Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 35184/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tram te del comune procuratore speciale e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 12/05/2022 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 26/03/2021 del Tribunale di Bologna, che li aveva condannati per i reati loro rispettivamente ascritti.

1. Deduce:

1.1. Contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità.

2. Ciò premesso, va rilevato come le argomentazioni esposte con il ricorso sollevano questioni di merito indeducibili in sede di legittimità, in qUanto intese a proporre una rilettura delle emergenze processuali alternativa e 'antagonista a quella dei giudici di merito che, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni hanno evidenziato gli elementi in forza dei quali deve considerarsi pienamente raggiunta la prova della colpevolezza degli imputati in 'ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.

Va, dunque, ribadito, che il compito rimesso alla Corte di cassazione non è quello della 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);

3. Per quanto esposto, i ricorsi devono essere dischiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile it ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tram te del comune procuratore speciale e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 12/05/2022 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 26/03/2021 del Tribunale di Bologna, che li aveva condannati per i reati loro rispettivamente ascritti. 1. Deduce: 1.1. Contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità. 2. Ciò premesso, va rilevato come le argomentazioni esposte con il ricorso sollevano questioni di merito indeducibili in sede di legittimità, in qUanto intese a proporre una rilettura delle emergenze processuali alternativa e 'antagonista a quella dei giudici di merito che, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni hanno evidenziato gli elementi in forza dei quali deve considerarsi pienamente raggiunta la prova della colpevolezza degli imputati in 'ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. Va, dunque, ribadito, che il compito rimesso alla Corte di cassazione non è quello della 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); 3. Per quanto esposto, i ricorsi devono essere dischiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile it ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35184/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris