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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2021

Cassazione n. 04281/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteksentitejle conclusioni del PG < [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e sgg., cod. proc. pen., il Tribunale di Caltanissetta applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati in rubrica ascrittigli, la pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando due motivi con i quali si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 142, 178 e 179 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione, in favore del ricorrente, di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2.1.Con riferimento al primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per mancata notifica all'imputato detenuto agli arresti domiciliari per il presente giudizio, dell'ordinanza con la quale il procedimento, all'udienza del 1 marzo 2021, era stata rinviato ad altra data, onde consentire ai coimputati di riformulare la richiesta di pena pecuniaria.

Inoltre, si evidenzia che, oltre alla mancata notifica dedotta, l'imputato detenuto agli arresti domiciliari non era stato autorizzato a comparire alla successiva udienza in cui il procedimento era stato definito con la sentenza impugnata.

Infine, si eccepisce che il verbale del 1 marzo 2021 è nullo perché non vi è certezza delle persone intervenute, in violazione dell'art. 142 cod. proc. pen. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.In ordine al primo motivo si osserva che l'udienza per la quale viene proposta l'eccezione è successiva alla prima, cui il processo perviene a seguito di rinvio.

Sicché, la dedotta omessa notifica dell'ordinanza di rinvio, peraltro pronunciata all'esito della camera di consiglio e, quindi, conosciuta da chi era presente o doveva considerarsi tale (cfr. verbale di udienza dal quale risultano presenti all'udienza dell'uno marzo 2021 sia Rizzo che il difensore, procuratore speciale) è nullità che andava eccepita nella successiva udienza del 4 marzo 2021 ove, invece, non risulta dedotta dalle parti presenti.

Infatti, il difensore dell'imputato, indicato nel verbale di udienza come procuratore speciale, si è limitato, in quella sede, a riformulare la richiesta di applicazione di pena concordata dalle parti.

Sul punto, peraltro, aderendo all'indirizzo indicato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, si osserva che in entrambe le udienze celebrate nel mese di marzo 2021, risulta presente il difensore dell'imputato munito di procura speciale, attraverso il quale Rizzo aveva avanzato istanza di applicazione di pena.

Così rendendo non necessaria la traduzione dell'imputato, avendo questi implicitamente consentito allo svolgimento dell'udienza fissata per la decisione sulla richiesta di applicazione di pena concordata, in sua assenza (Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2018, Terracciano, Rv. 273736, che ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso con cui l'imputato deduceva la nullità della sentenza pronunciata in sua assenza, nonostante lo stesso fosse detenuto per altra causa, e ha rilevato che la previsione contenuta all'art. 446, comma 5, cod. proc. pen. conferma la non indispensabilità della presenza dell'imputato all'udienza fissata per la decisione sulla richiesta di patteggiamento.

Conf. : Sez. 6, ord. n. 2929 del 30/09/1996, Rv. 206086).

Né viene dedotto che l'imputato detenuto abbia chiesto, espressamente, di essere sentito nell'udienza camerale all'uopo fissata. 1.1.Quanto all'eccepita nullità del verbale, si osserva che in tema di nullità, perché possa ritenersi sussistente un'incertezza assoluta sulle persone intervenute è necessario che l'identità del soggetto partecipante all'atto non solo non sia documentata nella parte specificamente destinata a tale attestazione, ma altresì che non sia neppure desumibile da altri dati contenuti nello stesso, né da altri atti processuali in esso richiamati o ad esso comunque riconducibili (Sez. 6, n. 21699 del 19/02/2013, Bruzzese, Rv. 255662; conf. n. 936 del 1993; Sezioni U, n. 41461 del 2012, Rv. 253213).

Né va trascurato che è stato affermato da questa Corte di legittimità in tema di nullità, ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen., dei verbali di udienza privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente, che si tratta di nullità relativa la quale, ove verificatasi nell'ambito di un dibattimento che si articola in più udienze, è da ritenersi sanata per accettazione degli effetti dell'atto, ex art. 183, lett. a) cod. proc. pen., ove l'eccezione non venga formulata, all'udienza successiva (Sez. 2, n. 2503 del 09/01/2007, Piccolo, Rv. 235627).

Ciò posto, osserva il Collegio che, nel caso al vaglio, la dedotta nullità andava tempestivamente eccepita e, comunque, la presenza dei soggetti intervenuti si ricava dal contenuto del verbale del primo marzo 2021 senz'altro esaminabile in questa sede (in materia processuale la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, nel senso che, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv 220092), in cui sono indicati come presenti Rizzo ed il suo difensore munito di procura speciale.

Inoltre il verbale del 4 marzo 2021, indica come presente l'[OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale ed assente il Rizzo, ma il difensore nulla eccepisce sul punto, limitandosi a riformulare la richiesta di applicazione di pena.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto prospettata nell'accordo delle parti, soltanto ove si tratti di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

Sicché, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo è limitato alla mera verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti.

Nel caso di specie non emerge che le condotte di detenzione delle armi non erano antecedenti rispetto a quelle del porto delle stesse in luogo pubblico.

Anzi, dalla lettura della contestazione, risulta che le date di commissione dei fatti ascritti all'imputato erano diverse (il capo C è indicato come commesso in epoca posteriore o prossima al 14 novembre 2019, mentre il reato di porto d'arma di cui al capo B è contestato come commesso il 14 novembre 2019).

Peraltro, l'erronea qualificazione per mancato assorbimento delle condotte, non è supportata dall'indicazione di elementi dai quali trarre, senz'altro, il diverso convincimento che la detenzione non sia stata commessa in momento antecedente dal porto d'arma.

Infine, quanto alla mancata indicazione del proscioglimento per il capo E del quale si sarebbe autoaccusato uno dei coimputati, si osserva che dalla contestazione de! capo di imputazione risulta ascritto al Rizzo il concorso morale con l'esecutore materiale.

