dei rapporti rispettivamente dedotti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15197 del 24/11/2000, Rv. 542136)» e che la questione della prescrizione dell’azione esercitata dall’interventore adesivo autonomo «va valutata in relazione alla singola posizione processuale dell'interveniente»; nella particolare fattispecie esaminata da questa Corte, l’azione revocatoria era stata esercitata, nell’interesse di tutti i creditori, dal curatore fallimentare del debitore e, dichiarata la revoca del fallimento, si trattava di decidere se la Banca, che anziché agire in riassunzione, aveva spiegato intervento adesivo autonomo, potesse avvalersi del solo effetto interruttivo del giudizio esercitato dal curatore, ma non anche degli effetti sospensivi della prescrizione, sulla scorta del principio di diritto, secondo cui «Allorquando una causa sospesa ex art. 295 cod. proc. civ. o interrotta ai sensi degli artt. 299 ss. cod. proc. civ. sia riassunta da uno dei contendenti, il litisconsorte facoltativo che, anziché riassumere anch'egli la causa, svolga intervento adesivo autonomo dopo la scadenza dei termini fissati - a seconda dei casi - dall'art. 297 cod. proc. civ. o dall' art. 305 cod. proc. civ., si può avvalere solo dell'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla notificazione dell'originario atto di citazione (art. 2943, primo comma, cod. civ.), ma non anche dell'effetto sospensivo di cui all'art. 2945, secondo comma, cod. civ., in quanto, non avendo egli tempestivamente coltivato il precedente giudizio, lo ha lasciato estinguere, ai sensi all'art. 2945, terzo comma, cod. civ.»; occorre poi aggiunger e che le argomentazioni svolte dalla ricorrente muovono dalla premessa palesemente errata che l’azione revocatoria vada a beneficio di tutti i creditori; è opportuno ribadire che il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria non comporta in alcun modo l'invalidità dell'atto di disposizione dei beni ceduti e ilrientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì unicamente l'inefficacia dell'atto nei soli confronti del creditore che agisce per ottenerla (ex plurimis cfr. Cass. 11/06/2021, n. 16614); la dottrina definisce l’inefficacia dell’atto raggiunto dal positivo esperimento dell’azione pauliana doppiamente relativa, in quanto limitata in duplice senso: da un lato, perché rende inopponibile l’atto dispositivo nei soli confronti del o dei creditori che abbiano agito in revocatoria, in virtù dell’art. 2901, primo comma, n. 1 ) , cod.civ. e dell’art. 2902 cod.civ. , che consentono solo al creditore che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia dell’atto di promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni conservative od esecutive sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato; dall’altro, perché non può neanche dirsi che l’atto sia totalmente inopponibile nei confronti dell’attore, nel senso che l’atto dispositivo non è inidoneo a produrre tutti gli effetti che gli sono propri (giacché almeno quello che ne costituisce l’effetto precipuo, cioè l’acquisto del diritto da parte del terzo, si verifica regolarmente), ma soltanto a sottrarre il bene all’eventuale azione esecutiva del creditore. Sicché solo entro questi limiti si può dire che l’atto non gli sia opponibile; la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 ) cod.proc.civ., pur indicata nell’epigrafe del motivo, non è stata coltivata; 2) in sostanza il ricorso è infondato; 3) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 4) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della società ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari