CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28409/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04RXVSM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in diritto 1. Con ordinanza del 22.12.2023, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta, avanzata dal Pubblico ministero presso tale Tribunale, di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con le seguenti sentenze: 1. sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Torino in data 5.4.2019, irrevocabile il 27.9.2019, in relazione ai reati di cui ai capi da 1) a 17), con fa quale è stata applicata la pena della reclusione di anni 3 e mesi 3, e la multa di euro 1.800 di multa;7 2. sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del GIP del Tribunale di Torino in data 5.4.2019, irrevocabile il 27.9.2019, in relazione a 17 reati, con la quale è stata applicata la pena della reclusione di anni 3 e mesi 3, e la multa di euro 1.800 di multa; 3. sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Vercelli, irrevocabile il 2.6.2019, con la quale è stata applicata la pena di mesi 4 ed euro 400 di multa, con sospensione condizionale della pena. 1.1. La Procura aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale concessa dalla sentenza sub 3), ai sensi dell'art. 168, comma 3 cod. pen., ritenendo che essa sia stata concessa in presenza di una causa ostativa costituita dalla sentenza sub 2). 1.2. Il GIP ha rilevato che con la sentenza sub 3) era stata concessa per la seconda volta la sospensione condizionale, in quanto la pena irrogata con tale sentenza, cumulata con quella di cui alla sentenza sub 1) non superava il limite previsto dall'art. 164, comma 4, cod. pen., richiamato dall'art. 168, comma 4, cod. pen. Tra tali due sentenze che avevano concesso la sospensione condizionale della pena, era intervenuta un'altra pronuncia di applicazione di una pena detentiva di tre anni di reclusione. Tale circostanza, secondo l'ordinanza impugnata, avrebbe dovuto incidere sulla valutazione operata dal giudice che aveva pronunciato la sentenza sub 3), la quale aveva concesso per la seconda volta il beneficio, dal momento che, secondo la costante giurisprudenza, la sopravvenienza, tra la prima e la seconda condanna a pena sospesa, di una ulteriore sentenza di condanna a pena detentiva, anche non sospesa, risulta ostativa alla concessione di una ulteriore sospensione. Tuttavia, tale ipotesi non è contemplata dall'art. 168, comma 4, cod. pen. tra i casi di revoca della sospensione, i quali sono limitati a quelli previsti dall'art. 164, comma 4, espressamente richiamato, e cioè di concessione di una seconda sospensione condizionale a pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superi il limite di due anni. Di conseguenza, il GIP ha ritenuto che il rimedio contro tale situazione era costituito dalla impugnazione della sentenza che aveva erroneamente concesso il beneficio per la seconda volta, non invece dalla revoca ex art. 168, comma 4, cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. Il ricorrente rileva come la causa ostativa alla concessione del beneficio costituita dalla sentenza sub 2), con cui Naim era stato condannato alla pena di tre anni non sospesa, non era conoscils41" , dal giudice che ha pronunciato la sentenza sub 3), dal momento che era passata in giudicato in data ad essa successiva, sicché la sentenza sub 3) non avrebbe potuto essere impugnata. Sostiene, inoltre, che la causa ostativa al beneficio sarebbe costituita non già dalla doppia concessione della sospensione condizionale, ma dalla condanna intermedia per delitto, di cui alla sentenza sub 2), di tal che ricorrerebbe il motivo di revoca di cui al combinato disposto degli artt. 168, comma 3 e 164, comma 4, cod. pen. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Occorre preliminarmente osservare che l'ordinanza impugnata, nel riportare le sentenze di condanna pronunciate nei confronti del Nainn, incorre in un evidente errore materiale, laddove indica la sentenza sub 1) in termini identici a quella sub 2). Dal contenuto dell'ordinanza e del ricorso, nonché dalla lettura del casellario giudiziale del ricorrente, emerge chiaramente che il riferimento deve intendersi operato alla sentenza del Tribunale di Firenze, in data 22.01.2018, irrevocabile il 13.02.2018, avente ad oggetto il reato di cui agli artt. 56, 624-bis cod. pen., commesso a Firenze il 15.11.2017, per il quale era stata irrogata la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 137 di multa, disponendosi la sospensione condizionale della stessa. 3. La questione prospettata dal Pubblico ministero ricorrente attiene alla revoca della sospensione condizionale della pena, regolata dall'art. 168 comma 4, cod. pen., secondo il quale il beneficio è revocato, quando è stato concesso «in violazione dell'art. 164, comma 4, in presenza di cause ostative». A sua volta, l'art. 164, comma 4 stabilisce che la sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta, a meno che, nell'infliggere la nuova condanna, il giudice ritenga di disporre la sospensione qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi il limite di due anni. Dal tenore letterale delle richiamate disposizioni emerge che la possibilità di revoca del beneficio è circoscritta alle ipotesi specificamente previste dall'art. 168 e dall'art. 164, comma 4, tra le quali non rientra quella - verificatasi nel caso in esame - della sopravvenienza di una sentenza di condanna intermedia tra le due decisioni che hanno concesso la sospensione condizionale della pena. Pertanto, correttamente il GIP ha ritenuto che nella specie non potesse trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 168, comma 4, cod. pen. Tuttavia, benché investito della questione concernente la revocabilità della sospensione condizionale della pena, il giudice ha omesso di valutare se la fattispecie concreta integrasse una delle ipotesi di revoca ex lege contemplate dall'art. 168 cod. pen., e specificamente quella disciplinata dal n. 2) di detta disposizione, la quale prevede che il beneficio è revocato di diritto allorché il condannato riporti un'altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art.163 cod. pen. Trattasi di valutazione cui il GIP era tenuto, integrando un'ipotesi di revoca di diritto. 4. Tale omessa valutazione determina, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna. Così deciso in Roma, nella c