Dunque, la pronuncia non appare incompatibile anche con la dedotta commissione del fatto materiale da parte di altro coimputato.2.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteksentitejle conclusioni del PG < [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e sgg., cod. proc. pen., il Tribunale di Caltanissetta applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati in rubrica ascrittigli, la pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando due motivi con i quali si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 142, 178 e 179 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione, in favore del ricorrente, di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2.1.Con riferimento al primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per mancata notifica all'imputato detenuto agli arresti domiciliari per il presente giudizio, dell'ordinanza con la quale il procedimento, all'udienza del 1 marzo 2021, era stata rinviato ad altra data, onde consentire ai coimputati di riformulare la richiesta di pena pecuniaria. Inoltre, si evidenzia che, oltre alla mancata notifica dedotta, l'imputato detenuto agli arresti domiciliari non era stato autorizzato a comparire alla successiva udienza in cui il procedimento era stato definito con la sentenza impugnata. Infine, si eccepisce che il verbale del 1 marzo 2021 è nullo perché non vi è certezza delle persone intervenute, in violazione dell'art. 142 cod. proc. pen. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.In ordine al primo motivo si osserva che l'udienza per la quale viene proposta l'eccezione è successiva alla prima, cui il processo perviene a seguito di rinvio. Sicché, la dedotta omessa notifica dell'ordinanza di rinvio, peraltro pronunciata all'esito della camera di consiglio e, quindi, conosciuta da chi era presente o doveva considerarsi tale (cfr. verbale di udienza dal quale risultano presenti all'udienza dell'uno marzo 2021 sia Rizzo che il difensore, procuratore speciale) è nullità che andava eccepita nella successiva udienza del 4 marzo 2021 ove, invece, non risulta dedotta dalle parti presenti. Infatti, il difensore dell'imputato, indicato nel verbale di udienza come procuratore speciale, si è limitato, in quella sede, a riformulare la richiesta di applicazione di pena concordata dalle parti. Sul punto, peraltro, aderendo all'indirizzo indicato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, si osserva che in entrambe le udienze celebrate nel mese di marzo 2021, risulta presente il difensore dell'imputato munito di procura speciale, attraverso il quale Rizzo aveva avanzato istanza di applicazione di pena. Così rendendo non necessaria la traduzione dell'imputato, avendo questi implicitamente consentito allo svolgimento dell'udienza fissata per la decisione sulla richiesta di applicazione di pena concordata, in sua assenza (Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2018, Terracciano, Rv. 273736, che ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso con cui l'imputato deduceva la nullità della sentenza pronunciata in sua assenza, nonostante lo stesso fosse detenuto per altra causa, e ha rilevato che la previsione contenuta all'art. 446, comma 5, cod. proc. pen. conferma la non indispensabilità della presenza dell'imputato all'udienza fissata per la decisione sulla richiesta di patteggiamento. Conf. : Sez. 6, ord. n. 2929 del 30/09/1996, Rv. 206086). Né viene dedotto che l'imputato detenuto abbia chiesto, espressamente, di essere sentito nell'udienza camerale all'uopo fissata. 1.1.Quanto all'eccepita nullità del verbale, si osserva che in tema di nullità, perché possa ritenersi sussistente un'incertezza assoluta sulle persone intervenute è necessario che l'identità del soggetto partecipante all'atto non solo non sia documentata nella parte specificamente destinata a tale attestazione, ma altresì che non sia neppure desumibile da altri dati contenuti nello stesso, né da altri atti processuali in esso richiamati o ad esso comunque riconducibili (Sez. 6, n. 21699 del 19/02/2013, Bruzzese, Rv. 255662; conf. n. 936 del 1993; Sezioni U, n. 41461 del 2012, Rv. 253213). Né va trascurato che è stato affermato da questa Corte di legittimità in tema di nullità, ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen., dei verbali di udienza privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente, che si tratta di nullità relativa la quale, ove verificatasi nell'ambito di un dibattimento che si articola in più udienze, è da ritenersi sanata per accettazione degli effetti dell'atto, ex art. 183, lett. a) cod. proc. pen., ove l'eccezione non venga formulata, all'udienza successiva (Sez. 2, n. 2503 del 09/01/2007, Piccolo, Rv. 235627). Ciò posto, osserva il Collegio che, nel caso al vaglio, la dedotta nullità andava tempestivamente eccepita e, comunque, la presenza dei soggetti intervenuti si ricava dal contenuto del verbale del primo marzo 2021 senz'altro esaminabile in questa sede (in materia processuale la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, nel senso che, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv 220092), in cui sono indicati come presenti Rizzo ed il suo difensore munito di procura speciale. Inoltre il verbale del 4 marzo 2021, indica come presente l'[OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale ed assente il Rizzo, ma il difensore nulla eccepisce sul punto, limitandosi a riformulare la richiesta di applicazione di pena. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto prospettata nell'accordo delle parti, soltanto ove si tratti di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). Sicché, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo è limitato alla mera verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati. Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. Nel caso di specie non emerge che le condotte di detenzione delle armi non erano antecedenti rispetto a quelle del porto delle stesse in luogo pubblico. Anzi, dalla lettura della contestazione, risulta che le date di commissione dei fatti ascritti all'imputato erano diverse (il capo C è indicato come commesso in epoca posteriore o prossima al 14 novembre 2019, mentre il reato di porto d'arma di cui al capo B è contestato come commesso il 14 novembre 2019). Peraltro, l'erronea qualificazione per mancato assorbimento delle condotte, non è supportata dall'indicazione di elementi dai quali trarre, senz'altro, il diverso convincimento che la detenzione non sia stata commessa in momento antecedente dal porto d'arma. Infine, quanto alla mancata indicazione del proscioglimento per il capo E del quale si sarebbe autoaccusato uno dei coimputati, si osserva che dalla contestazione de! capo di imputazione risulta ascritto al Rizzo il concorso morale con l'esecutore materiale. Dunque, la pronuncia non appare incompatibile anche con la dedotta commissione del fatto materiale da parte di altro coimputato.2.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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