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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06122/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24092/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 25066/2021depositata il 16/09/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il presidente titolare di questa prima sezione civile della Corte di cassazione propone, su sollecitazione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], istanza di correzione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 391 bis c.p.c., di errore materiale che sarebbe contenuto nell’ordinanza numero 25066 del 2021 depositata il 16 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

2. ― [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella detta missiva di sollecitazione, osserva: «nella lettura del dispositivo ho rilevato la seguente dicitura “condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità… Detta dicitura (“In favore dei controricorrenti”) si presta ad una triplice interpretazione: liquidazione in favore di ciascuna delle parti controricorrenti; in favore dei controricorrenti complessivamente intesi o dei singoli contro ricorrenti.

Ciò posto sono a chiedere se e come si può attivare la correzione d’ufficio dell’errore materiale». [OSCURATO:PERSONA]

3. ― L’istanza va respinta.

Nell’ordinanza non vi è il denunciato errore, e neppure nulla da chiarire: letta per intero e non limitatamente al dispositivo, è agevole constatare che a pagina 6, § 9, è scritto quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei [OSCURATO:PERSONA] nonché i suoi soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, resistono con separati controricorsi».

È pertanto del tutto ovvio che la formula adottata nel dispositivo, la quale va come sempre letta in rapporto all’atto nel suo complesso, laddove liquida le spese «in favore dei controricorrenti», lo faccia in favore delle due parti controricorrenti, e che si sono difese con distinti controricorsi, in precedenza debitamente identificate.

4. ― Non vi è luogo a pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24092/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 25066/2021depositata il 16/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il presidente titolare di questa prima sezione civile della Corte di cassazione propone, su sollecitazione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], istanza di correzione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 391 bis c.p.c., di errore materiale che sarebbe contenuto nell’ordinanza numero 25066 del 2021 depositata il 16 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 2. ― [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella detta missiva di sollecitazione, osserva: «nella lettura del dispositivo ho rilevato la seguente dicitura “condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità… Detta dicitura (“In favore dei controricorrenti”) si presta ad una triplice interpretazione: liquidazione in favore di ciascuna delle parti controricorrenti; in favore dei controricorrenti complessivamente intesi o dei singoli contro ricorrenti. Ciò posto sono a chiedere se e come si può attivare la correzione d’ufficio dell’errore materiale». [OSCURATO:PERSONA] 3. ― L’istanza va respinta. Nell’ordinanza non vi è il denunciato errore, e neppure nulla da chiarire: letta per intero e non limitatamente al dispositivo, è agevole constatare che a pagina 6, § 9, è scritto quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei [OSCURATO:PERSONA] nonché i suoi soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, resistono con separati controricorsi». È pertanto del tutto ovvio che la formula adottata nel dispositivo, la quale va come sempre letta in rapporto all’atto nel suo complesso, laddove liquida le spese «in favore dei controricorrenti», lo faccia in favore delle due parti controricorrenti, e che si sono difese con distinti controricorsi, in precedenza debitamente identificate. 4. ― Non vi è luogo a pro
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