CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 dicembre 2023
Cassazione n. 36061/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4161/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocatoUBALDI PATRIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ARDEA, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 213, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6158/2018,depositata i l 3/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1232 del 2013, che ha rigettato l'impugnativa ai sensi dell'art. 1137 c.c. da egli proposta avverso la delibera adottata dal Condominio di Belvedere sul Mare il 30 luglio 2011. L'appellante ha chiesto di riformare la sentenza in quanto affetta da svariati vizi (violazione dell'art. 112 c.p.c. relativamente ai profili di illegittimità nel merito sollevati nel ricorso, violazione dell'art. 1136 c.c. per carente formulazione dell'ordine del giorno e mancato raggiungimento del quorumdeliberativo sull'approvazione dei lavori eseguiti dal Condominio, conflitto di interessi con l'oggetto della delibera dell'amministratore, intervenuto anche quale delegato di altri condomini). La Corte d'appello di Roma, con la sentenza 3 ottobre 2018, n. 6158, ha rigettato il gravame. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Ha resistito con controricorso il Condominio di Belvedere sul Mare. 3. Con atto del 14 dicembre 2023 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte ricorrente, ha dichiarato di rinunziare al ricorso per cassazione. Con distinti atti intitolati “rinuncia all’azione e agli atti del giudizio” i chiamati all’eredità [OSCURATO:PERSONA], Paolo ed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato che il ricorrente è deceduto l’11 maggio 2023 e hanno espresso la volontà di volere fare cessare la materia del contendere con effetto estintivo del presente giudizio. Il controricorrente ha depositato atto di “adesione alla rinuncia al ricorso principale”. [OSCURATO:PERSONA], preso atto di quanto sopra, ritiene sussistenti le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione senza alcuna pronuncia sulle spese (cfr. art. 391 cpc). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzionedel giudizio di legittimità . Così deciso in Roma, nella adunanza